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34.2001.64

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-08-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.08.2002 34.2001.64 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.08.2002 34.2001.64 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.08.2002 34.2001.64

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2001.00064 fc Lugano 20 agosto 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sulla petizione del 20 ottobre 2001 presentata da __________, rappr. da: __________, contro __________, in materia di previdenza professionale considerato

-   che con petizione 20 ottobre 2001 __________, per il tramite del __________, ha convenuto la __________, Ente di previdenza della __________ chiedendone in sostanza la condanna al pagamento di una rendita d'invalidità della previdenza professionale di importo superiore a quello riconosciutogli, protestando tasse, spese e ripetibili (I);

-   che la convenuta, con risposta del 6 novembre 2001, ha preso posizione sulle argomentazioni di petizione confermando in sostanza la correttezza della rendita erogata all'assicurato (III);

-   che le parti, con scritti del 19 novembre 2001 rispettivamente 28 novembre 2001, si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e posizioni (V,VII);

-   che il TCA ha in seguito proceduto a diversi atti istruttori, segnatamente chiedendo all'attore alcune precisazioni (X, XI, XIII) e all'__________ diversi chiarimenti e la produzione della documentazione relativa al rapporto previdenziale con __________ (IX, XII, XIV, XV, XVI, XX, XXI); ha inoltre acquisito agli atti l'incarto relativo all'assicurazione infortuni dell'interessato (XX, XXI);

-   che le relative risultanze sono state intimate alle parti con facoltà di presentare osservazioni;

-   che considerato come numerosi scritti del TCA fossero rimasti inevasi, in data 18 luglio 2002 la vicecancelliera ha nuovamente assegnato a __________, tramite il proprio patrocinatore, un termine di cinque giorni per l'inoltro di una presa di posizione (XXIV);

-   che con scritto del 2 agosto 2002 __________, sempre tramite il __________, ha comunicato la richiesta di ritiro dell'istanza nei confronti dell'__________ Assicurazioni, Ente di previdenza della __________ (XXV);

-   che con scritto 20 agosto 2002 il rappresentante dell'attore - cui è stata trasmessa la traduzione in lingua italiana della presa di posizione 7 gennaio 2002 della __________ - ha confermato il ritiro della petizione (XXVI, XXVII);

-   che di conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli; viste le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961 decreta 1.-   La causa é stralciata dai ruoli . 2.-   Non si percepiscono né tasse né spese. 3.-   Intimazione alle parti. Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Raffaele Guffi