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34.2001.25

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino ·28 · 2002-01-28 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
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RACCOMANDATA

Incarto n.34.2001.00025

DC/nh

Lugano

28 gennaio 2002

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 1° marzo 2001 di

__________,

rappr. da: __________,

rappr. da: avv. __________,

contro

Cassa pensioni dipendenti __________,

in materia di previdenza professionale

ritenuto,in fatto

e si è concretizzata nei seguenti punti:

Infine, la fattispecie in cui il TFA ha ritenuto inammissibile,  perché contrario al principio della buona fede, l'immediata applicazione del nuovo diritto non è paragonabile, per quanto riguarda la gravità delle conseguenze derivanti dall'assenza di un periodo transitorio (decurtazione del 30% del salario, cfr. ZBl 98/1997 p. 70 consid. 4; cfr. ZBl 78/1977, 267ss), a quella in esame, nella quale nessun elemento agli atti consente peraltro di ritenere che vi siano stati progetti o investimenti da parte dell'assicurato la cui realizzazione è stata impedita o resa vana a causa dell'impossibilità di adattamento alla nuova situazione giuridica.

Nel caso concreto l'assunzione di questi atti non è necessaria ai fini di dirimere la vertenza.

A fronte di spese per fr. 1'508 mensili, a cui va aggiunto l'importo presumibile di fr. 1000 a titolo di canone di locazione, l'assicurato dispone di redditi per fr. 3'262 mensili.

Anche considerando un importo equo per spese mediche (cifra 8 dei supplementi della tabella per il calcolo dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo) e di spese di riscaldamento (cifra 2), l'assicurato può senz'altro sopportare, tramite compensazione, la correzione di quanto versato in più dalla Cassa pensioni nel mese di ottobre, senza che venga intaccato il suo minimo vitale, anche considerando la sostanza di cui dispone.

Alla luce di quanto sopra esposto i presupposti per procedere alla compensazione sono adempiuti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti