Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Daniele Cattaneo
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2001 34.2000.40 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2001 34.2000.40 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2001 34.2000.40
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 34.2000.00040 MB Lugano 15 gennaio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo statuendo sulla petizione del 25 settembre 2000 di Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano, contro __________, rappr. da: __________, in materia di previdenza professionale ritenuto in fatto - che con petizione 25 settembre 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 16'976.75 a titolo di contributi di previdenza dovuti dal 1 ottobre 1997 al 30 giugno 2000, così come di rigettare l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________, in base all'affiliazione d'ufficio intervenuta con decisione cresciuta in giudicato del 4 agosto 1999;
- che con risposta di causa 27 novembre 2000, la datrice di lavoro, rappresentata dallo studio legale __________, ha chiesto al TCA di respingere la petizione e confermare l'opposizione interposta al precetto esecutivo, in quanto la convenuta sarebbe affiliata al Fondo di previdenza del __________;
- che la convenuta ha quindi trasmesso la dichiarazione della Fondazione __________ secondo cui essa è affiliata a questo Fondo dal 1 settembre 1997;
- che l'attrice ha ritirato la petizione, precisando che "dobbiamo riconsiderare la nostra decisione del 4 agosto 1999, con l'addebito dei relativi costi in base alla vigente tariffa";
- che la petizione va stralciata dai ruoli, essendo divenuta priva di oggetto a seguito all'acquiescenza dell'attrice;
- che, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LALPP, prevede il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio al ricorrente vittorioso in causa;
- che la convenuta è vittoriosa in causa, tuttavia non ha chiesto l'assegnazione di spese ripetibili;
- che secondo l'art. 11b della legge per i ricorsi al TCA, il Tribunale può dare di più di quanto l'interessato abbia domandato;
- che nel caso in esame le circostanze concrete non giustificano l'assegnazione di ripetibili in quanto l'interessato non ha mai contestato la decisione di affiliazione d'ufficio e i conteggi trasmessi dalla fondazione attrice, limitandosi a dichiarare pendente causa di essere affililato ad un altro Fondo;
- che non si assegnano pertanto spese ripetibili; Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è stralciata dai ruoli . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Daniele Cattaneo