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33.2026.34

Assicurata cede quota di 1/2 su proprietà fondiaria (immobile da reddito) al fratello. Chiede le PC. Contesta il calcolo per e-mail. Ricevibilitâ di un'opposizione? Applicata la giurisprudenza della DTF 142 V 153 (consid. 2.6)

Ticino ·TCA · 2026-09-16 · Italiano TI
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Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Il giudizio, in concreto, può essere emanato monocraticamente alla luce della possibilità conferita dall’art. 49 cpv. 2 LOG. Sul tema si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg. Oggetto del litigio è la tempestività di un’opposizione ed eventualmente la restituzione del termine, temi che non pongono questioni giuridiche di principio e non sono di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove nel caso concreto) nel caso concreto. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è già confrontato, in passato, in numerose occasioni a queste problematiche (per tutte si veda la STCA 30.2025.22 del 12 gennaio 2026, si veda anche la SCDT 80.2024.186), come meglio si dirà nelle considerazioni seguenti.

nel merito

E. 2 Il tema in discussione è la correttezza, o meno, della decisione impugnata che dichiara tardiva e, quindi, irricevibile, l’opposizione formulata dall’assicurata avverso la decisione formale del precedente 4 giugno 2025 della Cassa, opposizione che l’amministrazione indica come avvenuta il 22 agosto 2025, ciò in assenza degli estremi per restituire il termine d’opposizione. Il merito della questione, ossia la correttezza della decisione di restituzione, non è oggetto del provvedimento qui impugnato e non può essere esaminato in questa sede siccome la decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, DTF 118 V 311 consid. 3b).

E. 3 L’aspetto giuridico della tempestività di una opposizione formulata avverso una decisione formale non è nuovo ed ha fatto oggetto, così come il tema della restituzione dei termini, di ampio esame da parte della dottrina (per tutti si veda il BSK ATSG Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2025: Madeleine Randacher / Richard Weber, ad art. 41 e Commentaire Romand Loi sur la partie générale des assurances privées, 2a edizione, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Schulthess, 2025 [CR LPGA qui di seguito], Susanne Genner, ad art. 52 cpv. 1 - 3) e della giurisprudenza (per rimanere al Tribunale cantonale delle assicurazioni si vedano le STCA 38.2024.50-51 del 16 dicembre 2024; 31.2020.26 del 10 dicembre 2020 e 36.2016.137 del 6 marzo 2017 per non citarne che tre).

E. 4 In caso di emanazione di una decisione formale da parte della Cassa, all’assicurato è concesso il termine di 30 giorni per formulare opposizione in caso di non condivisione (parziale o totale) delle sue conclusioni. L’art. 52 cpv. 1 LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) prevede, infatti, che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. L’opposizione deve essere motivata e deve contenere una conclusione (art. 10 cpv. 1 OPGA), deve essere formulata in forma scritta ma può essere anche presentata in forma orale nel corso di un colloquio personale (art. 10 cpv. 2 OPGA). L’opposizione deve recare la firma dell’opponente o di chi lo rappresenta e, se fatta oralmente, l’assicuratore la deve mettere a verbale ed il verbale deve essere sottoscritto dall’assicurato o da chi lo rappresenta (art. 10 cpv. 3 e 4 OPGA). In caso di carenze nella presentazione dell’opposizione a livello di motivazioni, conclusioni o firma, l’assicuratore assegna un congruo termine all’opponente per rimediare al difetto con la comminatoria che, in caso contrario, non entrerà ne merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Nella sua ordinanza alla LPGA il Consiglio federale non pone, come si rileva, condizioni eccessivamente stringenti all’opposizione.

La legittimazione ad impugnare, mediante opposizione, una decisione formale è del destinatario assicurato o di chi lo rappresenta come indicato. Il termine di 30 giorni è perentorio e non può essere prorogato. L’osservanza dei termini è regolata dall’art. 39 LPGA secondo cui: le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. Per la determinazione della scadenza del termine l’art. 38 LPGA precisa che, se stabilito in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, il termine inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Come rammenta il BSK ATSG, citato in precedenza, in merito all’art. 52 LPGA: "Das BGer hat einen Nichteintretensentscheid der Suva wegen Fristversäumnis bestätigt, welches darauf zurückzuführen war, dass die Suva die streitige Verfügung vordatiert hatte. Die nach einem Anwaltswechsel neu mandatierte Rechtsvertretung hätte das tatsächliche Versanddatum ohne Weiteres in Erfahrung bringen können (BGer, 14.10.2014, 8C_84/2014)".

E. 5 In concreto la decisione data del 4 giugno 2025 (doc.10 a 12), ed è stata intimata per mezzo di invio postale non tracciato, ossia tramite posta B come la Cassa usa fare in queste circostanze. La Cassa non sostiene e neppure comprova di avere operato diversamente. Va osservato, come rileva la dottrina, che la comunicazione della decisione all’assicurato non deve necessariamente avvenire mediante un invio tracciabile (ossia posta A Plus o raccomandata). L’assicuratore è libero di scegliere il sistema, come ricordano Elodie Skoulikas/Valérie Defago Gaudin, CR LPGA, ad art. 49 n. 40 infatti è indifferente:

" la voie par laquelle il entend la lui adresser, du moment que l’assuré est en mesure d’en prendre connaissance. L’assureur n’est en particulier pas tenu d’utiliser la voie du courrier recommandé; un envoi sous pli simple suffit.”

Si veda anche la DTF 142 III 599, consid. 2, STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3 e 3.4.

La libertà nella scelta del metodo di notifica delle decisioni ha quale corollario la possibile difficoltà nel dimostrare l’avvenuta intimazione della decisione, onere probatorio che incombe all’amministrazione interessata. Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il destinatario ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui è debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. STF 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che, ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice l’amministrazione deve apportare, in maniera adeguata, la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197 consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173, in questo senso anche la prassi della CDT si veda la sentenza 80.2025.196 del 29 agosto 2025 c. 1.3. e giurisprudenza ivi citata).

E. 6 In concreto l’invio della decisione è avvenuto per mezzo di una spedizione per posta B. Tale invio non è tracciato e non consente, di conseguenza, all’amministrazione che ha notificato la decisione di comprovare se la stessa è stata ricevuta e la data dell’intimazione. La prova può avvenire, come indicato, mediante elementi probatori che non siano necessariamente una ricevuta sottoscritta dal ricevente od un tracciamento del sistema postale. Vi possono essere circostanze fattuali tali che possono dimostrare la ricevuta dell’atto in un momento specifico e preciso nel tempo.

E. 7 In concreto occorre evidenziare che il messaggio del 22 agosto 2025 (doc. A5), considerato quale opposizione dalla Cassa, fa seguito ad un messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2025 che ha il seguente tenore:

“desidero esprimere alcune perplessità in merito all’esattezza del calcolo delle entrate, in particolare alla voce . Risulta infatti inserito un importo di CHF 187'000 quale rinuncia tengo a precisare che la signora non ha rinunciato ad alcuna sostanza, bensì ha sottoscritto una vendita al netto di anticipi e redditi il prezzo di CHF 800'000 è stato formalizzato mediante atto notarile”.

Segue poi la contestazione del valore dato all’immobile in discussione alla luce di valutazioni di agenzie immobiliari allegate al messaggio. Il messaggio conclude chiedendo di fornire una spiegazione dettagliata in merito all’importo.

Ora il tenore di questo messaggio è sintomatico di una non accettazione della decisione assunta dalla Cassa, tale contestazione è riferita all’importo della sostanza ritenuto dalla Cassa che viene contestato in particolare mediante la produzione di documentazione proveniente da agenzie immobiliari. Questo scritto doveva già essere considerato quale opposizione (errata nella sua forma, come si dirà) da parte dell’assicurata, opposizione formulata ben prima della scadenza dei 30 giorni previsti dalla legge per impugnare una decisione formale.

A fronte di tale contesto la Cassa, come descritto nelle considerazioni precedenti, doveva, in caso di dubbio, interpellare l’assicurato da un lato per accertarne (semmai) le reali intenzioni e, comunque, per sanare, nella forma, l’opposizione formulata come si dirà.

Già per questa ragione il ricorso deve essere accolto e la decisione annullata con rinvio degli atti all’amministrazione per il necessario seguito della procedura.

E. 8 Ci si potrebbe poi chiedere se l’opposizione alla decisione con cui la Cassa ha riconosciuto le PC, formulata il 22 agosto 2025, possa essere considerata tempestiva. Infatti, la data di ricezione da parte del signor RA1 della decisione del 4 giugno 2025 non è stata accertata da parte della Cassa. L’invio del provvedimento con i relativi fogli di calcolo non è stato tracciato (prova contraria non emerge dagli atti dell’amministrazione e la Cassa non sostiene di avere inviato la decisione in maniera tracciabile).

In assenza di prova dell’intimazione, come descritto nelle considerazioni precedenti, si può fare riferimento ad elementi scaturenti dagli atti per dimostrare (o, meglio, rendere verosimile) la ricezione di un provvedimento da parte del destinatario. In concreto il messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2025 è il primo atto concreto in cui il rappresentante dell’assicurata fa riferimento alla decisione. Ne discende che è possibile accertare che la decisione del 4 giugno 2025 era nelle mani dell’assicurata, per il tramite del rappresentante, il 23 giugno 2025. In questa costellazione la decorrenza dei 30 giorni per l’inoltro di una opposizione inizierebbe il 24 giugno 2025, un martedì ed il termine di 30 giorni per inoltrare un’opposizione, considerate le ferie giudiziarie, sarebbe scaduto successivamente al 22 agosto 2025. La questione non va però approfondita siccome la signora ______, per il tramite del fratello, ha contestato in maniera sufficiente, ancorché in forma non ammissibile, la decisione del 4 giugno 2025 il successivo 23 giugno 2025, quando si deve ritenere, in assenza di elementi contrari, la decisone è stata intimata.

E. 9 Data la tempestività dell’opposizione del 23 giugno 2025, va analizzata la questione relativa alla forma. Il messaggio di posta elettronica non può essere ammesso. Nella sua giurisprudenza l’Alta Corte (DTF 142 V 152) ha ritenuto che un'opposizione presentata per mezzo di un messaggio di posta elettronica (e-mail) contro una decisione di un assicuratore (in quel caso assicuratore sociale contro gli infortuni) non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come previsto dall'art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6). In questo caso non c'è alcun diritto alla concessione di un termine suppletorio da parte della Cassa (consid. 4.5 e 4.6). Una correzione del vizio di forma può però essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6).

E. 10 Nel caso di specie lo scritto che ha contenuto e valenza d’opposizione, datato 23 giugno 2025, è stato trasmesso alla Cassa in forma del messaggio di posta elettronica e non reca firma originale.

Come esposto la decisione del 4 giugno 2025 è stata intimata all’assicurata, per il tramite del fratello, a mezzo posta B e l’invio non è tracciabile. Il provvedimento era nelle mani del destinatario rappresentante dell’assicurata, per quanto desumibile dagli atti, al più presto, il 23 giugno 2025. Il termine d’opposizione non era, in quel momento, ancora decorso. Anche se, per mera ipotesi, si volesse considerare l’intimazione della decisione del 4 giugno 2025 come avvenuta il giorno seguente alla consegna alla posta (ossia il giovedì 5 giugno 2025), nel momento in cui è avvenuta la reazione (via massaggio di posta elettronica) del rappresentante dell’assicurata il 23 giugno 2025 con la contestazione della decisione, il termine di opposizione di 30 giorni era lungi dalla sua scadenza.

Da ciò deriva che il messaggio di posta elettronica del signor RA1, giunto alla Cassa il 23 giugno 2025, era gravemente carente nella forma per via della modalità scelta (e-mail) che non permette di sottoscrivere con firma di proprio pugno (firma originale) l’opposizione. L’opposizione avrebbe potuto essere anche considerata in parte carente circa le motivazioni e le conclusioni. Il principale difetto dell’atto, ossia la mancanza della firma, conseguente alla modalità scelta dal rappresentante dell’assicurata per rivolgersi all’amministrazione, era comunque ancora temporalmente sanabile come si dirà più specificatamente nelle considerazioni che seguono.

E. 11 In merito a forma (e-mail in particolare), firma e contenuto dell’opposizione, in specie per quanto attiene alla carenza della firma sull’opposizione, Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, op. cit., ad art. 52 n. 20, precisano che

" Si l’opposition n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Cette disposition doit être comprise comme ayant la même portée que l’art. 61 let. B 2e phrase, et la jurisprudence rendue à propos de celui-ci s’applique à la procédure d’opposition (N 21a). S’agissant de l’exigence de signature, l’art. 10 al. 5 OPGA a pour fonction avant tout, selon la jurisprudence, de permettre la réparation d’inadvertances, de sorte que l’obligation d’accorder un délai à l’opposant pour qu’il rectifie le défaut de signature de l’opposition ne vaut pas lorsque celle-ci a été adressée à l’assureur par fax ou par courrier électronique; en effet, dans ce cas, l’opposant sait qu’avec ce mode de transmission sa signature fera défaut; toutefois, si le délai pour former opposition n’est pas encore échu, l’assureur doit en principe attirer l’attention de l’opposant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder par écrit avant l’échéance du délai."

(sottolineatura del redattore)

In merito all’obbligo di attirare l’attenzione sulla forma usata (messaggio di posta elettronica) che non permette di recare la firma originale dell’assicurato, la giurisprudenza (DTF 142 V 152 c. 4.6.) ha precisato quanto segue:

" Auch wenn im geschäftlichen Verkehr und im begrenzten Umfang auch zwischen Privaten und Behörden die Kommunikation auf elektronischem Wege durchaus verbreitet ist, vermag das einfache E-Mail bei prozessual relevanten Eingaben wie der Einsprache gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG die in Art. 10 Abs. 4 Satz 1 ATSV für schriftlich erhobene Einsprachen ausdrücklich vorgeschriebene Voraussetzung der Unterschrift nicht zu erfüllen. Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind per Fax (BGE 121 II 252 E. 4 S. 255; Urteil 9C_739/2007 vom 28. November 2007) oder gewöhnlichem E-Mail eingereichte Eingaben nicht fristwahrend (Urteile 2C_531/2015 vom 18. Juni 2015 E. 2.1; 2C_154/2011 vom 28. Februar 2011 E. 2). Dies gebietet sich nicht zuletzt auch aus Gründen der Rechtssicherheit. Weiter entspricht es gängiger Praxis, dass Beschwerdeschriften, deren Unterschrift fehlt, nur innert Nachfrist verbessert werden können, wenn die Unterlassung unfreiwillig erfolgt ist, nicht aber, wenn diese bewusst - durch Übermittlung per Telefax oder gewöhnlichem E-Mail - geschieht (E. 4.5 hiervor). Denn bei der Übermittlung einer Eingabe mittels E-Mail geht eine Unterschrift regelmäßig nicht vergessen, sondern sie fehlt der Natur der Sache nach von vornherein. Möglich bleibt eine Verbesserung des Formfehlers vor Ablauf der Einsprachefrist, worauf die zuständige Behörde den Einsprecher gegebenenfalls aufmerksam machen muss. In diesem Sinne hat das Bundesgericht im vom Beschwerdeführer erwähnten Urteil 1P.254/2005 vom 30. August 2005 im Zusammenhang mit einer per E-Mail erhobenen Einsprache gegen einen Strafbefehl entschieden. Da die ordentliche Rechtsmittelfrist im Zeitpunkt des Eingangs des E-Mail noch nicht abgelaufen war und das Verhöramt den Einsprecher nicht auf den Formmangel hingewiesen hatte, hielt das Bundesgericht dafür, das Interesse des Beschwerdeführers an einem fairen Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV) überwiege unter den vorliegenden Umständen das öffentliche Interesse an der strikten Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften, weshalb die damals noch laufende Einsprachefrist sinngemäß wiederherzustellen sei.”

Nel caso giudicato l‘Alta Corte aveva osservato come il termine di opposizione, al momento in cui l’assicurato si era rivolto all’assicuratore sociale mediante un messaggio di posta elettronica, non era ancora scaduto, il TF si è chiesto se fosse obbligo dell’assicuratore sociale in quel caso avvertire l’assicurato di tale carenza (“Es stellt sich daher die Frage, ob der Unfallversicherer den Beschwerdeführer rechtzeitig auf den Formfehler der Eingabe hätte aufmerksam machen müssen, damit er den Fehler vor Ablauf der Einsprachefrist hätte verbessern können”, considerando 4.7.), escludendolo in quella specifica costellazione avendo l’assicurato anticipato nella mail l’intento di inoltrare l’opposizione in forma scritta.

Per quel che concerne invece le carenze in materia di motivazione e di conclusioni (laddove se ne volessero rilevare gli estremi in concreto) va rammentato che l’art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione debba contenere delle conclusioni e sia motivata siccome è compito dell’opponente formulare ed articolare convenientemente gli argomenti che intende sollevare e determinare (rispettivamente limitare) così l’oggetto dl litigio. La decisione dell’assicuratore sociale non fa oggetto di un riesame d’ufficio laddove non sia oggetto della contestazione, ne deriva che può così entrare parzialmente in forza su determinati aspetti in difetto di adeguata contestazione. Una giurisprudenza ormai datata (DTF 123 V 128 consid. 3a) ma ancora recentemente citata dalla dottrina (Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, op. cit., ad art. 52 nota 52) ricorda che l’opposizione costituisce una sorta di procedura di riconsiderazione che consente all’assicuratore sociale di riesaminare la sua decisione prima dell’intervento giudiziario. Richiamando la DTF 118 V 1186 consid. 2B, l’Alta Corte rammenta che l’opposizione deve essere motivata “faute de quoi elle manque son but”, riferendosi alla DTF 102 Ib 372 consid. 6 il TF ribadisce poi che “il doit être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation”. Richiamando invece la DTF 119 V 350 consid. 1B i Giudici federali concludono che “Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise”. Su questi aspetti si veda quanto espongono Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, op. cit., ad art. 52 n. 21. La medesima dottrina ricorda che, in caso di manchevolezze nelle motivazioni o nelle conclusioni, l’assicuratore deve impartire un termina conveniente per sanare il vizio con l’avvertenza che, in caso di mancato rispetto del termine o dell’obbligo impartito, l’opposizione non è ricevibile come prevede l’art. 10 cpv. 5 OPGA, che nella sua formulazione ribadisce il testo dell’art. 61 lett. b LPGA. Nella DTF 142 V 152 consid. 2.3. l’Alta Corte ha rammentato infatti come:

" Nach dem für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren maßgebenden Art. 61 lit. b ATSG muss die Beschwerde eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. Nach der zu dieser Bestimmung ergangenen Rechtsprechung hat im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren die Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung einer mangelhaften Beschwerdeschrift nicht nur bei Unklarheit des Rechtsbegehrens oder der Begründung, sondern ganz allgemein immer dann zu erfolgen, wenn eine Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt; also auch dann, wenn ein Rechtsbegehren und/oder eine Begründung überhaupt fehlen. Es handelt sich bei der erwähnten Bestimmung um eine formelle Vorschrift, die das erstinstanzliche Gericht stets verpflichtet, eine Frist zur Verbesserung der Mängel anzusetzen, sofern dadurch nicht in rechtsmissbräuchlicher Weise eine Verlängerung der Beschwerdefrist erreicht werden soll (BGE 134 V 162 E. 5.1 S. 168; bestätigt in: SVR 2010 UV Nr. 29 S. 117, 8C_556/2009 E. 3; vgl. dazu auch Urteil 2C_331/2011 vom 25. Januar 2012 E. 3.1). Der Anwendungsbereich der Nachfrist erstreckt sich über die in Art. 61 lit. b ATSG ausdrücklich erfassten Bereiche hinaus. Sie ist auch anzusetzen, wenn weitere formelle Eintretensvoraussetzungen, die nachträglich erfüllt werden können, nicht erfüllt sind (SVR 2009 UV Nr. 25 S. 90, 8C_767/2008 E. 4.3.1). Aufgrund der grammatikalischen Identität von Art. 61 lit. b Satz 2 ATSG und Art. 10 Abs. 5 ATSV gilt diese Auslegung auch für das Einspracheverfahren (SVR 2013 UV Nr. 10 S. 35, 8C_596/2012 E. 4.2; 2009 IV Nr. 19 S. 49, I 898/06 E. 3.2; Urteil 8C_28/2011 vom 26. Mai 2011 E. 2.2). Der Bezug liegt darin begründet, dass für das Einspracheverfahren nicht strengere formelle Anforderungen gelten können als für das nachfolgende Gerichtsverfahren (SVR 2009 IV Nr. 19 S. 49, I 898/06 E. 3.3; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 27 zu Art. 52 ATSG).”

La dottrina citata, partendo da un esempio, ricorda come:

" Lorsqu’un assuré envoie des certificats médicaux à son assureur contredisant la décision de celui-ci quant à son rétablissement, il manifeste par exemple imparfaitement son opposition et l’assureur doit lui octroyer un délai afin de clarifier son acte. Le délai qui doit être octroyé par l’assureur en vertu de l’art. 10 al. 5 OPGA a ainsi non seulement pour but de corriger des imprécisions quant aux conclusions et à la motivation, mais trouve aussi application lorsque ces éléments manquent. Le délai de l’art. 10 al. 5 OPGA est en principe prolongeable.”

Quindi, se ancora in corso il termine di opposizione, stante la contestazione formulata mediante un messaggio di posta elettronica, la Cassa deve richiamare l’attenzione dell’assicurato circa il vizio e renderlo attento alla necessità di sanarlo entro la scadenza del termine d’opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.6.). Questo richiamo dell’attenzione sul difetto procedurale non va confuso con la concessione di un termine suppletorio per correggere eventuali carenze nella motivazione e nelle conclusioni.

E. 12 Per tornare al caso concreto, con il suo messaggio del 4 giugno 2025 il rappresentante dell’assicurata ha, come indicato, confutato la conclusione cui è giunta la Cassa nella sua decisione del 4 giugno 2025, in specie relativamente “all’esattezza del calcolo delle entrate, in particolare il Patrimonio” ed ancora “la signora ______ non ha in alcun modo rinunciato alla sostanza l’importo è stato stabilito sulla base di valutazioni di mercato fornite da cinque agenzie immobiliari chiedo cortesemente una spiegazione dettagliata in merito all’inserimento dell’importo di CHF 187'000 quale rinuncia di sostanza in quanto non mi è chiaro a quale patrimonio si riferisca”. In merito a tale messaggio di posta elettronica ed al suo contenuto, in caso di dubbio (qui non ravvisabile) sarebbe stato certamente possibile all’assicuratore sociale rivolgersi all’assicurata (per il tramite del suo rappresentante) per accertarne l’effettiva volontà. In una giurisprudenza riferita all’applicazione della LAMal antecedente all’entrata in vigore della LPGA, il TF ha rammentato infatti che:

" il incombe dans tous les cas à l'assureur d'interpeller l'assuré dont l'opposition ne serait pas suffisamment motivée ou claire avant d'en tirer des conséquences définitives (MAURER, op.cit. p. 163; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, op.cit. p. 285). Le comportement contraire de l'assureur relèverait en effet du formalisme excessif, proche du déni de justice, dès lors que la stricte application d'une règle de procédure - au demeurant non écrite - ne se justifie par aucun intérêt digne de protection (comp. RAMA 1988 no U 60 p. 442 ss consid. 2a, 2b et 2c).”

Va qui rammentato all’amministrazione che, prima di concedere un eventuale termine suppletorio in caso di carenza motivazionale o delle conclusioni rispettivamente in uno con la concessione di un tale termine, può essere utile (e consigliato) verificare le reali ed effettive intenzioni dell’assicurato interpellandolo in merito.

Nel caso di specie, visto che la contrarietà alla decisione del 4 giugno 2025 è stata manifestata dall’assicurata (per il tramite del fratello il 23 giugno 2025) in una forma non ammissibile ma ampiamente entro il termine di opposizione, la Cassa doveva avvisare l’assicurata (tramite il fratello) della carenza formale come previsto dalla giurisprudenza. Ciò non è stato fatto.

E. 13 Alla luce di quanto precede la decisione impugnata, che dichiara non ricevibile l’opposizione alla decisione del 4 giugno 2025 della Cassa per tardività, deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché proceda nei suoi incombenti, ossia consenta alla signora ______ di sanare la forma trasmettendo alla Cassa un’opposizione firmata di proprio pugno dal rappresentante dell’assicurata (o dall’assicurata medesima). L’amministrazione emanerà di seguito una decisione su opposizione che l’assicurata potrà, eventualmente, ulteriormente contestare mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Nel merito l’amministrazione verificherà alcuni aspetti che, nell’istruttoria che ha condotto all’emanazione della decisione del 4 giugno 2025, appaiono lacunosi o problematici. La Cassa dovrà stabilire in maniera precisa il valore dell’immobile al momento della sua cessione avvenuta a fine marzo 2024 siccome il rogito attesta una valutazione dell’IAS Bellinzona e della ______ di CHF 1'200'000, valore che, se non stabilito al momento della cessione, dovrà essere attualizzato attraverso l’Ufficio cantonale di Stima (sul tema della valutazione si vedano le STCA 33.2026.6 del 24 agosto 2026, 33.2026.14 del 19 agosto 2026 e 33.2025.33 del 10 febbraio 2026, sentenza che il TF ha confermato con la STF 8C_200/2026 dell’11 agosto 2026).

Analogamente appare importante accertare l’effettività dell’importo di CHF 137'000 quale “quota relativa agli affitti spettanti a RI1 di cui alla premessa M del” rogito ____ del Notaio ______ (doc. 1-53/69). Si annoti qui che nella premessa punto M si indica che RA1 “dalla morte della madre (usufruttuaria) il 02.04.2010, ha sino al 31.122023 incassato l’importo totale degli affitti, e sopportato le spese di manutenzione della casa. La quota del 50% degli affitti, per un totale complessivo di CHF 137'274 arrotondati in CHF 137'000 sono a favore di RI1”. Con la collaborazione dell’assicurata e del fratello la Cassa otterrà le prove documentali (contabilità relativa all’immobile) che attesti spese e pigioni incassate. Dovranno essere adeguatamente corroborati i pagamenti delle spese di manutenzione e gli importi, come detto, incassati. Il credito dell’assicurata nei confronti del fratello stabilito tra le parti in CHF 137'000 (ma per la Cassa CHF 137'274 ai fini dei calcoli) dovrà essere accertato compiutamente anche a livello delle dichiarazioni fiscali allestite dai comproprietari dell’immobile (appare improbabile che, per 13 anni e più il rappresentante dell’assicurata abbia pagato le imposte su parte dei redditi derivanti dalle locazioni, di spettanza della sorella. Sarà necessario accertare l’esistenza fiscale di un credito vantato e di un debito annunciato nel corso degli anni). La Cassa dovrà ulteriormente considerare che le pigioni incassate dal fratello non sono state versate fino alla fine del 2023 ma il credito per pigioni (stante la proprietà della quota di ½ dell’assicurata) è continuato sino a tutto marzo 2024 (momento della cessione).

L’amministrazione accerterà anche quanto il rogito indica a pagina 3 punto G ossia che l’assicurata abbia ricevuto “in tutti questi anni dal fratello RA1 la somma complessiva, al 31.12.2023, di CHF 320'842 arrotondata a CHF 320'000 quale anticipo sulla parte a lei spettante del valore di vendita del mappale ___ RFD ______”, verificando che si tratti specificatamente di un libero anticipo sulla quota. Anche in questo caso l’effettività dei versamenti nel tempo ed i precisi importi con le relative causali, dovrà essere accertata compiutamente e dettagliatamente, in maniera documentale (accrediti da quali conti/addebiti in favore di quali conti/girate da quali conti/con quali specifiche e precise causali ecc.). Il versamento di anticipi, prima dell’esecuzione della prestazione è ammissibile ma presuppone un accordo, ossia la manifestazione di volontà reciproca e concordante delle due parti contrattuali relativa alle prestazioni rispettive. La fissazione del prezzo della cessione e l’oggetto da cedere con l’impegno a provvedervi, in base al quale il signor RA1 ha versato alla sorella l’importo considerevole di CHF 320'000, deve essere stato oggetto di pattuizione precisa che precede il primo versamento di anticipi eseguito. Questo aspetto dovrà essere dettagliatamente accertato.

Si rileva poi che (come emerge dalla pagina 6 del rogito) il prezzo pattuito per la prestazione della sorella al fratello è di CHF 400'000. Non si comprende il calcolo del saldo del prezzo di vendita della quota di ½ della particella ______ RFD ______. Il valore di base considerato è di CHF 800'000 (secondo una valutazione della Cassa e della ______ si tratta invece di 1,2 mio CHF, come evidenzia il rogito). I contraenti ritengono che il valore attribuito da IAS Bellinzona e ______ di CHF 1,2 mio non considererebbe imprecisati “ristrutturazioni importanti per almeno CHF 400'000” (punto L dell’atto). Il debito garantito dalle cartelle ipotecarie, che il rogito elenca, non risulta accertato mediante attestazione bancaria. Il contratto, in merito al debito con ______, prevede (letteralmente) l’“assunzione della quota parte di ½ dell’onere ipotecario gravante la particella 233 attualmente a carico di RI1 per CHF 200'000 di cui alla premessa E”. Il signor RA1 ha quindi assunto la quota del debito a carico della sorella. Non si comprende poi, al punto 7 del rogito a pagina 6, nei passaggi relativi al prezzo di acquisto/vendita, lo scopo di inserire la quota di CHF 137'000 relativa agli affitti spettanti all’assicurata (di cui alla premessa M) poiché si tratta di diritti della signora ______ che non hanno attinenza con la cessione. Il saldo del prezzo è stabilito in CHF 17'000, non si comprende come sia stato determinato siccome il minuendo è cifrato chiaramente ma i sottraendi no.

Altro aspetto importante che la Cassa dovrà accertare, ai fini della determinazione del diritto alla PC della signora ______, è il salario conseguito dal marito dell’assicurata. Come evidenziato al punto A in fine, il salario comprovato in favore di ______ è di CHF 33'483 nel 2024 (doc. 9-4/6; dedotti, oltre agli oneri sociali ordinari un contributo supplementare di riscatto della previdenza professionale di CHF 911 dal salario di CHF 36’745). Il marito, che non beneficia di rendite dell’assicurazione sociale, lavora però solo al 50%. La Cassa dovrà valutare, in particolare, l’aspetto della rinuncia al reddito ed il computo di un reddito ipotetico del signor ______, che per quanto si possa desumere dagli atti prodotti (specie dal modulo di domanda delle PC), non ha impedimenti allo svolgimento di una attività a tempo pieno. Porre a carico della collettività dei contribuenti una famiglia (peraltro già comproprietaria [la moglie] di un immobile di reddito), computando unicamente il reddito per un lavoro a tempo parziale di uno dei coniugi in assenza di validi motivi per una tale rinuncia, appare contrario all’art. 11 a LPC (sul tema: STCA 33.2026.3 del 20 aprile 2026 in particolare al considerando 2.2.e 2.3.; STCA 33.2026.17 e 33.2025.31; a livello federale si veda la STF 8C_614/2024 del 24 giugno 2025). In merito ai termini di adattamento, ritenuto l’esistenza già di un lavoro, gli stessi non dovrebbero essere eccessivamente lunghi (in merito si vedano le sentenze cantonali citate). Nella DTF 117 V 287 il Tribunale federale ha stabilito che, in caso di invalidità del marito e conformemente all'art. 163 CC, la moglie che sino a quel momento non esercitava un'attività lucrativa o l'esercitava in maniera limitata può, secondo le circostanze, essere costretta a lavorare o ad ampliare la sua attività lucrativa (DTF 114 II 301). Ovviamente restano riservati alla Cassa tutti gli accertamenti ulteriori che essa riterrà opportuni.

E. 14 Con l’accoglimento del gravame non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili, peraltro nemmeno postulate, siccome la rappresentanza dell’assicurata assunta da non giurista e persona non certamente esperta nella materia.

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Di conseguenza: 1.1. Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Servizio prestazioni complementari, affinché proceda a fare rettificare e completare l’opposizione nel senso delle considerazioni esposte. 1.2. In merito all’opposizione resa conforme alla procedura la Cassa procederà alla necessaria istruttoria ed all’emanazione di una nuova decisione su opposizione.
  2. Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario di Camera Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n. 33.2026.34

IR/sc

Lugano

16 settembre 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2026 formulato da

RI1, ______

rappr. da: RA1, ______

contro

la decisione su opposizione del 10 giugno 2026 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

considerato in fatto

A. RI1, 1959, coniugata con ______, nato il _ ______ 1973, operaio ______, ha postulato, il 5 febbraio 2024, in quanto beneficiaria di una rendita di vecchiaia dell’AVS, il riconoscimento di prestazioni complementari (PC qui di seguito). Nel modulo compilato (doc. 1) l’assicurata, alla domanda tendente a sapere se fosse proprietaria, in Svizzera o all’estero, di beni immobili ha risposto negativamente (doc. 1-7/69 domanda n. 11), ammettendo però, in risposta alla domanda n. 16, di avere venduto, ceduto rispettivamente rinunciato ad immobili successivamente al 1964. A sostegno della sua richiesta, l’assicurata ha prodotto la decisione di tassazione 2022 da cui emerge un reddito imponibile per l’lFD di CHF 60'300 ed assenza di sostanza imponibile (a fronte di una sostanza di CHF 246'581 emergono debito privati per CHF 499'007).

In merito agli immobili indicati come alienati successivamente al 1964 (domanda 16 del modulo) la signora ______ ha compilato il modulo 2 della richiesta di PC (doc. 1-43/69) indicando di avere acconsentito allo scioglimento di una comunione ereditaria dei genitori ______ e ______ (e scioglimento di comproprietà), in data 11 aprile 2024 (quindi successivamente alla presentazione della domanda di PC datata 2 febbraio 2024). In sostanza l’assicurata ha ceduto la sua quota delle particelle ______ RFD ______ (superficie non edificata e bosco di 2'546 mq) e ______ RFD ______ di 264 mq e su cui è edificata una “casa plurifamigliare” sita in ______ a ______, al fratello RA1 (che qui la rappresenta).

L’istante ha prodotto l’istanza di iscrizione del trapasso dei mappali (al fratello RA1) come pure il rogito allestito dal notaio ______ di ______ (dc. _-__/__) da cui si desume (con particolare riferimento a questo secondo fondo immobiliare) che lo stesso è gravato da 6 cartelle ipotecarie (dal 1° al 6° rango) che garantiscono un debito di “attuali Fr. 400'000.- nei confronti della ______ ”. Il rogito riporta poi quanto, per completezza, occorre riportare qui di seguito:

" RI1 ha ricevuto in tutti questi anni dal fratello RA1 la somma complessiva, al 31 dicembre 2023, di CHF 320'842, arrotondato a CHF 320'000 quale anticipo sulla parte a lei spettante del valore di vendita del mappale no. ___ RFD ______” (doc. 1-59/69)

L’atto attesta la firma di un riconoscimento di debito della sorella in favore del fratello per detto importo e precisa ulteriormente che:

" sul fondo no. ___ sorge un immobile con appartamenti con valore di stima di CHF 479'033 gli appartamenti sono affittati a terzi ad esclusione dell’appartamento al II piano () il fondo è stato peritato da ______ e IAS Bellinzona per complessivi CHF 1'200'000 ma necessita di ristrutturazioni importanti per almeno CHF 400'000 di conseguenza il suo valore reale è pari al massimo a CHF 800'000 RA1 dalla morte della madre avvenuta in data 02.04.2010 ha, sino al 31.12.2023 incassato l’importo totale degli affitti e sopportato spese di manutenzione della casa. La quota del 50% degli affitti per un totale complessivo di CHF 137'724 arrotondati in CHF 137'000 sono a favore di RI1.”

Fatte queste premesse, la comproprietà dei due fratelli è stata sciolta ed i fondi sono divenuti interamente di proprietà del fratello dell’assicurata. La signora ______ è stata liberata dal pagamento degli interessi ipotecari ed ha dato atto che un appartamento oggetto della compravendita “è attualmente abitazione coniugale”. Il marito dell’assicurata ha acconsentito allo scioglimento della comproprietà. Più avanti il rogito indica che il prezzo di “vendita” della casa è stato fisato a CHF 400'000 mentre per il bosco è stato stabilito in CHF 127. Le parti hanno regolato le modalità di pagamento: CHF 320'000 ricevuti nel corso degli anni dalla signora ______ fino al 31.12.2023 (doc. 1-51/69 punto G), dall’assunzione della quota del debito per CHF 200'000 gravante il fondo e dal versamento degli “affitti” spettanti all’assicurata. Il “saldo di Fr. 17'000 verrà versato in favore della venditrice ” sul conto bancario della stessa.

Tra gli atti soggiacenti alla richiesta di PC la signora ______ ha prodotto l’attestato della rendita AVS percepita, il nuovo contratto di locazione con il fratello (per un canone di CHF15’360, ossia CHF 1'280 mensili oltre a CF 250 mensili quale acconto per le spese accessorie (doc. 1-60/69), una attestazione del fratello dell’assicurata per i Servizi sociali di ______ relativo all’incasso (il 31 luglio 2024) dalla sorella dell’importo di CHF 1'530 netti il 31 luglio 2024 (per il pagamento del canone di locazione e spese per il mese di agosto 2024).

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio PC (Cassa, amministrazione o CCC qui di seguito) ha domandato alla richiedente la produzione di specifica documentazione (doc. 4), cui la signora ha dato seguito con scritto pervenuto all’amministrazione il 10 febbraio 2025 (doc. 6). L’assicurata ha precisato di non avere mai risieduto all’estero, di non avere lavorato dopo il compimento dei 20 anni e di non beneficiare di pensioni estere. L’8 maggio 2025 la Cassa ha chiesto ulteriormente documentazione relativa al marito dell’assicurata signor ______ (doc. 8). Agli atti è quindi stato prodotto il certificato di salario del ______, datore di lavoro del marito della postulante le PC, da cui si desume un salario netto di CHF 33'483 nel 2024 (doc. 9-4/6; dedotti, oltre agli oneri sociali ordinari un contributo supplementare di riscatto della previdenza professionale di CHF 911 dal salario di CHF 36’745). Si annota qui che il signor ______ è dipendente del ______ ed il suo contratto di lavoro (doc. 1-40/69) indica lo svolgimento di una attività lavorativa a tempo parziale (50%). Il ______ (www.______ dispone nel suo Regolamento organico dei dipendenti, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, che la scala degli stipendi sia equivalente a quella prevista dalla Legge cantonale sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti per i collaboratori del Cantone (art. 40), prevedendo per gli operai comunali (art. 41) una classe 3 (ma se l’operaio è qualificato la classe prevista è la 4) e per gli inservienti una classe 1. La Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) del 23 gennaio 2017 RL 173.300), al suo art. 4 prevede invece queste remunerazioni per le classi 1, 3 e 4:

Classe

Minimo

Massimo

1

40’610

62’133

3

51’213

79’175

4

56’369

87’598

In concreto il contratto di lavoro del marito dell’assicurata indica un lavoro svolto al 50% quale “aiuto operaio comunale” con un salario (a gennaio 2017, inizio dell’attività) stabilito in CHF 59'970 su base annua. Il modulo compilato dall’assicurata indica che il marito non è a beneficio di rendite dell’assicurazione sociale (doc. 1-11/69).

B. Con decisione del 5 giugno 2025 (doc. 10) la Cassa ha riconosciuto il diritto della signora ______ ad una PC per sé e per il marito pari al rimborso del premio di assicurazione malattia (CHF 979), determinata sulle basi di calcolo contenute nel doc. 11. Con messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2025 il rappresentante dell’assicurata ha contestato le basi di calcolo per quanto concerne il valore attribuito dalla Cassa alla sostanza. Egli ha prodotto documentazione ricevuta da 5 agenzie immobiliari relative al valore dell’immobile ceduto che attesterebbero un importo inferiore a quello considerato dalla Cassa (doc. 13 a 17).

A fronte di tale obiezione l’amministrazione ha trasmesso al rappresentante dell’assicurata un estratto delle direttive applicabili in materia, mentre il 19 dicembre 2025 ha informato l’assicurata dell’aumento delle PC per l’entrante 2026 (doc. 20).

C. Il 10 giugno 2026 la Cassa ha evaso formalmente l’opposizione “del 22 agosto 2025”, che gli atti prodotti non contemplano (successivamente allo scritto 22 luglio 2025 all’assicurata tramite il rappresentante, doc. 18, gli atti contemplano la decisione 19 dicembre 2025 della Cassa) ma è rilevabile da quanto prodotto con il gravame. Secondo l’amministrazione l’opposizione 22 agosto 2025 sarebbe intempestiva siccome inoltrata dopo la scadenza del termine di opposizione, essa l’ha dichiarata irricevibile.

D. Con ricorso del 6 luglio 2026 (doc. I) l’assicurata, rappresentata dal fratello, contesta la conclusione cui è giunta la Cassa, indicando di avere chiesto il 23 giugno 2025 chiarimenti e dettagli in merito alla decisione. La ricorrente rievoca lo scritto informativo della Cassa del 29 luglio 2025 e rileva di “avere finalmente compreso le motivazioni della decisione” e di avere poi inoltrato una “dettagliata opposizione in data 22 agosto 2025”. L’assicurata invoca poi la sua buona fede facendo riferimento alle diverse richieste di informazione inoltrate alla Cassa e richiama il periodo di assenza alla data della sua emissione. Il ricorso si addentra poi in considerazioni di merito che non occorre qui riprendere alla luce della natura della contestazione (ricevibilità dell’opposizione). In conclusione, l’assicurata, per il tramite del fratello, suo rappresentante, chiede l’annullamento della decisione contestata e che la Cassa decida nel merito della sua opposizione.

E. Con risposta di causa del 26 agosto 2026 (doc. III) la Cassa, con argomenti che saranno esaminati nel dettaglio laddove occorra in corso di motivazione, propone la reiezione del gravame. L’amministrazione ha prodotto l’incarto.

In merito agli atti prodotti si annota come gli stessi datino, al più tardi, del 10 luglio 2026, non contemplino l’opposizione 22 agosto dell’assicurata, come indicato, e neppure un messaggio di posta elettronica (doc. A5) datato 16 ottobre 2025 sottoscritto apparentemente da ______ dell’IAS Bellinzona. Lo stesso doc. A5, nella parte sottostante lo scritto di ______ è costituito da uno scritto, apparentemente emanante dal signor RA1, destinato al signor ______ che fa riferimento alla sostanza. Ora, per quanto appare nell’ultima pagina di questo documento lo stesso sarebbe giunto alla Cassa il 29 luglio 2025 alle ore 15:23 poiché ______ risponde indicando che “riceverà una nostra spiegazione dettagliata per iscritto al suo indirizzo nei prossimi giorni”. Le righe vergate dal signor RA1 fanno riferimento allo scritto 29 luglio doc. 18, del medesimo giorno quindi della risposta del signor ______ al signor RA1. Sempre il doc. A5 produce ulteriori messaggi di posta elettronica tra la Cassa e il signor RA1: 7 gennaio della Cassa al signor RA1 in merito ai tempi di evasione dell’opposizione; 26 dicembre 2026 del signor RA1 alla Cassa con richiesta di aggiornamento della situazione; 16 marzo 2026 del signor RA1 alla Cassa con nuova richiesta di aggiornamento; 24 maggio 2026 mail nuovamente proveniente dal signor RA1 alla Cassa per sapere lo stato della procedura. Tutta questa documentazione non compare negli atti della Cassa.

F. Alle parti è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di prove non offerte in precedenza (doc. IV del 28 agosto 2026). La ricorrente, il 15 settembre 2026, ha prodotto i documenti V e VI+1.

considerato in diritto

in ordine

1. Il giudizio, in concreto, può essere emanato monocraticamente alla luce della possibilità conferita dall’art. 49 cpv. 2 LOG. Sul tema si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg. Oggetto del litigio è la tempestività di un’opposizione ed eventualmente la restituzione del termine, temi che non pongono questioni giuridiche di principio e non sono di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove nel caso concreto) nel caso concreto. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è già confrontato, in passato, in numerose occasioni a queste problematiche (per tutte si veda la STCA 30.2025.22 del 12 gennaio 2026, si veda anche la SCDT 80.2024.186), come meglio si dirà nelle considerazioni seguenti.

nel merito

2. Il tema in discussione è la correttezza, o meno, della decisione impugnata che dichiara tardiva e, quindi, irricevibile, l’opposizione formulata dall’assicurata avverso la decisione formale del precedente 4 giugno 2025 della Cassa, opposizione che l’amministrazione indica come avvenuta il 22 agosto 2025, ciò in assenza degli estremi per restituire il termine d’opposizione. Il merito della questione, ossia la correttezza della decisione di restituzione, non è oggetto del provvedimento qui impugnato e non può essere esaminato in questa sede siccome la decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, DTF 118 V 311 consid. 3b).

3. L’aspetto giuridico della tempestività di una opposizione formulata avverso una decisione formale non è nuovo ed ha fatto oggetto, così come il tema della restituzione dei termini, di ampio esame da parte della dottrina (per tutti si veda il BSK ATSG Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2025: Madeleine Randacher / Richard Weber, ad art. 41 e Commentaire Romand Loi sur la partie générale des assurances privées, 2a edizione, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Schulthess, 2025 [CR LPGA qui di seguito], Susanne Genner, ad art. 52 cpv. 1 - 3) e della giurisprudenza (per rimanere al Tribunale cantonale delle assicurazioni si vedano le STCA 38.2024.50-51 del 16 dicembre 2024; 31.2020.26 del 10 dicembre 2020 e 36.2016.137 del 6 marzo 2017 per non citarne che tre).

4. In caso di emanazione di una decisione formale da parte della Cassa, all’assicurato è concesso il termine di 30 giorni per formulare opposizione in caso di non condivisione (parziale o totale) delle sue conclusioni. L’art. 52 cpv. 1 LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) prevede, infatti, che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. L’opposizione deve essere motivata e deve contenere una conclusione (art. 10 cpv. 1 OPGA), deve essere formulata in forma scritta ma può essere anche presentata in forma orale nel corso di un colloquio personale (art. 10 cpv. 2 OPGA). L’opposizione deve recare la firma dell’opponente o di chi lo rappresenta e, se fatta oralmente, l’assicuratore la deve mettere a verbale ed il verbale deve essere sottoscritto dall’assicurato o da chi lo rappresenta (art. 10 cpv. 3 e 4 OPGA). In caso di carenze nella presentazione dell’opposizione a livello di motivazioni, conclusioni o firma, l’assicuratore assegna un congruo termine all’opponente per rimediare al difetto con la comminatoria che, in caso contrario, non entrerà ne merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Nella sua ordinanza alla LPGA il Consiglio federale non pone, come si rileva, condizioni eccessivamente stringenti all’opposizione.

La legittimazione ad impugnare, mediante opposizione, una decisione formale è del destinatario assicurato o di chi lo rappresenta come indicato. Il termine di 30 giorni è perentorio e non può essere prorogato. L’osservanza dei termini è regolata dall’art. 39 LPGA secondo cui: le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. Per la determinazione della scadenza del termine l’art. 38 LPGA precisa che, se stabilito in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, il termine inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Come rammenta il BSK ATSG, citato in precedenza, in merito all’art. 52 LPGA: "Das BGer hat einen Nichteintretensentscheid der Suva wegen Fristversäumnis bestätigt, welches darauf zurückzuführen war, dass die Suva die streitige Verfügung vordatiert hatte. Die nach einem Anwaltswechsel neu mandatierte Rechtsvertretung hätte das tatsächliche Versanddatum ohne Weiteres in Erfahrung bringen können (BGer, 14.10.2014, 8C_84/2014)".

5. In concreto la decisione data del 4 giugno 2025 (doc.10 a 12), ed è stata intimata per mezzo di invio postale non tracciato, ossia tramite posta B come la Cassa usa fare in queste circostanze. La Cassa non sostiene e neppure comprova di avere operato diversamente. Va osservato, come rileva la dottrina, che la comunicazione della decisione all’assicurato non deve necessariamente avvenire mediante un invio tracciabile (ossia posta A Plus o raccomandata). L’assicuratore è libero di scegliere il sistema, come ricordano Elodie Skoulikas/Valérie Defago Gaudin, CR LPGA, ad art. 49 n. 40 infatti è indifferente:

" la voie par laquelle il entend la lui adresser, du moment que l’assuré est en mesure d’en prendre connaissance. L’assureur n’est en particulier pas tenu d’utiliser la voie du courrier recommandé; un envoi sous pli simple suffit.”

Si veda anche la DTF 142 III 599, consid. 2, STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3 e 3.4.

La libertà nella scelta del metodo di notifica delle decisioni ha quale corollario la possibile difficoltà nel dimostrare l’avvenuta intimazione della decisione, onere probatorio che incombe all’amministrazione interessata. Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il destinatario ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui è debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. STF 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che, ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice l’amministrazione deve apportare, in maniera adeguata, la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197 consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173, in questo senso anche la prassi della CDT si veda la sentenza 80.2025.196 del 29 agosto 2025 c. 1.3. e giurisprudenza ivi citata).

6. In concreto l’invio della decisione è avvenuto per mezzo di una spedizione per posta B. Tale invio non è tracciato e non consente, di conseguenza, all’amministrazione che ha notificato la decisione di comprovare se la stessa è stata ricevuta e la data dell’intimazione. La prova può avvenire, come indicato, mediante elementi probatori che non siano necessariamente una ricevuta sottoscritta dal ricevente od un tracciamento del sistema postale. Vi possono essere circostanze fattuali tali che possono dimostrare la ricevuta dell’atto in un momento specifico e preciso nel tempo.

7. In concreto occorre evidenziare che il messaggio del 22 agosto 2025 (doc. A5), considerato quale opposizione dalla Cassa, fa seguito ad un messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2025 che ha il seguente tenore:

“desidero esprimere alcune perplessità in merito all’esattezza del calcolo delle entrate, in particolare alla voce . Risulta infatti inserito un importo di CHF 187'000 quale rinuncia tengo a precisare che la signora non ha rinunciato ad alcuna sostanza, bensì ha sottoscritto una vendita al netto di anticipi e redditi il prezzo di CHF 800'000 è stato formalizzato mediante atto notarile”.

Segue poi la contestazione del valore dato all’immobile in discussione alla luce di valutazioni di agenzie immobiliari allegate al messaggio. Il messaggio conclude chiedendo di fornire una spiegazione dettagliata in merito all’importo.

Ora il tenore di questo messaggio è sintomatico di una non accettazione della decisione assunta dalla Cassa, tale contestazione è riferita all’importo della sostanza ritenuto dalla Cassa che viene contestato in particolare mediante la produzione di documentazione proveniente da agenzie immobiliari. Questo scritto doveva già essere considerato quale opposizione (errata nella sua forma, come si dirà) da parte dell’assicurata, opposizione formulata ben prima della scadenza dei 30 giorni previsti dalla legge per impugnare una decisione formale.

A fronte di tale contesto la Cassa, come descritto nelle considerazioni precedenti, doveva, in caso di dubbio, interpellare l’assicurato da un lato per accertarne (semmai) le reali intenzioni e, comunque, per sanare, nella forma, l’opposizione formulata come si dirà.

Già per questa ragione il ricorso deve essere accolto e la decisione annullata con rinvio degli atti all’amministrazione per il necessario seguito della procedura.

8. Ci si potrebbe poi chiedere se l’opposizione alla decisione con cui la Cassa ha riconosciuto le PC, formulata il 22 agosto 2025, possa essere considerata tempestiva. Infatti, la data di ricezione da parte del signor RA1 della decisione del 4 giugno 2025 non è stata accertata da parte della Cassa. L’invio del provvedimento con i relativi fogli di calcolo non è stato tracciato (prova contraria non emerge dagli atti dell’amministrazione e la Cassa non sostiene di avere inviato la decisione in maniera tracciabile).

In assenza di prova dell’intimazione, come descritto nelle considerazioni precedenti, si può fare riferimento ad elementi scaturenti dagli atti per dimostrare (o, meglio, rendere verosimile) la ricezione di un provvedimento da parte del destinatario. In concreto il messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2025 è il primo atto concreto in cui il rappresentante dell’assicurata fa riferimento alla decisione. Ne discende che è possibile accertare che la decisione del 4 giugno 2025 era nelle mani dell’assicurata, per il tramite del rappresentante, il 23 giugno 2025. In questa costellazione la decorrenza dei 30 giorni per l’inoltro di una opposizione inizierebbe il 24 giugno 2025, un martedì ed il termine di 30 giorni per inoltrare un’opposizione, considerate le ferie giudiziarie, sarebbe scaduto successivamente al 22 agosto 2025. La questione non va però approfondita siccome la signora ______, per il tramite del fratello, ha contestato in maniera sufficiente, ancorché in forma non ammissibile, la decisione del 4 giugno 2025 il successivo 23 giugno 2025, quando si deve ritenere, in assenza di elementi contrari, la decisone è stata intimata.

9. Data la tempestività dell’opposizione del 23 giugno 2025, va analizzata la questione relativa alla forma. Il messaggio di posta elettronica non può essere ammesso. Nella sua giurisprudenza l’Alta Corte (DTF 142 V 152) ha ritenuto che un'opposizione presentata per mezzo di un messaggio di posta elettronica (e-mail) contro una decisione di un assicuratore (in quel caso assicuratore sociale contro gli infortuni) non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come previsto dall'art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6). In questo caso non c'è alcun diritto alla concessione di un termine suppletorio da parte della Cassa (consid. 4.5 e 4.6). Una correzione del vizio di forma può però essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6).

10. Nel caso di specie lo scritto che ha contenuto e valenza d’opposizione, datato 23 giugno 2025, è stato trasmesso alla Cassa in forma del messaggio di posta elettronica e non reca firma originale.

Come esposto la decisione del 4 giugno 2025 è stata intimata all’assicurata, per il tramite del fratello, a mezzo posta B e l’invio non è tracciabile. Il provvedimento era nelle mani del destinatario rappresentante dell’assicurata, per quanto desumibile dagli atti, al più presto, il 23 giugno 2025. Il termine d’opposizione non era, in quel momento, ancora decorso. Anche se, per mera ipotesi, si volesse considerare l’intimazione della decisione del 4 giugno 2025 come avvenuta il giorno seguente alla consegna alla posta (ossia il giovedì 5 giugno 2025), nel momento in cui è avvenuta la reazione (via massaggio di posta elettronica) del rappresentante dell’assicurata il 23 giugno 2025 con la contestazione della decisione, il termine di opposizione di 30 giorni era lungi dalla sua scadenza.

Da ciò deriva che il messaggio di posta elettronica del signor RA1, giunto alla Cassa il 23 giugno 2025, era gravemente carente nella forma per via della modalità scelta (e-mail) che non permette di sottoscrivere con firma di proprio pugno (firma originale) l’opposizione. L’opposizione avrebbe potuto essere anche considerata in parte carente circa le motivazioni e le conclusioni. Il principale difetto dell’atto, ossia la mancanza della firma, conseguente alla modalità scelta dal rappresentante dell’assicurata per rivolgersi all’amministrazione, era comunque ancora temporalmente sanabile come si dirà più specificatamente nelle considerazioni che seguono.

11. In merito a forma (e-mail in particolare), firma e contenuto dell’opposizione, in specie per quanto attiene alla carenza della firma sull’opposizione, Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, op. cit., ad art. 52 n. 20, precisano che

" Si l’opposition n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Cette disposition doit être comprise comme ayant la même portée que l’art. 61 let. B 2e phrase, et la jurisprudence rendue à propos de celui-ci s’applique à la procédure d’opposition (N 21a). S’agissant de l’exigence de signature, l’art. 10 al. 5 OPGA a pour fonction avant tout, selon la jurisprudence, de permettre la réparation d’inadvertances, de sorte que l’obligation d’accorder un délai à l’opposant pour qu’il rectifie le défaut de signature de l’opposition ne vaut pas lorsque celle-ci a été adressée à l’assureur par fax ou par courrier électronique; en effet, dans ce cas, l’opposant sait qu’avec ce mode de transmission sa signature fera défaut; toutefois, si le délai pour former opposition n’est pas encore échu, l’assureur doit en principe attirer l’attention de l’opposant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder par écrit avant l’échéance du délai."

(sottolineatura del redattore)

In merito all’obbligo di attirare l’attenzione sulla forma usata (messaggio di posta elettronica) che non permette di recare la firma originale dell’assicurato, la giurisprudenza (DTF 142 V 152 c. 4.6.) ha precisato quanto segue:

" Auch wenn im geschäftlichen Verkehr und im begrenzten Umfang auch zwischen Privaten und Behörden die Kommunikation auf elektronischem Wege durchaus verbreitet ist, vermag das einfache E-Mail bei prozessual relevanten Eingaben wie der Einsprache gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG die in Art. 10 Abs. 4 Satz 1 ATSV für schriftlich erhobene Einsprachen ausdrücklich vorgeschriebene Voraussetzung der Unterschrift nicht zu erfüllen. Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind per Fax (BGE 121 II 252 E. 4 S. 255; Urteil 9C_739/2007 vom 28. November 2007) oder gewöhnlichem E-Mail eingereichte Eingaben nicht fristwahrend (Urteile 2C_531/2015 vom 18. Juni 2015 E. 2.1; 2C_154/2011 vom 28. Februar 2011 E. 2). Dies gebietet sich nicht zuletzt auch aus Gründen der Rechtssicherheit. Weiter entspricht es gängiger Praxis, dass Beschwerdeschriften, deren Unterschrift fehlt, nur innert Nachfrist verbessert werden können, wenn die Unterlassung unfreiwillig erfolgt ist, nicht aber, wenn diese bewusst - durch Übermittlung per Telefax oder gewöhnlichem E-Mail - geschieht (E. 4.5 hiervor). Denn bei der Übermittlung einer Eingabe mittels E-Mail geht eine Unterschrift regelmäßig nicht vergessen, sondern sie fehlt der Natur der Sache nach von vornherein. Möglich bleibt eine Verbesserung des Formfehlers vor Ablauf der Einsprachefrist, worauf die zuständige Behörde den Einsprecher gegebenenfalls aufmerksam machen muss. In diesem Sinne hat das Bundesgericht im vom Beschwerdeführer erwähnten Urteil 1P.254/2005 vom 30. August 2005 im Zusammenhang mit einer per E-Mail erhobenen Einsprache gegen einen Strafbefehl entschieden. Da die ordentliche Rechtsmittelfrist im Zeitpunkt des Eingangs des E-Mail noch nicht abgelaufen war und das Verhöramt den Einsprecher nicht auf den Formmangel hingewiesen hatte, hielt das Bundesgericht dafür, das Interesse des Beschwerdeführers an einem fairen Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV) überwiege unter den vorliegenden Umständen das öffentliche Interesse an der strikten Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften, weshalb die damals noch laufende Einsprachefrist sinngemäß wiederherzustellen sei.”

Nel caso giudicato l‘Alta Corte aveva osservato come il termine di opposizione, al momento in cui l’assicurato si era rivolto all’assicuratore sociale mediante un messaggio di posta elettronica, non era ancora scaduto, il TF si è chiesto se fosse obbligo dell’assicuratore sociale in quel caso avvertire l’assicurato di tale carenza (“Es stellt sich daher die Frage, ob der Unfallversicherer den Beschwerdeführer rechtzeitig auf den Formfehler der Eingabe hätte aufmerksam machen müssen, damit er den Fehler vor Ablauf der Einsprachefrist hätte verbessern können”, considerando 4.7.), escludendolo in quella specifica costellazione avendo l’assicurato anticipato nella mail l’intento di inoltrare l’opposizione in forma scritta.

Per quel che concerne invece le carenze in materia di motivazione e di conclusioni (laddove se ne volessero rilevare gli estremi in concreto) va rammentato che l’art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione debba contenere delle conclusioni e sia motivata siccome è compito dell’opponente formulare ed articolare convenientemente gli argomenti che intende sollevare e determinare (rispettivamente limitare) così l’oggetto dl litigio. La decisione dell’assicuratore sociale non fa oggetto di un riesame d’ufficio laddove non sia oggetto della contestazione, ne deriva che può così entrare parzialmente in forza su determinati aspetti in difetto di adeguata contestazione. Una giurisprudenza ormai datata (DTF 123 V 128 consid. 3a) ma ancora recentemente citata dalla dottrina (Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, op. cit., ad art. 52 nota 52) ricorda che l’opposizione costituisce una sorta di procedura di riconsiderazione che consente all’assicuratore sociale di riesaminare la sua decisione prima dell’intervento giudiziario. Richiamando la DTF 118 V 1186 consid. 2B, l’Alta Corte rammenta che l’opposizione deve essere motivata “faute de quoi elle manque son but”, riferendosi alla DTF 102 Ib 372 consid. 6 il TF ribadisce poi che “il doit être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation”. Richiamando invece la DTF 119 V 350 consid. 1B i Giudici federali concludono che “Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise”. Su questi aspetti si veda quanto espongono Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, op. cit., ad art. 52 n. 21. La medesima dottrina ricorda che, in caso di manchevolezze nelle motivazioni o nelle conclusioni, l’assicuratore deve impartire un termina conveniente per sanare il vizio con l’avvertenza che, in caso di mancato rispetto del termine o dell’obbligo impartito, l’opposizione non è ricevibile come prevede l’art. 10 cpv. 5 OPGA, che nella sua formulazione ribadisce il testo dell’art. 61 lett. b LPGA. Nella DTF 142 V 152 consid. 2.3. l’Alta Corte ha rammentato infatti come:

" Nach dem für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren maßgebenden Art. 61 lit. b ATSG muss die Beschwerde eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. Nach der zu dieser Bestimmung ergangenen Rechtsprechung hat im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren die Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung einer mangelhaften Beschwerdeschrift nicht nur bei Unklarheit des Rechtsbegehrens oder der Begründung, sondern ganz allgemein immer dann zu erfolgen, wenn eine Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt; also auch dann, wenn ein Rechtsbegehren und/oder eine Begründung überhaupt fehlen. Es handelt sich bei der erwähnten Bestimmung um eine formelle Vorschrift, die das erstinstanzliche Gericht stets verpflichtet, eine Frist zur Verbesserung der Mängel anzusetzen, sofern dadurch nicht in rechtsmissbräuchlicher Weise eine Verlängerung der Beschwerdefrist erreicht werden soll (BGE 134 V 162 E. 5.1 S. 168; bestätigt in: SVR 2010 UV Nr. 29 S. 117, 8C_556/2009 E. 3; vgl. dazu auch Urteil 2C_331/2011 vom 25. Januar 2012 E. 3.1). Der Anwendungsbereich der Nachfrist erstreckt sich über die in Art. 61 lit. b ATSG ausdrücklich erfassten Bereiche hinaus. Sie ist auch anzusetzen, wenn weitere formelle Eintretensvoraussetzungen, die nachträglich erfüllt werden können, nicht erfüllt sind (SVR 2009 UV Nr. 25 S. 90, 8C_767/2008 E. 4.3.1). Aufgrund der grammatikalischen Identität von Art. 61 lit. b Satz 2 ATSG und Art. 10 Abs. 5 ATSV gilt diese Auslegung auch für das Einspracheverfahren (SVR 2013 UV Nr. 10 S. 35, 8C_596/2012 E. 4.2; 2009 IV Nr. 19 S. 49, I 898/06 E. 3.2; Urteil 8C_28/2011 vom 26. Mai 2011 E. 2.2). Der Bezug liegt darin begründet, dass für das Einspracheverfahren nicht strengere formelle Anforderungen gelten können als für das nachfolgende Gerichtsverfahren (SVR 2009 IV Nr. 19 S. 49, I 898/06 E. 3.3; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 27 zu Art. 52 ATSG).”

La dottrina citata, partendo da un esempio, ricorda come:

" Lorsqu’un assuré envoie des certificats médicaux à son assureur contredisant la décision de celui-ci quant à son rétablissement, il manifeste par exemple imparfaitement son opposition et l’assureur doit lui octroyer un délai afin de clarifier son acte. Le délai qui doit être octroyé par l’assureur en vertu de l’art. 10 al. 5 OPGA a ainsi non seulement pour but de corriger des imprécisions quant aux conclusions et à la motivation, mais trouve aussi application lorsque ces éléments manquent. Le délai de l’art. 10 al. 5 OPGA est en principe prolongeable.”

Quindi, se ancora in corso il termine di opposizione, stante la contestazione formulata mediante un messaggio di posta elettronica, la Cassa deve richiamare l’attenzione dell’assicurato circa il vizio e renderlo attento alla necessità di sanarlo entro la scadenza del termine d’opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.6.). Questo richiamo dell’attenzione sul difetto procedurale non va confuso con la concessione di un termine suppletorio per correggere eventuali carenze nella motivazione e nelle conclusioni.

12. Per tornare al caso concreto, con il suo messaggio del 4 giugno 2025 il rappresentante dell’assicurata ha, come indicato, confutato la conclusione cui è giunta la Cassa nella sua decisione del 4 giugno 2025, in specie relativamente “all’esattezza del calcolo delle entrate, in particolare il Patrimonio” ed ancora “la signora ______ non ha in alcun modo rinunciato alla sostanza l’importo è stato stabilito sulla base di valutazioni di mercato fornite da cinque agenzie immobiliari chiedo cortesemente una spiegazione dettagliata in merito all’inserimento dell’importo di CHF 187'000 quale rinuncia di sostanza in quanto non mi è chiaro a quale patrimonio si riferisca”. In merito a tale messaggio di posta elettronica ed al suo contenuto, in caso di dubbio (qui non ravvisabile) sarebbe stato certamente possibile all’assicuratore sociale rivolgersi all’assicurata (per il tramite del suo rappresentante) per accertarne l’effettiva volontà. In una giurisprudenza riferita all’applicazione della LAMal antecedente all’entrata in vigore della LPGA, il TF ha rammentato infatti che:

" il incombe dans tous les cas à l'assureur d'interpeller l'assuré dont l'opposition ne serait pas suffisamment motivée ou claire avant d'en tirer des conséquences définitives (MAURER, op.cit. p. 163; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, op.cit. p. 285). Le comportement contraire de l'assureur relèverait en effet du formalisme excessif, proche du déni de justice, dès lors que la stricte application d'une règle de procédure - au demeurant non écrite - ne se justifie par aucun intérêt digne de protection (comp. RAMA 1988 no U 60 p. 442 ss consid. 2a, 2b et 2c).”

Va qui rammentato all’amministrazione che, prima di concedere un eventuale termine suppletorio in caso di carenza motivazionale o delle conclusioni rispettivamente in uno con la concessione di un tale termine, può essere utile (e consigliato) verificare le reali ed effettive intenzioni dell’assicurato interpellandolo in merito.

Nel caso di specie, visto che la contrarietà alla decisione del 4 giugno 2025 è stata manifestata dall’assicurata (per il tramite del fratello il 23 giugno 2025) in una forma non ammissibile ma ampiamente entro il termine di opposizione, la Cassa doveva avvisare l’assicurata (tramite il fratello) della carenza formale come previsto dalla giurisprudenza. Ciò non è stato fatto.

13. Alla luce di quanto precede la decisione impugnata, che dichiara non ricevibile l’opposizione alla decisione del 4 giugno 2025 della Cassa per tardività, deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché proceda nei suoi incombenti, ossia consenta alla signora ______ di sanare la forma trasmettendo alla Cassa un’opposizione firmata di proprio pugno dal rappresentante dell’assicurata (o dall’assicurata medesima). L’amministrazione emanerà di seguito una decisione su opposizione che l’assicurata potrà, eventualmente, ulteriormente contestare mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Nel merito l’amministrazione verificherà alcuni aspetti che, nell’istruttoria che ha condotto all’emanazione della decisione del 4 giugno 2025, appaiono lacunosi o problematici. La Cassa dovrà stabilire in maniera precisa il valore dell’immobile al momento della sua cessione avvenuta a fine marzo 2024 siccome il rogito attesta una valutazione dell’IAS Bellinzona e della ______ di CHF 1'200'000, valore che, se non stabilito al momento della cessione, dovrà essere attualizzato attraverso l’Ufficio cantonale di Stima (sul tema della valutazione si vedano le STCA 33.2026.6 del 24 agosto 2026, 33.2026.14 del 19 agosto 2026 e 33.2025.33 del 10 febbraio 2026, sentenza che il TF ha confermato con la STF 8C_200/2026 dell’11 agosto 2026).

Analogamente appare importante accertare l’effettività dell’importo di CHF 137'000 quale “quota relativa agli affitti spettanti a RI1 di cui alla premessa M del” rogito ____ del Notaio ______ (doc. 1-53/69). Si annoti qui che nella premessa punto M si indica che RA1 “dalla morte della madre (usufruttuaria) il 02.04.2010, ha sino al 31.122023 incassato l’importo totale degli affitti, e sopportato le spese di manutenzione della casa. La quota del 50% degli affitti, per un totale complessivo di CHF 137'274 arrotondati in CHF 137'000 sono a favore di RI1”. Con la collaborazione dell’assicurata e del fratello la Cassa otterrà le prove documentali (contabilità relativa all’immobile) che attesti spese e pigioni incassate. Dovranno essere adeguatamente corroborati i pagamenti delle spese di manutenzione e gli importi, come detto, incassati. Il credito dell’assicurata nei confronti del fratello stabilito tra le parti in CHF 137'000 (ma per la Cassa CHF 137'274 ai fini dei calcoli) dovrà essere accertato compiutamente anche a livello delle dichiarazioni fiscali allestite dai comproprietari dell’immobile (appare improbabile che, per 13 anni e più il rappresentante dell’assicurata abbia pagato le imposte su parte dei redditi derivanti dalle locazioni, di spettanza della sorella. Sarà necessario accertare l’esistenza fiscale di un credito vantato e di un debito annunciato nel corso degli anni). La Cassa dovrà ulteriormente considerare che le pigioni incassate dal fratello non sono state versate fino alla fine del 2023 ma il credito per pigioni (stante la proprietà della quota di ½ dell’assicurata) è continuato sino a tutto marzo 2024 (momento della cessione).

L’amministrazione accerterà anche quanto il rogito indica a pagina 3 punto G ossia che l’assicurata abbia ricevuto “in tutti questi anni dal fratello RA1 la somma complessiva, al 31.12.2023, di CHF 320'842 arrotondata a CHF 320'000 quale anticipo sulla parte a lei spettante del valore di vendita del mappale ___ RFD ______”, verificando che si tratti specificatamente di un libero anticipo sulla quota. Anche in questo caso l’effettività dei versamenti nel tempo ed i precisi importi con le relative causali, dovrà essere accertata compiutamente e dettagliatamente, in maniera documentale (accrediti da quali conti/addebiti in favore di quali conti/girate da quali conti/con quali specifiche e precise causali ecc.). Il versamento di anticipi, prima dell’esecuzione della prestazione è ammissibile ma presuppone un accordo, ossia la manifestazione di volontà reciproca e concordante delle due parti contrattuali relativa alle prestazioni rispettive. La fissazione del prezzo della cessione e l’oggetto da cedere con l’impegno a provvedervi, in base al quale il signor RA1 ha versato alla sorella l’importo considerevole di CHF 320'000, deve essere stato oggetto di pattuizione precisa che precede il primo versamento di anticipi eseguito. Questo aspetto dovrà essere dettagliatamente accertato.

Si rileva poi che (come emerge dalla pagina 6 del rogito) il prezzo pattuito per la prestazione della sorella al fratello è di CHF 400'000. Non si comprende il calcolo del saldo del prezzo di vendita della quota di ½ della particella ______ RFD ______. Il valore di base considerato è di CHF 800'000 (secondo una valutazione della Cassa e della ______ si tratta invece di 1,2 mio CHF, come evidenzia il rogito). I contraenti ritengono che il valore attribuito da IAS Bellinzona e ______ di CHF 1,2 mio non considererebbe imprecisati “ristrutturazioni importanti per almeno CHF 400'000” (punto L dell’atto). Il debito garantito dalle cartelle ipotecarie, che il rogito elenca, non risulta accertato mediante attestazione bancaria. Il contratto, in merito al debito con ______, prevede (letteralmente) l’“assunzione della quota parte di ½ dell’onere ipotecario gravante la particella 233 attualmente a carico di RI1 per CHF 200'000 di cui alla premessa E”. Il signor RA1 ha quindi assunto la quota del debito a carico della sorella. Non si comprende poi, al punto 7 del rogito a pagina 6, nei passaggi relativi al prezzo di acquisto/vendita, lo scopo di inserire la quota di CHF 137'000 relativa agli affitti spettanti all’assicurata (di cui alla premessa M) poiché si tratta di diritti della signora ______ che non hanno attinenza con la cessione. Il saldo del prezzo è stabilito in CHF 17'000, non si comprende come sia stato determinato siccome il minuendo è cifrato chiaramente ma i sottraendi no.

Altro aspetto importante che la Cassa dovrà accertare, ai fini della determinazione del diritto alla PC della signora ______, è il salario conseguito dal marito dell’assicurata. Come evidenziato al punto A in fine, il salario comprovato in favore di ______ è di CHF 33'483 nel 2024 (doc. 9-4/6; dedotti, oltre agli oneri sociali ordinari un contributo supplementare di riscatto della previdenza professionale di CHF 911 dal salario di CHF 36’745). Il marito, che non beneficia di rendite dell’assicurazione sociale, lavora però solo al 50%. La Cassa dovrà valutare, in particolare, l’aspetto della rinuncia al reddito ed il computo di un reddito ipotetico del signor ______, che per quanto si possa desumere dagli atti prodotti (specie dal modulo di domanda delle PC), non ha impedimenti allo svolgimento di una attività a tempo pieno. Porre a carico della collettività dei contribuenti una famiglia (peraltro già comproprietaria [la moglie] di un immobile di reddito), computando unicamente il reddito per un lavoro a tempo parziale di uno dei coniugi in assenza di validi motivi per una tale rinuncia, appare contrario all’art. 11 a LPC (sul tema: STCA 33.2026.3 del 20 aprile 2026 in particolare al considerando 2.2.e 2.3.; STCA 33.2026.17 e 33.2025.31; a livello federale si veda la STF 8C_614/2024 del 24 giugno 2025). In merito ai termini di adattamento, ritenuto l’esistenza già di un lavoro, gli stessi non dovrebbero essere eccessivamente lunghi (in merito si vedano le sentenze cantonali citate). Nella DTF 117 V 287 il Tribunale federale ha stabilito che, in caso di invalidità del marito e conformemente all'art. 163 CC, la moglie che sino a quel momento non esercitava un'attività lucrativa o l'esercitava in maniera limitata può, secondo le circostanze, essere costretta a lavorare o ad ampliare la sua attività lucrativa (DTF 114 II 301). Ovviamente restano riservati alla Cassa tutti gli accertamenti ulteriori che essa riterrà opportuni.

14. Con l’accoglimento del gravame non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili, peraltro nemmeno postulate, siccome la rappresentanza dell’assicurata assunta da non giurista e persona non certamente esperta nella materia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

Di conseguenza:

1.1. Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Servizio prestazioni complementari, affinché proceda a fare rettificare e completare l’opposizione nel senso delle considerazioni esposte.

1.2. In merito all’opposizione resa conforme alla procedura la Cassa procederà alla necessaria istruttoria ed all’emanazione di una nuova decisione su opposizione.

2. Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti