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33.2026.32

Decisioni della Cassa PC trasmesse posta B non possono essere considerate intimate se la circostanza è contestata dal destinatario. Dec. su opp. che dichiara irricevibile opposizione siccome tardiva va annullata. Cassa non ha comprovato intimazione precedentemente ai 30 gg stabiliti per inoltro opp

Ticino ·TCA · 2026-09-02 · Italiano TI
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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Il tema all’esame del Tribunale cantonale delle assicurazioni è la correttezza, o meno, della decisione impugnata che dichiara tardiva e, quindi, irricevibile, l’opposizione formulata 9 dicembre 2025 dall’assicurato avverso la decisione formale del precedente 23 ottobre 2025 della Cassa, in assenza degli estremi per restituire il termine d’opposizione. Il merito della questione, ossia la correttezza della decisione di restituzione, non è oggetto del provvedimento qui impugnato e non può essere esaminato in questa sede siccome la decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, DTF 118 V 311 consid. 3b).

E. 2 Il giudizio, in concreto, può essere emanato monocraticamente alla luce della possibilità conferita dall’art. 49 cpv. 2 LOG. Sul tema si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg. Oggetto del litigio è la tempestività di un’opposizione ed eventualmente la restituzione del termine, temi che non pongono questioni giuridiche di principio e non sono di rilevante importanza ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove nel caso concreto. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è già confrontato, in passato, in numerose occasioni a queste problematiche (per tutte si veda la STCA 30.2025.22 del 12 gennaio 2026, si veda anche la SCDT 80.2024.186), come meglio si dirà nelle considerazioni seguenti.

nel merito

E. 3 L’aspetto giuridico della tempestività di una opposizione formulata avverso una decisione formale non è nuovo ed ha fatto oggetto, così come il tema della restituzione dei termini, di ampio esame da parte della dottrina (per tutti si veda il BSK ATSG Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2025: Madeleine Randacher / Richard Weber, ad art. 41 e Susanne Genner, op. cit., ad art. 52 cpv. 1 - 3) e della giurisprudenza (per rimanere al Tribunale cantonale delle assicurazioni si vedano le STCA 38.2024.50-51 del 16 dicembre 2024; 31.2020.26 del 10 dicembre 2020 e 36.2016.137 del 6 marzo 2017 per non citarne che tre).

E. 4 In caso di emanazione di una decisione formale da parte della Cassa, all’assicurato è concesso il termine di 30 giorni per formulare opposizione in caso di non condivisione delle sue conclusioni. L’art. 52 cpv. 1 LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) prevede, infatti, che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate, fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. L’opposizione deve essere motivata e deve contenere una conclusione (art. 10 cpv. 1 OPGA), deve essere formulata in forma scritta ma può essere anche presentata in forma orale nel corso di un colloquio personale (art. 10 cpv. 2 OPGA). L’opposizione deve recare la firma dell’opponente o di chi lo rappresenta e, se fatta oralmente, l’assicuratore la deve mettere a verbale ed il verbale deve essere sottoscritto dall’assicurato o da chi lo rappresenta (art. 10 cpv. 3 e 4 OPGA). In caso di carenze nella presentazione dell’opposizione a livello di motivazioni, conclusioni o firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediare al difetto con la comminatoria che, in caso contrario, non entrerà ne merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Nella sua ordinanza alla LPGA il Consiglio federale non pone, come si rileva, condizioni eccessivamente stringenti all’opposizione.

E. 5 La legittimazione ad impugnare, mediante opposizione, una decisione formale è del destinatario assicurato o di chi lo rappresenta come indicato. Il termine di 30 giorni è perentorio e non può essere prorogato. L’osservanza dei termini è regolata dall’art. 39 LPGA secondo cui: le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. Per la determinazione della scadenza del termine l’art. 38 LPGA precisa che, se stabilito in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, il termine inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Come rammenta il BSK ATSG, citato in precedenza, in merito all’art. 52 LPGA: "Das BGer hat einen Nichteintretensentscheid der Suva wegen Fristversäumnis bestätigt, welches darauf zurückzuführen war, dass die Suva die streitige Verfügung vordatiert hatte. Die nach einem Anwaltswechsel neu mandatierte Rechtsvertretung hätte das tatsächliche Versanddatum ohne Weiteres in Erfahrung bringen können (BGer, 14.10.2014, 8C_84/2014)".

E. 6 In concreto la decisione data del 23 ottobre 2025, ed è stata intimata per mezzo di invio postale non tracciato, ossia tramite posta B. Va osservato, come rileva la dottrina, che la comunicazione della decisione all’assicurato non deve necessariamente avvenire mediante un invio tracciabile (ossia posta A Plus o raccomandata). L’assicuratore è libero di scegliere il sistema, come ricordano Elodie Skoulikas/Valérie Defago Gaudin nel Commentaire Romand Loi sur la partie générale des assurances privées, 2a edizione, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2025, ad art. 49 n. 40, infatti è indifferente:

" la voie par laquelle il entend la lui adresser, du moment que l’assuré est en mesure d’en prendre connaissance. L’assureur n’est en particulier pas tenu d’utiliser la voie du courrier recommandé; un envoi sous pli simple suffit.”

Si veda anche la DTF 142 III 599, consid. 2, STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3 e 3.4.

La libertà nella scelta del metodo di notifica delle decisioni ha come corollario la possibile difficoltà nel dimostrare l’avvenuta intimazione della decisione, onere probatorio che incombe all’amministrazione interessata. Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il destinatario ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui è debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. STF 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che, ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice l’amministrazione interessata deve apportare, in maniera adeguata, la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197 consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173, in questo senso anche la prassi della CDT si veda la sentenza 80.2025.196 del 29 agosto 2025 c. 1.3. e giurisprudenza ivi citata).

E. 7 In concreto l’invio della decisione è avvenuto per mezzo di una spedizione per posta B. Tale invio non è tracciato e non consente, di conseguenza, all’amministrazione che ha notificato la decisione di comprovare se la stessa è stata ricevuta e la data dell’intimazione.

La prova può avvenire mediante elementi che non siano necessariamente una ricevuta sottoscritta dal ricevente od un tracciamento del sistema postale. Vi possono essere circostanze fattuali tali che possono dimostrare la ricevuta dell’atto in un momento specifico e preciso nel tempo.

In concreto la decisione 23 ottobre 2025 ha fatto oggetto di due comunicazioni da parte dell’assicurato (rispettivamente del suo rappresentante): uno scritto 12 novembre 2025 in cui la rappresentante dell’assicurato chiede “maggiori informazioni in merito al vostro calcolo” specificando poi che “qualora fosse confermato il saldo a vostro favore, vi informiamo che la restituzione porterebbe l’assistito a una grave difficoltà economica” con invocazione della buona fede. Occorre allora verificare se questo scritto, trasmesso alla Cassa nel termine di opposizione (30 giorni) dall’emanazione della decisione (23 ottobre 2025) potesse già essere considerato dalla Cassa quale tempestiva opposizione.

E. 8 Per l’art. 10 OPGA, l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione, deve essere formulata in forma scritta (od orale durante un colloquio; l’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore), e deve recare la firma dell’opponente o del suo rappresentante. Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di motivazione o nelle sue conclusioni, od ancora se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito. Come ricorda la dottrina (op. cit. [CR LPGA] ad art. 52 n. 3, 9, 17, 21):

" La procédure d’opposition est une procédure de nature administrative et non juridictionnelle. Elle est régie par les garanties de procédure de l’art. 29 Cst. L’art. 52 est précisé par les art. 10 à 12 OPGA qui règlent les modalités de l’opposition, la question de son effet suspensif ainsi que la décision sur opposition. Le délai pour former opposition est de 30 jours. Il se calcule conformément aux règles fixées aux art. 38 à 41. Qu’elle soit formée par écrit ou oralement, l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1 OPGA). Il appartient en effet à l’opposant d’articuler les griefs qu’il fait valoir et de déterminer l’objet et les limites de sa contestation. La décision de l’assureur, qui ne fait pas l’objet d’un examen d’office, entre par conséquent partiellement en force si elle n’est pas attaquée sur certains points. Les exigences relatives aux conclusions et à la motivation doivent être fixées en tenant compte du fait que la procédure d’opposition doit demeurer la plus simple possible pour l’assuré Concernant les conclusions, il suffit que la volonté du destinataire d’une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations. Le désaccord de l’opposant peut se manifester de façon implicite ou explicite.”

Anche la giurisprudenza del TF (STF 8C_736/2024 del 2 ottobre 2024 consid. 5.2) ricorda che:

" La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt C 279/03 du 30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n° 13 p. 43; cf. aussi ATF 130 V 388). L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références).

L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble.”

Per tornare alla dottrina citata in precedenza (n. 21a) va evidenziato come:

" l’opposition ne contient pas de conclusions ou n’est pas motivée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes développés en relation avec la première disposition valent aussi en procédure administrative, l’idée à l’origine de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente. Lorsqu’un assuré envoie des certificats médicaux à son assureur contredisant la décision de celui-ci quant à son rétablissement, il manifeste par exemple imparfaitement son opposition et l’assureur doit lui octroyer un délai afin de clarifier son acte. Le délai qui doit être octroyé par l’assureur en vertu de l’art. 10 al. 5 OPGA a ainsi non seulement pour but de corriger des imprécisions quant aux conclusions et à la motivation, mais trouve aussi application lorsque ces éléments manquent. Le délai de l’art. 10 al. 5 OPGA est en principe prolongeable L’octroi d’un délai supplémentaire au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA pour corriger le vice quant à la motivation a été tempéré par la jurisprudence lorsque la personne assurée est représentée par un mandataire professionnel. Selon le Tribunal fédéral, l’octroi d’un délai supplémentaire vise avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement qu’il entend obtenir la modification ou l’annulation de la décision, et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit. Du fait qu’un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles de l’acte à déposer et l’impossibilité de prolonger le délai d’opposition, l’existence d’un abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté. Dans ce cas, l’octroi d’un délai supplémentaire s’impose uniquement dans la situation où le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale, par exemple lorsqu’il est mandaté tardivement.”

In concreto l’assicurato qui ricorrente è stato rappresentato dal ______ al momento dello scritto 12 novembre 2025. Alla rappresentante del ______, signora ______, l’assunzione del mandato imponeva conoscenze, competenze, attenzione e precisione nel comunicare con la Cassa. Il tenore dello scritto 12 novembre 2025 non manifesta in maniera chiara e sufficiente una contrarietà alla decisione di restituzione limitandosi ad una richiesta di semplici informazioni e domandando comunque il condono.

Come si indicherà meglio più avanti se una comunicazione dell’assicurato non è chiara, ma manifesta in maniera comunque sufficiente ed esplicita una contrarietà al provvedimento emanato, e quando la Cassa sia nel dubbio in merito alla reale volontà dell’assicurato, essa deve interpellarlo in merito ai suoi intenti (DTF 123 V 128).

E. 9 Come anticipato, per quanto attiene alle carenze in materia di motivazione e di conclusioni, l’art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione debba contenere delle conclusioni e sia motivata siccome è compito dell’opponente formulare ed articolare convenientemente gli argomenti che intende sollevare e determinare (rispettivamente limitare) così l’oggetto dl litigio. La decisione dell’assicuratore sociale non fa oggetto di un riesame d’ufficio laddove non sia oggetto della contestazione, ne deriva che può così entrare parzialmente in forza su determinati aspetti in difetto di adeguata contestazione. Una giurisprudenza ormai datata (DTF 123 V 128 consid. 3a) ma ancora recentemente citata dalla dottrina (Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, op. cit., ad art. 52 nota 52) ricorda che l’opposizione costituisce una sorta di procedura di riconsiderazione che consente all’assicuratore sociale di riesaminare la sua decisione prima dell’intervento giudiziario. Richiamando la DTF 118 V 1186 consid. 2B, l’Alta Corte rammenta che l’opposizione deve essere motivata “faute de quoi elle manque son but”, riferendosi alla DTF 102 Ib 372 consid. 6 il TF ribadisce poi che “il doit être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation”. Richiamando invece la DTF 119 V 350 consid. 1B i Giudici federali concludono che “Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise”. Su questi aspetti si veda quanto espongono Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, op. cit., ad art. 52 n. 21. La medesima dottrina ricorda che, in caso di manchevolezze nelle motivazioni o nelle conclusioni, l’assicuratore deve impartire un termine conveniente per sanare il vizio con l’avvertenza che, in caso di mancato rispetto del termine o dell’obbligo impartito, l’opposizione non è ricevibile come prevede l’art. 10 cpv. 5 OPGA, che nella sua formulazione ribadisce il testo dell’art. 61 lett. b LPGA. Nella DTF 142 V 152 consid. 2.3. l’Alta Corte ha rammentato infatti come:

" Nach dem für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren maßgebenden Art. 61 lit. b ATSG muss die Beschwerde eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. Nach der zu dieser Bestimmung ergangenen Rechtsprechung hat im erstinstanzli-chen Beschwerdeverfahren die Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung einer mangelhaften Beschwerdeschrift nicht nur bei Unklarheit des Rechtsbegehrens oder der Begründung, sondern ganz allgemein immer dann zu erfolgen, wenn eine Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt; also auch dann, wenn ein Rechtsbegehren und/oder eine Begründung überhaupt fehlen. Es handelt sich bei der erwähnten Bestimmung um eine formelle Vorschrift, die das erstinstanzliche Gericht stets verpflichtet, eine Frist zur Verbesserung der Mängel anzusetzen, sofern dadurch nicht in rechtsmissbräuchlicher Weise eine Verlängerung der Beschwerdefrist erreicht werden soll (BGE 134 V 162 E. 5.1 S. 168; bestätigt in: SVR 2010 UV Nr. 29 S. 117, 8C_556/2009 E. 3; vgl. dazu auch Urteil 2C_331/2011 vom 25. Januar 2012 E. 3.1). Der Anwendungsbereich der Nachfrist erstreckt sich über die in Art. 61 lit. b ATSG ausdrücklich erfassten Bereiche hinaus. Sie ist auch anzusetzen, wenn weitere formelle Eintretensvoraussetzungen, die nachträglich erfüllt werden können, nicht erfüllt sind (SVR 2009 UV Nr. 25 S. 90, 8C_767/2008 E. 4.3.1). Aufgrund der grammatikalischen Identität von Art. 61 lit. b Satz 2 ATSG und Art. 10 Abs. 5 ATSV gilt diese Auslegung auch für das Einspracheverfahren (SVR 2013 UV Nr. 10 S. 35, 8C_596/2012 E. 4.2; 2009 IV Nr. 19 S. 49, I 898/06 E. 3.2; Urteil 8C_28/2011 vom 26. Mai 2011 E. 2.2). Der Bezug liegt darin begründet, dass für das Einspracheverfahren nicht strengere formelle Anforderungen gelten können als für das nachfolgende Gerichtsverfahren (SVR 2009 IV Nr. 19 S. 49, I 898/06 E. 3.3; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 27 zu Art. 52 ATSG).”

La dottrina citata (CR LPGA cit., loc. cit:), partendo da un esempio, ricorda come:

" Lorsqu’un assuré envoie des certificats médicaux à son assureur contredisant la décision de celui-ci quant à son rétablissement, il manifeste par exemple imparfaitement son opposition et l’assureur doit lui octroyer un délai afin de clarifier son acte. Le délai qui doit être octroyé par l’assureur en vertu de l’art. 10 al. 5 OPGA a ainsi non seulement pour but de corriger des imprécisions quant aux conclusions et à la motivation, mais trouve aussi application lorsque ces éléments manquent. Le délai de l’art. 10 al. 5 OPGA est en principe prolongeable.”

E. 10 Nel caso di specie la Cassa, come indicato, non ha interpellato l’assicurato per accertare la sua volontà effettiva, e non gli ha chiesto di completare la sua esposizione. La Cassa ha agito correttamente. Va infatti evidenziato come la giurisprudenza differenzi l’approccio che l’amministrazione debba avere nei confronti dell’assicurato, che non conosce la materia, da quello che è rappresentato.

Il patrocinatore rispettivamente il rappresentante di un assicurato è cognito in materia e deve esprimersi in maniera chiara, manifestando in maniera limpida le sue intenzioni. Specie a fronte di una opposizione ad una decisione formale di un assicuratore. Ad esempio, come ricorda la dottrina citata (CR LPGA cit., ad art. 52 n. 21B), concedere ad un assicurato rappresentato da un mandatario professionista un termine supplementare per argomentare motivare e formulare precise conclusioni non è ammissibile. Il mandatario professionista è tenuto a conoscere le esigenze formali dell’atto che è chiamato a redigere. Un termine supplementare per una motivazione o la presentazione di conclusioni sarebbe ammissibile, in presenza di un professionista, unicamente se il professionista non disponga più di tempo sufficiente siccome ingaggiato tardivamente (DTF 134 V 162 c. 5 e STF 8C_817/2017 c. 4 del 31 agosto 2018).

E. 11 In concreto va detto che la Cassa ha correttamente ritenuto non esplicita la volontà dell’assicurato, ciò in particolare perché il qui ricorrente era, in quel momento, rappresentato da persone che dovrebbero essere cognite della materia e comunque avvezze alla rappresentanza (______). Ne discende che, per la formulazione dello scritto 12 novembre 2025 da parte di persone esperte in materia, quella lettera non può costituire una valida opposizione, e la Cassa non aveva motivo per interpellare l’assicurato in merito alla sua reale volontà.

E. 12 Come indicato nelle considerazioni di fatto l’intimazione della decisione 23 ottobre 2025 è avvenuta senza tracciamento. L’assicurato non ha saputo, rispettivamente potuto, rispondere alla domanda tesa a sapere quando avesse ricevuto la decisione (domanda che gli è stata formulata [doc. 157] solo il 24 aprile 2026 ossia a 6 mesi dalla data della decisione del 23 ottobre 2025). Un’indicazione non è neppure avvenuta mediante gli atti di causa, che dimostrano come il ricorrente non abbia cognizioni in materia assicurativo sociale. In assenza di qualsiasi indicazione da parte dell’assicurato la Cassa, che non ha interpellato (per quanto indichino gli atti di causa) la rappresentante dell’assicurato di allora (ossia la signora ______, autrice dello scritto doc. 145) ha fatto capo ad elementi esterni per dimostrare la ricevuta della decisione contestata, in particolare ha fatto riferimento specificatamente alla comunicazione 12 novembre 2025 dell’assicurato (tramite il ______) all’amministrazione.

La conclusione che ne trae la Cassa non può però essere seguita. Lo scritto 12 novembre 2025 (doc. 145) dimostra esclusivamente che quel giorno l’assicurato aveva la decisione. Non comprovando nulla di diverso. Non si può dedurre altro. Se ne deve concludere che, al più presto, il signor RI1 abbia ricevuto la decisione quello stesso giorno. In altri termini, in assenza di altre verifiche possibili, si deve concludere che l’intimazione della decisione è avvenuta il 12 novembre 2025 stesso, ciò che rende l’opposizione inoltrata il 9 dicembre 2025, chiara in merito alla manifestazione della volontà dell’assicurato, tempestiva poiché consegnata alla posta (e pervenuta alla Cassa) nel termine legale di 30 giorni dalla comprovata intimazione della decisione all’assicurato.

E. 13 Alla luce di quanto precede il ricorso dell’assicurato va accolto. La decisione annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché decida la procedura nel merito alla luce della formulazione tempestiva dell’opposizione alla decisione 23 ottobre 2025 da parte dell’assicurato.

Il fatto che nelle sue osservazioni al gravame l’amministrazione indichi di avere considerato nel calcolo delle PC le pensioni versate dall’INPS al netto delle trattenute IRPEF è tema di merito e non può, come indicato in precedenza, qui essere analizzato. La decisione su opposizione accerterà il calcolo, la correttezza degli importi e del periodo retroattivo. Se la Cassa giungerà alla conclusione che un importo deve essere retrocesso lo fisserà in una decisione su opposizione che l’assicurato potrà, se del caso, impugnare a questa Corte.

Alla luce dell’esito del gravame non sono prelevate tasse di giustizia e spese e non sono attribuite ripetibili in assenza di un patrocinio.

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni formulate. Di conseguenza: 1.1. La decisione impugnata è annullata e gli atti retrocessi alla Cassa Cantonale AVS AI IPG, Servizio PC, affinché emetta una decisione su opposizione che analizzi il merito della pretesa restitutiva.
  2. Non sono prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario di Camera Ivano Ranzanici, PhD Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n. 33.2026.32

ir/gm

Lugano

2 settembre 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

con segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2026 di

RI1, ______

contro

la decisione su opposizione del 22 giugno 2026 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

A. RI1, 1950, ______, ha chiesto ed ottenuto il versamento di prestazioni complementari (PC qui di seguito). Nel tempo egli ha rinnovato, al momento del conseguimento della rendita di vecchiaia dell’AVS, la sua domanda, sempre confermata dalla Cassa Cantonale AVS AI IPG Servizio PC (qui di seguito Cassa o amministrazione). A seguito della revisione del diritto alle prestazioni ed alle emergenze di quella procedura PC, la Cassa ha emesso una decisione, il 23 ottobre 2025, con cui ha ordinato all’assicurato la restituzione di PC per complessivi CHF 9'692 (doc. 139). La decisione formale dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato mediante posta B, la data dell’invio non è precisata, verosimilmente ciò è avvenuto il medesimo giorno indicato sulla decisione contestata, e non è dato di sapere quando il provvedimento sia stato notificato al signor RI1.

B. L’assicurato, per il tramite del ______ che lo ha rappresentato, ha preso posizione, il 12 novembre 2025, sul provvedimento (domandando in particolare maggiori informazioni) ed ha contestualmente chiesto, se confermato l’obbligo di restituzione, il condono (doc. 145). Il 24 novembre 2025 (doc. 150) la Cassa ha preso posizione sulla richiesta dell’assicurato, concentrandosi sulla domanda di condono, respingendola in assenza del presupposto della buona fede. Con scritto del 9 dicembre 2025 (che la Cassa ha registrato quale esibito in data 11 dicembre 2025, doc. 151) l’assicurato ha contestato, nel merito, la decisione di restituzione facendo riferimento, in particolare, al computo di prestazioni pensionistiche estere.

C. Il 24 aprile 2026 la Cassa ha interpellato il signor RI1 in merito alla data di ricezione della decisione 23 ottobre 2025 (doc. 157), avendo dubbi in merito alla tempestività dell’opposizione del 9 dicembre 2025, e l’assicurato ha preso posizione il successivo 4 maggio 2026 (doc. 158) senza comunicare il dato d’interesse all’amministrazione, ossia la data del ricevimento da parte sua del provvedimento contestato inviato per posta B, limitandosi a comunicare alla Cassa “quanto richiesto con la data della richiesta”. Con decisione su opposizione del 22 giugno 2026 l’amministrazione ha dichiarato l’opposizione alla decisione del 23 ottobre 2025 irricevibile siccome intempestiva indicando che “non vi sono dubbi che la decisione di restituzione sia stata notificata per tempo – rispetto al menzionato termine del 23 novembre 2025 entro il quale l’assicurato poteva presentare opposizione nonostante il documento sia stato spedito per posta semplice (posta B). Lo stesso, infatti, per il tramite del ______ ha interposto una richiesta di condono e pertanto, perlomeno a tale data, egli era a conoscenza del contestato provvedimento”.

D. Il 6 luglio 2026 l’assicurato ha impugnato questa decisione (doc. I) contestandola nel merito e producendo documentazione tesa a dimostrare la malattia della moglie che si occupa elle questioni amministrative in famiglia nel periodo d’interesse. Il gravame è stato notificato all’amministrazione (doc. II del 7 luglio 2026) per la risposta di causa e la produzione degli atti. La Cassa ha dato seguito il 10 agosto 2026 (doc. III) con osservazioni con cui postula la reiezione del ricorso. Il 13 agosto 2026 (doc. IV) alle parti è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di postulare l’acquisizione di ulteriori prove. Il ricorrente ha ribadito le sue argomentazioni ed il disagio economico causato dalla decisione (doc. V), dal canto suo la Cassa non si è espressa.

considerato in diritto

in ordine

1. Il tema all’esame del Tribunale cantonale delle assicurazioni è la correttezza, o meno, della decisione impugnata che dichiara tardiva e, quindi, irricevibile, l’opposizione formulata 9 dicembre 2025 dall’assicurato avverso la decisione formale del precedente 23 ottobre 2025 della Cassa, in assenza degli estremi per restituire il termine d’opposizione. Il merito della questione, ossia la correttezza della decisione di restituzione, non è oggetto del provvedimento qui impugnato e non può essere esaminato in questa sede siccome la decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, DTF 118 V 311 consid. 3b).

2. Il giudizio, in concreto, può essere emanato monocraticamente alla luce della possibilità conferita dall’art. 49 cpv. 2 LOG. Sul tema si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg. Oggetto del litigio è la tempestività di un’opposizione ed eventualmente la restituzione del termine, temi che non pongono questioni giuridiche di principio e non sono di rilevante importanza ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove nel caso concreto. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è già confrontato, in passato, in numerose occasioni a queste problematiche (per tutte si veda la STCA 30.2025.22 del 12 gennaio 2026, si veda anche la SCDT 80.2024.186), come meglio si dirà nelle considerazioni seguenti.

nel merito

3. L’aspetto giuridico della tempestività di una opposizione formulata avverso una decisione formale non è nuovo ed ha fatto oggetto, così come il tema della restituzione dei termini, di ampio esame da parte della dottrina (per tutti si veda il BSK ATSG Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2025: Madeleine Randacher / Richard Weber, ad art. 41 e Susanne Genner, op. cit., ad art. 52 cpv. 1 - 3) e della giurisprudenza (per rimanere al Tribunale cantonale delle assicurazioni si vedano le STCA 38.2024.50-51 del 16 dicembre 2024; 31.2020.26 del 10 dicembre 2020 e 36.2016.137 del 6 marzo 2017 per non citarne che tre).

4. In caso di emanazione di una decisione formale da parte della Cassa, all’assicurato è concesso il termine di 30 giorni per formulare opposizione in caso di non condivisione delle sue conclusioni. L’art. 52 cpv. 1 LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) prevede, infatti, che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate, fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. L’opposizione deve essere motivata e deve contenere una conclusione (art. 10 cpv. 1 OPGA), deve essere formulata in forma scritta ma può essere anche presentata in forma orale nel corso di un colloquio personale (art. 10 cpv. 2 OPGA). L’opposizione deve recare la firma dell’opponente o di chi lo rappresenta e, se fatta oralmente, l’assicuratore la deve mettere a verbale ed il verbale deve essere sottoscritto dall’assicurato o da chi lo rappresenta (art. 10 cpv. 3 e 4 OPGA). In caso di carenze nella presentazione dell’opposizione a livello di motivazioni, conclusioni o firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediare al difetto con la comminatoria che, in caso contrario, non entrerà ne merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Nella sua ordinanza alla LPGA il Consiglio federale non pone, come si rileva, condizioni eccessivamente stringenti all’opposizione.

5. La legittimazione ad impugnare, mediante opposizione, una decisione formale è del destinatario assicurato o di chi lo rappresenta come indicato. Il termine di 30 giorni è perentorio e non può essere prorogato. L’osservanza dei termini è regolata dall’art. 39 LPGA secondo cui: le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. Per la determinazione della scadenza del termine l’art. 38 LPGA precisa che, se stabilito in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, il termine inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Come rammenta il BSK ATSG, citato in precedenza, in merito all’art. 52 LPGA: "Das BGer hat einen Nichteintretensentscheid der Suva wegen Fristversäumnis bestätigt, welches darauf zurückzuführen war, dass die Suva die streitige Verfügung vordatiert hatte. Die nach einem Anwaltswechsel neu mandatierte Rechtsvertretung hätte das tatsächliche Versanddatum ohne Weiteres in Erfahrung bringen können (BGer, 14.10.2014, 8C_84/2014)".

6. In concreto la decisione data del 23 ottobre 2025, ed è stata intimata per mezzo di invio postale non tracciato, ossia tramite posta B. Va osservato, come rileva la dottrina, che la comunicazione della decisione all’assicurato non deve necessariamente avvenire mediante un invio tracciabile (ossia posta A Plus o raccomandata). L’assicuratore è libero di scegliere il sistema, come ricordano Elodie Skoulikas/Valérie Defago Gaudin nel Commentaire Romand Loi sur la partie générale des assurances privées, 2a edizione, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2025, ad art. 49 n. 40, infatti è indifferente:

" la voie par laquelle il entend la lui adresser, du moment que l’assuré est en mesure d’en prendre connaissance. L’assureur n’est en particulier pas tenu d’utiliser la voie du courrier recommandé; un envoi sous pli simple suffit.”

Si veda anche la DTF 142 III 599, consid. 2, STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3 e 3.4.

La libertà nella scelta del metodo di notifica delle decisioni ha come corollario la possibile difficoltà nel dimostrare l’avvenuta intimazione della decisione, onere probatorio che incombe all’amministrazione interessata. Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il destinatario ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui è debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. STF 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che, ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice l’amministrazione interessata deve apportare, in maniera adeguata, la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197 consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173, in questo senso anche la prassi della CDT si veda la sentenza 80.2025.196 del 29 agosto 2025 c. 1.3. e giurisprudenza ivi citata).

7. In concreto l’invio della decisione è avvenuto per mezzo di una spedizione per posta B. Tale invio non è tracciato e non consente, di conseguenza, all’amministrazione che ha notificato la decisione di comprovare se la stessa è stata ricevuta e la data dell’intimazione.

La prova può avvenire mediante elementi che non siano necessariamente una ricevuta sottoscritta dal ricevente od un tracciamento del sistema postale. Vi possono essere circostanze fattuali tali che possono dimostrare la ricevuta dell’atto in un momento specifico e preciso nel tempo.

In concreto la decisione 23 ottobre 2025 ha fatto oggetto di due comunicazioni da parte dell’assicurato (rispettivamente del suo rappresentante): uno scritto 12 novembre 2025 in cui la rappresentante dell’assicurato chiede “maggiori informazioni in merito al vostro calcolo” specificando poi che “qualora fosse confermato il saldo a vostro favore, vi informiamo che la restituzione porterebbe l’assistito a una grave difficoltà economica” con invocazione della buona fede. Occorre allora verificare se questo scritto, trasmesso alla Cassa nel termine di opposizione (30 giorni) dall’emanazione della decisione (23 ottobre 2025) potesse già essere considerato dalla Cassa quale tempestiva opposizione.

8. Per l’art. 10 OPGA, l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione, deve essere formulata in forma scritta (od orale durante un colloquio; l’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore), e deve recare la firma dell’opponente o del suo rappresentante. Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di motivazione o nelle sue conclusioni, od ancora se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito. Come ricorda la dottrina (op. cit. [CR LPGA] ad art. 52 n. 3, 9, 17, 21):

" La procédure d’opposition est une procédure de nature administrative et non juridictionnelle. Elle est régie par les garanties de procédure de l’art. 29 Cst. L’art. 52 est précisé par les art. 10 à 12 OPGA qui règlent les modalités de l’opposition, la question de son effet suspensif ainsi que la décision sur opposition. Le délai pour former opposition est de 30 jours. Il se calcule conformément aux règles fixées aux art. 38 à 41. Qu’elle soit formée par écrit ou oralement, l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1 OPGA). Il appartient en effet à l’opposant d’articuler les griefs qu’il fait valoir et de déterminer l’objet et les limites de sa contestation. La décision de l’assureur, qui ne fait pas l’objet d’un examen d’office, entre par conséquent partiellement en force si elle n’est pas attaquée sur certains points. Les exigences relatives aux conclusions et à la motivation doivent être fixées en tenant compte du fait que la procédure d’opposition doit demeurer la plus simple possible pour l’assuré Concernant les conclusions, il suffit que la volonté du destinataire d’une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations. Le désaccord de l’opposant peut se manifester de façon implicite ou explicite.”

Anche la giurisprudenza del TF (STF 8C_736/2024 del 2 ottobre 2024 consid. 5.2) ricorda che:

" La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt C 279/03 du 30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n° 13 p. 43; cf. aussi ATF 130 V 388). L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références).

L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble.”

Per tornare alla dottrina citata in precedenza (n. 21a) va evidenziato come:

" l’opposition ne contient pas de conclusions ou n’est pas motivée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes développés en relation avec la première disposition valent aussi en procédure administrative, l’idée à l’origine de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente. Lorsqu’un assuré envoie des certificats médicaux à son assureur contredisant la décision de celui-ci quant à son rétablissement, il manifeste par exemple imparfaitement son opposition et l’assureur doit lui octroyer un délai afin de clarifier son acte. Le délai qui doit être octroyé par l’assureur en vertu de l’art. 10 al. 5 OPGA a ainsi non seulement pour but de corriger des imprécisions quant aux conclusions et à la motivation, mais trouve aussi application lorsque ces éléments manquent. Le délai de l’art. 10 al. 5 OPGA est en principe prolongeable L’octroi d’un délai supplémentaire au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA pour corriger le vice quant à la motivation a été tempéré par la jurisprudence lorsque la personne assurée est représentée par un mandataire professionnel. Selon le Tribunal fédéral, l’octroi d’un délai supplémentaire vise avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement qu’il entend obtenir la modification ou l’annulation de la décision, et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit. Du fait qu’un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles de l’acte à déposer et l’impossibilité de prolonger le délai d’opposition, l’existence d’un abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté. Dans ce cas, l’octroi d’un délai supplémentaire s’impose uniquement dans la situation où le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale, par exemple lorsqu’il est mandaté tardivement.”

In concreto l’assicurato qui ricorrente è stato rappresentato dal ______ al momento dello scritto 12 novembre 2025. Alla rappresentante del ______, signora ______, l’assunzione del mandato imponeva conoscenze, competenze, attenzione e precisione nel comunicare con la Cassa. Il tenore dello scritto 12 novembre 2025 non manifesta in maniera chiara e sufficiente una contrarietà alla decisione di restituzione limitandosi ad una richiesta di semplici informazioni e domandando comunque il condono.

Come si indicherà meglio più avanti se una comunicazione dell’assicurato non è chiara, ma manifesta in maniera comunque sufficiente ed esplicita una contrarietà al provvedimento emanato, e quando la Cassa sia nel dubbio in merito alla reale volontà dell’assicurato, essa deve interpellarlo in merito ai suoi intenti (DTF 123 V 128).

9. Come anticipato, per quanto attiene alle carenze in materia di motivazione e di conclusioni, l’art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione debba contenere delle conclusioni e sia motivata siccome è compito dell’opponente formulare ed articolare convenientemente gli argomenti che intende sollevare e determinare (rispettivamente limitare) così l’oggetto dl litigio. La decisione dell’assicuratore sociale non fa oggetto di un riesame d’ufficio laddove non sia oggetto della contestazione, ne deriva che può così entrare parzialmente in forza su determinati aspetti in difetto di adeguata contestazione. Una giurisprudenza ormai datata (DTF 123 V 128 consid. 3a) ma ancora recentemente citata dalla dottrina (Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, op. cit., ad art. 52 nota 52) ricorda che l’opposizione costituisce una sorta di procedura di riconsiderazione che consente all’assicuratore sociale di riesaminare la sua decisione prima dell’intervento giudiziario. Richiamando la DTF 118 V 1186 consid. 2B, l’Alta Corte rammenta che l’opposizione deve essere motivata “faute de quoi elle manque son but”, riferendosi alla DTF 102 Ib 372 consid. 6 il TF ribadisce poi che “il doit être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation”. Richiamando invece la DTF 119 V 350 consid. 1B i Giudici federali concludono che “Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise”. Su questi aspetti si veda quanto espongono Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, op. cit., ad art. 52 n. 21. La medesima dottrina ricorda che, in caso di manchevolezze nelle motivazioni o nelle conclusioni, l’assicuratore deve impartire un termine conveniente per sanare il vizio con l’avvertenza che, in caso di mancato rispetto del termine o dell’obbligo impartito, l’opposizione non è ricevibile come prevede l’art. 10 cpv. 5 OPGA, che nella sua formulazione ribadisce il testo dell’art. 61 lett. b LPGA. Nella DTF 142 V 152 consid. 2.3. l’Alta Corte ha rammentato infatti come:

" Nach dem für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren maßgebenden Art. 61 lit. b ATSG muss die Beschwerde eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. Nach der zu dieser Bestimmung ergangenen Rechtsprechung hat im erstinstanzli-chen Beschwerdeverfahren die Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung einer mangelhaften Beschwerdeschrift nicht nur bei Unklarheit des Rechtsbegehrens oder der Begründung, sondern ganz allgemein immer dann zu erfolgen, wenn eine Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt; also auch dann, wenn ein Rechtsbegehren und/oder eine Begründung überhaupt fehlen. Es handelt sich bei der erwähnten Bestimmung um eine formelle Vorschrift, die das erstinstanzliche Gericht stets verpflichtet, eine Frist zur Verbesserung der Mängel anzusetzen, sofern dadurch nicht in rechtsmissbräuchlicher Weise eine Verlängerung der Beschwerdefrist erreicht werden soll (BGE 134 V 162 E. 5.1 S. 168; bestätigt in: SVR 2010 UV Nr. 29 S. 117, 8C_556/2009 E. 3; vgl. dazu auch Urteil 2C_331/2011 vom 25. Januar 2012 E. 3.1). Der Anwendungsbereich der Nachfrist erstreckt sich über die in Art. 61 lit. b ATSG ausdrücklich erfassten Bereiche hinaus. Sie ist auch anzusetzen, wenn weitere formelle Eintretensvoraussetzungen, die nachträglich erfüllt werden können, nicht erfüllt sind (SVR 2009 UV Nr. 25 S. 90, 8C_767/2008 E. 4.3.1). Aufgrund der grammatikalischen Identität von Art. 61 lit. b Satz 2 ATSG und Art. 10 Abs. 5 ATSV gilt diese Auslegung auch für das Einspracheverfahren (SVR 2013 UV Nr. 10 S. 35, 8C_596/2012 E. 4.2; 2009 IV Nr. 19 S. 49, I 898/06 E. 3.2; Urteil 8C_28/2011 vom 26. Mai 2011 E. 2.2). Der Bezug liegt darin begründet, dass für das Einspracheverfahren nicht strengere formelle Anforderungen gelten können als für das nachfolgende Gerichtsverfahren (SVR 2009 IV Nr. 19 S. 49, I 898/06 E. 3.3; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 27 zu Art. 52 ATSG).”

La dottrina citata (CR LPGA cit., loc. cit:), partendo da un esempio, ricorda come:

" Lorsqu’un assuré envoie des certificats médicaux à son assureur contredisant la décision de celui-ci quant à son rétablissement, il manifeste par exemple imparfaitement son opposition et l’assureur doit lui octroyer un délai afin de clarifier son acte. Le délai qui doit être octroyé par l’assureur en vertu de l’art. 10 al. 5 OPGA a ainsi non seulement pour but de corriger des imprécisions quant aux conclusions et à la motivation, mais trouve aussi application lorsque ces éléments manquent. Le délai de l’art. 10 al. 5 OPGA est en principe prolongeable.”

10. Nel caso di specie la Cassa, come indicato, non ha interpellato l’assicurato per accertare la sua volontà effettiva, e non gli ha chiesto di completare la sua esposizione. La Cassa ha agito correttamente. Va infatti evidenziato come la giurisprudenza differenzi l’approccio che l’amministrazione debba avere nei confronti dell’assicurato, che non conosce la materia, da quello che è rappresentato.

Il patrocinatore rispettivamente il rappresentante di un assicurato è cognito in materia e deve esprimersi in maniera chiara, manifestando in maniera limpida le sue intenzioni. Specie a fronte di una opposizione ad una decisione formale di un assicuratore. Ad esempio, come ricorda la dottrina citata (CR LPGA cit., ad art. 52 n. 21B), concedere ad un assicurato rappresentato da un mandatario professionista un termine supplementare per argomentare motivare e formulare precise conclusioni non è ammissibile. Il mandatario professionista è tenuto a conoscere le esigenze formali dell’atto che è chiamato a redigere. Un termine supplementare per una motivazione o la presentazione di conclusioni sarebbe ammissibile, in presenza di un professionista, unicamente se il professionista non disponga più di tempo sufficiente siccome ingaggiato tardivamente (DTF 134 V 162 c. 5 e STF 8C_817/2017 c. 4 del 31 agosto 2018).

11. In concreto va detto che la Cassa ha correttamente ritenuto non esplicita la volontà dell’assicurato, ciò in particolare perché il qui ricorrente era, in quel momento, rappresentato da persone che dovrebbero essere cognite della materia e comunque avvezze alla rappresentanza (______). Ne discende che, per la formulazione dello scritto 12 novembre 2025 da parte di persone esperte in materia, quella lettera non può costituire una valida opposizione, e la Cassa non aveva motivo per interpellare l’assicurato in merito alla sua reale volontà.

12. Come indicato nelle considerazioni di fatto l’intimazione della decisione 23 ottobre 2025 è avvenuta senza tracciamento. L’assicurato non ha saputo, rispettivamente potuto, rispondere alla domanda tesa a sapere quando avesse ricevuto la decisione (domanda che gli è stata formulata [doc. 157] solo il 24 aprile 2026 ossia a 6 mesi dalla data della decisione del 23 ottobre 2025). Un’indicazione non è neppure avvenuta mediante gli atti di causa, che dimostrano come il ricorrente non abbia cognizioni in materia assicurativo sociale. In assenza di qualsiasi indicazione da parte dell’assicurato la Cassa, che non ha interpellato (per quanto indichino gli atti di causa) la rappresentante dell’assicurato di allora (ossia la signora ______, autrice dello scritto doc. 145) ha fatto capo ad elementi esterni per dimostrare la ricevuta della decisione contestata, in particolare ha fatto riferimento specificatamente alla comunicazione 12 novembre 2025 dell’assicurato (tramite il ______) all’amministrazione.

La conclusione che ne trae la Cassa non può però essere seguita. Lo scritto 12 novembre 2025 (doc. 145) dimostra esclusivamente che quel giorno l’assicurato aveva la decisione. Non comprovando nulla di diverso. Non si può dedurre altro. Se ne deve concludere che, al più presto, il signor RI1 abbia ricevuto la decisione quello stesso giorno. In altri termini, in assenza di altre verifiche possibili, si deve concludere che l’intimazione della decisione è avvenuta il 12 novembre 2025 stesso, ciò che rende l’opposizione inoltrata il 9 dicembre 2025, chiara in merito alla manifestazione della volontà dell’assicurato, tempestiva poiché consegnata alla posta (e pervenuta alla Cassa) nel termine legale di 30 giorni dalla comprovata intimazione della decisione all’assicurato.

13. Alla luce di quanto precede il ricorso dell’assicurato va accolto. La decisione annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché decida la procedura nel merito alla luce della formulazione tempestiva dell’opposizione alla decisione 23 ottobre 2025 da parte dell’assicurato.

Il fatto che nelle sue osservazioni al gravame l’amministrazione indichi di avere considerato nel calcolo delle PC le pensioni versate dall’INPS al netto delle trattenute IRPEF è tema di merito e non può, come indicato in precedenza, qui essere analizzato. La decisione su opposizione accerterà il calcolo, la correttezza degli importi e del periodo retroattivo. Se la Cassa giungerà alla conclusione che un importo deve essere retrocesso lo fisserà in una decisione su opposizione che l’assicurato potrà, se del caso, impugnare a questa Corte.

Alla luce dell’esito del gravame non sono prelevate tasse di giustizia e spese e non sono attribuite ripetibili in assenza di un patrocinio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni formulate. Di conseguenza:

1.1. La decisione impugnata è annullata e gli atti retrocessi alla Cassa Cantonale AVS AI IPG, Servizio PC, affinché emetta una decisione su opposizione che analizzi il merito della pretesa restitutiva.

2. Non sono prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD Gianluca Menghetti