Erwägungen (1 Absätze)
E. 2.2 Per l'art. 11a cpv. 1 LPC - che dal 1° gennaio 2021 sostituisce l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, che imponeva il computo dei redditi a cui l'assicurato ha rinunciato -, se una persona rinuncia volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.33.2025.31
TB
Lugano
9 marzo 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
2.2. Per l'art. 11a cpv. 1 LPC - che dal 1° gennaio 2021 sostituisce l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, che imponeva il computo dei redditi a cui l'assicurato ha rinunciato -, se una persona rinuncia volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti