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33.2025.28

C'è violazione del diritto di essere sentito se la Cassa non trasmette all'esecutore testamentario la perizia completa dell'Ufficio stima malgrado le numerose richieste, poiché gli si preclude il diritto di prendere posizione sulla valutazione peritale. Il TCA non può sanare questa grave violazione

Ticino ·TCA · 2026-01-26 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.33.2025.28

TB

Lugano

26 gennaio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2025 di

Comunione ereditaria fu ______,______

contro

la decisione su opposizione del 30 giugno 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Trattandosi di una garanzia costituzionale formale, la sua violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata e l'accoglimento del ricorso a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 132 V 387 consid. 5.1; STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2022, consid. 4.1; STF 9C_569/ 2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura, comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 132 V 368 consid. 3.1 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Va ulteriormente rilevato come, in base alla giurisprudenza federale (STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018, consid. 4.4.2), una violazione del diritto di essere sentito non particolarmente grave può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l'annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017, consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e art. 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013, consid. 3.2.1 con riferimenti).

Tuttavia, la violazione commessa dalla Cassa di compensazione è a tal punto grave da non potere essere sanata in questa sede.

Infatti, malgrado le numerose richieste formulate, sin dall'inizio, dall'esecutore testamentario di disporre dell'incarto completo relativo alla perizia eseguita dall'Ufficio stima il 2 agosto 2023, l'amministrazione non gli ha mai trasmesso quanto domandato.

Evidenziate cronologicamente e dettagliatamente in precedenza, si tratta di ben cinque occasioni in cui l'esecutore testamentario, dapprima in qualità di opponente poi di ricorrente, ha chiesto espressamente alla Cassa cantonale di compensazione di fargli avere l'intero fascicolo relativo alla valutazione dell'immobile del de cujus e in particolare tutti i documenti da cui emergono le modalità di calcolo (parametri, specifiche, situazioni concrete) del valore di Fr. 300'000.-, affinché potesse contestare con cognizione di causa il metodo di calcolo adottato per giungere a tale valutazione.

Indubbiamente, disporre soltanto del valore finale di Fr. 300'000.- non permette di comprendere come questo valore sia stato determinato. Si annoti qui che la“perizia”non è altro che un semplice foglio (doc.47-5/7) che indica l’autorità richiedente, il Comune e la Sezione dello stesso (______), il numero della particella (______ RFD) e la data cui deve riferirsi la valutazione (2023) nonché il nome del proprietario“______ – 1948”.

La conclusione del valore venale operata dal funzionario è totalmente priva di sostrato. Nessuna indicazione di superficie, dei volumi, della struttura, dei materiali con cui l’immobile è edificato, degli spazi esterni, dei serramenti, del sistema elettrico, dellassenza di riscaldamento, dell’accesso veicolare o meno, della data di edificazione o dell’eventuale miglioria, della struttura del tetto, con le conseguenze finanziarie che ne derivano. L’Ufficio stima deve sempre, in tutti i casi ed in specie in questi, essere preciso e dettagliato e deve argomentare adeguatamente le sue valutazioni.

È evidente che per potere contestare compiutamente la valutazione del fondo la parte interessata doveva disporre di tutti i dati che sono stati utilizzati a supporto per definirla (se esistenti). In assenza di una trasmissione d'ufficio all'esecutore testamentario rispettivamente in assenza di ogni o qualsiasi motivazione all'opponente non è rimasto che chiedere più volte, senza però non solo non ottenere la perizia completa, ma neppure una motivazione al rifiuto di trasmettergliela, la documentazione formante la valutazione.

Inoltre, nella presa di posizione del 15 luglio 2024, l'Ufficio stima non ha esposto delle dettagliate considerazioni sulle censure sollevate dall'opponente, limitandosi a confermarsi nel suo precedente scritto.

Addirittura, nelle loro ultime osservazioni del 14 ottobre 2025, i periti hanno riferito che, "oltre al calcolo già fornito", hanno ottenuto delle informazioni direttamente dalla persona che era presente durante il sopralluogo della proprietà fondiaria e di disporre "di un dossier fotografico atto a stabilire lo stato di conservazione e di vetustà del fondo, oltre a dati urbanistici standard (piano regolatore, sommarione, rilievo del geometra)". Tutti elementi che nemmeno in tale occasione la Cassa di compensazione, non appena ha ricevuto queste osservazioni, ha però ritenuto di dovere inviare al ricorrente, che a più riprese ne ha invece postulato la trasmissione.

Così stando le cose, la violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente è manifesta e decisamente grave. Essa non può essere sanata dalla scrivente Corte malgrado l'insorgente abbia avuto la possibilità di esprimersi dinanzi al TCA presentando una valutazione di parte sullo stato dell'immobile di proprietà del defunto, nei cui confronti, tuttavia, né l'Ufficio stima né, di riflesso, la Cassa di compensazione, si sono espressi confrontandosi nel dettaglio con le tesi ricorsuali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti