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33.2025.24

Restituzione di PC indebitamente percepite.Se v'è un contratto di locazione e la pigione lorda è effettivamente pagata,allora è la stessa determinante,non il valore locativo.La non segnalazione all'autorità fiscale dell'introito della pigione non deve ricadere sull'inquilino se comprova il pagamento

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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.33.2025.24

TB

Lugano

20 ottobre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'11 luglio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'11 giugno 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Perdeterminare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77 consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). L'amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

Diversa la situazione invece nell'ipotesi in cui l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e la prestazione è versata in assenza di formale o informale decisione.L'Alta Corte nella STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 3, ha affermato al considerando 5.1.2 che "selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'avoir un motif de révision, de reconsidération ou de révision procédurale pour exiger la restitution de prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique ou, autrement dit, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision entrée en force.".

2.4.  Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

Quanto al forfait per spese di riscaldamento, l'art. 16b cpv. 1 OPC-AVS/AI prevedeche oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b cpv. 1 CO.

L'art. 16b cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce che l'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'art. 16a.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti