Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.33.2025.23
TB
Lugano
20 ottobre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 giugno 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando siano scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a ritenere una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Come indicato non si procede invece mediante una revisione o un riesame quando lassicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e la prestazione sia versata in assenza di formale o informale decisione (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Il TF nella STF 9C_684/2023 consid.5.1.2 ha indicato come:
Perdeterminare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Per quanto attiene il tema dellimportanza notevole (condizione posta dallart. 53 cpv. 2 LPGA) la giurisprudenza, per una rendita dellAI ha considerato che la possibilità di procedere ad una riconsiderazione di una rendita stabilita ad un tasso preciso può aver luogo solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla decisione ritenuta manifestamente erronea raggiunga almeno il 5% (DTF 140 V 85 consid. 4). In merito a questi aspetti ci si riferisca alle STF 9C_633/2015 del 3 novembre 2015. In merito la dottrina (Margit Moser-Szeless, CR-LPGA, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2018, ad art. 53 n. 83 a 86) rammenta che:
Per le PC la condizione legale è stata, come rammenta la medesima dottrina:
In merito ci si riferisca alla STF 9C_321/2013 del 19 settembre 2013 consid. 4.4.
2.5. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.
Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezionealla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,nonva applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre nessuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti