Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.33.2025.18
cs
Lugano
4 settembre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 maggio 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
in ordine
Il diritto di essere sentito comprende lobbligo per lautorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dallaltro, di permettere allautorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che lautorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
nel merito
"b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dellAVS o dellAI; se limmobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a unaltra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dellimmobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza.
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza(DTF 144 V 245consid. 5.3 succitata;127 V 353consid. 5b succitata).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
Perdeterminare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (zweifellos unrichtig; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
Lamministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
2.8. Per lart. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopoun annoa decorrere dal momento in cui listituto dassicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, questultimo è determinante.
Secondo lart. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estinguetre anni dopoche listituto dassicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, questultimo è determinante.
Al consid. 3.1.3. il Tribunale federale ha rilevato che la modifica dellart. 35a LPP che ha cambiato il termine relativo diprescrizionedi un anno trasformandolo in un termine relativo diperenzionedi tre anni, è avvenuta alfine di coordinare il secondo pilastro con il primo pilastro e meglio con lart. 25 LPGA, anchesso modificato a partire dal 1° gennaio 2021.
Al consid. 3.2 lalta Corte ha rilevato che nel caso allora giudicato occorreva esaminare quale diritto era applicabile, ritenuto che si trattava di una richiesta di restituzione di prestazioni emanata successivamente al 1° gennaio 2021 per rendite percepite nel periodo dal 1° maggio 2016 al 31 maggio 2021.
Accertata lassenza di norme transitorie, il Tribunale federale ha deciso che al caso di specie vanno applicati i principi generali, conformemente a quanto stabilito nella DTF 134 V 353: si applicano i nuovi termini della prescrizione, rispettivamente della perenzione anche per pretese del vecchio diritto se queste sono sorte e sono diventate esigibili prima dellentrata in vigore del nuovo diritto ma che non sono ancora prescritte o perente prima di tale momento. Il tempo trascorso duranteil diritto previgente deve essere preso in considerazione ai fini del computo del nuovo termine(consid. 3.2.1).
LAlta Corte ha accertato che la Cassa avrebbe dovuto accorgersi dellerrore commesso già il 7 agosto 2018 (consid. 5.2.2) e pertanto per le prestazioni già versate a quella data, era applicabile il termine di prescrizione di un anno. La petizione della Cassa del 23 novembre 2021, primo atto che poteva interrompere la prescrizione (art. 135 CO), era di conseguenza tardiva per le prestazioni versate dal 1° maggio 2016 al 7 agosto 2018 (consid. 5.2.3.1).
Per quanto concerne le prestazioni versate dall8 agosto 2018 al 31 maggio 2021 il Tribunale federale ha rammentato che esse non possono prescriversi, rispettivamente perimersi, prima del loro versamento. Ciò significa che per la richiesta di restituzione delle prestazioni pagate tra l8 agosto 2018 ed il 31 dicembre 2019, il termine di un anno è spirato il 31 dicembre 2020. Per contro, le prestazioni versate dal 1° gennaio 2020 fino al momento dellentrata in vigore della modifica dellart. 35a LPP (1° gennaio 2021) di per sé non erano ancora prescritte. Alle medesime si dovrebbe applicare il nuovo diritto, ossia il termine di perenzione di tre anni, salvo se una norma regolamentare della Cassa prevede una soluzione più favorevole (art. 6 LPP). Poiché nel regolamento della Cassa figurava ancora il termine di prescrizione di un anno, alla prescrizione delle prestazioni continuava ad applicarsi il termine più corto (consid. 5.2.3.2).
Per cui solo le prestazioni versate dal 23 novembre 2020 al 31 maggio 2021 non erano ancora perente, mentre quelle dal 1° maggio 2016 al 22 novembre 2020 erano ormai prescritte.
Analogamente, anche nella presente procedura, accertato che neppure per quanto concerne lart. 25 LPGA sono state previste norme transitorie, va applicato il principio generale secondo cui il termine di un anno di cui al vecchio art. 25 cpv. 2 LPGA si applica fino al 31 dicembre 2020, mentre il nuovo termine di tre anni trova applicazione dal 1° gennaio 2021 alle pretese non ancora perente (DTF 150 V 89, consid. 3.2.1).
In queste condizioni, considerato che lautodenuncia degli eredi è stata inoltrata nel corso del mese di novembre 2021 e che solo a partire da tale data la Cassa è venuta a conoscenza dellomessa dichiarazione di elementi patrimoniali detenuti allestero e determinanti per il calcolo della prestazione, non vi può essere alcun dubbio in merito allapplicabilità del nuovo termine di perenzione, giacché la pretesa di restituzione è sorta e diventata esigibile solo dopo il 1° gennaio 2021 (cfr. anche DTF 150 V 89, consid. 5.2.1).
Non può essere daiuto al ricorrente la circostanza che le disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 della LPC prevedono che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dallentrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Questo disposto, che concerne solo la LPC, si applica infatti agli assicurati beneficiari di prestazioni complementari prima del 31 dicembre 2020 e che hanno continuato a chiedere prestazioni tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, per stabilire se il calcolo delle prestazioni per tale periodo è più favorevole secondo il nuovo diritto o secondo il vecchio diritto, ritenuto che alla persona assicurata veniva di norma riconosciuto limporto più elevato.
In concreto lassicurata è deceduta nel mese di __________ 2019 e pertanto non ha più diritto a prestazioni nel periodo di applicazione delle disposizioni transitorie.
La circostanza che le prestazioni chieste in restituzione sono state ottenute precedentemente allentrata in vigore della modifica dellart. 25 cpv. 2 LPGA non è pertanto daiuto al ricorrente (cfr. DTF 150 V 89).
Va pure qui segnalata la sentenza 9C_684/2023 del 20 giugno 2024 dove il Tribunale federale al consid. 5.2.4 ha applicato il nuovo termine di tre anni ad una richiesta di restituzione di prestazioni versate prima del 31 dicembre 2020 (Compte tenu de ce qui précède, le délai relatif de péremption de l'art.25 al. 2 LPGA a en l'occurrence commencé à courir au plus tôt à l'époque où l'office recourant a pris connaissance des résultats du complément d'instruction (soit les 19 janvier et 15 février 2021, lorsque l'administration a obtenu le dernier rapport d'enquête économique sur le ménage et que le SMR a apprécié les nouveaux rapports médicaux récoltés) dans la mesure où le droit à la rente n'était pas clairement établi (ni par conséquent l'obligation de restituer) au moment du renvoi. En réclamant pour la première fois la restitution de 59'083 fr. dans sa décision du 10 août 2021, l'office recourant a agi dans le délai relatif de trois ans (en vigueur depuis le 1er janvier 2021). En revanche, comme la créance en restitution portait sur la demi-rente versée depuis le 1er avril 2016, l'administration ne pouvait réclamer le remboursement des prestations allouées avant le mois d'août 2016, le délai absolu de péremption de cinq ans étant acquis pour ces prestations. Il convient dès lors d'annuler la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l'office recourant pour qu'il établisse le montant à restituer conformément à ce qui précède).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione di restituzione del 23 agosto 2023 è tempestiva.
Questa giurisprudenza è stata confermata nella DTF 140 IV 206 che ha ritenuto come la violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito, in caso di atto per omissione, con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali (consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (consid. 6.4).
Con sentenza del 13 dicembre 2013 il TF (9C_232/2013) ha indicato come:
"lagire dellautore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione del beneficiario delle prestazioni (se) lautore agisce (attivamente) per atti concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica dinformazioni dellistituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore dellassicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita) prestazione.
Nel campo di applicazione dellart. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dellassistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.;STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 = SVR 2024 BVG Nr. 30 pag. 104;STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.;STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.;STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di unassunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14;STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
LAlta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie il ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quali prove interrogatorio e deposizione delle parti/testimoni (doc. I, pag. 11).
Linsorgente, del resto, ha potuto, in ossequio dellart. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere desame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dallart. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente evenienza, ritenuto che i documenti già presenti allinserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che laudizione del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire linsorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti