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33.2025.17

Soppressione delle prestazioni complementari in seguito alla cessazione del versamento degli interessi ipotecari. Conferma della restituzione delle spese mediche nel frattempo versate

Ticino · 2025-09-22 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC),

non

è espressamente possibile

riconoscere agli assicurati

altre

spese che esulano da questa lista.

La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura

delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento

fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il

riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con

la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di

garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali (STCA

33.2023.17 del 6 novembre 2023; STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

2.6.  Nel caso concreto, l’insorgente

chiede che nel calcolo delle sue prestazioni complementari venga computata la

spesa relativa agli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione

dell’immobile, segnatamente della caldaia, in applicazione dell’art. 10 cpv. 3

LPC per il quale sono riconosciute le spese di manutenzione di fabbricati e

interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile.

A questo proposito la dottrina rammenta che per gli interessi

ipotecari soltanto l’onere effettivo deve essere posto in deduzione delle

spese. Gli importi versati per l’ammortamento dell’ipoteca non possono essere

riconosciuti come spesa (

Carigiet/Koch

,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3.a edizione 2021, pag. 239, n. 614 in fine).

Nel caso in cui il richiedente le

prestazioni complementari sia proprietario di un immobile, o beneficiario di un

diritto di usufrutto o di abitazione, nelle spese vanno di principio inserite

(art. 10 cpv. 3 LPC), come visto, anche le spese di manutenzione dei fabbricati

che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono determinate in base al tasso

forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio o,

qualora la legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione forfettaria, fa

stato quella dell'imposta federale diretta.

La deduzione delle spese di

manutenzione dell'immobile prevista dall'art. 16 OPC-AVS/AI è conforme alla

legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).

Nella STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018 (SVR 2018 EL Nr. 14), il

Tribunale federale ha ricordato che le spese di manutenzione dei fabbricati e

gli interessi ipotecari sono riconosciuti (insieme) come spese fino a concorrenza

dell'importo del reddito lordo dell'immobile, mentre per le spese di

manutenzione degli immobili si applica la deduzione forfettaria prevista dall'imposta

cantonale diretta nel Cantone di domicilio. L'Alta Corte, citando un suo

precedente giudizio del 2010 relativo alla sorte delle spese di manutenzione

per un usufruttuario, ha concluso che non v'era motivo per cui il titolare di

un diritto d'abitazione dovesse essere trattato differentemente per la

deduzione delle spese di manutenzione degli immobili. Infatti, nel caso di un

usufrutto e di un diritto di abitazione (esclusivo), la legge prevede che il

beneficiario si assume le spese di manutenzione ordinaria (art. 765 cpv. 1 e

art. 778 cpv. 1 CC). Poiché quest'ultima norma è di natura dispositiva, occorre

verificare l'attuazione concreta del diritto di abitazione in ogni caso. Solo

se l'avente diritto deve effettivamente sostenere le spese di manutenzione dei

fabbricati, allora è giustificata la deduzione forfettaria giusta l'art. 16

OPC-AVS/AI (cfr. consid. 2).

Al riguardo, va ricordato che le spese di manutenzione ordinaria,

quando il diritto di abitazione è esclusivo, sono a carico dell'avente diritto

(art. 778 cpv. 1 CC), come pure le spese connesse all'utilizzo dell'alloggio

(acqua, gas, elettricità, ecc.). Il pagamento degli interessi ipotecari, delle

assicurazioni e di determinate tasse che riguardano l'immobile spetta, per

contro, al nudo proprietario.

Nel caso di coabitazione (diritto di abitazione con il

proprietario), anche le spese di manutenzione incombono al proprietario (art.

778 cpv. 2 CC; STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018, consid.

2;

Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, ad art. 778 n. 2 segg.;

Steinauer

, Les droits réels, Vol.

III,

4a edizione, Berna 2012, n. 2508; STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021, consid. 2.7).

Per quanto concerne le spese di manutenzione per un immobile su

cui è costituito un usufrutto e/o un diritto di abitazione, la Circolare n.

7/2020 della Divisione delle contribuzioni dell'aprile 2020 evidenzia, al punto

E. 15 a pagina 15, che secondo gli artt. 19, 20 e 40 LT il reddito e la sostanza

gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella partita fiscale

dell'usufruttuario. Il medesimo trattamento fiscale vale per la sostanza

gravata da un diritto d'abitazione, essendo quest'ultimo, dal profilo fiscale,

assimilabile all'usufrutto.

Di principio, in base agli artt. 764 cpv. 1 e 765 cpv. 1 CC, per

l'usufruttuario, rispettivamente secondo l'art. 778 cpv. 1 CC per il

beneficiario del diritto d'abitazione esclusivo, la manutenzione ordinaria di

un immobile (di norma quella posta a carico di un locatario, come ad es. la

riparazione di vetri o le piccole riparazioni; art. 259 CO) incombe

all'usufruttuario o all'avente diritto d'abitazione. La manutenzione straordinaria

che concerne lavori più importanti (ad es. la sostituzione di un impianto di

riscaldamento o la sostituzione di un tetto) è invece a carico del nudo

proprietario (art. 764 cpv. 1 CC e art. 778 cpv. 1 CC a contrario).

Considerata la natura dispositiva della normativa in materia di

ripartizione degli oneri, la Circolare in materia fiscale precisa che la

deduzione delle spese di manutenzione può essere attribuita a colui che

comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, nei limiti dell'art. 31

cpv. 2 e 2bis LT. Restano riservati i casi di elusione fiscale.

L'art. 31 cpv. 4 LT, applicabile su rinvio dell'art. 16

OPC-AVS/AI, dispone che invece della somma effettiva delle spese e dei premi

concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una

deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.

L'art. 2 cpv. 1 RLT fissa la deduzione forfettaria nel 10% del

reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del

periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima, mentre nel 20%

se la costruzione, alla fine del periodo fiscale, ha più di 10 anni.

Questi concetti sono stati ripresi

al punto

12 a pagina 14 della predetta Circolare.

2.7.  Nell'evenienza concreta, il

ricorrente il 5 settembre 2024 ha affermato che “

dal 30.06.2023 non pago più

interessi ipotecari causa rendita esigua

”. Ciò è confermato anche dalla

documentazione prodotta dall’assicurato in sede di ricorso (doc. A5).

A giusta ragione la Cassa non li

ha pertanto più considerati nel calcolo della prestazione complementare. Per

costante giurisprudenza le spese riconosciute dalla LPC possono essere incluse

nel calcolo delle prestazioni complementari non solo se il beneficiario è

tenuto al pagamento per decisione di un’autorità o contrattualmente, ma anche

se esse sono state effettivamente sostenute.

Il Tribunale federale ha ad

esempio già deciso che i contributi AVS/AI/IPG figuranti nell’art. 10 cpv. 3

lett. c LPC, per essere riconosciuti, devono essere anche stati pagati (cfr.

STCA 33.2024.17 del 20 gennaio 2025, con i rinvii alla giurisprudenza federale

al consid. 2.6, in particolare la STF 9C_805/2016 d

el 21 giugno 2017, consid. 5).

In

una STCA 33.2017.3 del 16 gennaio 2018, confermata dalla STF 9C_181/2018 del 30

luglio 2018, il Tribunale cantonale ha stabilito che non potevano essere presi

in considerazione i premi LAMal ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. d LPC se

l’assicurato non era astretto al loro pagamento poiché non affiliato alla LAMal

in quanto beneficiario di una sola rendita pensionistica italiana e di

conseguenza non li versava.

Infine,

in DTF 147 V 441 il Tribunale federale ha stabilito che

nel caso di persone che percepiscono la

loro PC sulla base di un assegno per grandi invalidi o di un'indennità

giornaliera dell'AI, una pensione alimentare versata in virtù del diritto di

famiglia per i figli minorenni che vivono nella stessa economia domestica deve

per l'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC e n. 3272.04 DPC essere presa in

considerazione come spesa anche senza accertamento giuridicamente vincolante e

quindi in deroga alla giurisprudenza anteriore (consid. 3.3.1). Il suo importo

corrisponde alla differenza tra l'importo della PC effettivamente versato e

quello della PC che risulterebbe da un calcolo globale della PC con il figlio

nel senso dell'

art. 9 cpv. 2 LPC

, fermo restando che

i contributi di mantenimento effettivamente versati non devono essere superati

(consid. 4.4).

A

questo proposito le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI

(DPC) prevedono al marginale 3271.1 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017)

che i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia approvati o

fissati da un’autorità o da un tribunale sono riconosciuti come spese, nella

misura in cui è dimostrato che sono stati versati. Sono fatti salvi i casi di

cui ai N. 3271.02 e 3271.03. Per il marginale 3271.02 DPC (nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2017), se la situazione economica del beneficiario di PC peggiora

in modo notevole e duraturo, il servizio PC deve esortarlo a chiedere la

modifica della sentenza di divorzio o della convenzione. Egli va informato per

iscritto delle conseguenze previste al N. 3271.03. Secondo il marginale 3271.03

DPC (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017) se l’assicurato non ottempera

alla richiesta entro tre mesi, il servizio PC decide in base agli atti

disponibili. In tal caso, quest’ultimo è autorizzato a computare un contributo

di mantenimento dell’importo di zero franchi.

Infine il marginale 3271.04 DPC

prevede che se, successivamente alla fissazione dei contributi di mantenimento

per i figli, il loro debitore acquisisce il diritto a nuove rendite per figli

dell’AVS/AI o a rendite per i figli dell’AVS/AI più elevate, i contributi di

mantenimento precedentemente dovuti vanno ridotti in misura corrispondente. Se

il beneficiario di PC continua comunque a versare i contributi di mantenimento

precedenti, nel calcolo delle PC vanno computati come spese soltanto i

contributi ridotti, ossia quelli dovuti.

In concreto il ricorrente ha affermato

di aver cessato di versare gli interessi ipotecari dal 30 giugno 2023 (doc. X+

1). Il 26 febbraio 2024 il __________ ha notificato all’insorgente l’immediata

disdetta del contratto di credito ipotecario di nominali fr. 600'000 e

dell’ipoteca (doc. A4). La banca ha poi spiccato un precetto esecutivo nei

confronti dell’interessato (cfr. doc. A5).

A giusta ragione

l’amministrazione ha pertanto proceduto ad un nuovo calcolo retroattivo delle

prestazioni dal 1° luglio 2023, senza più prendere in considerazione l’importo

di fr. 11'594 di interessi ipotecari, giungendo ad un’eccedenza di fr. 9'087

nel 2023 e di fr. 8'375 nel 2024 che non dà più diritto al rimborso dei premi

di cassa malati e delle spese di malattia.

Da rilevare che l’esito non

sarebbe diverso neppure se si volessero prendere in considerazione i pagamenti

di fr. 1'000 del 4 agosto 2023 e del 3 ottobre 2023, nonché di fr. 724.65 del 7

luglio 2023 per il pagamento di parte degli interessi in scadenza per il

secondo trimestre 2023, e meglio per il 30 giugno 2023, ma pagati

successivamente e figuranti nell’estratto conto del 6 dicembre 2023 del __________

(cfr. doc. A3 e pag. 17 – 9), ritenuto che comunque vi sarebbe ancora un’eccedenza,

dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, di fr. 6'362.35 (9'087 – 2'724.65).

Per quanto concerne altre spese

fatte valere in sede di ricorso, ossia le spese di manutenzione dello stabile e

segnatamente della caldaia ed in sede di opposizione (cfr. pag. 28-1 e

seguenti), va rilevato che se per pura ipotesi di lavoro si deducesse l’importo

di fr. 3'100 effettivamente versato nel 2024 per la sostituzione della caldaia

(costata complessivamente fr. 15'458.55; cfr. pag. 28-11/13), vi sarebbe

comunque un’eccedenza di fr. 5'275 (8'375 – 3’100) che non darebbe diritto ad

alcuna prestazione.

Altre spese, segnatamente quelle

di malattia per il padre (cfr. pag. 28 -10), quelle del cimitero, le tasse per

i rifiuti, assicurazione di responsabilità civile, ecc., non vanno computate,

poiché non comprese nella lista esaustiva di cui all’art. 10 LPC e già comprese

nel fabbisogno di base (cfr. consid. 2.5).

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni prende atto della precaria situazione fisica e psichica del

ricorrente, descritta dal suo medico curante dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia nel referto del 2 settembre 2025 (cfr. doc. XII).

Questa condizione non può, però, essere considerata e condurre ad una soluzione

diversa a livello finanziario siccome il riconoscimento delle prestazioni

complementari non dipende dallo stato di salute dell’assicurato, ma dalle sue condizioni

economiche, come rilevabile dal calcolo allestito dalla Cassa che è

assoggettato ai severi criteri della legge.

Nella misura in cui RI 1 necessiti

di sostegno finanziario potrà fare riferimento allo sportello LAPS del suo

Comune di domicilio, che potrà fornirgli le necessarie ed utili informazioni

per potere domandare prestazioni dell’assistenza sociale. Egli può ad esempio

chiedere immediatamente il sussidio per il pagamento dei premi di cassa malati

(RIPAM) oppure domandare l’assistenza pubblica.

2.8.

Va ora esaminato se

la Cassa può chiedere la restituzione delle spese di malattia di fr. 2'538.15,

ritenuto che il premio di cassa malati pagato direttamente all’assicuratore

malattie è chiesto in restituzione da quest’ultimo.

2.9.

Secondo l’art.

25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LPC, le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve

essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione

si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.

3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C

128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b;

cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno

2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K

147/03 del 12 marzo 2004).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF

143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U

409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno

2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto

di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha

un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22

settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF

8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre

2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid.

3.3).

Questi principi si applicano

anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione

formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura

semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021

consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.

3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF

8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF

140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),

tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non

giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid.

2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla

sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento

che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni

di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“

zweifellos unrichtig

”;

STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può

procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un

esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,

consid. 3.3).

In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17

agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid.

5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF

138 V 324).

Diversa la situazione invece

nell’ipotesi in cui le prestazioni siano state attribuite in assenza di valida

decisione. L’Alta Corte (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024, consid. 5.1.2.,

pubblicata in SVR 2025 IV n. 3) ha ritenuto come non si debba procedere ad una

riconsiderazione o revisione “

pour exiger la restitution de prestations qui

ne reposent sur aucun fondement juridique … ou … qui n’ont fait l’objet d'aucune

décision entrée en force (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid.

6.4 et les références in: SVR 2010 IV n° 45 p. 141)

”.

2.10.  Nel caso di specie i

presupposti per procedere ad una revisione delle decisioni formali ed informali

emesse dalla Cassa con il versamento delle prestazioni complementari dal 1°

luglio 2023 sono adempiute. L’amministrazione con lo scritto del 5 settembre

2024 è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia che l’assicurato dal 1° luglio

2023 non ha più versato gli interessi ipotecari o solo in misura minore ed in

relazione al trimestre precedente (cfr. pag. 17 – 9). Ciò ha determinato il

ricalcolo delle prestazioni effettivamente dovute ed ha portato alla loro

soppressione ed alla richiesta della restituzione delle spese di malattia

versate in quel periodo, il cui importo non è contestato, e dei premi

dell’assicurazione malattie.

In presenza di un fatto nuovo non

conosciuto (cessazione del versamento degli interessi ipotecari), con incidenza

sul diritto alle prestazioni complementari (che sono state soppresse), a

ragione la Cassa ha pertanto proceduto alla revisione delle decisioni emesse e

chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

Accertato che la decisione del 4

dicembre 2024 è stata emessa nel termine relativo di tre anni da quando l’amministrazione

ha scoperto il fatto nuovo (e nel termine assoluto di cinque anni), la

richiesta di restituzione è tempestiva.

Ne segue che a giusta

ragione la Cassa ha chiesto la restituzione dell’importo indebitamente

percepito.

La decisione su

opposizione impugnata va pertanto confermata.

2.11.  Il ricorrente invoca

l’art. 25 cpv. 1 LPGA ed afferma di essere in buona fede e che la restituzione

lo metterebbe in gravi difficoltà.

A questo

stadio non è rilevante sapere se l'interessato era in buona fede oppure no ai

sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA quando ha ricevuto l'indebita prestazione e se

la restituzione costituisce un onere troppo grave (cfr. STCA 42.2022.42 del 3

ottobre 2022, consid. 2.4).

Infatti, la

questione della buona fede e dell’onere gravoso è oggetto di esame nell'ambito

della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre

2024; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio

2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF

8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF

122 V 134 consid. 2e), nella misura in cui l’insorgente lo chiederà nei modi e

nei tempi previsti dalla legge (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA per il quale il

condono, se dati i presupposti, è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30 giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in

giudicato).

Ne segue che

su questo punto il ricorso è irricevibile.

2.12.  La procedura non è soggetta a spese,

poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. f

bis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021

del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022);

STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021;

Ares Bernasconi

, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.33.2025.17

cs

Lugano

22 settembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 maggio 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Perdeterminare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

Diversa la situazione invece nell’ipotesi in cui le prestazioni siano state attribuite in assenza di valida decisione. L’Alta Corte (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024, consid. 5.1.2., pubblicata in SVR 2025 IV n. 3) ha ritenuto come non si debba procedere ad una riconsiderazione o revisione “pour exiger la restitution de prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique … ou … qui n’ont fait l’objet d'aucune décision entrée en force (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.4 et les références in: SVR 2010 IV n° 45 p. 141)”.

Ne segue che su questo punto il ricorso è irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti