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33.2025.10

Domanda di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF irricevibile

Ticino · 2025-04-17 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 maggio 2018 consid. 3.4.3.). In concreto discende dalla richiesta di rateizzazione del debito concordata con l’amministrazione come ritenuto anche dal Pretore.

9.  Le decisioni dell’amministrazione in materia di PC, se non condivise, dovevano essere tempestivamente contestate da parte dell’assicurata mediante opposizione. Le stesse sono cresciute in giudicato, in effetti almeno al momento della richiesta di dilazione del pagamento (luglio 2023) la signora RI 1 che era a conoscenza. Queste decisioni definitive hanno consentito alla Cassa di domandare il rigetto definitivo dell’opposizione formulata dall’escussa ai PE evocati. A fondamento della sua richiesta processuale (la signora RI 1 postula che la sua domanda di disconoscimento del debito sia accolta con l’annullamento dei due PE evocati e protesta di tasse e spese nonché rifusione delle ripetibili) l’assicurata pone l’art. 83 cpv. 2 LEF secondo cui nell’ambito del rigetto provvisorio dell’opposizione al precetto esecutivo l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione. Tale norma non è applicabile in concreto, per di più davanti a questa Corte ed in questa costellazione. Rigetto definitivo e rigetto provvisorio dell’opposizione al PE sono diversi tra loro, si fondano su titoli diversi e sono sorretti da basi legali diverse: per il rigetto definitivo si vedano gli art. 80 e 81 LEF per il rigetto provvisorio dell’opposizione, invece, ci si rifaccia all’art. 82 LEF (gli effetti sono invece regolati all’art. 83 LEF). Il tema non deve comunque essere qui ulteriormente approfondito. Le vie di ricorso contro la decisione del Pretore di __________ (decisioni nelle procedure __________ e __________) sono indicate in calce alle medesime ma il legale della signora RI 1 non le ha fatte proprie, senza renderne ragione nelle sue motivazioni.

10.  Alla luce di quanto precede il ricorso (intestato: “ Domanda di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF ”) non è ricevibile. Non si fa, eccezionalmente, carico di tasse di giustizia e spese (alla luce della superficialità e leggerezza con cui è stato presentato l’atto a questa autorità giudiziaria) per non gravare ulteriormente l’assicurata. Il legale patrocinatore è comunque avvisato pro futuro.

11.  Con la sua esposizione il patrocinatore della signora RI 1 postula l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1). In concreto, manifestamente e sin dall’inizio, la procedura qui all’esame era assolutamente priva di possibilità di esito favorevole. Le vie di diritto indicate nelle decisioni del Pretore dovevano, semmai, essere ossequiate se dati gli estremi di legge così come sviluppati dalla giurisprudenza e precisati dalla dottrina. Alla signora RI 1 erano eventualmente date le altre possibilità offerte dalle norme del diritto pubblico applicabili (che non occorre qui indicare, siccome dovrebbero essere note al suo patrocinatore). Certamente confondere rigetto provvisorio dell’opposizione al PE e rigetto definitivo, e non rilevare le competenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni non permettono di concedere alcuna assistenza giudiziaria.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera Ivano Ranzanici, PhD                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.33.2025.10

IR/sc

Lugano

17 aprile 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

vista la domanda 14/15 aprile 2025 di disconoscimento del debito formulata da

RI 1

avente per oggetto le decisioni di rigetto dell’opposizione, emesse dalla Pretura del distretto di __________, entrambe datate 24 marzo 2025, formanti gli incarti __________ e __________, aventi per oggetto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa al PE __________ (per un credito di CHF 5'059,39 oltre accessori), rispettivamente PE __________ (per un credito di CHF 57'893 oltre accessori), fatti spiccare dalla creditrice

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona

ed emessi entrambi il 23 maggio 2024

consideratoin fatto e in diritto

11.  Con la sua esposizione il patrocinatore della signora RI 1 postula l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

In concreto, manifestamente e sin dall’inizio, la procedura qui all’esame era assolutamente priva di possibilità di esito favorevole. Le vie di diritto indicate nelle decisioni del Pretore dovevano, semmai, essere ossequiate se dati gli estremi di legge così come sviluppati dalla giurisprudenza e precisati dalla dottrina. Alla signora RI 1 erano eventualmente date le altre possibilità offerte dalle norme del diritto pubblico applicabili (che non occorre qui indicare, siccome dovrebbero essere note al suo patrocinatore). Certamente confondere rigetto provvisorio dell’opposizione al PE e rigetto definitivo, e non rilevare le competenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni non permettono di concedere alcuna assistenza giudiziaria.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD                                   Gianluca Menghetti