Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 LPC).
Dall'altro
la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo
ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in
vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi
il fatto che una persona disponga
della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si
fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione
della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione
(VSI 2001
pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio
2001
consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid.
2). In tale contesto
eccezioni
devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un
obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se
così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche
quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri
non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione
sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella
copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle
circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del
resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza
di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita
sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche
nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237
consid. 2b).
(…).
2.
In concreto dagli atti emerge che
i coniugi A. convivono con il
figlio maggiorenne
, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia
domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento.
Malgrado ciò
essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al
principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti
.
In effetti,
da un lato
, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una
rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo
della prestazione complementare dei genitori (cfr.
art. 3a cpv. 7 lett. a LPC
; art. 7 e 8
OPC AVS/AI).
Dall'altro
per lo stesso motivo egli non può avvalersi di
un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'
art. 276 e 277 CC
. Nel ricorso, infine,
non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte
dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re
W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza
inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei
ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente
parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere
respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'
art. 328 cpv. 1 CC
secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le
sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero
per cadere nel bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un
eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai
sensi
dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo
il suddetto onere a norma dell'
art.
329 cpv. 1 CC
esigibile solo compatibilmente con le condizioni
economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa
norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un
obbligo morale
che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza
in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo
motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche
dopo l'entrata in vigore dell'
art.
16c cpv. 1 OPC AVS/AI
. In effetti anch'essa persegue lo
scopo
,
come la citata norma,
di non finanziare indirettamente persone non facenti
parte del calcolo della prestazione complementare
.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza
tra parenti secondo l'
art.
328 CC
può giustificare il computo dell'intero canone di
locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora
maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di
locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio
dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione
provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,
ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (
sottolineature della
redattrice
).
Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è
chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali, indicando
la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2
OPC-AVS/AI e di
provocare una diversa ripartizione
della pigione
, come nei casi in cui
la vita in comune si
fonda su un obbligo morale o giuridico.
Nel
caso di una richiedente che viveva separata dal
proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento
giusta l'art. 276
CC
nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in
comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la
partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita,
considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla
nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel
caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino
indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano
stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la
beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.
Questa fattispecie non era paragonabile a quella
trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia
minorenne.
Il Tribunale federale ha infine evidenziato che
l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel
senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece
decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa
di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che
quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.
Nella STF
9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'
eccezione
alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che
prevede appunto che,
di principio
, la ripartizione della pigione deve
avvenire in uguali parti,
non
va applicata quando in un'abitazione
coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno
vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione
è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Il
Tribunale federale ha ribadito nella DTF
142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) che, di principio, il canone di locazione deve
essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare
o un appartamento è abitato anche da persone che
non
sono incluse nel
calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al
principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271,
giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta
Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione
quando v'è una condivisione con persone
non
incluse nel calcolo delle PC
anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia
domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si
prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione.
Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria
di PC
non
deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del
beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di
aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai
rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1
lett. b LPC è contrario al sistema e quindi è inammissibile. In specie non era
dunque data l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della
suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha
correttamente computato all'assicurata la metà della pigione.
Nella STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di
compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano
l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San
Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa
affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della
neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e
fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici
cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso dell'appartamento
se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione della pigione.
Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha
sollevato la censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la
giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già
una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che
ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un
bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché
occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in
particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più
intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione
di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al
principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino che
convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato alle
circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di
vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un
singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte
cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il
coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1).
Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare
la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero
state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per
teste (cfr. consid. 4.2).
Il ricorso della Cassa è stato pertanto accolto.
Nella STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, la Cassa di compensazione
ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato a seguito della convivenza
non più di due, ma di tre persone nel medesimo appartamento. Il Tribunale
cantonale ha rilevato che il coinquilino dell'assicurato aveva sublocato la sua
camera e pernottava sul divano. Inoltre, ha ritenuto che per la suddivisione
della pigione non fosse determinante il contratto di locazione o l'effettivo
pagamento dell'affitto, ma solo la convivenza. Non vi erano circostanze
particolari per derogare al principio della suddivisione in parti uguali della
pigione per teste (consid.2.2).
L'Alta Corte ha sentenziato che ciò che il ricorrente argomentava
contro i primi giudici non reggeva. Secondo la giurisprudenza (cfr. ad es.
sentenza P 53/01 del 13 marzo 2002 consid. 3a/cc), è irrilevante come viene
pagato il canone di locazione all'interno dell'appartamento condiviso. Una
suddivisione della pigione per teste può in particolare anche avere luogo
quando sono coinvolti figli piccoli (sentenza 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019
consid. 4) oppure quando una nipote si prende cura della nonna che riceve le
prestazioni complementari e che abita nello stesso nucleo familiare e perciò non
contribuisce a pagare la pigione (DTF 142 V 299 consid. 5.3). Non è chiaro in
quale misura motivi di salute debbano esprimersi contro la ripartizione della
pigione per teste (cfr. per le eccezioni DTF 142 V 299 consid. 3.2.2). Una
violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost. fed.) o di
una norma della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei
disabili (Legge sui disabili, LDis) non è stata sostanziata (cfr. consid. 2.3).
Il ricorso, manifestamente infondato, è stato respinto.
2.4. Anche lo scrivente Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha più volte analizzato il tema in esame.
Con STCA 33.2001.82 del 14
giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un caso di
convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72)
questo Tribunale ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento
con la figlia
maggiorenne
, di considerare il canone di locazione
interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a
seguito di un grave incidente.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato
il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da
parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per
conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse
paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in
parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato
giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata
così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nel caso evaso con la STCA
33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la
figlia
maggiorenne
e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e
psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle
cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una
casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha
deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma
non
era beneficiaria
di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18
novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso in parti uguali il costo della
pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia
maggiorenne
convivente.
A ugual risultato si è giunti
il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme
alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per
problemi di salute.
L'assicurata non ha fatto
valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di
mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC (che,
peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia
maggiorenne
) e
neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non
applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto,
ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la
pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di
pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della
prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla
Cassa.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato
davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il
19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che
ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La
circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla
figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un
appartamento di 2½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui
sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà,
comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole
persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse
dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione.
Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella
misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone
che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1)
sul caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre
la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata
assunta come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una
particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse
su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto
civile secondo l'art. 276 CC e l'art. 277 CC (che peraltro neppure poteva
vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e
nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non
applicabile perché non parenti).
La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a
difficoltà economiche, ma problemi
di natura economica non potevano
portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di
compensazione.
Considerato che, in qualità di datrice di lavoro,
l'assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e
l'alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di
partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se,
implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina
dell'assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.
Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era
possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in
applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze
gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a
determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione
della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234
consid.
2b).
Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018
sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex
moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico
dell'ex marito.
Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della
pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo
giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di
mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.
Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della
sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio
della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in
quanto maggiorenne,
non
beneficiaria di una rendita e oltretutto non
essendo sua figlia, la studentessa
non
era in alcun modo compresa nel
calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era
il suo genitore.
Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si
prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per
tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c
cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza
da parte dell'uno nei confronti dell'altra.
Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di
mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex
coniuge.
Il 14 agosto 2018 (33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata
sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi,
si è sposata e ha avuto due figli.
Pertanto, sotto lo stesso
tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli
rispettivamente nipotini dell'assicurata.
Non è stata menzionata né
comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in
comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di
mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno
un obbligo di assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla
base della convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla
suddivisione per teste della pigione.
Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13),
sotto
lo stesso tetto, seppure per poco tempo (5 mesi), abitavano il ricorrente e la
sua ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato
aveva un rapporto
di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli
ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L
'
assicurato
non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa
ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione.
Era corretto che la Cassa ha ripartito la pigione lorda dell'abitazione
fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.
Quasi cinque anni fa (STCA 33.2019.18 del 12
febbraio 2020) il Tribunale ha giudicato su una fattispecie simile alla
STCA
33.2017.4, visto che il ricorrente ha ospitato in casa propria il figlio della
sua (ex) moglie. Secondo l'assicurato, sebbene fosse maggiorenne (1991), anche
una volta portati a termine gli studi il ragazzo non era in grado di mantenersi
da solo, perciò egli ha sentito un dovere morale di mantenerlo e di prendersi
cura di lui dandogli vitto e alloggio gratuiti. Il TCA ha evidenziato che il
figlio di primo letto di sua moglie non era, dal profilo giuridico, suo figlio
e che, pertanto, l'insorgente non aveva alcun obbligo giuridico di mantenimento
nei suoi confronti dal profilo civile. Inoltre, benché l'assicurato si sia
occupato del mantenimento del ragazzo, non poteva avvalersi delle eccezioni al
principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In
effetti, in quanto maggiorenne,
non
beneficiario di una rendita, e
oltretutto
non
essendo suo figlio, il giovane
non
era in alcun
modo compreso nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente.
Nemmeno era possibile sostenere che il figlio della moglie si
prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario.
Nel suo giudizio del 27 aprile 2020 (33.2019.22), la scrivente
Corte ha statuito sul caso di una mamma che, sin dalla loro nascita, ha vissuto
con i due figli, uno dei quali si è sposato e sia la moglie sia il loro figlio
vivevano nell'abitazione della beneficiaria di prestazioni complementari. Il
TCA ha riconosciuto la suddivisione per teste della pigione della ricorrente in
funzione dei periodi di presenza dei suoi parenti e ha rinviato gli atti alla
Cassa di compensazione per verificare se integrare o meno un figlio nella
composizione familiare per un determinato periodo.
Il 17 agosto 2020 (33.2020.5) il TCA ha da ultimo statuito sul
caso di un assicurato che aveva dato ospitalità a un amico che risultava
formalmente domiciliato presso di sé, ma di fatto egli risiedeva in un altro
Cantone. Questa finta domiciliazione era senza controprestazione, eccetto, quando
era presente, accompagnarlo alle visite mediche o a fare acquisti.
Dall'udienza è emerso che l'ospite del ricorrente soggiornava più
spesso altrove piuttosto che presso la sua abitazione, visto che quando andava
a trovare i due figli spesso pernottava da loro e quindi usufruiva
dell'ospitalità dell'insorgente soltanto di rado, dato che rientrava in Ticino
un paio di fine settimana al mese.
Il Tribunale ha concluso che la casa del ricorrente non era
occupata, vissuta e goduta dall'amico se non in maniera estremamente limitata,
gli serviva, verosimilmente, in quel periodo, un recapito e un punto di
riferimento. Una tale situazione, di per sé eccezionale e particolare, non ha
permesso al TCA di ritenere che la pigione lorda dovesse essere suddivisa fra
due persone, non essendoci stata una convivenza reale.
Con sentenza dell'11 aprile 2022 (33.2021.20) - il ricorso al
Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile (STF 9C_233/ 2022 del 23
giugno 2022) - il TCA si è pronunciato sulla convivenza del ricorrente con il
fratello all'interno dell'abitazione su cui l'assicurato beneficiava di un
diritto di abitazione gratuito vita natural durante.
Dopo avere raccolto documentazione fotografica e planimetrica della
suddivisione degli spazi, seppure sia stato indicato che il fratello vivesse in
un unico locale al piano terra che era stato trasformato in monolocale, mentre
l'assicurato occupasse il resto della casa unifamiliare, e che ciascuno dei due
fratelli avesse una propria economia domestica e la propria vita, contribuendo
soltanto in parti uguali alle spese della casa, tuttavia dagli atti e dalle
spiegazioni fornite non è emerso che vi fosse, da parte del ricorrente, una
maggiore occupazione degli spazi della casa di proprietà della sorella. Infatti,
l'assicurato occupava soltanto la cucina al piano terra e una camera da letto
al piano mansardato, mentre i conviventi condividevano i due servizi igienici
(un wc e un bagno doccia) al piano terra. Si poteva pertanto concludere che,
sostanzialmente, gli spazi all'interno della casa utilizzati dall'uno
rispettivamente dall'altro fratello si equivalevano. Il locale in più
utilizzato dall'assicurato - la cucina/sala da pranzo - non portava a
giustificare una diversa ripartizione della pigione rispetto al principio della
suddivisione per teste fra gli occupanti.
Non erano neppure dati i presupposti per riconoscere un obbligo
giuridico (obbligo di mantenimento giusta l'art. 276 CC e l'art. 328 CC) né
morale per ammettere un'eccezione alla ripartizione della pigione fra le
singole persone.
2.5.
Va inoltre ricordato
che, secondo giurisprudenza, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi
anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una
diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti
(citata STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid.
2b: "
Ausnahmen
sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im
gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht
.
").
Tuttavia, malgrado nel caso concreto non si sia
trattato di una convivenza onerosa, ma a titolo gratuito, non è possibile fare
ricadere la fattispecie nelle suesposte eccezioni riconosciute in applicazione
dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
2.6. In primo luogo, va infatti osservato
che l'assicurato ha sostenuto che la suddivisione degli spazi con la propria
figlia non poteva essere ritenuta paritaria, ma che andava considerato come la
stessa utilizzasse unicamente la propria camera da letto, un servizio e la
cucina e quindi che, semmai, la quota della pigione ad essa attribuibile fosse
di un terzo anziché di un mezzo.
La richiesta del ricorrente non può tuttavia essere accolta.
La fattispecie in esame ricalca i numerosi casi già trattati da
questa Corte ed esposti nel considerando precedente ed in particolare, da
ultimo, nella STCA 33.2020.21.
In effetti, come in quel caso, anche nella presente evenienza padre
e figlia dividono in maniera paritaria l'abitazione familiare. Oltre
all'occupazione della propria camera da letto, il ricorrente ha affermato che
la figlia utilizza pure, evidentemente, un gabinetto e la cucina. Non si può
però non ritenere verosimile che, trattandosi di una "
casetta a schiera
composta da due piani
" (doc. I punto 3 pag. 4), la sua convivente non
utilizzi pure il soggiorno, anche se, magari, non quotidianamente.
Il fatto poi che al piano di sopra della casa vi siano tre camere
e che sua figlia ne occupi soltanto una, non porta a concludere per una
ripartizione diversa degli spazi. Se, sicuramente, la seconda camera è quella
da letto dell'assicurato, non è stato specificato quale sia la destinazione
della terza camera (ufficio, stireria, ripostiglio, guardaroba, ecc.) e quindi
non è possibile escludere che, in un qualche modo, di tanto in tanto, ne
usufruisca pure sua figlia, così come il gabinetto al piano terra,
verosimilmente di servizio e quindi utile già solo prima e dopo i pasti,
essendo ubicato nelle vicinanze della cucina.
2.7. Il TCA nemmeno può accogliere la
tesi secondo cui per l'insorgente debba essere considerato come spesa l'importo
totale della pigione, poiché condivide la propria abitazione con la figlia che non
è in grado di mantenersi economicamente da sola visto che consegue un magro
salario, che è addirittura inferiore al minimo vitale. In altre parole, la sua
convivenza con la figlia sarebbe dettata da motivi di ordine giuridico.
Anche per questa censura è sufficiente rinviare alle casistiche
esposte, non senza ricordare che, innanzitutto, non essendo beneficiaria di una
rendita (AVS per figli agli studi quale diritto derivato dal papà o di
invalidità come diritto proprio), essa non è compresa nel calcolo della
prestazione complementare del ricorrente, perciò di principio si deve fare
luogo a una ripartizione della pigione tra i coabitanti (art. 16c cpv. 1
OPC-AVS/AI).
Riguardo all'esistenza di un obbligo giuridico per ammettere
un'eccezione alla ripartizione fra le singole persone, occorre rilevare che nei
confronti di __________, in quanto figlia maggiorenne e non più agli studi, l'assicurato
non ha più un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e
l'art. 277 CC.
Inoltre, è pure esclusa l'applicazione dell'art. 328 CC relativo
all'assistenza fra parenti, giacché questo disposto legale si riferisce a chi
vive in condizioni agiate che è tenuto a soccorrere i parenti in linea
ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadrebbero nel bisogno.
Questa circostanza è senz'altro esclusa nel caso di specie, non essendo il
papà, beneficiario di prestazioni complementari, in grado di mantenere la
figlia, e viceversa, altrimenti essi stessi sarebbero caduti nel bisogno.
Non v'è dunque un obbligo giuridico di diritto civile che può
provocare una diversa ripartizione della pigione ai sensi dell'art. 16c cpv. 2
OPC-AVS/AI.
2.8. Per quanto concerne l'ipotesi che la
vita in comune si fondasse su un obbligo morale, e che quindi potesse dare
luogo a un'eccezione alla suddivisione paritaria della pigione, il TCA ritiene
che non vi siano i presupposti per concludere che la figlia convivente si prendesse
cura dell'assicurato e che dunque quest'ultimo avesse un dovere morale di
ospitarla gratuitamente in casa proprio per potere beneficiare del suo indispensabile
aiuto.
Su quest'argomento va qui ricordata l'esposta giurisprudenza,
menzionata pure dalla dottrina (
Michel
Valterio
, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 94 seg. ad art. 10), in cui l'Alta
Corte - il nuovo art. 14 LPC sul rimborso delle spese di malattia e di
invalidità è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (DTF 142 V 299 consid. 5.2.3)
- ha riconosciuto l'eccezione a una suddivisione paritaria dei costi di
un'abitazione sulla base dell'esistenza di un obbligo morale. Un'assicurata
malata psichicamente, rientrata a casa da un soggiorno in ambito psichiatrico,
ha locato un piccolo appartamento e qualche mese più tardi l'ha raggiunta
l'infermiere ormai in pensione che si era occupato di lei in istituto. Poiché
l'assicurata non poteva vivere da sola a causa delle sue condizioni di salute,
le cure professionali fornite dal convivente erano molto importanti per
l'interessata, che ha così contratto nei confronti del suo amico un enorme
debito di riconoscenza. Era inoltre indiscusso che solo la presenza di
quest'ultimo le permetteva di continuare a vivere nel suo appartamento. Queste
circostanze particolari, per il TFA, autorizzavano una deroga alla regola
generale per tenere conto delle condizioni reali (DTF 105 V 272, confermata in
DTF 142 V 299; STF 8C_939/2008 del 25 agosto 2009, consid. 2.2; STFA P 26/00
del 19 gennaio 2001, consid. 2b; STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003, consid. 2).
Nella STFA P 53/01 del 13 marzo
2002, in cui dei beneficiari di PC avevano accolto la figlia e la famiglia che
necessitavano di cure durante la gravidanza, che era associata a gravi
complicazioni, e durante il periodo iniziale dopo l'aborto spontaneo, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso diversamente. È giunto alla
conclusione che né un obbligo legale né, date le condizioni economiche dei richiedenti
PC, in quelle circostanze
, era dato un obbligo morale di
accogliere
gratuitamente la famiglia della figlia. La Corte ha affermato che la situazione
era diversa da quella della DTF 105 V 271, dove l'obbligo morale nasceva dall'apporto
di una controprestazione gratuita.
D'avviso della scrivente Corte, le motivazioni alla base della
convivenza fra padre e figlia non sono sufficienti per riconoscere che vi sia stato,
sulla scorta dei casi appena menzionati, un obbligo morale dell'assicurato di
ospitare a titolo gratuito la figlia.
In effetti, la coabitazione non ha dato luogo a una situazione in
cui la figlia si è presa effettivamente cura dell'assicurato. Non risulta,
dagli atti, che la sua convivente gli abbia prestato e continui a prestagli un
qualsiasi tipo di aiuto diretto, concreto e importante che giustifichi di
ospitarla a titolo gratuito.
Seppure la sentenza resa nel 1979 sull'obbligo morale sia stata ridimensionata
nel 2016 dalla citata DTF 142 V 299 consid. 5.3 alla luce dell'introduzione
dell'art. 14 LPC nel 2008 sul rimborso delle spese di malattia e di invalidità
- il Tribunale federale ha stabilito che l'aiuto prestato dall'infermiere
avrebbe dovuto rientrare fra le spese di malattia e quindi sembrava dubbio
fondarsi su questo caso quale precedente per ammettere, per ragioni morali, di
astenersi dalla ripartizione della pigione -, ad ogni modo, in specie, non si
realizzano i presupposti per riconoscere, in via del tutto eccezionale, di
scostarsi dalla suddivisione della pigione per motivi morali.
D'altronde, per ammissione del ricorrente stesso, l'applicazione
di tale eccezione è stata giustificata per far fronte alle difficoltà
economiche della figlia. Sennonché, problemi
di natura economica
non possono portare questa Corte a riconoscere l'esistenza di un dovere morale
da parte del padre di ospitare in casa, a titolo gratuito, la figlia
maggiorenne che stava vivendo un periodo di difficoltà.
Tale circostanza
non rientra fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non
essendo confrontati con una situazione di riconoscenza (nel senso di cure e
aiuto "domestico") da parte dell'uno nei confronti dell'altra.
2.9. Da quanto precede discende che non
sono date le eccezioni previste dalla giurisprudenza per scostarsi dal
principio della suddivisione per teste dei costi della pigione secondo l'art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Di conseguenza, è corretto che la pigione da computare
al ricorrente sia stata divisa per due, avendo l'assicurato condiviso gli spazi
abitativi con una persona esclusa dal suo calcolo delle prestazioni
complementari (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), la quale deve perciò partecipare
equamente ai costi della locazione. È
dunque a buon diritto che
la parte di pigione della convivente non è stata presa in considerazione per definire
il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente.
La decisione impugnata deve pertanto essere
confermata.
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede
(art. 61 lett. f
bis
LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del
19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (
Ares
Bernasconi
, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480
del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.33.2024.15
TB
Lugano
30 dicembre 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 settembre 2024 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezionealla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,nonva applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un caso di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figliamaggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figliamaggiorennee quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, manonera beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso in parti uguali il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figliamaggiorenneconvivente.
A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute.
L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figliamaggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti