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33.2024.15

Suddivisione della pigione su più persone conviventi.È corretto che la pigione da computare sia stata suddivisa per due,avendo l'ass.(papà) condiviso gli spazi abitativi con una persona (figlia maggiorenne) esclusa dal suo calcolo delle PC,la quale deve partecipare equamente ai costi della locazione

Ticino · 2024-12-30 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 LPC).

Dall'altro

la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo

ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in

vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi

il fatto che una persona disponga

della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si

fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione

della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione

(VSI 2001

pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio

2001

consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid.

2). In tale contesto

eccezioni

devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un

obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se

così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche

quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri

non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione

sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella

copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle

circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del

resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza

di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita

sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche

nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237

consid. 2b).

(…).

2.

In concreto dagli atti emerge che

i coniugi A. convivono con il

figlio maggiorenne

, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia

domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento.

Malgrado ciò

essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al

principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti

.

In effetti,

da un lato

, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una

rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo

della prestazione complementare dei genitori (cfr.

art. 3a cpv. 7 lett. a LPC

; art. 7 e 8

OPC AVS/AI).

Dall'altro

per lo stesso motivo egli non può avvalersi di

un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'

art. 276 e 277 CC

. Nel ricorso, infine,

non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte

dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re

W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza

inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei

ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente

parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere

respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'

art. 328 cpv. 1 CC

secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le

sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero

per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un

eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai

sensi

dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo

il suddetto onere a norma dell'

art.

329 cpv. 1 CC

esigibile solo compatibilmente con le condizioni

economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa

norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un

obbligo morale

che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza

in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo

motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche

dopo l'entrata in vigore dell'

art.

16c cpv. 1 OPC AVS/AI

. In effetti anch'essa persegue lo

scopo

,

come la citata norma,

di non finanziare indirettamente persone non facenti

parte del calcolo della prestazione complementare

.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza

tra parenti secondo l'

art.

328 CC

può giustificare il computo dell'intero canone di

locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora

maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di

locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio

dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione

provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,

ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (

sottolineature della

redattrice

).

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è

chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali, indicando

la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2

OPC-AVS/AI e di

provocare una diversa ripartizione

della pigione

, come nei casi in cui

la vita in comune si

fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel

caso di una richiedente che viveva separata dal

proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento

giusta l'art. 276

CC

nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in

comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la

partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita,

considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla

nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel

caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino

indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano

stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la

beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella

trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia

minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che

l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel

senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece

decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa

di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che

quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.

Nella STF

9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'

eccezione

alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che

prevede appunto che,

di principio

, la ripartizione della pigione deve

avvenire in uguali parti,

non

va applicata quando in un'abitazione

coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno

vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione

è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Il

Tribunale federale ha ribadito nella DTF

142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) che, di principio, il canone di locazione deve

essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare

o un appartamento è abitato anche da persone che

non

sono incluse nel

calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al

principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271,

giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta

Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione

quando v'è una condivisione con persone

non

incluse nel calcolo delle PC

anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia

domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si

prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione.

Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria

di PC

non

deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del

beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di

aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai

rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1

lett. b LPC è contrario al sistema e quindi è inammissibile. In specie non era

dunque data l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della

suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha

correttamente computato all'assicurata la metà della pigione.

Nella STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di

compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano

l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San

Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa

affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della

neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e

fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici

cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso dell'appartamento

se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione della pigione.

Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha

sollevato la censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la

giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già

una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che

ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un

bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché

occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in

particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più

intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione

di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al

principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino che

convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato alle

circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di

vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un

singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte

cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il

coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1).

Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare

la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero

state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per

teste (cfr. consid. 4.2).

Il ricorso della Cassa è stato pertanto accolto.

Nella STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, la Cassa di compensazione

ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato a seguito della convivenza

non più di due, ma di tre persone nel medesimo appartamento. Il Tribunale

cantonale ha rilevato che il coinquilino dell'assicurato aveva sublocato la sua

camera e pernottava sul divano. Inoltre, ha ritenuto che per la suddivisione

della pigione non fosse determinante il contratto di locazione o l'effettivo

pagamento dell'affitto, ma solo la convivenza. Non vi erano circostanze

particolari per derogare al principio della suddivisione in parti uguali della

pigione per teste (consid.2.2).

L'Alta Corte ha sentenziato che ciò che il ricorrente argomentava

contro i primi giudici non reggeva. Secondo la giurisprudenza (cfr. ad es.

sentenza P 53/01 del 13 marzo 2002 consid. 3a/cc), è irrilevante come viene

pagato il canone di locazione all'interno dell'appartamento condiviso. Una

suddivisione della pigione per teste può in particolare anche avere luogo

quando sono coinvolti figli piccoli (sentenza 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019

consid. 4) oppure quando una nipote si prende cura della nonna che riceve le

prestazioni complementari e che abita nello stesso nucleo familiare e perciò non

contribuisce a pagare la pigione (DTF 142 V 299 consid. 5.3). Non è chiaro in

quale misura motivi di salute debbano esprimersi contro la ripartizione della

pigione per teste (cfr. per le eccezioni DTF 142 V 299 consid. 3.2.2). Una

violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost. fed.) o di

una norma della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei

disabili (Legge sui disabili, LDis) non è stata sostanziata (cfr. consid. 2.3).

Il ricorso, manifestamente infondato, è stato respinto.

2.4.  Anche lo scrivente Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha più volte analizzato il tema in esame.

Con STCA 33.2001.82 del 14

giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un caso di

convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72)

questo Tribunale ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento

con la figlia

maggiorenne

, di considerare il canone di locazione

interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a

seguito di un grave incidente.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato

il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da

parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per

conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse

paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in

parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato

giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata

così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA

33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la

figlia

maggiorenne

e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e

psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle

cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una

casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha

deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma

non

era beneficiaria

di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18

novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso in parti uguali il costo della

pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia

maggiorenne

convivente.

A ugual risultato si è giunti

il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme

alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per

problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto

valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di

mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC (che,

peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia

maggiorenne

) e

neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non

applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto,

ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la

pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di

pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della

prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla

Cassa.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato

davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il

19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che

ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La

circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla

figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un

appartamento di 2½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui

sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà,

comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole

persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse

dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione.

Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella

misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone

che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1)

sul caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre

la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata

assunta come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una

particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse

su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto

civile secondo l'art. 276 CC e l'art. 277 CC (che peraltro neppure poteva

vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e

nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non

applicabile perché non parenti).

La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a

difficoltà economiche, ma problemi

di natura economica non potevano

portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di

compensazione.

Considerato che, in qualità di datrice di lavoro,

l'assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e

l'alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di

partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se,

implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina

dell'assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.

Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era

possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in

applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze

gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a

determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione

della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234

consid.

2b).

Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018

sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex

moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico

dell'ex marito.

Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della

pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo

giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di

mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della

sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio

della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in

quanto maggiorenne,

non

beneficiaria di una rendita e oltretutto non

essendo sua figlia, la studentessa

non

era in alcun modo compresa nel

calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era

il suo genitore.

Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si

prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per

tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c

cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza

da parte dell'uno nei confronti dell'altra.

Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di

mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex

coniuge.

Il 14 agosto 2018 (33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata

sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi,

si è sposata e ha avuto due figli.

Pertanto, sotto lo stesso

tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli

rispettivamente nipotini dell'assicurata.

Non è stata menzionata né

comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in

comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di

mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno

un obbligo di assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla

base della convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla

suddivisione per teste della pigione.

Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13),

sotto

lo stesso tetto, seppure per poco tempo (5 mesi), abitavano il ricorrente e la

sua ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato

aveva un rapporto

di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli

ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L

'

assicurato

non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa

ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione.

Era corretto che la Cassa ha ripartito la pigione lorda dell'abitazione

fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.

Quasi cinque anni fa (STCA 33.2019.18 del 12

febbraio 2020) il Tribunale ha giudicato su una fattispecie simile alla

STCA

33.2017.4, visto che il ricorrente ha ospitato in casa propria il figlio della

sua (ex) moglie. Secondo l'assicurato, sebbene fosse maggiorenne (1991), anche

una volta portati a termine gli studi il ragazzo non era in grado di mantenersi

da solo, perciò egli ha sentito un dovere morale di mantenerlo e di prendersi

cura di lui dandogli vitto e alloggio gratuiti. Il TCA ha evidenziato che il

figlio di primo letto di sua moglie non era, dal profilo giuridico, suo figlio

e che, pertanto, l'insorgente non aveva alcun obbligo giuridico di mantenimento

nei suoi confronti dal profilo civile. Inoltre, benché l'assicurato si sia

occupato del mantenimento del ragazzo, non poteva avvalersi delle eccezioni al

principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In

effetti, in quanto maggiorenne,

non

beneficiario di una rendita, e

oltretutto

non

essendo suo figlio, il giovane

non

era in alcun

modo compreso nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente.

Nemmeno era possibile sostenere che il figlio della moglie si

prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario.

Nel suo giudizio del 27 aprile 2020 (33.2019.22), la scrivente

Corte ha statuito sul caso di una mamma che, sin dalla loro nascita, ha vissuto

con i due figli, uno dei quali si è sposato e sia la moglie sia il loro figlio

vivevano nell'abitazione della beneficiaria di prestazioni complementari. Il

TCA ha riconosciuto la suddivisione per teste della pigione della ricorrente in

funzione dei periodi di presenza dei suoi parenti e ha rinviato gli atti alla

Cassa di compensazione per verificare se integrare o meno un figlio nella

composizione familiare per un determinato periodo.

Il 17 agosto 2020 (33.2020.5) il TCA ha da ultimo statuito sul

caso di un assicurato che aveva dato ospitalità a un amico che risultava

formalmente domiciliato presso di sé, ma di fatto egli risiedeva in un altro

Cantone. Questa finta domiciliazione era senza controprestazione, eccetto, quando

era presente, accompagnarlo alle visite mediche o a fare acquisti.

Dall'udienza è emerso che l'ospite del ricorrente soggiornava più

spesso altrove piuttosto che presso la sua abitazione, visto che quando andava

a trovare i due figli spesso pernottava da loro e quindi usufruiva

dell'ospitalità dell'insorgente soltanto di rado, dato che rientrava in Ticino

un paio di fine settimana al mese.

Il Tribunale ha concluso che la casa del ricorrente non era

occupata, vissuta e goduta dall'amico se non in maniera estremamente limitata,

gli serviva, verosimilmente, in quel periodo, un recapito e un punto di

riferimento. Una tale situazione, di per sé eccezionale e particolare, non ha

permesso al TCA di ritenere che la pigione lorda dovesse essere suddivisa fra

due persone, non essendoci stata una convivenza reale.

Con sentenza dell'11 aprile 2022 (33.2021.20) - il ricorso al

Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile (STF 9C_233/ 2022 del 23

giugno 2022) - il TCA si è pronunciato sulla convivenza del ricorrente con il

fratello all'interno dell'abitazione su cui l'assicurato beneficiava di un

diritto di abitazione gratuito vita natural durante.

Dopo avere raccolto documentazione fotografica e planimetrica della

suddivisione degli spazi, seppure sia stato indicato che il fratello vivesse in

un unico locale al piano terra che era stato trasformato in monolocale, mentre

l'assicurato occupasse il resto della casa unifamiliare, e che ciascuno dei due

fratelli avesse una propria economia domestica e la propria vita, contribuendo

soltanto in parti uguali alle spese della casa, tuttavia dagli atti e dalle

spiegazioni fornite non è emerso che vi fosse, da parte del ricorrente, una

maggiore occupazione degli spazi della casa di proprietà della sorella. Infatti,

l'assicurato occupava soltanto la cucina al piano terra e una camera da letto

al piano mansardato, mentre i conviventi condividevano i due servizi igienici

(un wc e un bagno doccia) al piano terra. Si poteva pertanto concludere che,

sostanzialmente, gli spazi all'interno della casa utilizzati dall'uno

rispettivamente dall'altro fratello si equivalevano. Il locale in più

utilizzato dall'assicurato - la cucina/sala da pranzo - non portava a

giustificare una diversa ripartizione della pigione rispetto al principio della

suddivisione per teste fra gli occupanti.

Non erano neppure dati i presupposti per riconoscere un obbligo

giuridico (obbligo di mantenimento giusta l'art. 276 CC e l'art. 328 CC) né

morale per ammettere un'eccezione alla ripartizione della pigione fra le

singole persone.

2.5.

Va inoltre ricordato

che, secondo giurisprudenza, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi

anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una

diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti

(citata STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid.

2b: "

Ausnahmen

sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im

gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht

.

").

Tuttavia, malgrado nel caso concreto non si sia

trattato di una convivenza onerosa, ma a titolo gratuito, non è possibile fare

ricadere la fattispecie nelle suesposte eccezioni riconosciute in applicazione

dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

2.6.  In primo luogo, va infatti osservato

che l'assicurato ha sostenuto che la suddivisione degli spazi con la propria

figlia non poteva essere ritenuta paritaria, ma che andava considerato come la

stessa utilizzasse unicamente la propria camera da letto, un servizio e la

cucina e quindi che, semmai, la quota della pigione ad essa attribuibile fosse

di un terzo anziché di un mezzo.

La richiesta del ricorrente non può tuttavia essere accolta.

La fattispecie in esame ricalca i numerosi casi già trattati da

questa Corte ed esposti nel considerando precedente ed in particolare, da

ultimo, nella STCA 33.2020.21.

In effetti, come in quel caso, anche nella presente evenienza padre

e figlia dividono in maniera paritaria l'abitazione familiare. Oltre

all'occupazione della propria camera da letto, il ricorrente ha affermato che

la figlia utilizza pure, evidentemente, un gabinetto e la cucina. Non si può

però non ritenere verosimile che, trattandosi di una "

casetta a schiera

composta da due piani

" (doc. I punto 3 pag. 4), la sua convivente non

utilizzi pure il soggiorno, anche se, magari, non quotidianamente.

Il fatto poi che al piano di sopra della casa vi siano tre camere

e che sua figlia ne occupi soltanto una, non porta a concludere per una

ripartizione diversa degli spazi. Se, sicuramente, la seconda camera è quella

da letto dell'assicurato, non è stato specificato quale sia la destinazione

della terza camera (ufficio, stireria, ripostiglio, guardaroba, ecc.) e quindi

non è possibile escludere che, in un qualche modo, di tanto in tanto, ne

usufruisca pure sua figlia, così come il gabinetto al piano terra,

verosimilmente di servizio e quindi utile già solo prima e dopo i pasti,

essendo ubicato nelle vicinanze della cucina.

2.7.  Il TCA nemmeno può accogliere la

tesi secondo cui per l'insorgente debba essere considerato come spesa l'importo

totale della pigione, poiché condivide la propria abitazione con la figlia che non

è in grado di mantenersi economicamente da sola visto che consegue un magro

salario, che è addirittura inferiore al minimo vitale. In altre parole, la sua

convivenza con la figlia sarebbe dettata da motivi di ordine giuridico.

Anche per questa censura è sufficiente rinviare alle casistiche

esposte, non senza ricordare che, innanzitutto, non essendo beneficiaria di una

rendita (AVS per figli agli studi quale diritto derivato dal papà o di

invalidità come diritto proprio), essa non è compresa nel calcolo della

prestazione complementare del ricorrente, perciò di principio si deve fare

luogo a una ripartizione della pigione tra i coabitanti (art. 16c cpv. 1

OPC-AVS/AI).

Riguardo all'esistenza di un obbligo giuridico per ammettere

un'eccezione alla ripartizione fra le singole persone, occorre rilevare che nei

confronti di __________, in quanto figlia maggiorenne e non più agli studi, l'assicurato

non ha più un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e

l'art. 277 CC.

Inoltre, è pure esclusa l'applicazione dell'art. 328 CC relativo

all'assistenza fra parenti, giacché questo disposto legale si riferisce a chi

vive in condizioni agiate che è tenuto a soccorrere i parenti in linea

ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadrebbero nel bisogno.

Questa circostanza è senz'altro esclusa nel caso di specie, non essendo il

papà, beneficiario di prestazioni complementari, in grado di mantenere la

figlia, e viceversa, altrimenti essi stessi sarebbero caduti nel bisogno.

Non v'è dunque un obbligo giuridico di diritto civile che può

provocare una diversa ripartizione della pigione ai sensi dell'art. 16c cpv. 2

OPC-AVS/AI.

2.8.  Per quanto concerne l'ipotesi che la

vita in comune si fondasse su un obbligo morale, e che quindi potesse dare

luogo a un'eccezione alla suddivisione paritaria della pigione, il TCA ritiene

che non vi siano i presupposti per concludere che la figlia convivente si prendesse

cura dell'assicurato e che dunque quest'ultimo avesse un dovere morale di

ospitarla gratuitamente in casa proprio per potere beneficiare del suo indispensabile

aiuto.

Su quest'argomento va qui ricordata l'esposta giurisprudenza,

menzionata pure dalla dottrina (

Michel

Valterio

, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 94 seg. ad art. 10), in cui l'Alta

Corte - il nuovo art. 14 LPC sul rimborso delle spese di malattia e di

invalidità è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (DTF 142 V 299 consid. 5.2.3)

- ha riconosciuto l'eccezione a una suddivisione paritaria dei costi di

un'abitazione sulla base dell'esistenza di un obbligo morale. Un'assicurata

malata psichicamente, rientrata a casa da un soggiorno in ambito psichiatrico,

ha locato un piccolo appartamento e qualche mese più tardi l'ha raggiunta

l'infermiere ormai in pensione che si era occupato di lei in istituto. Poiché

l'assicurata non poteva vivere da sola a causa delle sue condizioni di salute,

le cure professionali fornite dal convivente erano molto importanti per

l'interessata, che ha così contratto nei confronti del suo amico un enorme

debito di riconoscenza. Era inoltre indiscusso che solo la presenza di

quest'ultimo le permetteva di continuare a vivere nel suo appartamento. Queste

circostanze particolari, per il TFA, autorizzavano una deroga alla regola

generale per tenere conto delle condizioni reali (DTF 105 V 272, confermata in

DTF 142 V 299; STF 8C_939/2008 del 25 agosto 2009, consid. 2.2; STFA P 26/00

del 19 gennaio 2001, consid. 2b; STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003, consid. 2).

Nella STFA P 53/01 del 13 marzo

2002, in cui dei beneficiari di PC avevano accolto la figlia e la famiglia che

necessitavano di cure durante la gravidanza, che era associata a gravi

complicazioni, e durante il periodo iniziale dopo l'aborto spontaneo, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso diversamente. È giunto alla

conclusione che né un obbligo legale né, date le condizioni economiche dei richiedenti

PC, in quelle circostanze

, era dato un obbligo morale di

accogliere

gratuitamente la famiglia della figlia. La Corte ha affermato che la situazione

era diversa da quella della DTF 105 V 271, dove l'obbligo morale nasceva dall'apporto

di una controprestazione gratuita.

D'avviso della scrivente Corte, le motivazioni alla base della

convivenza fra padre e figlia non sono sufficienti per riconoscere che vi sia stato,

sulla scorta dei casi appena menzionati, un obbligo morale dell'assicurato di

ospitare a titolo gratuito la figlia.

In effetti, la coabitazione non ha dato luogo a una situazione in

cui la figlia si è presa effettivamente cura dell'assicurato. Non risulta,

dagli atti, che la sua convivente gli abbia prestato e continui a prestagli un

qualsiasi tipo di aiuto diretto, concreto e importante che giustifichi di

ospitarla a titolo gratuito.

Seppure la sentenza resa nel 1979 sull'obbligo morale sia stata ridimensionata

nel 2016 dalla citata DTF 142 V 299 consid. 5.3 alla luce dell'introduzione

dell'art. 14 LPC nel 2008 sul rimborso delle spese di malattia e di invalidità

- il Tribunale federale ha stabilito che l'aiuto prestato dall'infermiere

avrebbe dovuto rientrare fra le spese di malattia e quindi sembrava dubbio

fondarsi su questo caso quale precedente per ammettere, per ragioni morali, di

astenersi dalla ripartizione della pigione -, ad ogni modo, in specie, non si

realizzano i presupposti per riconoscere, in via del tutto eccezionale, di

scostarsi dalla suddivisione della pigione per motivi morali.

D'altronde, per ammissione del ricorrente stesso, l'applicazione

di tale eccezione è stata giustificata per far fronte alle difficoltà

economiche della figlia. Sennonché, problemi

di natura economica

non possono portare questa Corte a riconoscere l'esistenza di un dovere morale

da parte del padre di ospitare in casa, a titolo gratuito, la figlia

maggiorenne che stava vivendo un periodo di difficoltà.

Tale circostanza

non rientra fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non

essendo confrontati con una situazione di riconoscenza (nel senso di cure e

aiuto "domestico") da parte dell'uno nei confronti dell'altra.

2.9.  Da quanto precede discende che non

sono date le eccezioni previste dalla giurisprudenza per scostarsi dal

principio della suddivisione per teste dei costi della pigione secondo l'art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Di conseguenza, è corretto che la pigione da computare

al ricorrente sia stata divisa per due, avendo l'assicurato condiviso gli spazi

abitativi con una persona esclusa dal suo calcolo delle prestazioni

complementari (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), la quale deve perciò partecipare

equamente ai costi della locazione. È

dunque a buon diritto che

la parte di pigione della convivente non è stata presa in considerazione per definire

il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente.

La decisione impugnata deve pertanto essere

confermata.

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. f

bis

LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del

19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (

Ares

Bernasconi

, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480

del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                  Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                          Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.33.2024.15

TB

Lugano

30 dicembre 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'11 settembre 2024 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezionealla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,nonva applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un caso di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figliamaggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figliamaggiorennee quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, manonera beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso in parti uguali il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figliamaggiorenneconvivente.

A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figliamaggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                  Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                          Gianluca Menghetti