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33.2023.33

Ordine di restituzione per non aver segnalato la convivenza.Ric. nega la convivenza,ma sulla base del rapporto di polizia,e in assenza di elementi contrari tali da smentire gli accertamenti degli agenti,si deve invece concludere che c'era.Suddivisione della pigione su 2 persone.Non vi sono eccezioni

Ticino · 2024-03-11 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012 ). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005). Inoltre, l 'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA). Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza ( STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_ 883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2 ). 2.4. In specie la Cassa, dopo essere venuta a conoscenza, tramite il rapporto di segnalazione del

E. 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.

E. 1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC . La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv.

E. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b). (…). 2. In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne , in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti . In effetti, da un lato , in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC ; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l' art. 276 e 277 CC . Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00). Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare. Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto. 3. I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell' art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno. 3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell' art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati . Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell' art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI . In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare. 3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l' art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" ( sottolineature della redattrice ). Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione , come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico. Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento giusta l'art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3). L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento. Questa fattispecie non era paragonabile a quella trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia minorenne. Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio. Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l' eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che, di principio , la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione. Il Tribunale federale ha ribadito nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) che, di principio, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e quindi è inammissibile. In specie non era dunque data l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato all'assicurata la metà della pigione. Nella STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso dell'appartamento se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione della pigione. Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha sollevato la censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino che convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato alle circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1). Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per teste (cfr. consid. 4.2). Il ricorso della Cassa è stato pertanto accolto. Nella STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato a seguito della convivenza non più di due, ma di tre persone nel medesimo appartamento. Il Tribunale cantonale ha rilevato che il coinquilino dell'assicurato aveva sublocato la sua camera e pernottava sul divano. Inoltre, ha ritenuto che per la suddivisione della pigione non fosse determinante il contratto di locazione o l'effettivo pagamento dell'affitto, ma solo la convivenza. Non vi erano circostanze particolari per derogare al principio della suddivisione in parti uguali della pigione per teste (consid.2.2). L'Alta Corte ha sentenziato che ciò che il ricorrente argomentava contro i primi giudici non reggeva. Secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. sentenza P 53/01 del 13 marzo 2002 consid. 3a/cc), è irrilevante come viene pagato il canone di locazione all'interno dell'appartamento condiviso. Una suddivisione della pigione per teste può in particolare anche avere luogo quando sono coinvolti figli piccoli (sentenza 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 4) oppure quando una nipote si prende cura della nonna che riceve le prestazioni complementari e che abita nello stesso nucleo familiare e perciò non contribuisce a pagare la pigione (DTF 142 V 299 consid. 5.3). Non è chiaro in quale misura motivi di salute debbano esprimersi contro la ripartizione della pigione per teste (cfr. per le eccezioni DTF 142 V 299 consid. 3.2.2). Una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost. fed.) o di una norma della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis) non è stata sostanziata (cfr. consid. 2.3). Il ricorso, manifestamente infondato, è stato respinto. 2.8.  Anche lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni ha più volte analizzato il tema in esame. Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo. Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie. Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13), seppure per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L ' assicurato non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato. Il 17 agosto 2020 (33.2020.5) il TCA ha statuito sul caso di un assicurato che aveva dato ospitalità a un amico che risultava formalmente domiciliato presso di sé, ma che di fatto risiedeva in un altro Cantone. Questa domiciliazione formale era priva di controprestazione, eccetto piccole cortesie. Dall'istruttoria svolta è emerso che l'ospite del ricorrente soggiornava per lavoro in un Cantone confederato e, durante i suoi soggiorni ticinesi (un paio di volte al mese), egli risiedeva presso i suoi figli o la sua (allora) compagna, restando presso l'amico in maniera estremamente saltuaria. Egli beneficiava quindi sostanzialmente solo di un recapito presso l'amico dove risultava domiciliato. Il Tribunale ha perciò concluso che la casa del ricorrente non era condivisa, occupata, vissuta e goduta dall'amico se non in maniera estremamente limitata, siccome in quel lasso di tempo usata quale recapito e punto di riferimento. Una tale situazione, di per sé eccezionale e particolare, ampiamente comprovata (e non solo resa verosimile) in sede istruttoria, non ha permesso al TCA di ritenere che la pigione lorda dovesse essere suddivisa fra due persone, non essendoci stata una convivenza reale. 2.9.  Nel caso concreto, sin dall'opposizione del 4 luglio 2023 contro la decisione di restituzione del 20 giugno 2023, l'assicurato ha sempre dichiarato di vivere da solo nell'appartamento locato al secondo piano e di non avere quindi mai convissuto con l'inquilina del piano di sotto, con cui né ha un rapporto sentimentale né di convivenza, all'infuori di una semplice conoscenza e amicizia, che porta lei a lavargli i vestiti non disponendo l'assicurato della lavatrice e lui a dormire in casa della vicina che non stava bene il giorno in cui la Polizia comunale si è presentata la prima volta a casa loro. Agli atti della Cassa v'è il rapporto di segnalazione del 4 giugno 2023 con cui la Polizia comunale di __________ ha riferito come segue l'intervento effettuato il 21 aprile 2023: " Durante un controllo dello stabile privato di via __________ a __________, in data 21 aprile 2023 alle ore 7.30, si aveva modo di controllare gli appartamenti di __________ e RI 1. In un primo momento su consenso della signora __________ guadagnavamo l'interno della sua abitazione dove, oltre a lei, era presente anche il suo attuale compagno signor RI 1. Entrambi ci comunicavano di essersi appena svegliati e che il RI 1 aveva passato tutta la notte nell'appartamento della donna. Dalla conversazione avuta con la coppia emergeva che entrambi beneficiano di prestazioni dall'assicurazione invalidità e che il RI 1, nonostante abbia un appartamento a lui intestato al piano superiore rispetto a quello della compagna, condivide in modo stabile l'abitazione della signora __________. Da una verifica dei locali veniva rilevata la presenza di numerosi effetti personali di uso quotidiano appartamenti all'uomo. A precisa domanda il RI 1 e la __________ confermavano di convivere da diverso tempo ed in modo stabile all'interno dell'appartamento della donna. Successivamente ci portavamo al piano superiore dove si eseguiva un controllo dell'abitazione intestata a RI 1, all'interno si constatava che i locali erano scarsamente ammobiliati, il letto era privo di lenzuola ed il frigorifero era spento e completamente sprovvisto di derrate alimentari. L'uomo confermava ancora una volta che l'appartamento in questione non veniva da lui utilizzato come alloggio ufficiale in quanto convive con la compagna __________. Si fa rimarcare che durante i nostri successivi controlli presso lo stabile interessato, si poteva notare il RI 1 uscire spesso dall'appartamento della signora __________, a prova della loro convivenza. In base ai nostri accertamenti si segnala quanto sopra agli uffici interessati per quanto di loro competenza. [ Firmato dalla Polizia comunale __________: un Caporale e un Sergente maggiore, controfirmato da un Tenente e dal Comandante ] Copia a :

- Sportello LAPS e Agenzia AVS del Comune di __________

- Istituto delle Assicurazioni Sociali del Cantone Ticino". L'assicurato ha categoricamente contestato la convivenza e a comprova di queste sue affermazioni ha prodotto delle fotografie del suo appartamento (doc. J), che raffigurano nella prima pagina un lampadario a stelo, l'acquaio con accanto due padelle, due piatti e delle posate ad asciugare, sopra al lavandino un armadio con una pentola, delle posate e delle stoviglie, in un locale uno specchio o un armadio ad una sola anta rivestita con lo specchio, una plafoniera accesa all'entrata dell'appartamento. Nella seconda pagina, un tavolo da pranzo su cui vi sono due pile di buste, quattro sedie, lungo una parete un armadietto con sopra una libreria bassa, di fronte un tavolino basso e un divano a due posti, un paio di ciabatte accanto al tavolino, infine nuovamente la porta di entrata dell'appartamento. Da questa documentazione non è possibile pervenire alla conclusione che l'assicurato abiti in quell'appartamento, a prescindere dal fatto che non siano state prodotte fotografie della camera da letto, dei servizi e della cucina. Quanto prodotto non permette di verificare se e dove il ricorrente conservi il proprio vestiario, le scarpe, gli oggetti per l'igiene personale, l’esistenza di un frigorifero e se questo era funzionante oltre che rifornito e la presenza di una dispensa con delle riserve alimentari. L'appartamento, così come illustrato dalla documentazione fotografica non risulta particolarmente vissuto. La circostanza che l'assicurato disponga di un'assicurazione responsabilità civile (doc. C) non comprova alcunché, visto che egli è stato obbligato contrattualmente a stipularla (doc. I punto 9 Accordi particolari). Nemmeno gli è di aiuto disporre di un collegamento telefonico, visto che la fattura si riferisce chiaramente al collegamento mobile e all'acquisto, con pagamento rateale, di un apparecchio (mobile); contrariamente alle sue affermazioni, in casa non v'è dunque un collegamento telefonico fisso né a internet. Quanto al consumo di energia elettrica, dall'estratto conto 2022-2023 rilasciato il 25 agosto 2023 (doc. B) dall'Azienda __________ risultano soltanto le date (dal 31 maggio 2022 al 31 luglio 2023) in cui sei fatture sono state emesse e per quale importo, quale era la loro scadenza, quando sono state pagate e in quale misura. Si tratta di fatture emesse trimestralmente e con importi sostanzialmente simili, eccetto per due fatture: Fr. 62,70, Fr. 63,40, Fr. 63,15, Fr. 38,10, Fr. 29,10 e Fr. 50,80. Non è invece indicato il consumo effettivo di kWh, perciò non è possibile capire se l'utilizzo di elettricità sia marginale, rilevante o nella media del consumo per una persona sola. Questo documento non comprova pertanto che il ricorrente abitava a tutti gli effetti nel suo appartamento al secondo piano. Neppure il rapporto giornaliero del 26 agosto 2023 (doc. H) riferito a un intervento della Polizia comunale al domicilio dell'assicurato può confutare il primo rapporto di polizia. In effetti, da questo secondo rapporto l'insorgente ha tratto delle conclusioni sbagliate. Al di là della segnalazione dell'errore nell'indicazione del piano in cui abita l'assicurato, quest'ultimo ha riportato, nel suo ricorso, un estratto di detto rapporto in cui è puntualizzato che " I signori negavano categoricamente di aver detto agli agenti intervenuti di convivere assieme presso l'appartamento della __________. I signori specificavano che il giorno dell'intervento il signor RI 1 era a dormire dalla __________ in quanto lei non stava bene, e visto che il signor RI 1 non ha la lavatrice la sua amica gli laverebbe sempre i vestiti. Gli stessi ci specificavano che sono unicamente amici, nulla di più. ". Da queste frasi egli ha però concluso, in modo del tutto errato, che " In questa occasione hanno potuto accertare che non vi erano presenti oggetti dell'uno nell'appartamento dell'altro, e che vi erano tutti i necessari mobili per vivere. ". Ciò non è affatto vero. La Polizia ha semplicemente riportato le dichiarazioni rilasciate dai due interessati il 26 agosto 2023 e non ha espresso l'esito di ispezioni dei locali che ha effettuato quel giorno, perché non ve ne sono state. Non è dunque corretto che gli agenti intervenuti hanno constatato uno stato diverso da quello che è stato verbalizzato il 21 aprile 2023 e che " Non può pertanto essere accettato come prova inconfutabile quanto esposto nel rapporto di Polizia 4 giugno 2023 ". Contrariamente all'opinione dell'insorgente, il secondo non contraddice affatto il primo rapporto di Polizia. Non sono consegnati agli atti elementi che confutino il Rapporto della Polizia di __________ conseguente all’intervento del 21 aprile 2023. Nessun elemento a sostegno della tesi secondo cui il ricorrente non conviveva e non ha mai convissuto con __________. Egli si è limitato a contestare le affermazioni riportate dagli agenti di polizia nel rapporto del 4 giugno 2023 i quali, non parte in causa e privi di alcun interesse all'esito dei loro accertamenti, non avevano alcun motivo per descrivere una situazione non corrispondente a quanto hanno potuto accertare di persona il 21 aprile 2023 controllando entrambi gli appartamenti. Come tali, quindi, siccome non sono supportate da altri riscontri che confutino, o che almeno mettano in dubbio, le constatazioni effettuate dai due agenti di polizia il 21 aprile 2023, ratificate da due superiori, non sono di alcun aiuto all'insorgente. L'accertamento effettuato dalla Cassa di compensazione presso l'Ufficio controllo abitanti, secondo cui l'assicurato e la vicina sono domiciliati allo stesso indirizzo, ma in appartamenti separati (doc. 92), quale unico elemento agli atti, non permette di per sé di concludere per l'assenza di una convivenza. Infine, quanto alla presunta violazione del diritto di essere sentito commessa dalla Polizia comunale di __________ per avere " redatto e allestito in modo unilaterale, e senza che vi sia stato contraddittorio " (doc. I punto D pag. 2), il rapporto del 4 giugno 2023, la stessa va respinta. L'interessato ha infatti avuto la possibilità di prenderne posizione prima della decisione su opposizione che la Cassa di compensazione ha emanato il 21 settembre 2023, visto che quest'ultima gliel'ha inviato il 12 luglio 2023 (doc. 96) specificando che la decisione di restituzione del 20 giugno 2023 si basava proprio su detto rapporto. E il 27 luglio seguente l'assicurato ha formulato le sue osservazioni contestandone integralmente il contenuto. 2.10.  Sulla scorta della documentazione agli atti, in base al principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid. 4.4), si deve ritenere che dal     1° aprile 2023 il ricorrente ha condiviso la sua abitazione con __________. Per quanto concerne l'audizione dell'assicurato medesimo (docc. I e V), va rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, deve essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1; STF 8C_722/ 2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010). Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sull'intera situazione. Ora, come visto nei considerandi precedenti, nulla muterebbe, all'esito del presente procedimento, sentire l'insorgente in merito alla convivenza con l'amica giacché, ad oggi, egli non ha apportato validi indizi e prove a discarico della situazione accertata dalla polizia, motivo per cui la sua audizione non cambierebbe quanto hanno appurato gli agenti di polizia il 21 aprile 2023. 2.11.  Va inoltre ricordato che, secondo giurisprudenza, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (citata STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b: " Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht . "). Tuttavia, malgrado nel caso di specie non si sia trattato di una convivenza onerosa, ma a titolo gratuito, non è possibile fare ricadere la fattispecie nelle suesposte eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, l' assicurato non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. In concreto, l'insorgente non ha menzionato una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno potrebbe vantare, essendo la sua ospite una terza persona al di fuori della famiglia), e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, appunto, perché non un familiare). Le considerazioni esposte portano di conseguenza il TCA a concludere che la pigione da computare al ricorrente debba essere effettivamente divisa per due avendo egli condiviso gli spazi abitativi con una persona esclusa dal calcolo delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Pertanto, è corretto che la pigione lorda dell'abitazione dell'amica - visto che il ricorrente è andato a vivere nell'appartamento della vicina, e non il contrario, come erroneamente sostenuto dal suo patrocinatore (docc. VII e IX) - sia stata ripartita fra le singole persone che vi abitavano e che la parte di pigione della sua convivente non sia stata presa in considerazione nel calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari. 2.12.  Da quanto precede discende che l'importo delle prestazioni complementari da restituire, stabilito dall'amministrazione in complessivi Fr. 1'350.- per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, deve essere confermato poiché, a giusta ragione, dal 1° aprile 2023 la pigione lorda deve essere computata nella misura di Fr. 6'000.- in virtù dell'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI (doc. 90). 2.13.  Quanto alla contestazione del nuovo diritto alle PC stabilito in Fr. 1'089.- dal 1° luglio 2023, per le stesse motivazioni esposte per la questione della restituzione tale censura va pure respinta. In effetti, il ricorrente risulta essere convivente anche dopo il 1° luglio 2023. In merito alla modifica del diritto alle PC dal 1° luglio 2023, va osservato che la circostanza segnalata al TCA il 5 marzo 2024 (doc. XV) dal patrocinatore del ricorrente, secondo cui la soppressione delle prestazioni complementari l'ha portato a non più riuscire a fare fronte al pagamento della pigione, che ora risulta scoperta per le ultime tre mensilità (doc. XV/1), oltre che a non essere corretta, visto che dal 1° luglio 2023 - ma già dal 1° aprile 2023 - il diritto alle PC è stato ridotto da Fr. 1'539.- a Fr. 1'089.- e non quindi soppresso, esula dall'oggetto della lite. La decisione impugnata deve pertanto essere integralmente confermata. 2.14. Occorre da ultimo rilevare che con il ricorso l'assicurato ha chiesto al TCA di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Contestualmente, egli ha trasmesso la fotocopia del " Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria " firmato il 12 settembre 2023 e vidimato il giorno seguente dalla competente autorità comunale. Considerato che, a quel momento, il ricorrente non era patrocinato da un legale, la richiesta di assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto. Nelle more della causa, il 5 febbraio 2024 (doc. VII) l'avv. RA 1 ha informato il Tribunale di avere assunto il patrocinio dell'assicurato e ha in particolare allegato la procura (firmata il 29 settembre 2023 dal mandante) e l'originale del " Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria " (doc. P2). Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG: " 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio. 2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale. 3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.". I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini , op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini , op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591). Nel caso concreto il ricorso appariva, ad un sommario esame iniziale, non avendo l'assicurato apportato validi indizi contrastanti il verbale di segnalazione del 4 giugno 2023 della Polizia comunale, del tutto privo di possibilità di esito favorevole (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5). L a domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, da ritenere valida dal momento in cui il patrocinatore legale ha informato il TCA di avere assunto il mandato di rappresentanza, f acendo difetto una delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione non merita quindi accoglimento .

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.33.2023.33

TB

Lugano

11 marzo 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 settembre 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2;STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere allarevisione processuale di una decisione cresciuta in giudicatoquando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione puòriconsiderare una decisione passata formalmente in giudicatoe sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una decisione è stata considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Perdeterminare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezionealla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,nonva applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, deve essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1; STF 8C_722/ 2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

"1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti