Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 luglio 2020 (doc. 125) con cui questo Tribunale, avallando l'operato dei periti nominati dall'Ufficio assicurazione invalidità e dei medici del Servizio Medico Regionale, ha ritenuto la moglie del ricorrente totalmente abile al lavoro nell'attività abituale e in un'altra adeguata dal luglio 2018, dopo avere esaminato i nuovi referti prodotti dall'assicurato, ha concluso che non avendo il suo coniuge intrapreso un'attività lavorativa doveva essergli computato un reddito ipotetico sulla base del N. 3521.02 DPC. La Cassa gli ha perciò computato, in virtù dell'art. 14a OPC-AVS/AI, un reddito di Fr. 36'640.- determinato sulla base della Calcolatrice statistica dei salari 2018 (doc. 132). 2.16. In primo luogo la scrivente Corte ribadisce che il computo di un reddito ipotetico del coniuge del ricorrente non può avvenire sulla base dell'art. 14a OPC-AVS/AI citato dall'amministrazione. Infatti, come visto, poiché la moglie dell'assicurato non è invalida nel senso giuridico del termine, non essendo al beneficio di una rendita di invalidità, non può tornare applicabile l'ipotesi del computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide (STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, pubblicata in SVR 2015 EL Nr. 7, consid. 2.2: " Ist dieser im rechtlichen Sinne nicht invalid, ist Art. 14a wie Art. 14b ELV weder direkt noch analog anwendbar (SVR 2007 EL Nr. 1 S. 1, P 40/03 E. 3). "). Di conseguenza, neppure vanno adottati i principi concernenti la determinazione del reddito ipotetico e il periodo di adattamento derivanti dall'applicazione dell'art. 14a OPC-AVS/AI. Occorre invece verificare se v'è stata una rinuncia di reddito da parte della moglie non invalida del beneficiario di PC basandosi sull'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC/art. 11a cpv. 1 nLPC. Per quanto concerne l'esame della correttezza del computo di un reddito ipotetico del coniuge non invalido di Fr. 36'640.-, il TCA evidenzia che l'amministrazione non ha motivato le sue ragioni e le sue conclusioni sul principio stesso di considerare un simile reddito. In altre parole, contrariamente a quanto prevede la giurisprudenza, la Cassa cantonale di compensazione non ha dettagliatamente esaminato se fosse possibile esigere dall'interessata che esercitasse un'attività lucrativa ragionevole applicando i principi del diritto di famiglia (art. 163 CC) e quindi tenendo conto delle circostanze del caso concreto. In effetti, dagli atti non risulta che la Cassa di compensazione si sia fondata sull'età della moglie dell'assicurato, sul suo stato di salute, sulle sue conoscenze linguistiche, sulla sua formazione professionale, sulla sua attività precedente, sulla concreta situazione del mercato del lavoro così come sulla durata della sua assenza dalla vita lavorativa per concludere che fosse abile al lavoro al 100% e che in quanto tale poteva lavorare a tempo pieno e conseguire un reddito di Fr. 36'640.-. Il foglio di calcolo intitolato "Salarium - Calcolatrice statistica dei salari 2018", seppure abbia considerato alcuni di questi parametri, come l'età e le attività non qualificate esercitabili dal coniuge, non racchiude tuttavia - forzatamente - anche gli altri succitati criteri di valutazione. D'avviso della scrivente Corte, la Cassa di compensazione non ha dunque debitamente accertato i fatti e non è dato a sapere quali criteri decisivi stabiliti dalla costante giurisprudenza (da ultimo STF 9C_567/2022 del 25 settembre 2023 consid. 7) siano stati presi in considerazione per determinare dapprima che la moglie poteva esercitare un'attività lucrativa e poi che avrebbe potuto percepire Fr. 36'640.- (STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, consid. 3.3 a contrario). In assenza di questi dati non è quindi possibile determinare se e in quale misura la moglie era in grado di lavorare e quale reddito sarebbe stata ragionevolmente in grado di conseguire nella sua situazione e in un mercato concreto del lavoro. Nemmeno è stato spiegato il motivo per cui nessun termine di adattamento è stato concesso alla moglie dell'assicurato, visto che il 21 febbraio 2023 la Cassa ha deciso che, addirittura retroattivamente dal 1° febbraio 2023, avrebbe computato all'assicurato un reddito ipotetico di Fr. 36'640.-. A nulla vale il riferimento alla comunicazione del 6 novembre 2020 (doc. 134), considerato che concerneva solo e soltanto il futuro computo di un reddito ipotetico dal 1° giugno 2021. Ogni computo di un reddito ipotetico deve essere preceduto da una chiara decisione in tal senso, che deve riferirsi a un determinato periodo. Il rinvio a precedenti decisioni in tal senso deve essere escluso. Così facendo la Cassa di compensazione potrebbe, arbitrariamente, riattivare la prima decisione di computo di un reddito ipotetico mettendo l'assicurato di fronte al fatto compiuto del computo di un reddito ipotetico, senza preavvisarlo con una decisione impugnabile, proprio come nel caso in esame. Gli atti devono perciò essere rinviati all'amministrazione per stabilire i fatti in maniera conforme al diritto e per determinarsi nuovamente sul computo di un reddito ipotetico della moglie del ricorrente fondandosi sui summenzionati criteri giurisprudenziali di analisi tratti dal diritto di famiglia (art. 163 CC). Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico computato, visto l’esito della procedura e l’assenza di specifica contestazione, non v'è motivo per esaminarlo ulteriormente in questa sede (STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, consid. 3.3). 2.17. Va infine rilevato che dopo avere emesso la decisione del 21 febbraio 2023 di restituzione di Fr. 6'392.- per prestazioni indebitamente ricevute dal ricorrente dal 1° luglio 2022 al 28 febbraio 2023, che è stata oggetto di un'opposizione e della decisione su opposizione del 27 marzo 2023 qui sub judice, il 18 aprile 2023 (doc. 184) l'amministrazione ha inspiegabilmente emanato una nuova decisione di restituzione quale " Correzione della decisione del 21 febbraio 2023: ripresa corretta dell'affitto. Richiesta di restituzione rimanente a vostro carico Fr. 5'607.- ". È evidente che questa decisione formale non poteva essere emanata, poiché la precedente decisione formale era già stata impugnata dall'assicurato e per di più la stessa Cassa aveva già emesso una decisione su opposizione. Semmai, quindi, l'amministrazione avrebbe dovuto notificare all'assicurato una nuova decisione su opposizione che annullava e sostituiva la precedente del 23 marzo 2023 e che modificava l'importo da restituire. Considerato che effettivamente la Cassa, nella decisione qui in esame, ha considerato una pigione errata, avendo essa ritenuto il costo del parcheggio in luogo dell'acconto delle spese, gli atti le vanno rinviati anche per correggere questo ammontare. La nuova decisione formale si pronuncerà pertanto anche su questo aspetto. 2.18. In più occasioni, nei suoi allegati, il ricorrente ha postulato il condono dell'importo da restituire invocando la propria buona fede. Per l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (STF 9C_387/ 2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007). In concreto la Cassa ha deciso l'obbligo per l'assicurato di restituire le prestazioni complementari e il TCA ne ha confermato il principio. Per la quantificazione dell'importo definitivo da restituire occorre attendere la nuova decisione della Cassa. Solo quando il giudizio relativo alla restituzione diverrà definitivo sarà possibile per il ricorrente domandare il condono e, se del caso, la decisione della Cassa sulla domanda di condono potrà essere impugnata dapprima mediante opposizione presso la stessa Cassa cantonale di compensazione (art. 52 LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA). Una decisione del Tribunale sulla domanda di condono del ricorrente è dunque prematura e come tale è irricevibile. 2.19. Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dunque parzialmente accolto e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli l'importo che il ricorrente deve restituire dal 1° luglio 2022 al 28 febbraio 2023 come pure il suo nuovo diritto alle PC dal 1° febbraio 2023 secondo quanto indicato, emanando due distinte decisioni. La domanda di condono dovrà essere trattata dalla Cassa di compensazione a richiesta dell'assicurato, non prima, però, della crescita in giudicato della (nuova) decisione di restituzione che la stessa dovrà emettere. Benché parzialmente vincente in causa al ricorrente, non patrocinato, non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) né addebitate spese, portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari e non avendo il legislatore previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.33.2023.16
TB
Lugano
16 ottobre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
2.1. Oggetto del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 6'392.- che il 21 febbraio 2023 la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti del ricorrente per le prestazioni complementari versategli dal 1° luglio 2022 al 28 febbraio 2023.
Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2;STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere allarevisione processuale di una decisione cresciuta in giudicatoquando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione puòriconsiderare una decisione passata formalmente in giudicatoe sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Perdeterminare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e che al capoverso 3 dispone in particolare che:
"Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;".
L'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili (cpv. 1) vi sono:
2.10. L'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC imponeva il computo dei redditi a cui l'assicurato ha rinunciato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti