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33.2023.15

Riduzione dell'ammontare della prestazione complementare in seguito a computo di un reddito ipotetico della moglie. Rinvio atti a Cassa per ricalcolo poiché nel frattempo è stato emanato un progetto di decisione AI che pone la moglie al beneficio di una rendita al 59%. Cassa dovrà rivalutare il caso

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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione per un nuovo calcolo delle prestazioni. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
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Raccomandata

Incarto n.33.2023.15

cs

Lugano

13 novembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 marzo 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

2.1.  Oggetto del contendere è sapere se, ed eventualmente in quale misura, debba essere conteggiato un reddito ipotetico da lavoro della moglie dell’insorgente nei redditi computabili dell'assicurato.

Giusta l'art. 112aCost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112cCost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art.112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.(RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112aCost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3.  Dal 1° gennaio 2021 è stato abrogato l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC relativo al computo come reddito dei proventi e dei beni a cui l'assicurato ha rinunciato, siccome dettagliatamente trattato nel nuovo art. 11a cpv. 1 LPC.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione per un nuovo calcolo delle prestazioni.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti