Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Sulla base delle decisioni relative agli anni 2020 e 2021 la Cassa e, come rilevabile dallincarto 36.2021.49, neppure lassicuratore sociale contro le malattie hanno domandato restituzioni allassicurato.
Se si volesse ammettere quindi che gli elementi a disposizione della Cassa dovevano essere approfonditi per potere emanare decisioni di restituzione corrette, per determinare il dies a quo del termine annuale di perenzione va rilevato che la Cassa avrebbe dovuto procedere ai suoi accertamenti entro un termine ragionevolmente breve. Essa ha però omesso di provvedere alle necessarie verifiche, limitandosi oltre un anno dopo (ossia il 28 marzo 2021) - a riavviare una procedura di revisione del diritto alle PC. In base alla giurisprudenza (STF 8C_405/2020 consid. 3.2.1.) linizio della decorrenza del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui lamministrazione avrebbe potuto emanare le sue decisioni di restituzione se avesse dato prova dellattenzione che da lei ci si poteva attendere.
Questo lasso di tempo può essere ripreso, alla luce della giurisprudenza citata (STF 8C_405/2020 consid. 3.2.1.), quale termine entro il quale, nel 2019, dopo avere ricevuto le informazioni necessarie da parte dellassicurato relative alla sua sostanza, lamministrazione avrebbe dovuto approfondire gli indizi in suo possesso e avrebbe dovuto e potuto emanare le sue decisioni.
Come indicato linizio della decorrenza del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui lamministrazione avrebbe potuto emanare le sue decisioni di restituzione se avesse dato prova dellattenzione che da lei ci si poteva attendere. Questo termine va stabilito in 4 mesi dalle informazioni ottenute allassicurato (ossia dopo ricevuta delle informazioni contenute nel formulario di revisione del diritto alle PC trasmesso). Si tratta di un termine che è stato sufficiente in una seconda, e apparentemente inutile procedura di revisione, come ritenuto dalla medesima Cassa nella sua risposta di causa, per giungere allemanazione della decisione di restituzione fondata sul diritto alle PC ricalcolato.
In sostanza ottenute a fine febbraio 2019 informazioni dallassicurato che rendevano gravemente indiziate di fallacità le decisioni emesse dalla Cassa negli anni precedenti, lamministrazione (come ha dimostrato di saper fare nel corso del 2021) avrebbe dovuto e potuto emanare i suoi provvedimenti (ricalcolo del diritto alle PC e restituzione) entro i 4 mesi successivi, ossia a fine di giungo / inizio luglio 2020. Avendo reagito invece solo nel luglio 2021, il diritto della Cassa di imporre la restituzione delle prestazioni a RI 1 deve essere dichiarato perento. La reazione del luglio 2021 appare infatti manifestamente tardiva.
Questa interpretazione non può essere condivisa poiché ne deriverebbe, in favore dellamministrazione, la possibilità di procrastinare un termine perentorio che il legislatore federale ha imposto per conseguire la certezza del diritto (quello di domandare la restituzione di prestazioni indebite). Significherebbe svuotare di senso e portata la norma e la giurisprudenza federale sviluppata in merito allart. 25 cpv. 2 LPGA. Gli elementi che seriamente e indubbiamente indiziano lattribuzione di prestazioni errate, quando entrano nella sfera della Cassa, debbono condurre la stessa a reagire nel lasso di tempo di un anno (utile per la verifica dei fatti), la mancata reazione ha le conseguenze specificate dalla norma e precisate dalla giurisprudenza federale in materia (si faccia in particolare riferimento alla STF 8C_405/2020, specie ai consid. 3.2.1. e 3.2.2.).
In concreto va poi evidenziato come la Cassa non abbia emanato alcuna decisione in tema di revisione avviata nel 2019, essa non ha neppure emesso alcuna decisione errata riferita agli anni 2015 2019 dopo avere avuto contezza di una sostanza patrimoniale molto più elevata rispetto a quella sin lì ritenuta. Altrimenti detto la Cassa non ha assolutamente evaso la procedura di revisione avviata il 30 gennaio 2019 mediante un provvedimento non corretto e non se ne può quindi prevalere di un errore, essa non può ritenere di avere commesso uno sbaglio che le consenta, nel termine dellart. 25 cpv. 2 LPGA, di recuperare le omissioni ricordate.
La comunicazione 16 dicembre 2019 della Cassa allassicurato (doc. 59) non costituisce una decisione (sul tema si faccia riferimento alla STCA 33.2019.1 dell11 febbraio 2019) che consenta alla Cassa di recuperare la sua lacuna. Detta comunicazione (doc. 59) è infatti relativa alle prestazioni PC dellanno
2020. Si tratta poi di una comunicazione, come indicato nelle considerazioni precedenti, sostanzialmente corretta nei suoi effetti e nel suo risultato siccome riconosce allassicurato una PC nei limiti del pagamento del premio LAMal.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbisLPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito alle spese, la procedura deve essere gratuita.
Allassicurato ricorrente senza il patrocinio di terzi non sono attribuite ripetibili.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.33.2021.13
IR/sc
Lugano
20 dicembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell8 settembre 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto,in fatto
in diritto
Giusta l'art. 112aCost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112cCost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art.112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.(RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112aCost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
In caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).
Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) dispongono, al capoverso 1, che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019 prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art. 10 cpv. 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019.
In concreto,l'attribuzione di prestazioni complementari concerne gli anni dal 2015 al 2019 ed il tema è quello della restituzione di prestazioni a seguito della scoperta, da parte della Cassa, di averi economici che non sono stati dichiarati al momento del loro incasso da parte dellassicurato. Peril diritto alle PC per gli anni dal 2015 (agosto) al 2019, poste alla base della richiesta di restituzione, sono applicabili le norme previgenti e fanno quindi stato le norme vigenti fino al 31 dicembre 2020.
Ad ogni modo, i concetti alla base dell'oggetto della lite non sono mutati con il nuovo diritto.
La decisione dell8 luglio 2021 con cui la Cassa ha stabilito, per ogni anno a contare dallagosto 2015 sino al 2021, il nuovo diritto alle PC si fonda, di volta in volta, sulla sostanza accertata dellassicurato derivata dal versamento degli averi previdenziali e considerante il consumo nel frattempo intervenuto. I calcoli sono corretti e, come indicato, quella decisione non è stata contestata dallassicurato che si è invece opposto alla decisione 15 luglio (doc. 4) con cui lamministrazione ha determinato limporto della restituzione dovuta per prestazioni mediche per complessivi 1'893,80 che comprende prestazioni (per cure dentarie e partecipazioni ai costi come rileva il doc. 4). La nuova determinazione del diritto alle PC per il periodo dallagosto 2015 al 31 dicembre 2019 operata dalla Cassa va qui condivisa.
2.4. Va esaminato se la Cassa possa imporre la restituzione dellimporto di CHF 1'893,80, decisione che si riverbera pure sulla richiesta dellassicuratore malattie per la restituzione della riduzione dei premi assicurativi LAMal per gli anni da agosto 2015 a tutto il 2019 che la Cassa ha inizialmente riconosciuto allassicurato ma che con decisione 8 luglio 2021 ha revocato non accordando riduzioni al ricorrente.
Secondo lart. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se linteressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che il diritto di esigere la restituzione si estinguesse dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui listituto dassicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, questultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione quando lassicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti). Inoltre, lamministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha unimportanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
"In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti)."
Perdeterminare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
La Cassa, nel 2021 in conseguenza alla procedura di revisione del diritto alle prestazioni avviata il 28 marzo 2021 (doc. 68) ed agli esiti della stessa, è ritornata sulle sue comunicazioni e decisioni stabilendo nuovamente il diritto alle PC dellassicurato tra il 1° agosto 2015 e il 31 dicembre 2019 (DTF 129 V 110; cfr. STF 8C_366/2019 dell8 luglio 2019) e lo ha fatto considerando lincasso dellimporto delle prestazioni di natura previdenziale il 14 agosto 2015 e quindi gli effettivi importi della sostanza patrimoniale del ricorrente. Alla luce di ciò lamministrazione ha stabilito, nella decisione 15 luglio 2021, limporto che RI 1 deve restituire siccome indebitamente versato. La Cassa ha stabilito limporto delle prestazioni in CHF 1'893,80 in maniera incontestata da parte del ricorrente. Per quanto desumibile dagli atti limporto esposto appare corretto e deve essere qui ritenuto.
Occorre ora analizzare se lassicurato ricorrente debba essere astretto a restituire limporto citato. Va evidenziato infatti come, di principio, le prestazioni ottenute indebitamente vadano restituite indipendentemente dalla colpa dellassicurato, siccome occorre infatti ristabilire lordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).
Alla luce di queste circostanze va verificato se la Cassa abbia agito tempestivamente richiedendo allassicurato di restituire le prestazioni mediche degli anni indicati per CHF 1'893,80.
Come rammentato dal TF con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine di perenzione di un anno inizia normalmente a decorrere dal momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17).
Nella sentenza del 3 febbraio 2021, STF 8C_405/2020 consid. 3.2.1., lAlta Corte si è, in particolare, così espressa:
Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).
Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558). In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003
n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
Successivamente a tale decisione lassicurato si è visto accreditare, il 14 agosto 2015, un importo superiore ai CHF 201'000 sul conto bancario __________, importo che non ha annunciato alla Cassa come suo dovere. Va in effetti rammentato che, in base allart. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. A norma dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Per quanto concerne specificatamente l'obbligo di informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Queste decisioni (2.8.2. a 2.8.5.) manifestamente errate hanno comportato, come indicato in precedenza, il versamento in favore dellassicurato di prestazioni non dovute sia con riferimento alla riduzione dei premi sia riferite al rimborso di prestazioni mediche franchigie e partecipazioni.
In altri termini le decisioni che lamministrazione ha rivisto (elencate sopra sub. 2.8.2. a 2.8.5.) erano errate, non invece (nel risultato) le decisioni relative agli anni 2020 e 2021 che hanno comportato il corretto riconoscimento di prestazioni in favore di RI
1. Sulla base delle decisioni relative agli anni 2020 e 2021 la Cassa e, come rilevabile dallincarto 36.2021.49, neppure lassicuratore sociale contro le malattie hanno domandato restituzioni allassicurato.
Se si volesse ammettere quindi che gli elementi a disposizione della Cassa dovevano essere approfonditi per potere emanare decisioni di restituzione corrette, per determinare il dies a quo del termine annuale di perenzione va rilevato che la Cassa avrebbe dovuto procedere ai suoi accertamenti entro un termine ragionevolmente breve. Essa ha però omesso di provvedere alle necessarie verifiche, limitandosi oltre un anno dopo (ossia il 28 marzo 2021) - a riavviare una procedura di revisione del diritto alle PC. In base alla giurisprudenza (STF 8C_405/2020 consid. 3.2.1.) linizio della decorrenza del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui lamministrazione avrebbe potuto emanare le sue decisioni di restituzione se avesse dato prova dellattenzione che da lei ci si poteva attendere.
Questo lasso di tempo può essere ripreso, alla luce della giurisprudenza citata (STF 8C_405/2020 consid. 3.2.1.), quale termine entro il quale, nel 2019, dopo avere ricevuto le informazioni necessarie da parte dellassicurato relative alla sua sostanza, lamministrazione avrebbe dovuto approfondire gli indizi in suo possesso e avrebbe dovuto e potuto emanare le sue decisioni.
Come indicato linizio della decorrenza del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui lamministrazione avrebbe potuto emanare le sue decisioni di restituzione se avesse dato prova dellattenzione che da lei ci si poteva attendere. Questo termine va stabilito in 4 mesi dalle informazioni ottenute allassicurato (ossia dopo ricevuta delle informazioni contenute nel formulario di revisione del diritto alle PC trasmesso). Si tratta di un termine che è stato sufficiente in una seconda, e apparentemente inutile procedura di revisione, come ritenuto dalla medesima Cassa nella sua risposta di causa, per giungere allemanazione della decisione di restituzione fondata sul diritto alle PC ricalcolato.
In sostanza ottenute a fine febbraio 2019 informazioni dallassicurato che rendevano gravemente indiziate di fallacità le decisioni emesse dalla Cassa negli anni precedenti, lamministrazione (come ha dimostrato di saper fare nel corso del 2021) avrebbe dovuto e potuto emanare i suoi provvedimenti (ricalcolo del diritto alle PC e restituzione) entro i 4 mesi successivi, ossia a fine di giungo / inizio luglio 2020. Avendo reagito invece solo nel luglio 2021, il diritto della Cassa di imporre la restituzione delle prestazioni a RI 1 deve essere dichiarato perento. La reazione del luglio 2021 appare infatti manifestamente tardiva.
Questa interpretazione non può essere condivisa poiché ne deriverebbe, in favore dellamministrazione, la possibilità di procrastinare un termine perentorio che il legislatore federale ha imposto per conseguire la certezza del diritto (quello di domandare la restituzione di prestazioni indebite). Significherebbe svuotare di senso e portata la norma e la giurisprudenza federale sviluppata in merito allart. 25 cpv. 2 LPGA. Gli elementi che seriamente e indubbiamente indiziano lattribuzione di prestazioni errate, quando entrano nella sfera della Cassa, debbono condurre la stessa a reagire nel lasso di tempo di un anno (utile per la verifica dei fatti), la mancata reazione ha le conseguenze specificate dalla norma e precisate dalla giurisprudenza federale in materia (si faccia in particolare riferimento alla STF 8C_405/2020, specie ai consid. 3.2.1. e 3.2.2.).
In concreto va poi evidenziato come la Cassa non abbia emanato alcuna decisione in tema di revisione avviata nel 2019, essa non ha neppure emesso alcuna decisione errata riferita agli anni 2015 2019 dopo avere avuto contezza di una sostanza patrimoniale molto più elevata rispetto a quella sin lì ritenuta. Altrimenti detto la Cassa non ha assolutamente evaso la procedura di revisione avviata il 30 gennaio 2019 mediante un provvedimento non corretto e non se ne può quindi prevalere di un errore, essa non può ritenere di avere commesso uno sbaglio che le consenta, nel termine dellart. 25 cpv. 2 LPGA, di recuperare le omissioni ricordate.
La comunicazione 16 dicembre 2019 della Cassa allassicurato (doc. 59) non costituisce una decisione (sul tema si faccia riferimento alla STCA 33.2019.1 dell11 febbraio 2019) che consenta alla Cassa di recuperare la sua lacuna. Detta comunicazione (doc. 59) è infatti relativa alle prestazioni PC dellanno
2020. Si tratta poi di una comunicazione, come indicato nelle considerazioni precedenti, sostanzialmente corretta nei suoi effetti e nel suo risultato siccome riconosce allassicurato una PC nei limiti del pagamento del premio LAMal.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbisLPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito alle spese, la procedura deve essere gratuita.
Allassicurato ricorrente senza il patrocinio di terzi non sono attribuite ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti