Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 13 200 franchi per le persone
sole",
e che l'art. 11 cpv. 1 LPC
enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
"
b. i
proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40
000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a
una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite,
le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e
dell'AI;".
2.3. Per il computo della pigione
la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva
l'abitazione con un'altra persona che non aveva diritto alle prestazioni
complementari.
Essendo quindi questo convivente escluso dal calcolo delle PC,
l'amministrazione ha ritenuto nel fabbisogno dell'assicurato soltanto un mezzo della
pigione lorda.
Il ricorrente ha contestato questo aspetto, affermando di avere solo
ospitato a titolo formale __________ permettendogli di domiciliarsi presso di
lui gratuitamente, ma di fatto questa persona non abitava più nella sua casa da
novembre 2017, e meglio da quando aveva trovato lavoro a __________.
2.4. Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,
quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse
dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le
singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC
non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare
annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali
(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in
precedenza dalla giurisprudenza federale.
L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1°
gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):
"
(…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une
répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir
à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On
ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle
générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le
loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est
conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation,
c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre
toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être
opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces
occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression
"en principe." (…)".
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio
1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento
indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va
dunque confermata la
regola generale
per cui, di norma, la pigione
complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa
economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA
dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa
A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola
persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo
l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è
determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere
chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 142 V 299; DTF
105 V 272).
La regola generale soffre tuttavia di
eccezioni
, che vanno
però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad
esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure
quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è
obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V
10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003;
Urs Müller,
Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione
alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la
titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava
forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che divideva con
lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in
istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,
che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere
conto delle condizioni reali, era possibile una deroga al principio (
Carigiet/ Koch
,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86;
Urs Müller,
op.
cit., pag. 80).
Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su
una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa
appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi
formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della
casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere
ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il
Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce
espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata
da persone
non
comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,
proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).
Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag.
234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla
deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva
insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha
rilevato quanto segue:
"
E. 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.
E. 1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione
non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati
insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI
2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una
ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene
effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica
non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene
nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una
rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto
(cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in
vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata
in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga
della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si
fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione
della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001
pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio
2001
consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid.
2). In tale contesto eccezioni
devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un
obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se
così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche
quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri
non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione
sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella
copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle
circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del
resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza
di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita
sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche
nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237
consid. 2b).
(…).
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio
maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia
domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento.
Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al
principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In
effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il
figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della
prestazione complementare dei genitori (cfr.
art. 3a cpv. 7 lett. a LPC
; art. 7 e 8
OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un
obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'
art. 276 e 277 CC
. Nel ricorso, infine,
non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte
dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re
W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza
inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei
ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente
parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere
respinto.
E. 2 (…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des
Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der
Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt
wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit
entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit
rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im
gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige
Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im
Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine
Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand,
dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder
das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu
einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem
Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2).
Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht
ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c
ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch
Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen
sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im
gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.
Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der
EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern
in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein
kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die
Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben,
welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34).
Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden
kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der
Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs
unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse,
nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge,
indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden
nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch
gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.
E. 2.5 . Anche la giurisprudenza cantonale resa dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha più volte analizzato il tema.
Con STCA 33.2001.82 del 14
giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso
di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72)
questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una
madre, che condivideva l'appartamento con la figlia
maggiorenne
, di
considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la
figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Ancora, nella STCA
33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010,
il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della
suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/
suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione
opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la
summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con
i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e
non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna
assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato
il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da
parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per
conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse
paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in
parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato
giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata
così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nel caso evaso con la STCA
33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la
figlia
maggiorenne
e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e
psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle
cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una
casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha
deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma
non
era beneficiaria
di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18
novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra
il padre in età AVS e la figlia
maggiorenne
convivente.
A ugual risultato si è giunti
il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme
alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per
problemi di salute.
L'assicurata non ha fatto
valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di
mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro,
nemmeno poteva vantare, essendo la figlia
maggiorenne
) e neppure un
obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile,
altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che
la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile
è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non
è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare
annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6
giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con
ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il
TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole
persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa
unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva
stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½
locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo
-, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la
pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi
abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo
delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la
pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due
terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano
escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1)
sul caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre
la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata
assunta come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una
particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse
su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto
civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare,
essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un
obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché
non parenti).
La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a
difficoltà economiche, ma problemi
di natura economica non potevano
portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di
compensazione.
Considerato che, in qualità di datrice di lavoro,
l'assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e
l'alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di
partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se,
implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina
dell'assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.
Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era
possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in
applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze
gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a
determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione
della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234
consid.
2b).
Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018
sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex
moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico
dell'ex marito.
Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della
pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo
giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di
mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.
Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della
sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio
della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in
quanto maggiorenne,
non
beneficiaria di una rendita e oltretutto non
essendo sua figlia, la studentessa
non
era in alcun modo compresa nel
calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era
il suo genitore.
Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si
prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per
tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c
cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza
da parte dell'uno nei confronti dell'altra.
Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di
mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex
moglie.
Nella STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 il TCA ha confermato la
suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato che condivideva
l'abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto dallo stipendio il
vitto e l'alloggio. Trattandosi quindi di una convivenza onerosa e non a titolo
gratuito, non si poteva invocare l'eccezione alla suddivisione paritaria
.
Il 14 agosto 2018 (33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata
sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi,
si è sposata e ha avuto due figli.
Pertanto, sotto lo stesso
tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli
rispettivamente nipotini dell'assicurata.
Non è stata menzionata né
comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in
comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di
mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno
un obbligo di assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla
base della convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla
suddivisione per teste della pigione.
Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13),
seppure
per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua
ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato
aveva un rapporto
di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli
ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L
'
assicurato
non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa
ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione.
Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita
fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.
Di recente (STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020) il
Tribunale ha giudicato su una fattispecie simile alla
STCA 33.2017.4,
visto che il ricorrente ha ospitato in casa propria il figlio della sua (ex)
moglie. Secondo l'assicurato, sebbene fosse maggiorenne (1991), anche una volta
portati a termine gli studi il ragazzo non era in grado di mantenersi da solo,
perciò egli ha sentito un dovere morale di mantenerlo e di prendersi cura di
lui dandogli vitto e alloggio gratuiti. Il TCA ha evidenziato che il figlio di
primo letto di sua moglie non era, dal profilo giuridico, suo figlio e che,
pertanto, l'insorgente non aveva alcun obbligo giuridico di mantenimento nei
suoi confronti dal profilo civile. Inoltre, benché l'assicurato si sia occupato
del mantenimento del ragazzo, non poteva avvalersi delle eccezioni al principio
della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in
quanto maggiorenne,
non
beneficiario di una rendita, e oltretutto non
essendo suo figlio, il giovane
non
era in alcun modo compreso nel
calcolo della prestazione complementare del ricorrente.
Nemmeno era possibile sostenere che il figlio della moglie si
prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario.
Nel suo ultimo giudizio del 27 aprile 2020 (33.2019.22), la
scrivente Corte ha statuito sul caso di una mamma che, sin dalla loro nascita,
ha vissuto con i due figli, uno dei quali si è sposato e sia la moglie sia il
loro figlio vivevano nell'abitazione della beneficiaria di prestazioni
complementari. Il TCA ha riconosciuto la suddivisione per teste della pigione
della ricorrente in funzione dei periodi di presenza dei suoi parenti e ha
rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per verificare se integrare o
meno un figlio nella composizione familiare per un determinato periodo.
2.6. Nell'evenienza concreta,
occorre stabilire se __________ condivideva effettivamente l'abitazione del
ricorrente quando quest'ultimo ha postulato le prestazioni complementari,
quindi nel mese di ottobre 2019.
Nell'opposizione del 13 gennaio 2020 (doc. III/2) l'assicurato ha
affermato che non è mai esistito un coinquilino che pagava una pigione o che
l'aiutasse a coprire le spese del suo immobile. Questa persona risultava
formalmente domiciliata presso di sé, ma di fatto essa risiedeva in un altro
Cantone. Egli le ha soltanto dato la possibilità, per amicizia, di fare
figurare il domicilio in Ticino visto che i suoi figli abitano nel nostro
Cantone e ogni tanto veniva a trovarli. Questa finta domiciliazione era senza
controprestazione, eccetto, quando c'era, accompagnarlo alle visite mediche o a
fare acquisti. Non si trattava dunque della presenza di un coinquilino, ma
della domiciliazione di un amico.
Con il ricorso l'assicurato ha precisato che dal novembre 2017 non
ha più condiviso la sua abitazione con __________, poiché quest'ultimo aveva
trovato lavoro a __________, ma non ha notificato il cambiamento perché non
sapeva che era tenuto a farlo e perché sperava di trovare presto un posto di
lavoro in Ticino.
Da parte sua, la Cassa di compensazione ha interpellato il Comune
di __________, che al riguardo si è così espresso il 31 gennaio 2020 (doc. 158):
"
Al nostro
controllo abitanti risulta che, presso l'economia domestica del signor RI 1,
sia presente anche il signor __________, 1963.
Il signor __________ è arrivato a __________ il 21.04.2015
proveniente da __________.
Se fosse corretto quanto indicato al punto 4 dell'opposizione, il
Comune confederato di residenza avrebbe preteso il deposito di
un'autorizzazione di soggiorno (
certificato di domicilio per soggiorno in
altro comune
) rilasciata da noi, circostanza non avvenuta.".
Durante l'udienza del 15 luglio 2020 (doc. VII) il teste __________
ha dichiarato quanto segue:
"
(…)
Attorno al 2014 e comunque per 4 anni sino verso la fine del 2019, ho reperito
un posto di lavoro a __________ presso la __________, posto di lavoro che
speravo potesse durare fino al mio pensionamento, ma così non è stato siccome
alla fine sono stato licenziato.
Durante questo periodo ho lavorato a __________, dormivo presso
l’appartamento di mia mamma a __________ e venivo in Ticino un paio di fine settimana
al mese per i contatti con i miei 2 figli. Quando venivo in Ticino capitava che
dormissi da RI 1, ma più spesso stavo dai miei figli e con loro, il minore ha
oggi 25 anni e studia, mentre il più grande ha 28 anni ed è indipendente.
La situazione era questa e nonostante ciò non ho pensato di
spostare il mio domicilio nel Canton __________, a __________ o nel Cantone __________
per via dell’appartamento della mamma a __________, ma ho mantenuto il
domicilio fiscale, politico e il riferimento all’appartamento di RI 1, perché
ho sempre sperato di rientrare in Ticino per trovare un lavoro.
Attualmente in viale __________ a __________ vivo presso degli
amici.
A domanda preciso che mia mamma è mancata a __________ in aprile
2020 (…). L’appartamento di __________ è stato definitivamente disdetto con
effetto a maggio 2020.
(…)
La mattina quando lavoravo mi alzavo prima delle 5 per affrontare
il tratto di strada fino in ditta e la sera rientravo nell’appartamento della
mamma.
Il lavoro non l’ho mai svolto dal Ticino, in Ticino venivo quindi
un paio di volte mensilmente per la visita ai miei figli.
(…)
Il matrimonio è avvenuto a __________ il __________ dicembre 2019;
in quel momento c’era la disponibilità di un appartamento a __________,
appartamento sul quale posso ancora contare ora, si tratta di un affitto e lì
volevo fare arrivare dal __________ anche la figlia della mia seconda moglie.".
Il giudice delegato ha quindi chiesto al ricorrente il motivo per
cui nel formulario di richiesta di PC il 2 ottobre 2019 egli ha indicato, senza
specifica alcuna, la convivenza con __________, e questo quando, stando alle
dichiarazioni ricorsuali e a quanto ha raccontato il teste, questi risiedeva
sostanzialmente fuori Cantone per buona parte del tempo.
Al riguardo l'assicurato ha precisato che:
"
(…) questa
era la realtà che appariva dai registri comunali e quindi risultava una
convivenza, anche se la stessa materialmente era quella descritta dal teste.
Io non ho pensato, alla luce della situazione delle mie condizioni
fisiche, di precisare la modalità di questa convivenza, ciò che ho fatto dopo
alla luce della decisione amministrativa.
(…) Egli non ha pensato all’importanza di questo elemento e ha
dichiarato la situazione così come era nota e registrata in seno al controllo
abitanti di __________.
Per quanto noto al ricorrente, __________ a febbraio 2020 ha
notificato la sua partenza da __________. (…)".
Quest'ultima circostanza, come richiesto in sede di udienza, è
stata accertata dalla Cassa di compensazione presso il Comune di __________
(doc. VIII).
2.7. Va anzitutto rilevata una
incongruenza fra le dichiarazioni del teste e le affermazioni del ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, ha indicato che dal 2017 la coabitazione
con l'amico era soltanto formale e non più anche di fatto, visto che dal
novembre 2017 __________ lavorava a __________.
Tuttavia, dall'udienza è emerso che il teste ha lavorato presso la
ditta __________ per quattro anni, ossia fino al suo licenziamento avvenuto
verso la fine del 2019.
Durante questo periodo di tempo, in settimana l'amico del
ricorrente dormiva presso l'appartamento della mamma a __________ e veniva in
Ticino un paio di fine settimana al mese per trovare i suoi due figli presso i
quali spesso soggiornava, mentre meno di frequente risiedeva nella casa
dell'assicurato.
Formalmente, però, come ha accertato l'amministrazione, il teste
era domiciliato presso la sua abitazione a __________ sin dal 2015 e ciò fino
al 1° febbraio 2020. Questa circostanza è stata confermata dall'assicurato
medesimo quando il 2 ottobre 2019 ha compilato il formulario per richiedere le
prestazioni complementari. Infatti, alla domanda se v'erano altre persone che
convivevano nella sua economia domestica, l'interessato ha indicato il nome di __________,
senza però precisare che si trattava di una coabitazione non effettiva.
Della natura di questa convivenza, definita dal ricorrente soltanto
formale, nulla sapeva l'Ufficio controllo abitanti di __________, visto che il
31 gennaio 2020 ha attestato che presso l'economia domestica dell'assicurato
risultava domiciliata una terza persona sin dal 2015 e che se si fosse trattato
di una domiciliazione di comodo, risiedendo __________ a tutti gli effetti
altrove, questi avrebbe dovuto richiedere un'autorizzazione di soggiorno,
circostanza che però non si è realizzata.
In effetti, durante la sua audizione il teste ha affermato che in
settimana dormiva presso la mamma a __________ e in Ticino veniva un paio di
fine settimana al mese per vedere i suoi figli, dai quali soggiornava. Malgrado
tale situazione, egli non ha pensato di spostare il proprio domicilio né dove
lavorava né dove dormiva, mantenendo invece sempre il domicilio fiscale e
politico presso l'indirizzo dell'assicurato.
Stante quanto precede, il TCA osserva che l'ospite del ricorrente
ha affermato di soggiornare più spesso altrove piuttosto che presso
l'abitazione di RI 1. Infatti, dalle sue dichiarazioni è emerso che non solo
per cinque giorni alla settimana egli viveva con la mamma nel Canton __________
a __________, affrontando quotidianamente la trasferta a __________, ma quando
andava a trovare i due figli egli spesso pernottava da loro e quindi usufruiva
dell'ospitalità dell'insorgente soltanto di rado, visto che rientrava in
Cantone Ticino un paio di fine settimana al mese.
Infine, occorre ricordare che __________ aveva una compagna, poi
divenuta sua moglie nel dicembre 2019, che viveva in __________ in un
appartamento in affitto su cui ancora oggi egli può contare.
2.8. Sulla scorta degli elementi emergenti
dall’incarto si deve ritenere che il signor __________ disponeva di una
residenza abituale nel Cantone di __________, presso l’appartamento della
madre, dove risiedeva in corso di settimana per lo svolgimento del proprio
lavoro alla __________ di __________. Egli non si è annunciato all’autorità
comunale di __________ (__________) informando parallelamente il Comune di __________
e non ha domandato e ottenuto, come invece avrebbe dovuto, alcun permesso di
soggiorno fuori cantone per risiedere a __________. A tutti gli effetti il
domicilio del teste è rimasto quello del qui ricorrente. Nonostante questo
aspetto giuridico, va considerato il fatto – nell’ottica dell’applicazione
delle norme relative alla PC interpretate alla luce della giurisprudenza
esposta dettagliatamente nelle considerazioni precedenti – che il signor __________
scendeva in Ticino solo un paio di volte al mese e gli capitava di risiedere
presso i figli rispettivamente presso la compagna (poi divenuta sua moglie nel
dicembre 2019) in un appartamento in __________ (stante le necessità della
seconda moglie del teste di rimanere in quella nazione).
Questa situazione di
fatto, accertata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in particolare
mediante l’assunzione a verbale del teste, permette di ritenere che la casa di __________
del ricorrente non fosse occupata, vissuta e goduta dal teste se non in maniera
estremamente limitata. Al signor __________ serviva, verosimilmente, in quel
periodo, un recapito e un punto di riferimento, osservato come la compagna (in __________),
il figlio primogenito (indipendente) e la mamma (per il lavoro) fornivano al
signor __________ la disponibilità di spazi abitativi da lui occupati per la
maggior parte del tempo nel periodo corrente tra l’ottobre 2019 e il 1°
febbraio 2020.
La disponibilità di un
approdo in Ticino in caso il teste non avesse potuto contare sull’appartamento
in __________, rispettivamente sulla possibilità del figlio di ospitarlo,
mentre il resto del tempo lo trascorreva tra i cantoni di __________ e __________,
non permette di ritenere che la pigione lorda debba essere suddivisa fra due
persone, non essendoci stata una convivenza reale.
Questa situazione eccezionale e particolare, in se unica, per cui __________,
sia per motivi professionali (il lavoro a __________) sia per ragioni familiari
(la mamma a __________ e i figli in Ticino) ed ancora per l’aspetto affettivo
(la compagna poi moglie in __________), ha vissuto in diversi luoghi e solo di
rado presso la casa dell'assicurato durante il periodo d’interesse (ossia
ottobre 2019 – febbraio 2020; periodo che fa seguito però a un’effettiva
convivenza che ha preceduto l’inizio dell’attività lavorativa a __________ da
parte del teste), non consente di concludere per una coabitazione effettiva
tale dal dovere suddividere la pigione fra due occupanti, in concreto va
considerato che il signor __________ ha risieduto a __________ per pochi (3 o
4) fine settimana.
Questa discontinuità e sporadicità della presenza del teste a __________
impone, indipendentemente dal fatto che dal profilo civile, fiscale e politico
il signor __________ risultasse all'Ufficio controllo abitanti come formalmente
domiciliato presso il ricorrente, a ritenere una sostanziale occupazione dei
locali dell'abitazione a __________ da parte di quest'ultimo. Alla luce di
queste, particolari e eccezionali circostanze, non è possibile, per i 3 mesi
d’interesse (ottobre 2019 – fine gennaio 2020), computare, nel calcolo della PC
del ricorrente, la metà del costo dell’abitazione lordo della casa di __________.
Per il periodo citato la pigione lorda deve essere computata interamente al
ricorrente.
2.9. Il ricorso deve essere
accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti
all'amministrazione per emanare una nuova decisione che consideri integralmente
la pigione. Vincente in causa e patrocinato da un legale, l'insorgente ha
diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
E. 3 I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.
E. 3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI . In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.
E. 3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza
tra parenti secondo l'
art.
328 CC
può giustificare il computo dell'intero canone di
locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora
maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di
locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio
dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione
provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,
ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (
sottolineature della
redattrice
).
Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è
chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio
in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di
provocare
una diversa ripartizione della pigione
, come nei casi in cui
la
vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.
Nel
caso di una richiedente che viveva separata dal
proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento
ex art. 276 CC
nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione
domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione
della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze
del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla
nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel
caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino
indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano
stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la
beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.
Questa fattispecie non era paragonabile a quella
trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia
minorenne.
Il Tribunale federale ha infine evidenziato che
l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel
senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece
decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa
di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che
quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.
Nella STF
9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'
eccezione
alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che
prevede appunto che,
di principio
, la ripartizione della pigione deve
avvenire in uguali parti,
non
va applicata quando in un'abitazione
coabitano degli adulti e dei bambini piccoli.
È infatti
soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e
bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della
pigione.
Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il
Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve
essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa
unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che
non
sono
incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio
l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V
271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito,
l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della
pigione quando v'è una condivisione con persone
non
incluse nel calcolo
delle PC anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima
economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di
cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la
locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non
beneficiaria di PC
non
deve essere di conseguenza considerata nelle
spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una
prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle
prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti
imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque
è inammissibile.
Nel caso di specie non era dunque data l'eccezione al principio
dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione,
perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della
pigione all'assicurata.
Nella seguente STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di
compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano
l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San
Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa
affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della
neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e
fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici
cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso
dell'appartamento se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione
della pigione.
Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha
sollevato la censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la
giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già
una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che
ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un
bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché
occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in
particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più intensamente
nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione di partenza
significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al principio della suddivisione
della pigione per teste. Il fatto che il bambino che convive abbia eventualmente
meno di dodici mesi non può essere paragonato alle circostanze eccezionali
riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di vivere insieme o l'utilizzo
della maggior parte dell'abitazione da parte di un singolo inquilino. Con ciò
decade anche, come ammette la stessa Corte cantonale, un limite di età per la
suddivisione della pigione quando c'è il coinvolgimento di bambini piccoli
(cfr. consid. 4.1).
Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare
la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero
state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per
teste (cfr. consid. 4.2).
Il ricorso della Cassa è stato accolto.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.33.2020.5
TB
Lugano
17 agosto 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 febbraio 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che:
"Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
()
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1.13 200 franchi per le persone sole",
e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezionealla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,nonva applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli.
È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
2.5 . Anche la giurisprudenza cantonale resa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni ha più volte analizzato il tema.
Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figliamaggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figliamaggiorennee quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, manonera beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figliamaggiorenneconvivente.
A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute.
L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figliamaggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti