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33.2020.5

Suddivisione della pigione su più persone.L'assicurato ha ospitato un amico che vi era anche domiciliato,ma poi per lavoro l'amico ha cambiato Cantone e là viveva con la mamma.Dall'assicurato soggiornava raramente,pur mantenendovi il domicilio.Sporadicità della convivenza.No suddivisione di pigione

Ticino · 2020-08-17 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 13 200 franchi per le persone

sole",

e che l'art. 11 cpv. 1 LPC

enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"

b.   i

proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un

quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40

000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a

una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d.   le rendite,

le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e

dell'AI;".

2.3.   Per il computo della pigione

la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva

l'abitazione con un'altra persona che non aveva diritto alle prestazioni

complementari.

Essendo quindi questo convivente escluso dal calcolo delle PC,

l'amministrazione ha ritenuto nel fabbisogno dell'assicurato soltanto un mezzo della

pigione lorda.

Il ricorrente ha contestato questo aspetto, affermando di avere solo

ospitato a titolo formale __________ permettendogli di domiciliarsi presso di

lui gratuitamente, ma di fatto questa persona non abitava più nella sua casa da

novembre 2017, e meglio da quando aveva trovato lavoro a __________.

2.4.   Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,

quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse

dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le

singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC

non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare

annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali

(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1°

gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"

(…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une

répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir

à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On

ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle

générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le

loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est

conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation,

c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre

toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être

opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces

occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression

"en principe." (…)".

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio

1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento

indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va

dunque confermata la

regola generale

per cui, di norma, la pigione

complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa

economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA

dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa

A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola

persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una

prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo

l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è

determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere

chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 142 V 299; DTF

105 V 272).

La regola generale soffre tuttavia di

eccezioni

, che vanno

però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad

esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure

quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è

obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V

10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003;

Urs Müller,

Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione

alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la

titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava

forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che divideva con

lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in

istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,

che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere

conto delle condizioni reali, era possibile una deroga al principio (

Carigiet/ Koch

,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86;

Urs Müller,

op.

cit., pag. 80).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su

una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa

appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi

formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della

casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere

ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il

Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce

espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata

da persone

non

comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,

proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag.

234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla

deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva

insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha

rilevato quanto segue:

"

E. 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.

E. 1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione

non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati

insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI

2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una

ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene

effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica

non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene

nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una

rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto

(cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in

vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata

in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga

della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si

fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione

della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001

pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio

2001

consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid.

2). In tale contesto eccezioni

devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un

obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se

così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche

quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri

non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione

sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella

copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle

circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del

resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza

di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita

sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche

nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237

consid. 2b).

(…).

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio

maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia

domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento.

Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al

principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In

effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il

figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della

prestazione complementare dei genitori (cfr.

art. 3a cpv. 7 lett. a LPC

; art. 7 e 8

OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un

obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'

art. 276 e 277 CC

. Nel ricorso, infine,

non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte

dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re

W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza

inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei

ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente

parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere

respinto.

E. 2 (…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des

Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der

Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt

wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit

entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit

rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im

gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige

Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im

Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine

Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand,

dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder

das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu

einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem

Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2).

Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht

ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c

ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch

Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen

sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im

gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.

Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der

EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern

in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein

kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die

Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben,

welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34).

Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden

kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der

Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs

unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse,

nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge,

indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden

nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch

gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

E. 2.5 .  Anche la giurisprudenza cantonale resa dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha più volte analizzato il tema.

Con STCA 33.2001.82 del 14

giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso

di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72)

questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una

madre, che condivideva l'appartamento con la figlia

maggiorenne

, di

considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la

figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Ancora, nella STCA

33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010,

il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della

suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/

suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione

opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la

summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con

i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e

non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna

assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato

il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da

parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per

conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse

paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in

parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato

giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata

così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA

33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la

figlia

maggiorenne

e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e

psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle

cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una

casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha

deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma

non

era beneficiaria

di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18

novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra

il padre in età AVS e la figlia

maggiorenne

convivente.

A ugual risultato si è giunti

il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme

alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per

problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto

valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di

mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro,

nemmeno poteva vantare, essendo la figlia

maggiorenne

) e neppure un

obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile,

altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che

la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile

è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non

è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare

annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6

giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con

ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il

TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole

persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa

unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva

stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½

locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo

-, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la

pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi

abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo

delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la

pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due

terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano

escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1)

sul caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre

la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata

assunta come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una

particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse

su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto

civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare,

essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un

obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché

non parenti).

La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a

difficoltà economiche, ma problemi

di natura economica non potevano

portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di

compensazione.

Considerato che, in qualità di datrice di lavoro,

l'assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e

l'alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di

partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se,

implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina

dell'assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.

Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era

possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in

applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze

gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a

determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione

della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234

consid.

2b).

Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018

sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex

moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico

dell'ex marito.

Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della

pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo

giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di

mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della

sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio

della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in

quanto maggiorenne,

non

beneficiaria di una rendita e oltretutto non

essendo sua figlia, la studentessa

non

era in alcun modo compresa nel

calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era

il suo genitore.

Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si

prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per

tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c

cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza

da parte dell'uno nei confronti dell'altra.

Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di

mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex

moglie.

Nella STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 il TCA ha confermato la

suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato che condivideva

l'abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto dallo stipendio il

vitto e l'alloggio. Trattandosi quindi di una convivenza onerosa e non a titolo

gratuito, non si poteva invocare l'eccezione alla suddivisione paritaria

.

Il 14 agosto 2018 (33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata

sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi,

si è sposata e ha avuto due figli.

Pertanto, sotto lo stesso

tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli

rispettivamente nipotini dell'assicurata.

Non è stata menzionata né

comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in

comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di

mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno

un obbligo di assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla

base della convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla

suddivisione per teste della pigione.

Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13),

seppure

per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua

ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato

aveva un rapporto

di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli

ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L

'

assicurato

non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa

ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione.

Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita

fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.

Di recente (STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020) il

Tribunale ha giudicato su una fattispecie simile alla

STCA 33.2017.4,

visto che il ricorrente ha ospitato in casa propria il figlio della sua (ex)

moglie. Secondo l'assicurato, sebbene fosse maggiorenne (1991), anche una volta

portati a termine gli studi il ragazzo non era in grado di mantenersi da solo,

perciò egli ha sentito un dovere morale di mantenerlo e di prendersi cura di

lui dandogli vitto e alloggio gratuiti. Il TCA ha evidenziato che il figlio di

primo letto di sua moglie non era, dal profilo giuridico, suo figlio e che,

pertanto, l'insorgente non aveva alcun obbligo giuridico di mantenimento nei

suoi confronti dal profilo civile. Inoltre, benché l'assicurato si sia occupato

del mantenimento del ragazzo, non poteva avvalersi delle eccezioni al principio

della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in

quanto maggiorenne,

non

beneficiario di una rendita, e oltretutto non

essendo suo figlio, il giovane

non

era in alcun modo compreso nel

calcolo della prestazione complementare del ricorrente.

Nemmeno era possibile sostenere che il figlio della moglie si

prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario.

Nel suo ultimo giudizio del 27 aprile 2020 (33.2019.22), la

scrivente Corte ha statuito sul caso di una mamma che, sin dalla loro nascita,

ha vissuto con i due figli, uno dei quali si è sposato e sia la moglie sia il

loro figlio vivevano nell'abitazione della beneficiaria di prestazioni

complementari. Il TCA ha riconosciuto la suddivisione per teste della pigione

della ricorrente in funzione dei periodi di presenza dei suoi parenti e ha

rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per verificare se integrare o

meno un figlio nella composizione familiare per un determinato periodo.

2.6.   Nell'evenienza concreta,

occorre stabilire se __________ condivideva effettivamente l'abitazione del

ricorrente quando quest'ultimo ha postulato le prestazioni complementari,

quindi nel mese di ottobre 2019.

Nell'opposizione del 13 gennaio 2020 (doc. III/2) l'assicurato ha

affermato che non è mai esistito un coinquilino che pagava una pigione o che

l'aiutasse a coprire le spese del suo immobile. Questa persona risultava

formalmente domiciliata presso di sé, ma di fatto essa risiedeva in un altro

Cantone. Egli le ha soltanto dato la possibilità, per amicizia, di fare

figurare il domicilio in Ticino visto che i suoi figli abitano nel nostro

Cantone e ogni tanto veniva a trovarli. Questa finta domiciliazione era senza

controprestazione, eccetto, quando c'era, accompagnarlo alle visite mediche o a

fare acquisti. Non si trattava dunque della presenza di un coinquilino, ma

della domiciliazione di un amico.

Con il ricorso l'assicurato ha precisato che dal novembre 2017 non

ha più condiviso la sua abitazione con __________, poiché quest'ultimo aveva

trovato lavoro a __________, ma non ha notificato il cambiamento perché non

sapeva che era tenuto a farlo e perché sperava di trovare presto un posto di

lavoro in Ticino.

Da parte sua, la Cassa di compensazione ha interpellato il Comune

di __________, che al riguardo si è così espresso il 31 gennaio 2020 (doc. 158):

"

Al nostro

controllo abitanti risulta che, presso l'economia domestica del signor RI 1,

sia presente anche il signor __________, 1963.

Il signor __________ è arrivato a __________ il 21.04.2015

proveniente da __________.

Se fosse corretto quanto indicato al punto 4 dell'opposizione, il

Comune confederato di residenza avrebbe preteso il deposito di

un'autorizzazione di soggiorno (

certificato di domicilio per soggiorno in

altro comune

) rilasciata da noi, circostanza non avvenuta.".

Durante l'udienza del 15 luglio 2020 (doc. VII) il teste __________

ha dichiarato quanto segue:

"

(…)

Attorno al 2014 e comunque per 4 anni sino verso la fine del 2019, ho reperito

un posto di lavoro a __________ presso la __________, posto di lavoro che

speravo potesse durare fino al mio pensionamento, ma così non è stato siccome

alla fine sono stato licenziato.

Durante questo periodo ho lavorato a __________, dormivo presso

l’appartamento di mia mamma a __________ e venivo in Ticino un paio di fine settimana

al mese per i contatti con i miei 2 figli. Quando venivo in Ticino capitava che

dormissi da RI 1, ma più spesso stavo dai miei figli e con loro, il minore ha

oggi 25 anni e studia, mentre il più grande ha 28 anni ed è indipendente.

La situazione era questa e nonostante ciò non ho pensato di

spostare il mio domicilio nel Canton __________, a __________ o nel Cantone __________

per via dell’appartamento della mamma a __________, ma ho mantenuto il

domicilio fiscale, politico e il riferimento all’appartamento di RI 1, perché

ho sempre sperato di rientrare in Ticino per trovare un lavoro.

Attualmente in viale __________ a __________ vivo presso degli

amici.

A domanda preciso che mia mamma è mancata a __________ in aprile

2020 (…). L’appartamento di __________ è stato definitivamente disdetto con

effetto a maggio 2020.

(…)

La mattina quando lavoravo mi alzavo prima delle 5 per affrontare

il tratto di strada fino in ditta e la sera rientravo nell’appartamento della

mamma.

Il lavoro non l’ho mai svolto dal Ticino, in Ticino venivo quindi

un paio di volte mensilmente per la visita ai miei figli.

(…)

Il matrimonio è avvenuto a __________ il __________ dicembre 2019;

in quel momento c’era la disponibilità di un appartamento a __________,

appartamento sul quale posso ancora contare ora, si tratta di un affitto e lì

volevo fare arrivare dal __________ anche la figlia della mia seconda moglie.".

Il giudice delegato ha quindi chiesto al ricorrente il motivo per

cui nel formulario di richiesta di PC il 2 ottobre 2019 egli ha indicato, senza

specifica alcuna, la convivenza con __________, e questo quando, stando alle

dichiarazioni ricorsuali e a quanto ha raccontato il teste, questi risiedeva

sostanzialmente fuori Cantone per buona parte del tempo.

Al riguardo l'assicurato ha precisato che:

"

(…) questa

era la realtà che appariva dai registri comunali e quindi risultava una

convivenza, anche se la stessa materialmente era quella descritta dal teste.

Io non ho pensato, alla luce della situazione delle mie condizioni

fisiche, di precisare la modalità di questa convivenza, ciò che ho fatto dopo

alla luce della decisione amministrativa.

(…) Egli non ha pensato all’importanza di questo elemento e ha

dichiarato la situazione così come era nota e registrata in seno al controllo

abitanti di __________.

Per quanto noto al ricorrente, __________ a febbraio 2020 ha

notificato la sua partenza da __________. (…)".

Quest'ultima circostanza, come richiesto in sede di udienza, è

stata accertata dalla Cassa di compensazione presso il Comune di __________

(doc. VIII).

2.7.   Va anzitutto rilevata una

incongruenza fra le dichiarazioni del teste e le affermazioni del ricorrente.

Quest'ultimo, infatti, ha indicato che dal 2017 la coabitazione

con l'amico era soltanto formale e non più anche di fatto, visto che dal

novembre 2017 __________ lavorava a __________.

Tuttavia, dall'udienza è emerso che il teste ha lavorato presso la

ditta __________ per quattro anni, ossia fino al suo licenziamento avvenuto

verso la fine del 2019.

Durante questo periodo di tempo, in settimana l'amico del

ricorrente dormiva presso l'appartamento della mamma a __________ e veniva in

Ticino un paio di fine settimana al mese per trovare i suoi due figli presso i

quali spesso soggiornava, mentre meno di frequente risiedeva nella casa

dell'assicurato.

Formalmente, però, come ha accertato l'amministrazione, il teste

era domiciliato presso la sua abitazione a __________ sin dal 2015 e ciò fino

al 1° febbraio 2020. Questa circostanza è stata confermata dall'assicurato

medesimo quando il 2 ottobre 2019 ha compilato il formulario per richiedere le

prestazioni complementari. Infatti, alla domanda se v'erano altre persone che

convivevano nella sua economia domestica, l'interessato ha indicato il nome di __________,

senza però precisare che si trattava di una coabitazione non effettiva.

Della natura di questa convivenza, definita dal ricorrente soltanto

formale, nulla sapeva l'Ufficio controllo abitanti di __________, visto che il

31 gennaio 2020 ha attestato che presso l'economia domestica dell'assicurato

risultava domiciliata una terza persona sin dal 2015 e che se si fosse trattato

di una domiciliazione di comodo, risiedendo __________ a tutti gli effetti

altrove, questi avrebbe dovuto richiedere un'autorizzazione di soggiorno,

circostanza che però non si è realizzata.

In effetti, durante la sua audizione il teste ha affermato che in

settimana dormiva presso la mamma a __________ e in Ticino veniva un paio di

fine settimana al mese per vedere i suoi figli, dai quali soggiornava. Malgrado

tale situazione, egli non ha pensato di spostare il proprio domicilio né dove

lavorava né dove dormiva, mantenendo invece sempre il domicilio fiscale e

politico presso l'indirizzo dell'assicurato.

Stante quanto precede, il TCA osserva che l'ospite del ricorrente

ha affermato di soggiornare più spesso altrove piuttosto che presso

l'abitazione di RI 1. Infatti, dalle sue dichiarazioni è emerso che non solo

per cinque giorni alla settimana egli viveva con la mamma nel Canton __________

a __________, affrontando quotidianamente la trasferta a __________, ma quando

andava a trovare i due figli egli spesso pernottava da loro e quindi usufruiva

dell'ospitalità dell'insorgente soltanto di rado, visto che rientrava in

Cantone Ticino un paio di fine settimana al mese.

Infine, occorre ricordare che __________ aveva una compagna, poi

divenuta sua moglie nel dicembre 2019, che viveva in __________ in un

appartamento in affitto su cui ancora oggi egli può contare.

2.8.   Sulla scorta degli elementi emergenti

dall’incarto si deve ritenere che il signor __________ disponeva di una

residenza abituale nel Cantone di __________, presso l’appartamento della

madre, dove risiedeva in corso di settimana per lo svolgimento del proprio

lavoro alla __________ di __________. Egli non si è annunciato all’autorità

comunale di __________ (__________) informando parallelamente il Comune di __________

e non ha domandato e ottenuto, come invece avrebbe dovuto, alcun permesso di

soggiorno fuori cantone per risiedere a __________. A tutti gli effetti il

domicilio del teste è rimasto quello del qui ricorrente. Nonostante questo

aspetto giuridico, va considerato il fatto – nell’ottica dell’applicazione

delle norme relative alla PC interpretate alla luce della giurisprudenza

esposta dettagliatamente nelle considerazioni precedenti – che il signor __________

scendeva in Ticino solo un paio di volte al mese e gli capitava di risiedere

presso i figli rispettivamente presso la compagna (poi divenuta sua moglie nel

dicembre 2019) in un appartamento in __________ (stante le necessità della

seconda moglie del teste di rimanere in quella nazione).

Questa situazione di

fatto, accertata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in particolare

mediante l’assunzione a verbale del teste, permette di ritenere che la casa di __________

del ricorrente non fosse occupata, vissuta e goduta dal teste se non in maniera

estremamente limitata. Al signor __________ serviva, verosimilmente, in quel

periodo, un recapito e un punto di riferimento, osservato come la compagna (in __________),

il figlio primogenito (indipendente) e la mamma (per il lavoro) fornivano al

signor __________ la disponibilità di spazi abitativi da lui occupati per la

maggior parte del tempo nel periodo corrente tra l’ottobre 2019 e il 1°

febbraio 2020.

La disponibilità di un

approdo in Ticino in caso il teste non avesse potuto contare sull’appartamento

in __________, rispettivamente sulla possibilità del figlio di ospitarlo,

mentre il resto del tempo lo trascorreva tra i cantoni di __________ e __________,

non permette di ritenere che la pigione lorda debba essere suddivisa fra due

persone, non essendoci stata una convivenza reale.

Questa situazione eccezionale e particolare, in se unica, per cui __________,

sia per motivi professionali (il lavoro a __________) sia per ragioni familiari

(la mamma a __________ e i figli in Ticino) ed ancora per l’aspetto affettivo

(la compagna poi moglie in __________), ha vissuto in diversi luoghi e solo di

rado presso la casa dell'assicurato durante il periodo d’interesse (ossia

ottobre 2019 – febbraio 2020; periodo che fa seguito però a un’effettiva

convivenza che ha preceduto l’inizio dell’attività lavorativa a __________ da

parte del teste), non consente di concludere per una coabitazione effettiva

tale dal dovere suddividere la pigione fra due occupanti, in concreto va

considerato che il signor __________ ha risieduto a __________ per pochi (3 o

4) fine settimana.

Questa discontinuità e sporadicità della presenza del teste a __________

impone, indipendentemente dal fatto che dal profilo civile, fiscale e politico

il signor __________ risultasse all'Ufficio controllo abitanti come formalmente

domiciliato presso il ricorrente, a ritenere una sostanziale occupazione dei

locali dell'abitazione a __________ da parte di quest'ultimo. Alla luce di

queste, particolari e eccezionali circostanze, non è possibile, per i 3 mesi

d’interesse (ottobre 2019 – fine gennaio 2020), computare, nel calcolo della PC

del ricorrente, la metà del costo dell’abitazione lordo della casa di __________.

Per il periodo citato la pigione lorda deve essere computata interamente al

ricorrente.

2.9.   Il ricorso deve essere

accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti

all'amministrazione per emanare una nuova decisione che consideri integralmente

la pigione. Vincente in causa e patrocinato da un legale, l'insorgente ha

diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

E. 3 I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

E. 3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI . In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

E. 3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza

tra parenti secondo l'

art.

328 CC

può giustificare il computo dell'intero canone di

locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora

maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di

locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio

dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione

provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,

ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (

sottolineature della

redattrice

).

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è

chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio

in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di

provocare

una diversa ripartizione della pigione

, come nei casi in cui

la

vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel

caso di una richiedente che viveva separata dal

proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento

ex art. 276 CC

nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione

domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione

della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze

del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla

nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel

caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino

indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano

stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la

beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella

trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia

minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che

l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel

senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece

decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa

di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che

quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.

Nella STF

9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'

eccezione

alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che

prevede appunto che,

di principio

, la ripartizione della pigione deve

avvenire in uguali parti,

non

va applicata quando in un'abitazione

coabitano degli adulti e dei bambini piccoli.

È infatti

soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e

bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della

pigione.

Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il

Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve

essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa

unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che

non

sono

incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio

l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V

271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito,

l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della

pigione quando v'è una condivisione con persone

non

incluse nel calcolo

delle PC anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima

economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di

cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la

locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non

beneficiaria di PC

non

deve essere di conseguenza considerata nelle

spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una

prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle

prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti

imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque

è inammissibile.

Nel caso di specie non era dunque data l'eccezione al principio

dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione,

perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della

pigione all'assicurata.

Nella seguente STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di

compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano

l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San

Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa

affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della

neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e

fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici

cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso

dell'appartamento se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione

della pigione.

Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha

sollevato la censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la

giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già

una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che

ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un

bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché

occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in

particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più intensamente

nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione di partenza

significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al principio della suddivisione

della pigione per teste. Il fatto che il bambino che convive abbia eventualmente

meno di dodici mesi non può essere paragonato alle circostanze eccezionali

riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di vivere insieme o l'utilizzo

della maggior parte dell'abitazione da parte di un singolo inquilino. Con ciò

decade anche, come ammette la stessa Corte cantonale, un limite di età per la

suddivisione della pigione quando c'è il coinvolgimento di bambini piccoli

(cfr. consid. 4.1).

Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare

la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero

state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per

teste (cfr. consid. 4.2).

Il ricorso della Cassa è stato accolto.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.33.2020.5

TB

Lugano

17 agosto 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 febbraio 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che:

"Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

()

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.13 200 franchi per le persone sole",

e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezionealla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,nonva applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli.

È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

2.5 .  Anche la giurisprudenza cantonale resa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni ha più volte analizzato il tema.

Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figliamaggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figliamaggiorennee quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, manonera beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figliamaggiorenneconvivente.

A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figliamaggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti