Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 luglio 2003). Per una critica dottrinale della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici : La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg. Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi ( Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Nel merito
2. Prima di analizzare il merito della questione a sapere se il ricorrente abbia diritto alle prestazioni complementari, occorre esaminare, se, in concreto, sia stato violato il suo diritto di essere sentito per la mancata messa a disposizione della perizia immobiliare fatta allestire dalla Cassa di compensazione (doc. I punto 9 pag. 6).
3. Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). Secondo l’art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente ( DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva ( DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374) Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009 il Tribunale federale ha stabilito che: " 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell’ambito della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt’al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa. 3.3 Sennonché, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un’audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l’art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l’assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.”.
4. Alla luce della citata giurisprudenza, la censura sollevata dal ricorrente deve essere accolta, essendo ravvisabile una manifesta violazione del suo diritto di essere sentito. Dagli atti risulta che, correttamente, per determinare giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI il valore venale dell'immobile donato dall'assicurato nel 2000, l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio stima. Infatti, secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.). L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima. In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998). In concreto, dagli atti risulta che, saputo della donazione di sostanza dichiarata nella richiesta di PC, la Cassa cantonale di compensazione ha subito invitato l'Ufficio stima a peritare al valore venale, stato al 2000, la part. n. 316 RFD di __________ precedentemente di proprietà dell'assicurato (doc. 6). Qualche settimana dopo, il 3 agosto 2018 (doc. 8), l'Ufficio stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che il valore venale, stato 2000, del fondo in questione era di Fr. 980'000.-. Con l'opposizione alla decisione formale di rifiuto delle prestazioni complementari, il 5 ottobre 2018 l'assicurato ha contestato la stima di Fr. 820'000.- - in realtà, tale importo si riferiva alla sostanza alienata dedotto l'ammortamento -, sostenendo che il valore del fondo era praticamente nullo, poiché gravato da un'importante servitù che prevedeva un diritto di passo e di parcheggio con ogni veicolo e quindi l'immobile, a suo dire, sarebbe stato invendibile. In calce alla sua opposizione l'interessato ha scritto: " NB: vogliate per cortesia inviarmi 1 copia della perizia completa ". L'amministrazione non ha trasmesso all'assicurato, malgrado la sua richiesta di esaminare i mezzi di prova, la valutazione dei periti, ma ha inviato a questi ultimi la sua contestazione per una presa di posizione (doc. 11), che è stata allestita il 20 ottobre 2018 (doc. 13). In quell'occasione, gli esperti hanno ricordato di avere effettuato un sopralluogo alla presenza dell'assicurato. Inoltre, essi hanno spiegato come hanno proceduto nella valutazione dell'immobile, confermando il valore di Fr. 300.-/mq per il terreno computato nel valore ponderato, mentre la parte di terreno rimanente del fondo n. 316, non considerata nel valore ponderato in quanto accessibile autonomamente da un'altra strada e quindi era ipoteticamente scorporabile ed edificabile, è stata valutata Fr. 350.-/mq. In assenza di nuovi elementi atti a modificare la valutazione peritale, la stessa è stata ribadita. Su questa opinione si è fondata la Cassa di compensazione per emanare la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018, in calce alla quale ha indicato: " Allegata: perizia Ufficio Stima 3.08.2018 ". Il 27 dicembre 2018 (doc. 15) l'assicurato ha informato l'amministrazione della sua intenzione di inoltrare ricorso al TCA, ma prima di procedere in tal senso ha formulato delle osservazioni e le ha sottoposto dei quesiti, fra cui uno di carattere tecnico riferito al fondo alienato (n. 4). Come nell'opposizione, anche in tale circostanza l'interessato, in calce alla sua firma, ha scritto: " NB: Vogliate per cortesia inviarmi 1 copia della perizia completa della proprietà di __________, peraltro già richiesta nella mia precedente lettera. ". Verosimilmente, nemmeno in questa circostanza l'interessato ha ottenuto quanto richiesto, visto che nel suo memoriale ricorsuale ha evidenziato: "
9. Il ricorrente, RI 1, come pure lo scrivente non hanno ancora avuto a disposizione la perizia fatta allestire dalla Cassa di compensazione a tutt'oggi. (…)". Nonostante l'ennesimo sollecito, anche in tale evenienza l'assicurato non ha ricevuto quanto richiesto alla Cassa. Infatti, nell'invio dei documenti di causa al TCA non ha prodotto la perizia completa, ma solo la pagina ("copertina") in cui viene indicato il valore venale stabilito il 3 agosto 2018 e le successive spiegazioni dell'Ufficio stima del 20 ottobre 2018 all'opposizione del 5 ottobre 2018. Prova ne è che nella sua risposta di causa essa ha affermato al punto 2 quanto segue: " In merito alla valutazione dell'immobile donato, la Cassa riconosce che in seguito ad una svista, contestualmente all'invio della decisione su opposizione non ha inoltrato al ricorrente la stima del 3 agosto 2018 (doc. 8), bensì le delucidazioni fornite il 20 ottobre 2018 dall'Ufficio cantonale di stima (doc. 13).".
5. È certamente corretto che la Cassa di compensazione abbia trasmesso all'assicurato la presa di posizione dell'Ufficio stima del 20 ottobre 2018 sulle sue contestazioni formulate con l'opposizione. Era infatti nel diritto dell'interessato di essere messo al corrente sulla risposta data dai periti alle sue obiezioni. La trasmissione della sola prima pagina della perizia del 3 agosto 2018 non era invece di alcun aiuto all'assicurato, che non si poteva debitamente confrontare con la sola indicazione del valore venale di Fr. 980'000.-. Ciò stante, non v'è motivo per cui l'amministrazione non gli abbia inviato - e ciò ancora oggi - la perizia completa allestita dal competente Ufficio, affinché l'insorgente potesse esaminarla, approfondirla con cognizione di causa e determinarsi adeguatamente sulla stessa, con analisi dei contenuti tecnici, degli importi ritenuti quali il valore al mq del terreno, il valore al mc dell'abitazione, la superficie stessa dell'immobile, come pure la posizione del fondo, lo stato di conservazione interno ed esterno dell'abitazione e altre peculiarità che i periti hanno preso in considerazione nel valutare la part. n. 316 RFD di __________. Il contenuto delle osservazioni del 20 ottobre 2018 degli esperti fornisce senz’altro alcune indicazioni ma ciò non basta. In esse si rileva che: " L'immobile è stato esaminato tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti, quali lo stato di conservazione, l'ubicazione, l'insolazione, la vista, l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse istallazioni, gli arredamenti e l'azzonamento del fondo. La valutazione proposta per il terreno tiene in considerazione i diversi vincoli specifici e rispecchia il valore di mercato della regione. Secondo il piano regolatore la particella è inserita nella zona R2 residenziale estensiva. Il terreno computato nel valore ponderato è stato valutato fr./mq. 300.-- , in considerazione anche delle servitù presenti (oneri di posteggio e onere di passo pedonale lungo il confine divisorio Nord-Sud tra le due particelle) a favore del fondo 318. Questa parte di terreno è delimitata a nord dal muro di sostegno posto sul retro dell'abitazione, e a sud dalla strada cantonale. Il grande piazzale, ai tempi spazio di manovra degli autopostali, garantisce l'accesso veicolare al fondo 318. La parte di terreno rimanente del fondo 316, a nord dell'abitazione, non è stata considerata nel valore ponderato, in quanto accessibile autonomamente da via __________, e quindi ipoteticamente scorporabile ed edificabile. Di conseguenza è stata valutata fr./mq. 350.-- .". Le informazioni fornite all’assicurato da parte dell’amministrazio-ne non sono sufficienti e adeguate affinché l’assicurato possa convenientemente esprimersi e adeguatamente (semmai) contestare le analisi degli esperti. In concreto vi è stata una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, il quale non è stato messo nelle condizioni di accedere alla perizia completa e dettagliata redatta dai periti. Violazione del diritto di essere sentito che non è sanabile in questa sede, non avendo il ricorrente potuto prendere conoscenza della perizia completa prima del complemento del 20 ottobre 2018 e nemmeno pendente causa e quindi non avendo egli potuto esprimersi sulla questione neppure dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183). Non si può pertanto prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, affinché la perizia completa allestita dall'Ufficio stima il 3 agosto 2018, comprensiva dei dati tecnici, sia trasmessa all'assicurato per potere esprimersi al riguardo nel rispetto dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (per un esempio, cfr. STCA 33.2014.3 del 18 agosto 2014, in cui l'assicurato, perizia completa alla mano, ha potuto confrontarsi più volte con l'opinione dei periti dell'Ufficio stima e ciò anche sulla scorta di una perizia di parte che ha fatto allestire; le contestazioni tecniche sono state quindi sottoposte in più occasioni agli esperti per una presa di posizione ed essi hanno fornito delle dettagliate spiegazioni).
6. In virtù di quanto precede, il ricorso è accolto e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per il doveroso rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente e quindi per l’emanazione di nuova decisione. Vincente in causa e patrocinato da un legale, al ricorrente vanno assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.33.2019.3
TB
Lugano
13 maggio 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dellart. 49 cpv. 2 Legge sullorganizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Per una critica dottrinale della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr.Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dallart. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.
Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell11 novembre 2015, lAlta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
Il diritto di essere sentito comprende lobbligo per lautorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dallaltro, di permettere allautorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che lautorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti