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33.2019.12

Condono negato.L'assicurata deve restituire le prestazioni complementari indebitamente percepite,perché non ha informato la Cassa che la pigione era stata ridotta,malgrado abbia poi avuto l'occasione di accorgersi dell'errato importo inserito nelle spese.Problemi di vista non tutelano la buona fede

Ticino · 2019-10-16 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione. 2.4   Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

-  l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

-  la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b). Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso. 2.5 Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

E. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non

avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una

grave

negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o

l'omissione in questione costituiscono una

lieve

negligenza (per esempio

una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998

n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97

consid. 2c pag. 103;

110 V 176

consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare

tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("

Unrechts-bewusstsein

")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente.

2.6   Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA,

la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA

superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere

computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la

pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo

massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell

'

art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'

art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8

'

000.- per le persone sole, Fr. 12

'

000.- per i coniugi e Fr. 4

'

000.- per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per

figli dell

'

AVS o dell

'

AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (

Kieser

, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non

è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura

la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della

decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo

giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di

essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid.

2c;

DTF 107 V 80 consid. 3b;

Meyer-Blaser

,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.7   In

concreto, con decisione formale del 5 luglio 2018 la Cassa di compensazione ha ricalcolato

il diritto dell’assicurata alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2014

al 31 luglio 2018.

Quale motivazione per questa nuova decisione l’amministrazione ha

indicato che è stata emessa “

in quanto

nell'anno 2014 ha chiesto una riduzione della pigione, la stessa è stata

accordata dal locatore per un importo di fr. 215.00. Tale comunicazione però

non è mai giunta al nostro servizio prestazione complementare.

”.

L'amministrazione ha osservato che l’interessata non l'ha mai

informata che dal mese di gennaio 2014 la pigione lorda era diminuita di Fr.

215.- al mese e ciò, addirittura, su sua esplicita richiesta. Pertanto,

l'assicurata non poteva non sapere, quando nel maggio 2014 ha compilato il

formulario per la revisione periodica, che la pigione lorda annua in realtà

ammontava a Fr. 7'836.- e non più a Fr. 10'416.-. Tuttavia, la Cassa è venuta a

conoscenza di tale circostanza soltanto nel giugno 2018 con la ricezione del

nuovo questionario trasmessole nell'ambito della seconda revisione periodica,

perciò ha escluso la condizione della buona fede dell'assicurata. La Cassa ha pertanto

respinto l’istanza dell’interessata di condonarle l’importo da restituire di Fr.

11'825.- (doc. VI/2) formulata il 27 luglio 2018 (doc. VI/3) a seguito della

decisione di restituzione del 5 luglio 2018 (doc. VI/11), cresciuta

incontestata in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato

rifiutato il condono e che debba quindi restituire le prestazioni ricevute in

più, poiché nella misura in cui ha serie difficoltà visive e quindi non è in

grado di leggere e comprendere gli atti amministrativi che le sono notificati,

non si può ritenere che essa abbia volontariamente ignorato l'obbligo di

informare la Cassa di compensazione dell'avvenuta riduzione della pigione nel

2014. Non essendo stata resa edotta di questo dovere siccome non in grado di

leggere l'elenco di tali obblighi trascritti nelle decisioni di concessione

delle prestazioni complementari, non le si può dunque imputare una negligenza

nel non avere segnalato alla Cassa di pagare una pigione inferiore a quella

computata. La sua buona fede, data dalle precarie condizioni di salute che non

l'hanno messa nelle condizioni di conoscere i suoi obblighi, deve quindi portare

al condono della somma da restituire. Non sono dati gli estremi per ritenere

che vi sia stata una negligenza grave da parte sua. La notifica della pigione

nel 2014 è stato il frutto di un malinteso laddove, aiutata da terzi, la

confusione nel cercare i documenti da produrre l'ha portata ad allegare alla

revisione periodica la dichiarazione relativa alla pigione precedente.

2.8   Per l'art. 28

cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare

gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi

diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per

l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo

di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.9   I

n specie, la condizione

della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che sostiene come

l’assicurata abbia violato l’obbligo di informare il Servizio prestazioni

complementari della riduzione del canone di locazione. La ricorrente non l’ha

infatti avvisata che dal gennaio 2014 la pigione mensile è diminuita di Fr.

215.- al mese e che quindi l'importo annuo ammontava a Fr. 7'836.- e non più a

Fr. 10'416.-. Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione

personale ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo

del suo diritto alle prestazioni complementari.

Il diritto alle PC

dell’assicurata dal 1° gennaio 2014 (doc. 82) di Fr. 560.- mensili derivava dal

fatto che, conformemente alla dichiarazione del 20 aprile 2010 (doc. 21)

rilasciata dalla sua locatrice nell'ambito della richiesta di prestazioni

complementari formulata dall'assicurata quel giorno stesso (doc. 26), era stata

conteggiata nelle spese una pigione lorda annua di Fr. 10'416.-.

Dagli atti

risulta che in seguito l'assicurata ha chiesto la riduzione della pigione e che

con scritto del 3 febbraio 2014 (doc. 143) la locatrice gliel'ha accordata in

ragione di Fr. 215.- al mese, quindi fissandola dal 1° gennaio 2014 a Fr. 653.-

mensili, di cui Fr. 53.- a titolo di acconto per le spese di riscaldamento e

accessorie, corrispondenti a una spesa annua lorda di Fr. 7'836.-.

Il 2 maggio 2014

(doc. VI/6) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione delle PC per

l'anno 2014 e l'assicurata ha firmato l'apposito formulario il 13 maggio 2014

(doc. 106 e VI/5), in cui è indicata, a mano e con grafia incerta, la cifra di

Fr. 10'416 in risposta alla domanda n. 13 relativo all’ammontare della pigione

annua complessiva. La grafia con cui è redatta tale cifra è diversa rispetto a

quella che ha redatto il resto del formulario, in specie l’annotazione a pagina

105, ed è invece del tutto simile alla cifra complessiva riportata in calce al

documento 053 della Cassa.

L'amministrazione

ha così nuovamente calcolato le sue prestazioni complementari e, con decisione

del 26 maggio 2014 (doc. 113), ha fissato il diritto dell'assicurata in Fr. 560

mensili, in particolare computando nuovamente, come indicato dall'interessata

stessa, l'importo di Fr. 10'416 per la pigione lorda.

Questo nonostante

l'importo della pigione lorda che l'assicurata ha versato alla locatrice dal 1°

gennaio 2014 fosse in realtà inferiore (Fr. 7'836), circostanza che ha

comportato un indebito vantaggio economico in favore dell’assicurata con il

riconoscimento di PC non dovute da parte dell’amministrazione.

L'avvenuta scoperta

da parte della Cassa, nel 2018, che la pigione era in realtà diminuita, ha dato

luogo alla necessità di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari

dell'assicurata, essendo mutato un elemento delle spese riconosciute.

I nuovi fogli di

calcolo allestiti il 5 luglio 2018 (docc. 164-173) dal Servizio prestazioni

complementari hanno quindi modificato la situazione della ricorrente. Più

dettagliatamente, dal 1° gennaio 2014 in poi la Cassa di compensazione ha

sostituito la pigione lorda di Fr. 10'416.- con l'importo di Fr. 7'836.-.

In queste

circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche, che

non poteva sfuggire all’interessata giacché la diminuzione di Fr. 215.- al mese

su un canone di locazione di Fr. 868.- costituisce una riduzione di un quarto

dell'ammontare e quindi una parte particolarmente elevata, ha avuto quale

conseguenza una variazione favorevole della sua situazione materiale. Pertanto,

come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI,

l’assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di

compensazione la riduzione delle sue spese riconosciute, affinché il suo

diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA

33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell’11 febbraio 2019; STCA

33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).

2.10   La

ricorrente ritiene di essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione della

diminuzione della pigione non deriva da una negligenza grave, ma dal precario

stato di salute che non le permette, a causa dei gravi disturbi di vista, di

leggere e quindi apprendere le comunicazioni che l'amministrazione le ha

inviato. A comprova di questa situazione l'assicurata ha prodotto i referti

resi dal dr. med. __________ (nel luglio 2018) e dal PD dr. med. __________

(nell’ottobre 2018), i quali hanno indicato le conseguenze di tali problemi

nella sua quotidianità.

Richiamando le conclusioni tratte dai suoi due curanti, la

ricorrente ha dunque evidenziato che è causa della sua grave malattia agli

occhi che non può muoversi autonomamente e che non riesce a prendere conoscenza

degli atti amministrativi che le sono notificati. Di conseguenza, questi gravi

impedimenti fisici non le hanno permesso di essere messa nella condizione di

capire il tenore e l'estensione del suo obbligo di comunicare alla Cassa la

riduzione della pigione.

In sostanza, l'assicurata non è stata resa edotta sull'obbligo di

informazione, poiché non è stata in grado di leggere gli obblighi elencati

nelle decisioni di concessione delle prestazioni complementari.

Peraltro, tali condizioni di difficoltà erano già state segnalate

in occasione della revisione periodica del 2014 per mezzo di un foglio

accompagnatorio scritto a mano. Da quanto precede discende che la dimenticanza di

comunicare la modifica delle sue spese non deve esserle di nocumento.

2.11   Dalla documentazione agli atti

emerge che lo stato di salute della ricorrente è da tempo compromesso dal

profilo fisico e per quanto concerne la vista. Il dr. med. __________, FMH

malattie degli occhi, il 23 luglio 2018 (doc. 208) ha infatti diagnosticato

un'atrofia geografica bilaterale maculare, che al 1° dicembre 2017 dava un

visus

all'occhio destro di 0,1 a un metro e all'occhio sinistro un

visus

che

le permetteva solo

di contare le dita. Per lo specialista l'assicurata era

a quel momento (e da li in poi con tutta verosimiglianza) ipovedente a causa

dell'atrofia geografica retinica ed inabile al 100% in qualunque attività

visiva per lontano e per vicino.

Il 15 ottobre 2018 (doc. 217) il PD dr. med. __________, FMH

medicina interna e malattie infettive, ha scritto ai Servizi sociali del Comune

di domicilio dell'assicurata. L'intento del medico era una presa a carico

dell'interessata da parte degli assistenti sociali stante una situazione

personale in quel momento molto grave "

in

quanto si sommano problemi fisici, di natura economica e di cecità che

necessitano una vostra presa a carico urgente

". Nel suo scritto

il curante ha rilevato che l'assicurata viveva da sola e che poteva

fortunatamente contare sui vicini di casa che l'aiutavano e le portavano i

pasti, ma che rimaneva sottopeso con 35kg. Era inoltre presente un importante deficit

di vista, anche se l'interessata "

riesce

ancora ad arrangiarsi da sola a casa senza aiuti, anche perché dice di non

poterselo permettere, tuttavia è in cura per una degenerazione della macula.

".

A questo proposito occorre

rilevare che nell'ambito della revisione delle prestazioni complementari

presentata nel maggio 2014, allegato all'apposito modulo v'è uno scritto a mano

del seguente tenore (doc. 105):

"

Affetta da

grave maculopatia degenerativa bilaterale con importante perdita visiva per cui

impossibilitata a leggere o scrivere qualsivoglia documento, formulario ecc. senza

aiuti di terzi.

Distinti saluti

[firma autografa di RI 1]

Ps    Se necessario p.f. rivolgersi al fiscalista __________

__________".

L’assicurata ha indicato di essere stata operata agli occhi alla

Clinica oculistica dell'Ospedale __________ di __________ (si vedano anche i

doc. 63 e 64) e che da quel momento è sempre stata in cura dal dr. med. __________,

che l'ha visitata in almeno un paio di occasioni e che ha diagnosticato che la

vista sarebbe sempre più degenerata.

Il 30 settembre 2019 il giudice delegato ha inoltre accertato che,

nonostante le condizioni di salute l’assicurata vive da sola ancora oggi e ha

comunque una grande solidarietà da parte dei vicini e delle persone che abitano

nello stesso immobile, così come avvenuto maggio 2014 quando è stato stilato il

formulario di revisione periodica in presenza di un vicino di cui la signora RI

1 non ricorda il nome. In calce a quel modulo è indicato, a mano, che, se

necessario, la persona di riferimento sarebbe stata __________, che ancora oggi

si occupa delle sue dichiarazioni fiscali (doc. XI pag. 3).

L’assicurata ha evidenziato di avere patito per una meningite nel

corso del 2016 con debilitazione della memoria. In udienza ha evidenziato di

soffrire di un’osteoporosi e come

"nel

passato ha subito diversi e molteplici ricoveri legati a mancamenti e problemi

cardiaci, (…) pesa 34 chilogrammi per un'altezza di 155 centimetri

"

(doc. XI pag. 3) precisando che, anche se di rado, esce di casa da sola

limitando però il suo raggio di movimento autonomo alla strada che conosce.

2.12   Nel caso concreto

all’assicurata non va solo rimproverato il fatto di non avere notificato

tempestivamente la diminuzione della pigione che lei stessa ha chiesto alla

Fondazione proprietaria dello stabile, obbligo che non poteva manifestamente

sfuggirle, ma anche di avere con tutta verosimiglianza, al momento della

revisione del suo diritto alle PC nel maggio 2014, inserito nel formulario

ricevuto dalla Cassa, la cifra del canone locativo precedente la sua avvenuta

riduzione (Fr. 10'416.-).

Nel corso

dell’udienza del 30 settembre 2019 la signora RI 1 ha dichiarato di non

ricordare la circostanza di avere essa stessa redatto la cifra dell’ammontare

(erroneo) della locazione redigendo la cifra 10'416.- in risposta alla domanda

n. 13 (doc. XI pag. 2: "

(…)

il giudice chiede alla signora RI 1 se le abbia scritte lei (in particolare

quella sul doc. 106, richiesta di revisione del 2 maggio 2014) di suo pugno.

L'assicurata indica di essersi probabilmente confusa, di non ricordare bene la

situazione se una cifra non corretta è stata indicata, come lo è stata, si è

trattato di un errore. La signora non ricorda di avere personalmente scritto

nel 2014 quanto emerge a pag. 106 degli atti della Cassa.

" e a pag. 3: "

La signora ha compilato il formulario a casa sua alla

presenza di qualche vicino di cui non ricorda il nome e poi il formulario è

stato prodotto alla Cassa.

")

. Nonostante tale lacuna mnemonica dell’assicurata, visto il tratto

incerto della cifra indicata di Fr. 10'416.-, che si apparenta alla firma

autografa posta sulla seconda pagina del predetto formulario ed è del tutto

simile al contenuto del documento 053, questa Corte ritiene, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante applicabile nelle assicurazioni

sociali (DTF

138 V 218 consid. 6), che sia stata

l'assicurata stessa ad avere personalmente scritto a mano tale importo.

È invece ipotizzabile, così come sostenuto dalla ricorrente, che

la restante compilazione del formulario, così come l'apposizione della data in

calce al modulo e l’indicazione della persona cui fare riferimento nella

persona del fiscalista, sia avvenuta ad opera di una terza persona,

verosimilmente la medesima che ha redatto le esposte righe sulla grave

affezione agli occhi e sulle sue conseguenze sulla lettura e sulla scrittura da

parte dell'assicurata.

Da quanto precede discende che nel 2014, quando la ricorrente verosimilmente

aveva già problemi di vista che le rendevano difficoltosa la compilazione del

formulario di revisione periodica, essa ha prodotto all'Agenzia comunale AVS di

__________, che l’ha vidimato come "

compilato

dal richiedente o dal suo rappresentante

", il formulario con

inserito verosimilmente di suo pugno, la cifra errata della pigione.

Al documento è stata allegata la dichiarazione del 20 aprile 2010

(doc. 21) attestante una pigione di Fr. 868.- mensili – corrispondente a Fr.

10'416.- annui – e non quella di Fr. 7'836.- all'anno da poco tempo fissata, e

tale documento proviene dall’assicurata stessa e non dalla persona che l’ha

aiutata nella compilazione del formulario.

Anche qualora si volesse ammettere che l’indicazione fallace è

opera di una terza persona che ha aiutato l’assicurata nella compilazione del

formulario di revisione periodica, il rappresentato deve sopportare le

conseguenze dell’agire del rappresentante (STF 8C_563/2010 del 29 settembre

2010).

La ricorrente, che sostiene come già nel 2014 soffrisse di gravi

disturbi visivi che le rendevano difficile, se non quasi impossibile, leggere e

quindi venire a conoscenza del contenuto degli scritti che riceveva

dall'amministrazione, non è stata posta al beneficio di una curatela

amministrativa a suo favore (doc. 217), vive da sola e si muove senza aiuti di

terzi ancora oggi (2019) ancorché in un raggio limitato.

I problemi di salute e in particolare di vista dell’assicurata

sono indiziati dalle certificazioni del 2018 e non è qui necessario verificare

lo stato di salute della ricorrente nel 2014, alla luce di quanto esposto. Pur

prendendo atto della dichiarazione resa in sede di udienza dalla signora RI 1

secondo cui: "

non era assolutamente sua

intenzione imbrogliare, ottenere delle prestazioni non dovute

"

(doc. XI pag. 3), ciò non la solleva tuttavia dalle sue responsabilità in

ambito giuridico.

È infatti obbligo, legalmente esplicito, del beneficiario (ciò è notorio

anche senza la lettura delle avvertenze contenute nei formulari e nelle

decisioni), notificare immediatamente la mutazione delle condizioni personali

e/o materiali che danno diritto o determinano l’ampiezza delle PC. In concreto

ciò non è però avvenuto.

L’assicurata avrebbe dovuto informare subito la Cassa cantonale di

compensazione che la sua locatrice le aveva diminuito, dietro sua esplicita

richiesta, la pigione dal mese di gennaio 2014, trasmettendo direttamente una

copia della relativa lettera per procedere così al ricalcolo della prestazione

complementare. Peraltro, al momento di compilare il formulario di revisione

periodica, erano trascorsi poco più di tre mesi da quando l’assicurata aveva

ottenuto la riduzione della pigione e quindi RI 1 doveva ricordare tale

circostanza (l’evocata meningite con effetti sulla memoria essendo intervenuta

in epoca successiva) e indicarla all’amministrazione.

Quando ha preso atto dei dati inseriti dall'assicurata nel

formulario di revisione, il 26 maggio 2014 (doc. 113), la Cassa di

compensazione ha emesso una nuova decisione valida dal 1° maggio 2014, con cui

ha fissato il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari in Fr.

560.- al mese, escluso il premio LAMal. Trattandosi di importo identico al

periodo precedente, e ciò nonostante la diminuzione della pigione, l’assicurata

avrebbe dovuto immediatamente realizzare (e segnalare alla Cassa) la

discrepanza, ciò non è avvenuto.

Come risulta dal foglio di calcolo annesso alla decisione (doc.

110), che l'interessata deve avere ricevuto, fra le spese (uscite) è indicata

la pigione lorda di Fr. 10'416.-. A questa comunicazione, che conferma il

mancato invio alla Cassa di compensazione dello scritto del 3 febbraio 2014 con

cui la pigione dell'assicurata è stata diminuita a Fr. 653.- al mese

rispettivamente l'errata indicazione della pigione annua sul formulario per la

revisione periodica, l'insorgente, come indicato, non ha reagito, non facendo

presente all'amministrazione che la pigione annua lorda era stata in realtà diminuita

a Fr. 7'836.- dal 1° gennaio 2014.

2.13

Per quanto

concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che la

concerne, dovere di cui la ricorrente ha sostenuto di non essere stata al

corrente non avendo potuto, a causa dei suoi problemi visivi, leggere

attentamente e quindi prendere conoscenza del contenuto delle decisioni

inviatele dalla Cassa di compensazione, va osservato che quest'ultima è stata lineare

e generosa nello spiegare all'assicurata i suoi doveri. Sul foglio di calcolo

per la prestazione complementare allegato alla decisione del 26 maggio 2014, all’inizio

della prima pagina è infatti chiaramente indicato quanto segue (docc. 109 e

110):

"

Il calcolo è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali

differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni.

“L’obbligo di informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione

allegata.”.

In effetti, la seconda pagina della decisione del 26 maggio 2014 prevede

quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua attenzione: “I

nformazioni sul calcolo

”, “

Spese di malattia/ assistenza

”, “O

bbligo d’informare

” e “

Rimedi giuridici

”. La terza e ultima pagina cita la “S

ospensione dei termini

” e la “

Restituzione

”.

L’assicurata era stata quindi debitamente resa attenta per

iscritto dell’obbligo di “

comunicare senza

ritardo

” alla Cassa cantonale di compensazione “

ogni cambiamento delle condizioni personali e/o

economiche

”. In particolare, la decisione elenca quasi una ventina

di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte

degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta

figura proprio quale seconda voce la ”

Variazione

del canone d'affitto

”. All’insorgente non poteva pertanto sfuggire

questo suo obbligo di comunicare alla Cassa che v'era stata una diminuzione

della pigione (STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1

dell'11 febbraio 2019 consid. 10).

Va poi aggiunto che all’assicurata è stata anche trasmessa la

lettera che, per prassi, da metà dicembre 2017 la Cassa cantonale di

compensazione invia a tutti gli assicurati informando quale sarà il loro

diritto alle prestazioni complementari per l’anno seguente. Questa

comunicazione è accompagnata dal foglio di calcolo che spiega agli interessati

come si è giunti a stabilire l’importo di diritto. Di principio, questa

comunicazione si limita a ricordare agli assicurati a quanto ammonterà il loro

diritto l’anno successivo e quindi sostanzialmente non modifica tale diritto,

ossia non è considerata alla stregua di una decisione tanto che nemmeno è

munita dei rimedi di diritto e dunque non è come tale impugnabile (STCA

33.2019.1 dell'11 febbraio 2019 consid. 10).

In concreto, l'11 dicembre 2017 (doc. 133) la Cassa cantonale di

compensazione ha comunicato all'assicurata che dal 1° gennaio 2018 il suo

diritto alle prestazioni complementari rimaneva invariato a Fr. 558.- al mese. Prestando

attenzione al foglio di calcolo allegato, l'interessata avrebbe quindi dovuto

rilevare che la pigione ammontava a Fr. 10'416.- e, come per la decisione del

26 maggio 2014, farlo presente all'amministrazione.

Nel caso in esame, la circostanza che le difficoltà visive abbiano

reso difficoltoso all'assicurata prendere conoscenza dei suoi doveri di

informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, non può

metterla al riparo dal dovere rispondere delle conseguenze del suo agire. Dal

profilo giuridico, lo stato di salute dell’assicurata doveva condurla, in caso

di incapacità a leggere, a chiedere aiuto a terzi nella gestione dei suoi

rapporti con l’amministrazione. Come in effetti sembra sia avvenuto, siccome RI

1 ha comunque dato seguito alla procedura della Cassa di revisione delle

prestazioni (doc. 109 e, in particolare, doc. 105 che indica il suo fiscalista

quale persona di riferimento). Di conseguenza, la mancata comunicazione della

modifica del canone di locazione è unicamente imputabile alla ricorrente, che

ora deve sopportarne le conseguenze.

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l’introito

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la

determinazione del diritto all’aiuto statale e come tale deve essere segnalato

alla Cassa di compensazione.

La ricorrente ha quindi violato il suo obbligo d’informazione nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato ai

doveri previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.

2.14   In conclusione, sottacendo

alla Cassa di compensazione la riduzione della sua pigione, l'assicurata non

l'ha notificata come avrebbe dovuto fare. Questo suo agire costituisce un

comportamento che deve essere qualificato come grave.

Infatti, l'avere omesso l’obbligatoria notifica di diminuzione

delle spese e avere avuto almeno due occasioni per informare l'amministrazione

degli errori figuranti nei fogli di calcolo ricevuti contestualmente alla

decisione formale del 26 maggio 2014 e alla comunicazione dell'11 dicembre

2017, e non avervi dato seguito, non può essere considerata una semplice

negligenza lieve e tale quindi da tutelare la sua buona fede. Lo stato di

salute della ricorrente non condurre a diversa conclusione.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha

negato

la buona fede quale condizione del condono anche nel caso

di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un

vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha

continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha

rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di

compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore

pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.15   Alla luce di

quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della

domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA,

la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare

ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della

richiedente. La decisione di rifiuto del condono deve essere pertanto confermata

e il ricorso respinto. Considerata la gratuità della procedura (art. 61 lett. a

LPGA), l'istanza di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente

limitatamente

alle tasse e alle spese processuali (doc. I) diventa priva di oggetto.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.33.2019.12

TB

Lugano

16 ottobre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 aprile 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenutoin fatto

L'amministrazione ha dapprima respinto la lamentela di mancata motivazione del rifiuto del condono, visto che la decisione contestata indica che la richiesta di condono è stata respinta poiché l'assicurata non ha dato seguito al suo obbligo di informare sull'effettivo ammontare della pigione già in occasione della revisione periodica del 2014.

Poi ha rilevato che ogni decisione di PC inviatale contemplava l’obbligo di informarla di ogni modifica, così come lo stesso formulario di richiesta delle prestazioni complementari.

Quanto alla riduzione della pigione, la Cassa ha rilevato che è stata la stessa assicurata a richiederla nel febbraio 2014 e che soli tre mesi dopo ha compilato il formulario di revisione periodica del 2014 indicando il precedente canone di locazione anziché quello diminuito pochi mesi prima.

La Cassa di compensazione ha rimproverato all'assicurata che doveva sapere che questo elemento, per il quale si era adoperata di persona per una sua diminuzione, avesse un'incidenza anche sul suo diritto alle prestazioni complementari.

Infine, l'amministrazione ha rilevato che il fatto che l'interessata sia affetta da un importante deficit visivo (doc. 217) non le impedisce di arrangiarsi da sola a casa senza aiuti.

In conclusione, la mancata informazione della riduzione della pigione configura una grave violazione dei suoi obblighi, che esclude la tutela della buona fede dell'assicurata.

Mancando già la prima condizione cumulativa della buona fede, l'amministrazione non ha esaminato la seconda condizione dell'onere gravoso (art. 25 LPGA).

La Cassa ha infine indicato la possibilità di pagamento rateale.

consideratoin diritto

-  la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.9   In specie, la condizione della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che sostiene come l’assicurata abbia violato l’obbligo di informare il Servizio prestazioni complementari della riduzione del canone di locazione. La ricorrente non l’ha infatti avvisata che dal gennaio 2014 la pigione mensile è diminuita di Fr. 215.- al mese e che quindi l'importo annuo ammontava a Fr. 7'836.- e non più a Fr. 10'416.-. Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione personale ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo del suo diritto alle prestazioni complementari.

Il diritto alle PC dell’assicurata dal 1° gennaio 2014 (doc. 82) di Fr. 560.- mensili derivava dal fatto che, conformemente alla dichiarazione del 20 aprile 2010 (doc. 21) rilasciata dalla sua locatrice nell'ambito della richiesta di prestazioni complementari formulata dall'assicurata quel giorno stesso (doc. 26), era stata conteggiata nelle spese una pigione lorda annua di Fr. 10'416.-.

Dagli atti risulta che in seguito l'assicurata ha chiesto la riduzione della pigione e che con scritto del 3 febbraio 2014 (doc. 143) la locatrice gliel'ha accordata in ragione di Fr. 215.- al mese, quindi fissandola dal 1° gennaio 2014 a Fr. 653.- mensili, di cui Fr. 53.- a titolo di acconto per le spese di riscaldamento e accessorie, corrispondenti a una spesa annua lorda di Fr. 7'836.-.

Il 2 maggio 2014 (doc. VI/6) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione delle PC per l'anno 2014 e l'assicurata ha firmato l'apposito formulario il 13 maggio 2014 (doc. 106 e VI/5), in cui è indicata, a mano e con grafia incerta, la cifra di Fr. 10'416 in risposta alla domanda n. 13 relativo all’ammontare della pigione annua complessiva. La grafia con cui è redatta tale cifra è diversa rispetto a quella che ha redatto il resto del formulario, in specie l’annotazione a pagina 105, ed è invece del tutto simile alla cifra complessiva riportata in calce al documento 053 della Cassa.

L'amministrazione ha così nuovamente calcolato le sue prestazioni complementari e, con decisione del 26 maggio 2014 (doc. 113), ha fissato il diritto dell'assicurata in Fr. 560 mensili, in particolare computando nuovamente, come indicato dall'interessata stessa, l'importo di Fr. 10'416 per la pigione lorda.

Questo nonostante l'importo della pigione lorda che l'assicurata ha versato alla locatrice dal 1° gennaio 2014 fosse in realtà inferiore (Fr. 7'836), circostanza che ha comportato un indebito vantaggio economico in favore dell’assicurata con il riconoscimento di PC non dovute da parte dell’amministrazione.

L'avvenuta scoperta da parte della Cassa, nel 2018, che la pigione era in realtà diminuita, ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata, essendo mutato un elemento delle spese riconosciute.

I nuovi fogli di calcolo allestiti il 5 luglio 2018 (docc. 164-173) dal Servizio prestazioni complementari hanno quindi modificato la situazione della ricorrente. Più dettagliatamente, dal 1° gennaio 2014 in poi la Cassa di compensazione ha sostituito la pigione lorda di Fr. 10'416.- con l'importo di Fr. 7'836.-.

In queste circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche, che non poteva sfuggire all’interessata giacché la diminuzione di Fr. 215.- al mese su un canone di locazione di Fr. 868.- costituisce una riduzione di un quarto dell'ammontare e quindi una parte particolarmente elevata, ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della sua situazione materiale. Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione la riduzione delle sue spese riconosciute, affinché il suo diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell’11 febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).

2.10   La ricorrente ritiene di essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione della diminuzione della pigione non deriva da una negligenza grave, ma dal precario stato di salute che non le permette, a causa dei gravi disturbi di vista, di leggere e quindi apprendere le comunicazioni che l'amministrazione le ha inviato. A comprova di questa situazione l'assicurata ha prodotto i referti resi dal dr. med. __________ (nel luglio 2018) e dal PD dr. med. __________ (nell’ottobre 2018), i quali hanno indicato le conseguenze di tali problemi nella sua quotidianità.

A questo proposito occorre rilevare che nell'ambito della revisione delle prestazioni complementari presentata nel maggio 2014, allegato all'apposito modulo v'è uno scritto a mano del seguente tenore (doc. 105):

Nel corso dell’udienza del 30 settembre 2019 la signora RI 1 ha dichiarato di non ricordare la circostanza di avere essa stessa redatto la cifra dell’ammontare (erroneo) della locazione redigendo la cifra 10'416.- in risposta alla domanda

n. 13 (doc. XI pag. 2: "() il giudice chiede alla signora RI 1 se le abbia scritte lei (in particolare quella sul doc. 106, richiesta di revisione del 2 maggio 2014) di suo pugno. L'assicurata indica di essersi probabilmente confusa, di non ricordare bene la situazione se una cifra non corretta è stata indicata, come lo è stata, si è trattato di un errore. La signora non ricorda di avere personalmente scritto nel 2014 quanto emerge a pag. 106 degli atti della Cassa." e a pag. 3: "La signora ha compilato il formulario a casa sua alla presenza di qualche vicino di cui non ricorda il nome e poi il formulario è stato prodotto alla Cassa."). Nonostante tale lacuna mnemonica dell’assicurata, visto il tratto incerto della cifra indicata di Fr. 10'416.-, che si apparenta alla firma autografa posta sulla seconda pagina del predetto formulario ed è del tutto simile al contenuto del documento 053, questa Corte ritiene, secondo il principio della verosimiglianza preponderante applicabile nelle assicurazioni sociali (DTF138 V 218 consid. 6), che sia stata l'assicurata stessa ad avere personalmente scritto a mano tale importo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti