Erwägungen (1 Absätze)
E. 42 cons. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito
che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al
diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12
marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate
dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla
revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato
quando sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si
apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono
nuovi
ai sensi di queste disposizioni
solo i
fatti
già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che
non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza
del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il
momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid.
2 pag. 321; 118 II
199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag.
171;
Elisabeth Escher
, Revision und Erläuterung, in:
Thomas Geiser/Peter Münch
[a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21;
René
A. Rhinow/Beat Krähenmann
, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132).
I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto.
Per quanto concerne i
nuovi mezzi di prova
,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non
basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i
fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il
fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare
la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,
ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce
motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal
interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291
consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5
pag. 205).
L
'amministrazione può
riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato
e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni
siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il
loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V
110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid.
2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio
considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,
in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (
STF 9C_862/2010 del 18
gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione
non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo
giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per
determinare se è possibile riconsiderare
una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione
giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione
la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),
tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non
giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115
V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_
883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2
).
2.4
. In
concreto, con decisione formale del 28 marzo 2018 (doc. A5) la Cassa cantonale
di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal
1° maggio 2014 al 31 marzo 2018, suddividendolo in sette periodi. Quale
motivazione per questa nuova decisione, la Cassa ha indicato che si tratta di
una “
decisione emessa a seguito della mancata comunicazione dell’entrata
nell’economia domestica di altre tre persone a decorrere da maggio 2014.
”.
La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi
a seguito della scoperta che l.ssicurata divideva la sua abitazione non solo con
la figlia, come già noto, ma anche con il marito della figlia dall’aprile 2014,
poi con il primo nipote dal giugno 2014 e dal luglio 2017 anche con il secondo abiatico,
ciò che ha portato a una riduzione della pigione lorda imputabile nelle sue
spese riconosciute. Tuttavia, questi cambiamenti non sono stati dichiarati dall’assicurata
alla Cassa, comportando così che l’interessata avrebbe illecitamente
beneficiato di prestazioni complementari maggiori in quel lasso di tempo.
A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi dapprima
calcolato le prestazioni complementari mensili corrette di diritto
dell’assicurata per quel periodo, diminuendole; in seguito, ha determinato gli
importi chiesti in restituzione.
Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta
l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurata la restituzione
della somma di Fr. 21'651.- erroneamente versata dal 1° maggio 2014 al 31 marzo
2018 e ha stabilito che per quello stesso periodo l’interessata aveva diritto
alle PC in misura inferiore.
Nel proprio ricorso l'assicurata ha sollevato la sua buona fede
avendo difficoltà nel comprendere la lingua italiana essendo di madre lingua
tedesca. Inoltre, non conoscendo la legge, non sapeva che doveva avvisare
l’amministrazione della condivisione della sua abitazione con il genero e i
nipoti.
2.5. Fondandosi sull'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all
'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112
a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112
c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112
a
Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112
c
Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art.
112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.
(RCC 1992 pag.
346) e al nuovo art. 112
a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143;
Cattaneo
,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia
dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art.
10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone
che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno
generale vitale, per anno:
1.
19 290 franchi per le persone
sole,
2.
28 935 franchi per i coniugi,
3.
10 080 franchi per gli orfani che
hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e
per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese
accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto
né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto
è il seguente:
1.
13 200 franchi per le persone
sole,
2.
15 000 franchi per i coniugi e le
persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600 franchi in più se è
necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una
carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
"
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi
ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto
di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili,
fra i quali vi sono:
"
d. le rendite, le pensioni e le
altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;
".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
"
a. le prestazioni dei parenti
giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura
manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle
assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f.
i
contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.
".
2.7. Quanto alle
spese
riconosciute
, per il computo della pigione la Cassa di compensazione ha
considerato che l’assicurata condivideva l’appartamento con delle persone che
non avevano diritto alle prestazioni complementari e quindi che erano escluse
dal suo calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo fabbisogno soltanto
un terzo, rispettivamente un quarto e poi un quinto della pigione lorda totale.
Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese
riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse
le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce un
importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case
unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la
pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di
pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali
(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in
precedenza dalla giurisprudenza federale.
L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1°
gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):
"
(…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition
du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à
l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On
ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale,
lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu
qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement
avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est
le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre
toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être
opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces
occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de
l'expression "en principe." (…)".
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio
1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento
indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va
dunque confermata la
regola generale
per cui, di norma, la pigione
complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa
economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche
nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK
1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione
complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte,
infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione
comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione
o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).
La regola generale soffre tuttavia di
eccezioni
, che vanno
però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad
esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure
quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è
obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P
21/02 dell'8 gennaio 2003;
Urs Müller,
Recht-sprechung des
Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione,
in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in
pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe
dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande
importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti
dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio
era possibile (
Carigiet/Koch
,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86;
Urs Müller,
op.
cit., pag. 80).
Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di
una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra.
Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore
della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva
essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il
Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce
espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata
da persone
non
comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,
proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).
Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag.
234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla
deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva
insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha
rilevato quanto segue:
"
2 (…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des
Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung
nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in
die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung
unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten
Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG).
Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede
Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher
"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen
vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung
für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen
oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges
und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass
geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht
diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen
(Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,
Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das
(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen
Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst
dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die
EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was
indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll
verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von
Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen
sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen
Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der
Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des
Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende
Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch
schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten,
sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen
Rentenanspruch auslösen.
3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März
1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn
Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder
Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen
Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des
ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war
die Beschwerdegegnerin nach
Art. 276 ZGB
verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich
Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht
hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer
Mietzinsaufteilung gemäss
Art. 16c ELV
abzusehen ist
, woran die Vorbringen der
Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach
Art. 323 Abs. 2 ZGB
die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt,
verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet
. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist
und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier
unbestrittener massen jedoch nicht. (…)"
(
le sottolineature
sono della redattrice
).
Con sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese
l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito:
"
(…)
1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge
nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione
complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione
non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati
insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI
2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una
ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata
solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono
incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso
di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure
partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv.
4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito
non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore
dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della
maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi
su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della
pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237
consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio
2001 consid. 2b, P
26/00, DTF 105 V 273 consid.
2). In tale contesto eccezioni
devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un
obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se
così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche
quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri
non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione
sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella
copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle
circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del
resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza
di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita
sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche
nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237
consid. 2b).
(…)
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio
maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi
un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo
mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle
eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i
coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di
una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo
della prestazione complementare dei genitori (cfr.
art. 3a cpv. 7 lett. a LPC
; art. 7 e 8
OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un
obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'
art. 276 e 277 CC
. Nel ricorso, infine,
non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte
dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re
W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza
inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei
ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente
parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso
dev'essere respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'
art. 328 cpv. 1 CC
secondo
cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono
tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel
bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale
obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328
segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto
onere a norma dell'
art.
329 cpv. 1 CC
esigibile solo compatibilmente con le
condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti
da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo
morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato
d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza
idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche
dopo l'entrata in vigore dell'
art.
16c cpv. 1 OPC AVS/AI
. In effetti anch'essa persegue lo scopo,
come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti
parte del calcolo della prestazione complementare.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo
all'assistenza tra parenti secondo l'
art. 328 CC
può giustificare il
computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi
infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto
solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo
completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione
complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (
sottolineature
della redattrice
).
Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è
chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio
in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di
provocare
una diversa ripartizione della pigione
, come nei casi in cui
la
vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.
Nel
caso di una richiedente che viveva separata dal
proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento
ex art. 276 CC
nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione
domestica con lei, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha confermato che la partecipazione della
figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze
del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla
nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel
caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino
indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano
stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la
beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.
Questa fattispecie non era paragonabile a quella
trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia
minorenne.
Il Tribunale federale ha infine evidenziato che
l’assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel
senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece
decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa
di aiuto condivideva l’abitazione con una persona che si occupava di lei e che
quale contropartita non sosteneva alcun costo per l’alloggio.
Nella STF 9C_210/2014
del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che
l'eccezione
alla
suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede
appunto che,
di principio
, la ripartizione della pigione deve avvenire
in uguali parti,
non
va applicata quando in un'abitazione coabitano
degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che
viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è
prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il
Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve
essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare
o un appartamento è abitato anche da persone che
non
sono incluse nel
calcolo delle PC.
Le quote del canone relativo a queste persone sono tralasciate nel
conteggio annuale delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1 e 2
OPC-AVS/AI).
Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l’eccezione al principio
della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, giurisprudenza che è
stata confermata numerose volte anche in seguito, l’Alta Corte ha adottato il
principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando v’è una
condivisione con persone
non
incluse nel calcolo delle PC anche nel caso
esaminato nel giugno 2016, in cui l’abiatica viveva nella medesima economia
domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si
prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione.
Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona
non
beneficiaria di PC
non
deve essere di conseguenza considerata nelle
spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una
prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle
prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti
imperativamente dall’art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque
è inammissibile.
Nel caso di specie non era dunque data l’eccezione al principio
dell’art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione,
perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della
pigione all’assicurata.
Per quanto concerne la
giurisprudenza cantonale resa da questo Tribunale, nella decisione del 13
gennaio 2002 (33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di
assicurati, convivente con un'altra coppia di persone, di considerare
interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.
Con STCA 33.2001.82 del 14
giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso
di convivenza tra madre e figlia.
In altra sentenza dell'11
settembre 2002 (33.2002.25) il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che
avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi
imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno.
Anche nella sentenza del 7
gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha
respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la
figlia
maggiorenne
, di considerare il canone di locazione interamente a
suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un
grave incidente.
Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale
ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della
pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote
con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che
si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione.
In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per
aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per
farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza
specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato
il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da
parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per
conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse
paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in
parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato
giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata
così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nel caso evaso con la STCA
33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la
figlia
maggiorenne
e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e
psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle
cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una
casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha
deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma
non
era beneficiaria
di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18
novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra
il padre in età AVS e la figlia
maggiorenne
convivente.
A ugual risultato si è giunti
il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme
alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per
problemi di salute.
L'assicurata non ha fatto
valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di
mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro,
nemmeno poteva vantare, essendo la figlia
maggiorenne
) e neppure un
obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile,
altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che
la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile
è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non
è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare
annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.
Dagli atti è inoltre emerso che
nella stessa abitazione dell'insorgente risultavano domiciliate pure la figlia
e la nipote. Orbene, poiché studiava all'estero e il suo computo avrebbe
comportato un aggravio e peggioramento della situazione per la ricorrente, la
nipote non è stata conteggiata nel calcolo PC.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6
giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con
ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il
TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole
persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa
unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva
stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½
locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo
-, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la
pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi
abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo
delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la
pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due
terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano
escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1)
sul caso di un’assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre
la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, ossia da quando era
stata assunta come lavoratrice salariata. L'assicurata non ha fatto valere
particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della
pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione. Non è stata menzionata
né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita
in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di
mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro
neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della
famiglia), e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC
(non applicabile perché non parenti).
La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a
difficoltà economiche che si sarebbero presentate se fosse stato confermato che
la pigione lorda annua doveva essere suddivisa fra il fratello, la badante e
l'assicurata stessa. Ma problemi
di natura economica non potevano
portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di
compensazione.
Considerato che, in qualità di datrice di lavoro,
l’assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e
l’alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di
partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se,
implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina
dell’assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.
Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a
titolo gratuito, non era possibile fare ricadere quel caso di specie nelle
eccezioni riconosciute in applicazione dell’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a
pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non
quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 =
Pratique VSI 2001 pag. 234 consid.
2b).
Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018
sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex
moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico dell’ex
marito.
Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della pigione,
essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo
giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di
mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.
Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della
sua ex moglie, l’assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio
della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in
quanto maggiorenne,
non
beneficiaria di una rendita e oltretutto non
essendo sua figlia, la studentessa
non
era in alcun modo compresa nel
calcolo della prestazione complementare dell’interessato - che peraltro non era
il suo genitore.
Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si
prendesse cura dell’assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per
tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall’art. 16c
cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza
da parte dell’uno nei confronti dell’altra (DTF 105 V 271).
Non v’era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di
mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex
moglie.
Infine, di recente (STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018), il TCA ha
confermato la suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato
che condivideva l’abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto
dallo stipendio il vitto e l’alloggio. Perciò, trattandosi di una convivenza onerosa
e non a titolo gratuito, non si poteva invocare l’eccezione alla suddivisione
paritaria prevista
dall’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
2.8. L’evenienza concreta è simile
a diverse altre appena esposte, in cui è stato applicato il principio della
suddivisione paritaria.
Sin dalla richiesta del 6 febbraio 2014 delle prestazioni nel
2014, la Cassa era al corrente che la ricorrente ospitava in casa propria la
figlia, con conseguente dimezzamento della pigione lorda nelle sue spese
riconosciute (Fr. 23'520.- : 2). Ciò era emerso dalla dichiarazione
dell’assicurata stessa, che rispondendo alla domanda n. 54 ha indicato che __________
viveva nella propria economia domestica (doc. 11).
Tale informazione risultava peraltro dal contratto di locazione (doc.
5), figurando entrambe le donne come conduttrici.
In seguito, dal certificato di famiglia rilasciato
il 23 marzo 2018 (doc. 78) dal Comune di __________, risulta che, sposandosi il
__________ aprile 2014, da quel giorno __________ si è domiciliato presso la
moglie.
Un mese e mezzo dopo, il figlio __________ è entrato
a fare parte della famiglia __________ e quindi anche a convivere con la nonna.
Il fratello __________ ha completato la famiglia a metà
luglio 2017.
Pertanto, sotto lo stesso tetto abitano la
ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli rispettivamente nipotini
dell’assicurata.
La ricorrente ha osservato che è per motivi affettivi ed economici
che le tre generazioni coabitano, giacché la sola rendita AVS di Fr. 1'837.-
non le permette di sostenere le normali spese di una persona pensionata.
Ma problemi
di natura economica non possono portare il
TCA a una diversa soluzione da quella decisa dall’amministrazione.
Va evidenziato che l’
assicurata non ha fatto
valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione
della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione.
Da un lato, in quanto maggiorenni, non beneficiari di una rendita,
la figlia della ricorrente e il di lei marito non sono compresi in alcun modo
nel calcolo della prestazione complementare della mamma (cfr. art. 3a cpv. 7
lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro, per lo stesso motivo la figlia
non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte della mamma secondo l'art.
276 e 277 CC (STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003 consid. 2).
Neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC
può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico della
mamma, poiché in tale ipotesi essa cadrebbe ancora maggiormente nell'indigenza
(STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003 consid. 3).
Infine, nemmeno viene sollevata la tesi che la figlia e il genero
si prendano cura dell’assicurata, perciò anche per tale motivo la fattispecie
in esame non rientra fra le eccezioni ammesse dall’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI,
non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte dell’uno
nei confronti dell’altra (DTF 105 V 271).
In conclusione, non è stata menzionata né comprovata una
particolare suddivisione dei locali adducendo che la ricorrente occuperebbe la
maggior parte dell'appartamento né tanto meno che la vita in comune si fonderebbe
su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto
civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC, e nemmeno un obbligo di assistenza tra
parenti giusta l'art. 328 CC.
N
on è dunque possibile fare ricadere il caso
concreto nelle summenzionate eccezioni riconosciute in applicazione dell'art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Pertanto, questo Tribunale stabilisce che poiché la ricorrente
convive con i propri familiari, che però
non
sono beneficiari di PC, la
figlia, il genero e i due nipotini sono esclusi per definizione dal calcolo
delle sue prestazioni complementari.
Di conseguenza, è corretto che la pigione lorda dell’abitazione
sia stata ripartita fra le singole persone che abitano nell’immobile inizialmente
affittato dall’assicurata insieme alla figlia e dall’11 luglio 2014 (doc. 70)
anche dal marito e che dunque la parte di pigione dei familiari della
ricorrente, esclusi dal calcolo PC, non sia stata presa in considerazione nel
calcolo della prestazione complementare annua.
È dunque a buon diritto che la Cassa di compensazione, in
applicazione dell’art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, nel calcolo delle PC
dell’assicurata ha ritenuto solo la quota parte della pigione lorda ad essa
computabile, ovvero pari a un terzo di Fr. 23'520.- quando nell’abitazione di __________
coabitavano l’assicurata, la figlia e il di lei marito, a un quarto della
pigione lorda quando è nato il primo nipotino e a un quinto quando si è
aggiunto __________.
La pigione lorda di Fr. 7'840.- (Fr. 23'520.- : 3)
conteggiata il 28 marzo 2018 dall’amministrazione dal 1° al 31 maggio 2014
(doc. A7), di Fr. 5'880.- (Fr. 23'520.- : 4) dal 1° giugno 2014 al 31 luglio
2017 (docc. A6, A8, A9 e A10) e di Fr. 4'704.- (Fr. 23'520.- : 5) dal 1° agosto
2017 in poi (docc. A11 e A12), deve essere quindi confermata.
2.9. La restituzione è soggetta al
termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra
Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47
vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un
termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid.
4.1; DTF 127 V
484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a;
Kieser
,
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag.
192;
Carigiet/Koch
,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi
e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid.
3b;
Locher
, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,
pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini sono
salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e
se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve
restituire le prestazioni (DTF 119 V 434;
Kieser
, op. cit., n. 30 ad
art. 25, pag. 286).
Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19
marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del
29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine
annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui
l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e
avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).
Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi
nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare
l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3
pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non
appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle
prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.
4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.
4.1.1).
Il Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di
precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a
prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine
annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL
Nr.
12 [9C_795/2009]
).
Secondo giurisprudenza, questo termine viene
salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (
DTF 133 V 579
consid. 4.3.1;
119
V 431
consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52
[8C_699/2010] consid
. 2).
In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di
una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato
commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo
tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in
cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza
della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione
ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT
II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre
quindi di
regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato
versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare
il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di
restituzione (
DTF
110 V
306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della
conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò
renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare
il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380
consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Si ricorda inoltre
che il principio posto in
DTF 110 V 306
seg.,
secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un
secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento
delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento
della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si
estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è
ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in
generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte dell'assicuratore
(STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di accertamento
prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di dipartirsi
dalla prassi secondo cui se il momento della conoscenza del fatto determinante
- e quindi la decorrenza del termine di perenzione - non può essere fatto
risalire alla data del versamento indebito, poiché ciò renderebbe (spesso)
illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di
prestazioni versate a torto per colpa propria (
DTF 124 V 380
consid.
1 in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento
a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 =
SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in
fine).
Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni)
ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella
procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse
commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi
della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza
del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa
riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma soltanto quando in
un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I
308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
Infine, se per l'accertamento e l'esame del diritto alla
restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate
dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza anche di una sola di esse è
sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag.
558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità incompetente non è sufficiente in
tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).
2.10. Nel caso concreto, alla base
del ricalcolo delle PC della ricorrente, vi è la circostanza che nel gennaio
2018 (doc. 75) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione delle PC e, dalle
risposte fornite dall’assicurata il 27 gennaio 2018, il 9 marzo 2018 (doc. 77)
le ha chiesto di trasmetterle ulteriore documentazione inerente la condivisione
della sua economia domestica con più persone.
La dichiarazione del Comune di __________ sullo stato di famiglia
dell’assicurata è pervenuta alla Cassa di compensazione il 27 marzo 2018 (doc.
78) per il tramite dell’agenzia comunale AVS.
Sulla scorta di queste nuove informazioni, con decisione del 28
marzo 2018 (docc. A3 e A5) l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC
dell’assicurata tenendo conto della suddivisione della pigione fra le persone
che condividevano l’appartamento e ne risultava un diritto inferiore.
Il TCA evidenzia che a quel momento, per certo, la Cassa disponeva
di tutti gli elementi necessari per valutare il diritto dell’assicurata e per
accorgersi di averle erroneamente versato delle prestazioni complementari
superiori al suo reale diritto.
In queste circostanze, la pretesa della Cassa di compensazione del
28 marzo 2018, emessa quando disponeva di tutti gli elementi decisivi dai quali
risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare
di quanto versato, è indubbiamente tempestiva.
Ciò significa che l’anno di perenzione previsto dall’art. 25 cpv.
2 LPGA
non
era ancora trascorso.
È infatti al più presto con la ricezione, al 27 marzo 2018, del
certificato dello stato di famiglia dell’interessata, che comincia a decorrere
il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da
essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, si è resa
conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110
V 304).
L’ordine di restituzione emesso il giorno seguente (28 marzo 2018)
non è dunque perento e come tale, nel principio, va confermato.
2.11. Per quanto concerne gli
importi da restituire, va evidenziato che
l’autorità
amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari della
ricorrente.
Dai fogli di calcolo allegati alla decisione risulta chiaramente e
correttamente che la nuova suddivisione della pigione comporta che l’assicurata
aveva diritto alle prestazioni complementari in misura inferiore rispetto a
quanto stabilito nel 2014-2018.
Dal 1° gennaio 2018 il diritto alle PC ammonta correttamente a Fr.
163.- al mese, oltre al pagamento del premio forfettario di Cassa malati.
Di conseguenza, a suo tempo, tale diritto è stato calcolato dalla
Cassa di compensazione su basi errate.
È quindi a giusta ragione che, di principio, l’interessata è stata
chiamata a restituire le prestazioni ricevute in eccesso.
La somma da rimborsare corrisponde quindi correttamente alla
differenza fra le prestazioni complementari a suo tempo versate alla ricorrente
e gli ammontari a cui avrebbe invece avuto diritto secondo i fogli di calcolo
allegati all’ordine di restituzione. La decisione del 28 marzo 2018 indica
chiaramente quale sarebbe stato il suo diritto per ogni periodo di calcolo, gli
importi delle mensilità da restituire e per quanto tempo.
Il totale da rimborsare di Fr. 23'651.- va dunque confermato.
2.12. Ne discende che la Cassa cantonale
di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni
da parte della ricorrente, era legittimata ad emanare una decisione di restituzione.
Infatti, con la scoperta di nuovi fatti rilevanti, le precedenti
decisioni di concessione delle prestazioni complementari dovevano essere
riviste ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.
Nell’evenienza concreta, l’assicurata ha condiviso il proprio
appartamento non solo con la figlia, ma poi anche con il genero e i loro due figli.
La Cassa di compensazione è però venuta a conoscenza di questa circostanza
soltanto al più presto nel mese di marzo 2018.
Si tratta così di un fatto nuovo rilevante, di cui
l’amministrazione non poteva essere al corrente prima di allora. Questo nuovo
fatto, corroborato dalle nuove prove raccolte, ha comportato che la Cassa ha
versato all’assicurata delle prestazioni complementari che non dovevano esserle
riconosciute in quella misura.
Ne segue che, a giusta ragione, l’amministrazione ha
proceduto alla revisione delle precedenti decisioni di fissazione delle prestazioni
complementari.
2.13. Stando così le cose, la decisione
della Cassa di compensazione che pretende la restituzione delle prestazioni
complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° maggio 2014 a 31 marzo
2018, quantificate in Fr. 23'651.-, deve essere confermata integralmente.
Parallelamente, è corretto che dal 1° gennaio 2018 il diritto alle
prestazioni complementari dell’assicurata ammonti a Fr. 163.- al mese, oltre a
Fr. 499.- per il pagamento del premio forfettario dell’assicurazione malattia
obbligatoria.
2.14. Resta da esaminare la domanda
di condono che l’assicurata, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede
venga decisa dal Tribunale. La ricorrente fa valere la sua indigenza, non
permettendole la sola rendita AVS di Fr. 1'837.- di avere una propria economia
domestica tanto che vive insieme alla figlia e alla di lei famiglia. Inoltre,
ha sollevato la sua buona fede nel non avere informato la Cassa di
compensazione sulla condivisione dell’abitazione con i familiari a causa di
difficoltà linguistiche.
Secondo l’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non
deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà.
A norma dell’art. 3 OPGA:
"
1
L’ammontare della
restituzione è stabilito mediante decisione.
2
Nella
decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il
condono.
3
L’assicuratore
decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le
condizioni per il condono.”.
Per l’art. 4 OPGA:
"
1
Se il beneficiario era
in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse.
2
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato.
3
Le
autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o
delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave
difficoltà.
4
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato.
5
Sul
condono è pronunciata una decisione.”.
L’amministrazione ha evidenziato che, di principio, è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre
2009).
Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono
vanno emesse due distinte decisioni e che l’amministrazione può rinunciare alla
restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute
(sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile
2009; sentenza
I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza
9C_233/2007
del 28 giugno 2007: “
Nach Art. 25
Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten.
Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen
hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über
Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei
Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im
Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden,
wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (
Art. 3 Abs. 3 ATSV
). Der im Streit liegende Einspracheentscheid
beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei
Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt.
Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen
Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt.
Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die
Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich
“).
Nel caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione
non si è pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si è espressa né
sulla buona fede né sull’onere troppo grave.
Essa ha ritenuto di doversi pronunciare solo dopo la
crescita in giudicato della decisione di restituzione.
Questo TCA rileva che
in assenza di una
specifica decisione della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato del
Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio grado
di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima per prima sul condono
tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe
quindi ora prematura.
Le parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite,
dovrebbero inoltre potere prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe
effettuare conformemente all’art. 5 OPGA.
Da quanto precede discende che, non essendo qui in
presenza di una decisione formale ex art. 49 LPGA, rispettivamente di una
decisione su opposizione impugnabile dall’assicurata davanti al TCA in virtù
dell’art. 56 LPGA, la domanda di condono formulata dalla ricorrente dovrà
essere decisa in primo luogo dalla Cassa di compensazione dopo che la presente
decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.33.2018.6
TB
Lugano
14 agosto 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell8 maggio 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato chel'eccezionealla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,nonva applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale resa da questo Tribunale, nella decisione del 13 gennaio 2002 (33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati, convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.
Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia.
In altra sentenza dell'11 settembre 2002 (33.2002.25) il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno.
Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figliamaggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figliamaggiorennee quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, manonera beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figliamaggiorenneconvivente.
A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute.
L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figliamaggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.
Dagli atti è inoltre emerso che nella stessa abitazione dell'insorgente risultavano domiciliate pure la figlia e la nipote. Orbene, poiché studiava all'estero e il suo computo avrebbe comportato un aggravio e peggioramento della situazione per la ricorrente, la nipote non è stata conteggiata nel calcolo PC.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti