Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso formulato da RI 1 data del 14 gennaio 2016 ed avversa la decisione resa su opposizione dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG del precedente 15 dicembre 2015, il ricorso è tempestivo siccome formulato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione impugnata, ricordato come i termini sono stati sospesi dalle ferie giudiziarie dal 18 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016.
E. 2 28 935 franchi per i coniugi,
E. 3 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella." Inoltre, l'art. 10 cpv. 2 LPC dispone che: " Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.". Infine, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti: "
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.". L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono: "
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;". Al suo capoverso 2 l’art. 11 LPC dispone che per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l’importo della sostanza derogando al capoverso 1 lett.
c. Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo. Il Cantone Ticino ha così previsto dal 1° gennaio 2009 l’art. 3a LaLPC, per il quale per queste persone sono computabili come reddito: a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC; b) 1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i superstiti, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
5. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di (continuare a) percepire delle prestazioni complementari dal 1° novembre 2015. Nel foglio di calcolo alla base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 140'000.- a titolo di rinuncia di sostanza (Fr. 400'000.- [valore venale] - Fr. 260'000.- [ammortamento]), poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale. La ricorrente sostiene invece che l’importo relativo alla rinuncia di sostanza debba essere modificato in Fr. 118'640.-, dovendo prendere in considerazione anche le varie spese connesse all’immobile che sono state sostenute (Fr. 21'360.-). Di conseguenza, il reddito della sostanza a cui ha rinunciato va fissato in Fr. 213,55. Secondo l’amministrazione, invece, tali spese non possono essere dedotte dal valore venale di alienazione della sostanza. Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alla sostanza e alle altre voci da essa dipendenti (quali il consumo di sostanza e l'ipotetico rendimento della sostanza alienata) ritenuti nella decisione impugnata siano corretti.
6. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile ( DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a). In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC). Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c). La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch , Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2). Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione ( D TF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002 ). La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b, Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c ) . Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina ( Carigiet/Koch , op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico. Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2016). Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010, l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo ( Erwin Carigiet/Uwe Koch , Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia, vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
7. Con il ricorso l'assicurata ha contestato la mancata presa in considerazione delle spese che ha sopportato in connessione con l’immobile che ha donato nel 1988 ai suoi due figli, quali i contributi di miglioria di Fr. 3'230.- versati al Comune, i Fr. 840.- pagati dai figli per l’imposta di successione e i Fr. 17'290.- pure versati in totale dai due figli quale imposta sul maggior valore immobiliare a seguito dell’avvenuta compravendita del 1989 del fondo che essi hanno ricevuto in donazione dalla mamma un paio di mesi prima. È indubbio che la donazione del 15 novembre 1988 del fondo n. 210 RFD di __________ da parte dell’assicurata ai suoi due figli è avvenuta senza obbligo legale né controprestazione adeguata, non figurando alcunché a tale proposito nel rogito n. 893 del notaio avv. __________ (doc. 28). Nemmeno la dichiarazione rilasciata dai donatari il 30 novembre 2015 (doc. 51) secondo cui essi avrebbero riversato alla mamma per le sue necessità l’importo di Fr. 70'000.- quale parte del prezzo dell’esercizio del diritto di compera, mentre i restanti Fr. 330'000.- sarebbero stati suddivisi fra i due figli, può portare ad una diversa conclusione, non essendo per di più stata apportata alcuna prova di tale agire. Inoltre, non solo nell’atto notarile di donazione immobiliare ma anche nel successivo rogito (n. 894) di pari data (doc.
25) di costituzione di un diritto di compera, esercitato l’11 gennaio 1989 (docc. A4 e A5), non è stata menzionata una tale suddivisione del prezzo pattuito fra le parti. L'alienazione di questa sostanza va quindi considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e, pertanto, deve essere computata nella sostanza dell’assicurata come se essa non vi avesse rinunciato. Infatti, gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno considerati nel calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC).
8. Per la determinazione del valore del fondo alienato fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale. Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC). A tale proposito, dagli atti risulta che già in occasione di una precedente richiesta di PC, la Cassa di compensazione aveva chiesto all’Ufficio cantonale di stima di peritare il mappale n. 210 RFD di __________ donato dall’assicurata ai figli nel 1988. Il valore venale così individuato nel 2009 giusta l’art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI è stato stabilito in Fr. 400'000.- (doc. 20). Questo importo è stato correttamente riconfermato per la domanda del 2015 che qui ci occupa (doc. 21). Si evidenzia, tuttavia, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI). Va osservato che le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989; STCA 33.2009.3 del 22 giugno 2009 consid. 2.7). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (DTF 118 V 156 consid. 3c/cc; Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza ha poi precisato che la sostanza cui l'avente diritto ha rinunciato prima del 1990 deve essere integralmente ripresa il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 436 consid. 5b; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.; STCA 33.2009.3 del 22 giugno 2009 consid. 2.7; N. 3483.06 DPC ed esempio nell’Allegato 9.4). In questo contesto va rilevato che l 'ammortamento annuale della sostanza cui si è rinunciato non comincia con l'inizio del diritto a prestazione, ma può iniziare prima (DTF 119 V 436 consid. 5b) . In specie, dunque, l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI) deve essere fatto su 25 anni, ossia dal 1990 al 2015 iniziando però a contare dall'anno seguente (1991) l’anno di partenza (1990) - visto che la rinuncia è avvenuta nel 1988 (Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989) – e fino all'anno in cui è chiesta la prestazione complementare (2015) (art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI), per un totale di Fr. 250'000.-. Si ha così un ammortamento di Fr. 250'000.-, e non di Fr. 260'000.- come erroneamente ritenuto dalla Cassa nella decisione formale né di Fr. 270'000.- come indicato nella decisione su opposizione (sostanza residua: Fr. 130'000.-). Ritenuta quindi una rinuncia di sostanza di Fr. 150'000.- (Fr. 400'000.- - Fr. 250'000.-), importo da computare nella sostanza della ricorrente, si ha che la sua sostanza lorda ammonta a Fr. 151'558.- (di cui Fr. 1'558.- quali averi a risparmio). Da questa somma va dedotta la parte di sostanza non computabile pari a Fr. 37'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), per giungere ad una sostanza computabile di Fr. 114'058.- . Di conseguenza alla ricorrente, beneficiaria di una rendita di vecchiaia e degente in casa anziani, in virtù dell’art. 11 cpv. 2 LPC in connessione con l’art. 3a lett. a LaLPC dovrebbe essere conteggiato un consumo di sostanza di 1/5, pari a Fr. 22'811.-. Sommata alla rendita AVS di Fr. 22'200.-, si avrebbero dei redditi computabili totali di Fr. 45'011.-. Questo importo, leggermente superiore alle cifre stabilite dalla Cassa di compensazione con la decisione su opposizione (e la decisione formale), peggiorerebbe però la situazione economica dell’assicurata dal profilo del suo diritto alle prestazioni complementari. Infatti, in tale ipotesi dal 1° novembre 2015 si avrebbero delle spese riconosciute di Fr. 48'588.- e dei redditi computabili di almeno Fr. 45'011.- (contro i precedenti Fr. 43'262.- stabiliti dalla Cassa), per un’ eccedenza di spese riconosciute di Fr. 3'577.-. A questo importo andrebbe poi dedotto il contributo per la Cassa malati di Fr. 5'208.-, per ottenere soltanto il diritto al pagamento del premio dell’assicurazione malattia e non più anche a una prestazione complementare annua. Dal 1° dicembre 2015, invece, ritenute delle spese riconosciute di Fr. 38'148.- e dei redditi computabili sempre di Fr. 45'011.-, si giungerebbe ad una eccedenza di entrate di oltre Fr. 7'000.-, ciò che confermerebbe ulteriormente la soppressione delle PC. Va al riguardo evidenziato che il TCA può , in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser , ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.). Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus , visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all ' autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 33.2013.7 del 17 febbraio 2014; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011; STCA 33.2010.14 del 23 novembre 2010; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 33.2008.3 del 23 aprile 2008; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007).
9. Va infine evidenziato che le spese di Fr. 21'360.- che l’assicurata pretende che siano prese in considerazione non possono essere dedotte dal valore venale dell’immobile donato nel 1988. È evidente che i contributi di miglioria di Fr. 3'230.- soluti dalla ricorrente nel 1988 prima di donare ai figli la particella n. 210 RFD di __________ (doc. A2) sono già stati considerati per la determinazione del valore venale di detto fondo, nel senso che questi contributi possono avere portato ad una effettiva miglioria dell’immobile che, come tale, è però già stata considerata nella valutazione del 2009, stato 1988, dell’Ufficio stima (doc. 20). Non è dunque possibile tenerne conto una seconda volta. Quanto alle imposte di successione e donazione di Fr. 840.- sopportate equamente dai due figli che hanno ricevuto in donazione il summenzionato fondo (doc. A3), le stesse erano dovute a quel tempo per legge dai donatari. Esse sfuggono però dall’essere dedotte dal valore dell’immobile donato, giacché erano dovute in quanto imposta di donazione e quindi non hanno alcuna attinenza con il fondo stesso. In altre parole tale imposta, prevista dal diritto tributario, non ha concorso ad aumentare o a diminuire il valore (venale) di questa proprietà fondiaria. Nemmeno le imposte sul maggior valore immobiliare di Fr. 17'290.- pagate dai due fratelli nel 1989 (docc. A4 e A5) con l’esercizio del diritto di compera dell’acquirente del noto mappale possono essere dedotte dal valore venale di questo immobile. Essi stessi, quali comproprietari del mappale ricevuto a seguito della donazione della mamma hanno concesso il diritto di compera all’ing. __________ che lo ha esercitato. L’operazione è estranea alla ricorrente e l’onere non le può essere accollato. Contributi di miglioria, imposte di donazione e l’IMVI (Imposta sul maggiore valore immobiliare), sono dovute e devono essere onorate dai donatari, non dall’assicurata che ha rinunciato alla sua sostanza. Non si vede dunque per quale motivo se ne debba tenere conto a livello di prestazioni complementari.
10. Va inoltre ribadito che, oltre alla sostanza residua, nei redditi computabili va anche inserito il reddito che la controprestazione avrebbe procurato al suo avente diritto, quindi l'ipotetico importo della sostanza alienata calcolato secondo il tasso d'interesse medio applicabile ai depositi a risparmio in vigore nell'anno precedente quello della concessione delle prestazioni complementari (STF 8C_68/2010 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2; DTF 123 V 35 consid. 2a; DTF 120 V 182 consid. 4e; N. 3482.11 DPC). L'amministrazione ha ritenuto l'importo di Fr. 252.-, calcolato applicando un tasso dello 0,18% (Fr. 140'000.- x 0,18 : 100). Tuttavia, come indicano le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, il tasso d’interesse medio valido per il 2014, ovvero per l'anno precedente il periodo in cui l'assicurata ha chiesto le prestazioni (2015), ammonta allo 0,4% (N. 3482.10 DPC). Si avrebbe dunque un reddito ipotetico di Fr. 600.- (Fr. 150'000.- x 0,4 : 100), ciò che peggiorerebbe ulteriormente il diritto della ricorrente alle prestazioni complementari, la quale si vedrebbe aumentare le sue entrate. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.33.2016.1
TB
Lugano
5 aprile 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
6. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid.1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid.1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid.2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid.3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è unarinuncia (di sostanza e/o di reddito)ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente,noncade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioninonsono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289;DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010;STFAP 82/01 del 24 maggio 2002).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b, Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3;STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001consid. 2c).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché.Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato.Nel calcolo delle PC,i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computatiallo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2016).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010, l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia, vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
7. Con il ricorso l'assicurata ha contestato la mancata presa in considerazione delle spese che ha sopportato in connessione con limmobile che ha donato nel 1988 ai suoi due figli, quali i contributi di miglioria di Fr. 3'230.- versati al Comune, i Fr. 840.- pagati dai figli per limposta di successione e i Fr. 17'290.- pure versati in totale dai due figli quale imposta sul maggior valore immobiliare a seguito dellavvenuta compravendita del 1989 del fondo che essi hanno ricevuto in donazione dalla mamma un paio di mesi prima.
Si evidenzia, tuttavia, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI).
Va osservato che le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989; STCA 33.2009.3 del 22 giugno 2009 consid. 2.7).
Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (DTF 118 V 156 consid. 3c/cc; Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza ha poi precisatoche la sostanza cui l'avente diritto ha rinunciato prima del 1990 deve essere integralmente ripresa il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991(DTF 119 V 436 consid. 5b; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.; STCA 33.2009.3 del 22 giugno 2009 consid. 2.7; N. 3483.06 DPC ed esempio nellAllegato 9.4). In questo contesto va rilevato che l'ammortamento annuale della sostanza cui si è rinunciato non comincia con l'inizio del diritto a prestazione, ma può iniziare prima(DTF 119 V 436 consid. 5b).
Va al riguardo evidenziato che il TCApuò, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166;Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).
Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare unareformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 33.2013.7 del 17 febbraio 2014; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011; STCA 33.2010.14 del 23 novembre 2010; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 33.2008.3 del 23 aprile 2008; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti