Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.09.2003 33.2003.15 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.09.2003 33.2003.15 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.09.2003 33.2003.15
Sentenza o decisione senza scheda
Raccomandata Incarto n. 33.2003.15 IR /tf Lugano 15 settembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici visto il ricorso del 21 maggio 2003 interposto da __________ contro la decisione del 22 aprile 2003 emanata da __________ in materia di prestazioni complementari letti ed esaminati gli atti; considerato, in fatto ed in diritto che con scritto del 21 maggio 2003 __________, domiciliato a __________ ha contestato la decisione su opposizione del 22 aprile precedente emanata dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari contestando la tabella di calcolo con particolare riferimento all’estratto bancario ritenuto, ad un riscatto di un’assicurazione vita ed alla stima immobiliare (CHF 253’’333.- pari ad 1/3 di CHF 760'000.-); che il ricorso è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione delle osservazioni il 27 maggio 2003; che, prima di presentare la sua presa di posizione l’amministrazione ha chiesto all’assicurato di presentare specifica documentazione (III) presentando il ricorso elementi di novità (IV); che __________ ha dato seguito alle richieste con la trasmissione di documenti del 25 giugno 2003 (VI); che la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha postulato la concessione di una proroga del termine per la presentazione delle osservazioni (VII) che ha trovato sostegno in una comunicazione del signor __________; che il 4 settembre 2003 il capo servizio della Cassa ha trasmesso a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il verbale della riunione intervenuta quello stesso giorno con il signor __________, riunione nel corso della quale il ricorrente ha chiesto il ritiro del ricorso alla luce delle nuove emergenze degli accertamenti svolti; che il ritiro dell’impugnativa rende il gravame privo d’oggetto con la conseguenza di suo stralcio senza carico di tasse e spese e senza il riconoscimento di ripetibili P.Q.M. decreta 1. il ricorso è stralciato .
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge. Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici