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33.2002.72

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino ·07 · 2001-01-03 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti
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Incarto n.33.2002.72

IR/cd

Lugano

7 gennaio 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2002 di

__________

contro

la decisione dell'11 ottobre 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione,6501 Bellinzona 1

in materia di prestazioni complementari

considerato,in fatto

A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione giusta l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.

In ossequio alla delega legislativa summenzionata, il Cantone Ticino ha applicato, per la pigione, le medesime deduzioni (cfr. Decreto esecutivo cantonale concernente le LPC all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

In una recente sentenza del 3 gennaio 2001 in re A pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica. Secondo l’Alta corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locatizio è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 in re G (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti