Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.33.2002.72
IR/cd
Lugano
7 gennaio 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2002 di
__________
contro
la decisione dell'11 ottobre 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione,6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
considerato,in fatto
A norma dellart. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire limporto delle spese di pigione giusta lart. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio alla delega legislativa summenzionata, il Cantone Ticino ha applicato, per la pigione, le medesime deduzioni (cfr. Decreto esecutivo cantonale concernente le LPC allAVS/AI del 18 novembre 1998).
In una recente sentenza del 3 gennaio 2001 in re A pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica. Secondo lAlta corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locatizio è determinante loccupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).
Al proposito, in unaltra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 in re G (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti