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33.2002.53

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-08-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 luglio 2002 ed il 31 luglio 2002, e meglio di comprovare a mezzo di

certificati medici se v'è stato un aggravamento, e se sì chi si è occupato

delle sue cure e se ciò ha comportato un suo ricovero (doc. _). Scopo di tale

accertamento era di determinare se vi fosse un motivo scusabile alla base del

ritardo nel comunicare il citato aumento di pigione alla Cassa.

Infatti, in una sentenza del 21 giugno 1988 nella

causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente in DLA

1988 pag. 125 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che

la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di

disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in

quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile.

La restituzione di un termine inosservato per

motivi indipendenti dalla propria volontà costituisce un principio generale del

diritto e trova sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura

non contenziosa (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA

1996/1997 n. 13 pag. 70 consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128

e DTF 114 V 125).

Non tutti i motivi di un ritardo sono scusabili.

La giurisprudenza federale non ha infatti

riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del

diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova

norma legale (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 343

consid. 3; 216 consid. 4; STFA 16 settembre 1985 in causa G., non pubblicata;

DLA 1988, pag. 128, consid. 4a).

Sono invece ritenuti motivi scusabili

l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia del datore di

lavoro, oppure la malattia della persona competente ad inoltrare l'annuncio,

come pure l'ospedalizzazione della moglie dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129

consid. 4b).

Infine, in una decisione del 17 luglio 1997 nella

causa Assicurazione X contro Y e Tribunale delle assicurazioni del Canton

Zurigo pubblicata in SVR 1998, UV Nr. 10, il TFA ha ribadito che è un principio

generale di diritto quello secondo cui un termine passato può essere

restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza sua colpa, di agire

in termine utile, ammettendo altresì la possibilità per i Cantoni di spingersi

oltre le disposizioni federali.

In concreto, il ricorrente ha precisato di aver

avuto un peggioramento delle sue condizioni di salute già un mese prima del

citato periodo, nel senso che ha avuto un'infezione alle vie respiratorie che

ha portato poi all'insorgere di un'infezione alle orecchie, dovendo così

rimanere a letto. La moglie __________ è stata parallelamente colpita da

bronchite, ciò che l'ha costretta a letto. Durante questo periodo l'assicurato

è rimasto dunque a casa e, come sempre, la moglie se ne è occupata (doc. _).

Sulla base della succitata giurisprudenza, a

mente della scrivente Corte la malattia duratura del ricorrente ed il sommarsi

di altre patologie possono essere ritenute un motivo scusabile tale da

permettere di restituire il termine per la notifica dell'aumento della pigione.

Tuttavia, anche se affetta da bronchite, la moglie dell'assicurato che ne

gestisce le procedure (v. doc. _) avrebbe ugualmente potuto inviare per tempo

alla Cassa di compensazione la predetta comunicazione dell'11 luglio 2002

relativa all'aumento del canone di locazione. Le sue condizioni non le

impedivano infatti di espletare tale semplice incombenza.

L'aumento della pigione del ricorrente può

essergli riconosciuta soltanto dall'inizio di agosto 2002, poiché è durante quel

mese che la Cassa ha avuto conoscenza di detto cambiamento e non v'è

sufficiente motivo scusabile che possa dar luogo ad una restituzione di

termine.

L'Amministrazione ha ricevuto il citato scritto

dell'11 luglio 2002 in un primo tempo il 6 agosto 2002 ed in un secondo tempo

il 16 agosto 2002 (cfr. gli atti dell'Amministrazione). Nel primo caso gli è

stato direttamente inviato dall'assicurato medesimo i primi giorni del mese di

agosto 2002, come da sua stessa ammissione (doc. _), mentre il secondo invio

dell'avviso d'aumento della pigione è giunto all'Amministrazione per il tramite

dello scritto del 9 agosto 2002 dell'Agenzia comunale AVS di __________.

Da quanto sopra discende pertanto che la Cassa ha

applicato le norme di legge, per cui questo TCA conferma che il nuovo ammontare

della pigione (Fr. 10'284.-) deve essere ritenuto valido, ai fini del calcolo

della prestazione complementare, dal

1° agosto 2002.

Il ricorso di __________ deve quindi essere

respinto.

2.5.   In fase

d'istruttoria è emerso che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo

II, per cui necessita di un particolare regime dietetico (doc. _). Invitata a

pronunciarsi su tale nuovo elemento, con scritto del 30 ottobre 2002 (doc. _),

la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di corrispondere all'assicurato

la somma forfettaria annua di Fr. 2'100.-, accordandogli una retroattività

massima di quindici mesi in virtù del N. 5014 delle Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS.

Il 14 novembre 2002 l'Amministrazione ha quindi

emesso una nuova decisione con effetto retroattivo al 1° ottobre 2002 (doc. _),

ove essa ha provveduto ad integrare nel calcolo della prestazione complementare

del ricorrente l'importo annuo di

Fr. 2'100.-.

L'art. 9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese

di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni

complementari (OMPC) prevede che le spese supplementari debitamente comprovate,

causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a

persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate

spese di malattia. Va rimborsata una somma forfettaria annua di Fr. 2'100.-.

Giusta l'art. 2 lett. a OMPC, per le spese di

malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate il

rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione.

Nel caso in esame, nel certificato medico del 15

ottobre 2002 il dr. __________, medico curante dell'assicurato, ha osservato

che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo II dal 1990 (doc. _).

Anche quest'ultimo, durante l'audizione del 22 ottobre 2002, ha sottolineato di

necessitare, oltre ad una somministrazione quotidiana d'insulina, di un regime

dietetico di natura particolare.

Ora, in virtù del predetto art. 2 OMPC, questo

nuovo elemento può essere considerato soltanto per i quindici mesi antecedenti

il mese in cui è avvenuta la relativa comunicazione alla Cassa (ottobre 2002),

quindi a partire dal mese di luglio 2001.

Al fine dunque di riesaminare in tal senso il

calcolo delle prestazioni complementari affinché contempli pure il rimborso

forfettario delle spese per prodotti dietetici a cui il ricorrente ha diritto,

la decisione va annullata e l'incarto viene così trasmesso alla Cassa cantonale

di compensazione di Bellinzona per i suoi incombenti.

In

effetti, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di

regola limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta

all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (STFA del 22 febbraio 2001

nella causa J., consid. 1b, I 30/99; DTF 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192

consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). Nel caso concreto le nuove circostanze

di fatto sono chiare ed ammesse dall'amministrazione. I nuovi elementi di fatto

emersi in sede istruttoria impongono l'annullamento - come detto - della

decisione impugnata - siccome non considera la necessità della dieta - ed il

rinvio degli atti alla Cassa per una nuova decisione nel senso dei

considerandi.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2002 33.2002.53 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2002 33.2002.53 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2002 33.2002.53

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2002.00053 TB Lugano 20 novembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Ivano Ranzanici con redattrice: Tanja Balmelli, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 21 agosto 2002 di __________, contro la decisione del 14 agosto 2002 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1, in materia di prestazioni complementari ritenuto, in fatto 1.1.   Con decisione 14 agosto 2002 (doc. _) la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di Bellinzona ha aumentato, con effetto dal 1° agosto 2002, la prestazione complementare già percepita da __________, portandola a Fr. 320.- al mese, contro i precedenti Fr. 241.- fissati dal 1° gennaio 2002. 1.2.   Con ricorso 21 agosto 2002 (doc. _) l'assicurato ha chiesto a questo TCA che si tenga conto dell'intervenuto aumento della pigione - intimatogli nel mese di luglio 2002 - già a partire da quello stesso mese e non invece, come eseguito dalla Cassa, dal solo mese d'agosto 2002. 1.3.   Nella propria risposta 16 settembre 2002 (doc. _) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, avendo ricevuto la comunicazione dell'aumento della pigione sopportata dal ricorrente soltanto durante il mese di agosto 2002. 1.4.   Con scritto 23 settembre 2002 (doc. _) __________ ha ribadito a questo Tribunale la necessità di accogliere il ricorso, ritenuto come i suoi problemi di salute l'abbiano impedito di notificare già in luglio all'Amministrazione l'aumento della pigione. 1.5.   Pendente causa questo Tribunale ha formulato domande al ricorrente sul suo stato di salute nel periodo in questione (doc. _) e con scritto del 16 ottobre 2002 __________ ha prodotto il certificato medico del dr. __________, suo medico curante (docc. _). In data 22 ottobre 2002 questo TCA ha indetto un'audizione informale del ricorrente presso il Municipio di __________ onde ottenere chiarimenti relativi al suo caso (doc. _). In corso di audizione è emerso come __________ debba sottoporsi a dieta particolare siccome affetto da diabete mellito tipo II, circostanza questa segnalata alla Cassa (doc. _) con invito a prendere posizione. 1.6.   L'amministrazione ha ribadito la risposta di causa relativa all'aumento della pigione soltanto a partire dal mese di agosto 2002; d'altro canto, per quanto concerne il regime dietetico a cui deve sottostare l'assicurato affetto da diabete mellito di tipo II (doc. _), ha comunicato di voler accordare al ricorrente –retroattivamente per al massimo quindici mesi giusta il N. 5014 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS - la somma forfettaria di Fr. 2'100.-. in diritto In ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Oggetto della lite è la concessione all'assicurato dell'aumento della prestazione complementare dal 1° luglio 2002, anziché dal 1° agosto 2002. __________ contesta infatti che la Cassa non abbia tenuto conto dell'aumento della pigione sopportata per l'appartamento di __________ - abitato insieme alla moglie __________ ed alla figlia __________ - già a partire dal mese di luglio 2002, quindi dal momento in cui gli è stato notificato l'aumento e lo stesso è diventato pure effettivo. A tal proposito il ricorrente ha prodotto lo scritto 11 luglio 2002 con cui la __________ gli ha notificato l'aumento del canone di locazione, portandolo, dal 1° luglio 2002, a Fr. 857.-, spese accessorie comprese (doc. _). 2.3.   L'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI recita che la prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento; se il cambiamento è inferiore a Fr. 120.- l'anno, si può rinunciare all'adattamento. Nel caso in esame si è in presenza dell'aumento delle spese per la pigione annua lorda che sono state portate da Fr. 778.- al mese (comprese le spese accessorie di Fr. 120.-), per complessivi Fr. 9'336.- annui, a Fr. 857.- mensili, corrispondenti quindi a Fr. 10'284.- all'anno, come figura nella contestata tabella di calcolo PC. Tale spesa è espressamente riconosciuta dall'art. 3b cpv. 1 lett. b della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (LPC) che recita: " Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.". In concreto si presenta dunque la situazione di un aumento delle spese riconosciute e, come figura sulla lista delle pigioni valevole dal 1° luglio 2001 (doc. _), l'adeguamento della pigione avvenuto nel luglio 2002 dovrebbe rimanere tale fino al luglio del 2004. Trattandosi quindi di un aumento duraturo, il predetto art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI è pertanto applicabile. Infine, in specie non si può prescindere dal rinunciare all'adattamento della prestazione complementare concessa all'assicurato, poiché il cambiamento che quest'ultimo deve sopportare raggiunge l'ammontare di Fr. 948.- (Fr. 79.- al mese in più di pigione x 12 mesi) ed è superiore a Fr. 120.- all'anno. 2.4.   Resta ora da determinare a partire da quale momento debba essere fatta valere detta modifica delle spese riconosciute (fabbisogno). Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC, " L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti." Questa differenza, chiamata eccedenza delle spese, tende ad aumentare se a loro volta le spese riconosciute aumentano ed i redditi determinanti diminuiscono o rimangono tali. Nel caso concreto, come visto, la pigione annua lorda è aumentata passando da Fr. 9'336.- a Fr. 10'284.-, per cui muta anche la differenza fra le spese riconosciute ed i redditi determinanti, rimasti invariati: da Fr. 9'138.-, stato al 1° gennaio 2002, si passa a Fr. 10'086.-, stato al 1° agosto 2002 (cfr. le due distinte tabelle di calcolo PC). In tal caso si applica conseguentemente l'art. 25 cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, secondo cui la prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione al più tardi dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto. Il 23 settembre 2002 (doc. _) il ricorrente ha comunicato di aver ritardato ad inoltrare lo scritto dell'aumento della pigione alla Cassa a causa di problemi di salute. Pendente causa, questo Tribunale ha così chiesto all'assicurato di precisare il suo stato di salute nel periodo compreso fra il 12 luglio 2002 ed il 31 luglio 2002, e meglio di comprovare a mezzo di certificati medici se v'è stato un aggravamento, e se sì chi si è occupato delle sue cure e se ciò ha comportato un suo ricovero (doc. _). Scopo di tale accertamento era di determinare se vi fosse un motivo scusabile alla base del ritardo nel comunicare il citato aumento di pigione alla Cassa. Infatti, in una sentenza del 21 giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente in DLA 1988 pag. 125 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile. La restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà costituisce un principio generale del diritto e trova sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 n. 13 pag. 70 consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125). Non tutti i motivi di un ritardo sono scusabili. La giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid. 4; STFA 16 settembre 1985 in causa G., non pubblicata; DLA 1988, pag. 128, consid. 4a). Sono invece ritenuti motivi scusabili l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona competente ad inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129 consid. 4b). Infine, in una decisione del 17 luglio 1997 nella causa Assicurazione X contro Y e Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo pubblicata in SVR 1998, UV Nr. 10, il TFA ha ribadito che è un principio generale di diritto quello secondo cui un termine passato può essere restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza sua colpa, di agire in termine utile, ammettendo altresì la possibilità per i Cantoni di spingersi oltre le disposizioni federali. In concreto, il ricorrente ha precisato di aver avuto un peggioramento delle sue condizioni di salute già un mese prima del citato periodo, nel senso che ha avuto un'infezione alle vie respiratorie che ha portato poi all'insorgere di un'infezione alle orecchie, dovendo così rimanere a letto. La moglie __________ è stata parallelamente colpita da bronchite, ciò che l'ha costretta a letto. Durante questo periodo l'assicurato è rimasto dunque a casa e, come sempre, la moglie se ne è occupata (doc. _). Sulla base della succitata giurisprudenza, a mente della scrivente Corte la malattia duratura del ricorrente ed il sommarsi di altre patologie possono essere ritenute un motivo scusabile tale da permettere di restituire il termine per la notifica dell'aumento della pigione. Tuttavia, anche se affetta da bronchite, la moglie dell'assicurato che ne gestisce le procedure (v. doc. _) avrebbe ugualmente potuto inviare per tempo alla Cassa di compensazione la predetta comunicazione dell'11 luglio 2002 relativa all'aumento del canone di locazione. Le sue condizioni non le impedivano infatti di espletare tale semplice incombenza. L'aumento della pigione del ricorrente può essergli riconosciuta soltanto dall'inizio di agosto 2002, poiché è durante quel mese che la Cassa ha avuto conoscenza di detto cambiamento e non v'è sufficiente motivo scusabile che possa dar luogo ad una restituzione di termine. L'Amministrazione ha ricevuto il citato scritto dell'11 luglio 2002 in un primo tempo il 6 agosto 2002 ed in un secondo tempo il 16 agosto 2002 (cfr. gli atti dell'Amministrazione). Nel primo caso gli è stato direttamente inviato dall'assicurato medesimo i primi giorni del mese di agosto 2002, come da sua stessa ammissione (doc. _), mentre il secondo invio dell'avviso d'aumento della pigione è giunto all'Amministrazione per il tramite dello scritto del 9 agosto 2002 dell'Agenzia comunale AVS di __________. Da quanto sopra discende pertanto che la Cassa ha applicato le norme di legge, per cui questo TCA conferma che il nuovo ammontare della pigione (Fr. 10'284.-) deve essere ritenuto valido, ai fini del calcolo della prestazione complementare, dal 1° agosto 2002. Il ricorso di __________ deve quindi essere respinto. 2.5.   In fase d'istruttoria è emerso che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo II, per cui necessita di un particolare regime dietetico (doc. _). Invitata a pronunciarsi su tale nuovo elemento, con scritto del 30 ottobre 2002 (doc. _), la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di corrispondere all'assicurato la somma forfettaria annua di Fr. 2'100.-, accordandogli una retroattività massima di quindici mesi in virtù del N. 5014 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS. Il 14 novembre 2002 l'Amministrazione ha quindi emesso una nuova decisione con effetto retroattivo al 1° ottobre 2002 (doc. _), ove essa ha provveduto ad integrare nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente l'importo annuo di Fr. 2'100.-. L'art. 9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) prevede che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata una somma forfettaria annua di Fr. 2'100.-. Giusta l'art. 2 lett. a OMPC, per le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione. Nel caso in esame, nel certificato medico del 15 ottobre 2002 il dr. __________, medico curante dell'assicurato, ha osservato che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo II dal 1990 (doc. _). Anche quest'ultimo, durante l'audizione del 22 ottobre 2002, ha sottolineato di necessitare, oltre ad una somministrazione quotidiana d'insulina, di un regime dietetico di natura particolare. Ora, in virtù del predetto art. 2 OMPC, questo nuovo elemento può essere considerato soltanto per i quindici mesi antecedenti il mese in cui è avvenuta la relativa comunicazione alla Cassa (ottobre 2002), quindi a partire dal mese di luglio 2001. Al fine dunque di riesaminare in tal senso il calcolo delle prestazioni complementari affinché contempli pure il rimborso forfettario delle spese per prodotti dietetici a cui il ricorrente ha diritto, la decisione va annullata e l'incarto viene così trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona per i suoi incombenti. In effetti, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., consid. 1b, I 30/99; DTF 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). Nel caso concreto le nuove circostanze di fatto sono chiare ed ammesse dall'amministrazione. I nuovi elementi di fatto emersi in sede istruttoria impongono l'annullamento - come detto - della decisione impugnata - siccome non considera la necessità della dieta - ed il rinvio degli atti alla Cassa per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi. La decisione impugnata è annullata e gli atti trasmessi alla Cassa cantonale di Bellinzona affinché proceda ad un riesame della situazione di __________ ed emani una nuova decisione. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti