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Incarto n.33.2002.00015
ir/gm
Lugano
2 settembre 2002
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il giudice delegatodel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 19 febbraio 2002 interposto da
__________
contro
la decisione del 25 gennaio 2002 emanata dalla
Cassa cant. di compensazione,6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 5 marzo 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
vista la lettera 12 agosto 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta1. la causa èstralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici