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RACCOMANDATA
Incarto n.33.2001.00065
ir/fz
Lugano
30 luglio 2001
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il giudice delegatodel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 8 luglio 2001 interposto da
__________
contro
la decisione del 22.6.01 emanata da
Cassa cant. di compensazione,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 25.7.01 della parte convenuta che precisa di aver emesso in pari data una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta1. il ricorso di cui sopra èstralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici