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RACCOMANDATA
Incarto n.33.2001.00005
MA
Lugano
25 aprile 2001
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il giudice delegatodel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2001 di
__________
contro
la decisione del 29 dicembre 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione,6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
richiamato il decreto 20 marzo 2001 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1adella Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia36 seg., RU 83 III 56);
ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti