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Incarto n.33.2000.00010
mb/gm
Lugano
22 febbraio 2001
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il giudice delegatodel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 19 febbraio 2000 interposto da
__________
contro
la decisione dell'8 febbraio 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione,6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 11 maggio 2000 presentata dalla parte convenuta;
visto lo scritto 15 febbraio 2001 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. Doc. _);
rilevato che con lettera 20 febbraio 2001 la parte ricorrente ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta1. la causa èstralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici