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32.2026.29

Richiesta ricorsuale di beneficiare dell'importo forfettario per l'acquisto di un apparecchio acustico (già approvata precedentemente e non ancora utilizzata) non oggetto della decisione impugnata, che ha respinto richiesta di versare forfait superiori al suddetto importo. Ricorso irricevibile

Ticino ·TCA · 2026-07-09 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2026.29

MP/gm

Lugano

9 luglio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2026 di

RI1,_______

contro

la decisione del 16 marzo 2026 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

e consideratoin diritto

-  con decisione del 3 febbraio 1999 l’Ufficio AI del Canton _______, dove l’assicurato si era nel frattempo trasferito, ha aumentato la mezza rendita a una intera dal 1. maggio 1997, avendo appurato un grado d’invalidità del 100% in esito a una revisione d’ufficio (doc. 184 incarto AI);

-  con scritto del 15 dicembre 2025 l’Ufficio AI del Cantone Ticino, dove l’assicurato è tuttora domiciliato, ha comunicato che egli ha diritto all’importo forfettario per l’acquisto di un apparecchio acustico ai sensi del n. 5.07 dell’allegato all’OMAI (doc. 287 incarto AI);

-  con decisione del 16 marzo 2026 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di versare forfait superiori al suddetto importo (regolamentazione dei casi di rigore) inoltrata dall’assicurato (doc. 297 incarto AI);

-  contro la predetta decisione l’assicurato si è tempestivamente aggravato dinanzi allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni con uno scritto in lingua tedesca, su richiesta del vicepresidente del TCA poi tradotto in lingua italiana. Precisa di non presentare una richiesta nell’ambito di un caso di rigore, bensì di richiedere la regolare garanzia di assunzione dei costi per una fornitura di apparecchi acustici;

-  con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso. Rileva infatti che il ricorrente beneficerebbe già della garanzia richiesta, che sino a oggi non risulterebbe essere stata utilizzata;

-  la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 131 V 164, 130 V 388, 122 V 36 consid. 2a, 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1, 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1, 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1, 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2 e 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; SVR 2005 AHV n. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1A e 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007);

-  secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

-  con il presente ricorso il ricorrente postula la regolare garanzia di assunzione dei costi per una fornitura di apparecchi acustici, allorquando con la decisione contestata l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di versare forfait superiori alla suddetta garanzia (regolamentazione dei casi di rigore);

-  il ricorso si rivela irricevibile, poiché la richiesta del ricorrente non è stata oggetto della decisione impugnata e pertanto non può essere oggetto di esame e giudizio in questa sede;

-  richiesta che, in ogni caso, era già stata approvata dall’Ufficio AI con scritto del 15 dicembre 2025. Come incontestatamente da esso affermato nella risposta di causa, inoltre, la garanzia concessa non è ancora stata utilizzata dal ricorrente;

-  giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-  visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 200 vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti