Erwägungen (1 Absätze)
E. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile;
- sia ancora rammentato che, per la cifra 2010 CGI, l'aiuto di terzi è consideratoregolarese l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per esempio lassicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, m improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).
Per la cifra 2013 CGI l'aiuto è consideratonotevolequando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte dell«igiene personale» [DTF 107 V 136]):
- quanto in particolare allatto ordinario della vita del vestirsi e svestirsi, secondo la cifra 2026 CGI la grande invalidità è data se lassicurato non è in grado di mettersi e togliersi da solo un capo dabbigliamento indispensabile o un mezzo ausiliario. La grande invalidità è data anche quando lassicurato riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per il verso giusto. La preparazione degli abiti non può essere presa in considerazione;
-in concreto, dalla pianificazione delle cure redatta dal responsabile del servizio che presta assistenza al ricorrente emerge che lintervento comprende, tra le altre cose, il vestire e lo svestire il ricorrente (doc. A2, pag. 5 seg.);
- è pertanto comprovato che il ricorrente necessita di aiuto di terzi anche per vestirsi e svestirsi, senza comunque che sia stato addotto o altrimenti emerga dallesame dellincarto che egli necessiti di aiuto di terzi per compieretuttigli atti ordinari della vita;
- ritenuto che il ricorrente necessita anche di accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana, risultano quindi adempiuti i requisiti di cui allart. 37 cpv. 2 lett. c OAI;
- visto quanto sopra, valutata la documentazione allinserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente di riconoscergli il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1. settembre 2025;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1. gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto lesito favorevole del ricorso, le spese di fr. 500 vanno poste a carico dellUfficio AI.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione del 14 gennaio 2026 è modificata nel senso che RI1 ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1. settembre 2025. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2026.16
MP/gm
Lugano
13 maggio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2026 di
RI1,______
contro
la decisione del 14 gennaio 2026 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
e consideratoin diritto
- a seguito dellentrata dellassicurato in un istituto, il 19 aprile 2024, con decisione del 22 gennaio 2025, pure debitamente preceduta dal relativo preavviso, lUfficio AI ha retroattivamente soppresso il diritto allassegno per grandi invalidi con effetto dal 1. maggio 2024 (doc. 100 incarto AI) e, con decisione del 18 marzo 2025, ha conseguentemente chiesto allassicurato la restituzione di quanto percepito in eccesso (doc. 101 incarto AI);
- a seguito della dimissione dallistituto, il 24 agosto 2025, con progetto di decisione del 2 settembre 2025 lUfficio AI ha prospettato allassicurato di ristabilire il diritto allassegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1. settembre 2025 (doc. 107 incarto AI);
- vista la documentazione medica trasmessa dallassicurato (docc. 109 e 117 incarto AI), il Servizio medico regionale ha ritenuto opportuno lo svolgimento di uninchiesta a domicilio. Nel rapporto del 16 dicembre 2025, relativo allinchiesta del 1. dicembre 2025, la consulente IAS ha accertato che lassicurato dipende da terzi per lavarsi e necessita di accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana (doc. 119 incarto AI, p.to 4). Quanto allatto ordinario della vita del vestirsi e svestirsi, ella ha rilevato che la.to è fisicamente autonomo nel compimento dellatto ma necessita di supervisione che verrà conteggiata ai fini dellaccompagnamento. Atto non computato (ibidem, p.to 3.1.1);
- con decisione del 14 gennaio 2026, lUfficio AI ha quindi confermato il progetto (docc. 124 e 126 incarto AI);
- contro questa decisione lassicurato, rappresentato da RA1 (sua curatrice), è tempestivamente insorto, in sostanza affermando di necessitare di aiuto per compiere più di un solo atto ordinario della vita e producendo a comprova la pianificazione delle cure redatta dal responsabile del servizio che gli presta assistenza (doc. A2);
- con la risposta di causa lUfficio AI, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, ha proposto il riconoscimento del diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1. settembre 2025;
- con scritto del 2 aprile 2026, il ricorrente ha aderito alla proposta dellUfficio AI;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- nella fattispecie, oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve o medio;
- secondo l'art. 9 LPGA che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42vLAI (DTF 133 V 450) è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91 e 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).
Gli atti ordinari della vita determinanti riguardano sei ambiti (DTF 127 V 97, 125 V 303, 117 V 146 consid. 2; cifra 2020 della Circolare sulla grande invalidità (CGI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2026):
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127);
- l'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi, con riserva dellart. 42biscpv. 5.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo lart. 42biscpv. 5;
- l'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata digrado elevatose l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è digrado mediose l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
L'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è digrado lievese l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
- a norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile;
- sia ancora rammentato che, per la cifra 2010 CGI, l'aiuto di terzi è consideratoregolarese l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per esempio lassicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, m improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).
Per la cifra 2013 CGI l'aiuto è consideratonotevolequando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte dell«igiene personale» [DTF 107 V 136]):
- quanto in particolare allatto ordinario della vita del vestirsi e svestirsi, secondo la cifra 2026 CGI la grande invalidità è data se lassicurato non è in grado di mettersi e togliersi da solo un capo dabbigliamento indispensabile o un mezzo ausiliario. La grande invalidità è data anche quando lassicurato riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per il verso giusto. La preparazione degli abiti non può essere presa in considerazione;
-in concreto, dalla pianificazione delle cure redatta dal responsabile del servizio che presta assistenza al ricorrente emerge che lintervento comprende, tra le altre cose, il vestire e lo svestire il ricorrente (doc. A2, pag. 5 seg.);
- è pertanto comprovato che il ricorrente necessita di aiuto di terzi anche per vestirsi e svestirsi, senza comunque che sia stato addotto o altrimenti emerga dallesame dellincarto che egli necessiti di aiuto di terzi per compieretuttigli atti ordinari della vita;
- ritenuto che il ricorrente necessita anche di accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana, risultano quindi adempiuti i requisiti di cui allart. 37 cpv. 2 lett. c OAI;
- visto quanto sopra, valutata la documentazione allinserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente di riconoscergli il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1. settembre 2025;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1. gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto lesito favorevole del ricorso, le spese di fr. 500 vanno poste a carico dellUfficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 14 gennaio 2026 è modificata nel senso che RI1 ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1. settembre 2025.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti