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32.2026.13

Rinvio atti per esperire una perizia di decorso, come proposto dall'UAI; AG con GP in sede amministrativa invece negata, poiché per documentare il proprio stato di salute e presentare queste risultanze all'UAI la ricorrente non necessitava dell'assistenza di un legale. Ricorso parzialmente accolto

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 cpv. 3 OAI prevede che i SMR sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

I servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 4.2.1).

Non va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna di principio ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono anche solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157E. 1d S. 162 f.)”);

-  a proposito della valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del medico del SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio sulla loro affidabilità e concludenza;

-  se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008 consid. 5.3), poiché, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a pag. 398 seg.) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati);

-in concreto,per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario e la sua capacità lavorativa (residua). Al riguardo va detto che, considerato che il SMR ha evidenziato la necessità di ulteriori accertamenti (doc. X 1: “in considerazione dell’attuale documentazione e del fatto che la valutazione peritale risale a 3 anni or sono risulta indicata una rivalutazione peritale in ambito_______(perizia di decorso psichiatrica, reumatologica, oncologica e neurologica)”), un approfondimento medico risulta imprescindibile;

-  visto quanto sopra, valutata la documentazione all’inserto, quanto alla soppressione della rendita questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla ricorrente;

-  nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016);

-  rilevato che per la ragione appena esposta l’accertamento peritale svolto dall’amministrazione necessita di un complemento, si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esperisca una perizia di decorso;

-  in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI);

-  quanto alla reiezione da parte dell’Ufficio AI della domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa presentata dalla ricorrente, si rileva che giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria a tutelare i suoi diritti.

L’art. 37 cpv. 4 LPGA – disposto che deriva direttamente dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e che concerne la procedura amministrativa in tutti i settori delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 97 consid. 3.1.1; STF 8C_135/2018 del 7 settembre 2018 consid. 4.1in fine; Betschart, BSK ATSG, n. 3 seg. ad art. 37 LPGA con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) – prevede che se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

Il disposto in parola presuppone che il gratuito patrocinio venga esplicitamente richiesto. Tuttavia, nei casi in cui l’evidente impaccio (ted.Unbeholfenheit) di una parte non permette di assicurare l’emanazione di una corretta decisione di notevole importanza, è possibile esaminare d’ufficio la possibilità di concedere il gratuito patrocinio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 34 ad art. 37 LPGA).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all’art. 61 lett. f LPGA, l’art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione “se le circostanze lo esigono”, anziché quella “se le circostanze lo giustificano”, significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 36 ad art. 37 LPGA; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, pag. 397 seg.). Per il resto, all’art. 37 cpv. 4 LPGA torna applicabile, di principio, la giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 61 lett. f LPGA (DTF 132 V 200 consid. 5.1.3; STCA 32.2017.205 del 12 settembre 2018 consid. 2.7; Ackermann, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Vertretung im Sozialversicherungsrecht, in: Schaffhauser/Kieser (edit.), Sozialversicherungsrechtstagung, 2010, pag. 154; Kieser, op. cit., n. 186 ad art. 61 LPGA; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pag. 156; cfr. anche Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pagg. 262-268; Kieser, Unentgeltliche Rechtsverbeiständigung und Parteientschädigung, in: Schaffhauser/Schlauri (edit.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, pagg. 211-217; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 553).

Se i presupposti sono adempiuti il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo anche nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 51 ad art. 37 LPGA).

Con l’accoglimento della domanda di gratuito patrocinio solo i costi di allestimento della domanda e quelli per i memoriali relativi all’oggetto del contendere principale (ted.Hauptsache) possono essere accollati con effetto retroattivo. È quindi irrilevante il fatto che un assicurato abbia tardato a presentare la domanda a motivo di ignoranza o di una carente consulenza legale (DTF 122 I 203 consid. 2e; Ackermann, op. cit., pag. 171 seg.);

-  quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37 LPGA). Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 372 consid. 5b con riferimenti, 125 V 202 consid. 4a; STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019 consid. 3.1, 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, 9C_29/2017 del 6 aprile 2017 consid. 1; STCA 32.2024.44 del 30 settembre 2024 consid. 2.9);

-  nella presente fattispecie l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha negato alla ricorrente il diritto al gratuito patrocinio in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando la fattispecie nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato;

-  il criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va verificato con particolare severità (DTF 125 V 32 consid. 4b; STF 9C_786/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 5.1, 8C_760/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2 seg., 8C_996/2012 del 28 marzo 2013 consid. 4.1; Betschart, op. cit., n. 46 ad art. 37 LPGA; Forster, op. cit., n. 13 ad art. 37 LPGA; Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 1991, pag. 293 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 164).

La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständigung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b con riferimenti e 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni per invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständigung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständigung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt”; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato iscritto o che adempie per analogia alle condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (DTF 132 V 200 consid. 5.1.3; STF 8C_246/2012 del 17 agosto 2012 consid. 2.1; cfr. anche DTF 135 I 1 consid. 7.4 e STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 3.1; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV n. 50 pag. 181);

-  ora, non si nega che l’assistenza è stata di utilità alla ricorrente, ma essa non doveva provenire necessariamente – vista la severa giurisprudenza suelencata – da parte di un legale. Si tratta difatti di un’ordinaria procedura e la ricorrente avrebbe potuto far capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone attive nel settore sociale per documentare il proprio stato di salute e presentare queste risultanze all’Ufficio AI, la fattispecie non presentando altrimenti difficoltà di ordine giuridico;

-  va infatti ricordato che in un ambito come quello dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi – ciò che non corrisponde al caso in esame –, l’intervento di un avvocato già in sede amministrativa non è necessario (SVR 2016 IV n. 41 consid. 7.2, 2020 IV n. 10);

-  sulla scorta delle considerazioni esposte, difettando della necessità di patrocinio da parte di un legale, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, senza dover accertare l’eventuale indigenza della ricorrente, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo, essendo le citate condizioni cumulative;

-  quanto infine alla richiesta di chiarire se il rinvio significhi il ripristinopendente causadella previgente rendita della ricorrente, va detto che nel caso in cui l'effetto sospensivo viene revocato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita – comein casu– o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (DTF 129 V 370; STCA 32.2016.101 del 17 maggio 2017, consid. 2.9in fine);

-  visto tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la soppressione del diritto alla rendita va annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché esperisca una perizia di decorso;

-  la ricorrente, nel merito vincente in causa e patrocinata da una legale (art. 61 lett. g LPGA), ha diritto al rimborso di ripetibili che appare giustificato quantificare in fr. 2'000, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura giudiziaria formulata nel ricorso (DTF 124 V 301 consid. 6; STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5);

-  giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1. gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-  visto l’esito favorevole del ricorso nel merito (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti; STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §   La decisione del 7 gennaio 2026 è modificata, nel senso che la soppressione del diritto alla rendita è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai considerandi. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2026.13

MP/gm

Lugano

15 giugno 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2026 di

RI1,______

contro

la decisione del 7 gennaio 2026 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

e consideratoin diritto

-  avviata d’ufficio una procedura di revisione, con progetto di decisione del 5 gennaio 2021 l’Ufficio AI ha prospettato all’assicurata la soppressione della rendita, avendo stabilito un grado d’invalidità dell’11% dal 2019 (doc. 208 incarto AI);

-  a seguito delle osservazioni dell’assicurata, patrocinata dall’avv. RA1 (doc. 213 incarto AI), e in particolare della produzione di un certificato del proprio medico curante, il Servizio medico regionale (di seguito: SMR) ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata a una perizia di decorso del _______ (doc. 217 incarto AI);

-  sulla base della perizia di decorso del _______ del 21 settembre 2022 (doc. 226 incarto AI), con progetto di decisione del 28 settembre 2022 l’Ufficio AI ha annullato il progetto di decisione precedente e comunque prospettato all’assicurata la soppressione della rendita, avendo stabilito un grado d’invalidità del 10% dal 2020 (doc. 228 incarto AI);

-  a seguito delle osservazioni dell’assicurata (doc. 234 incarto AI), e in particolare della produzione di tre certificati dei propri medici curanti, il SMR ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata a un’ulteriore perizia di decorso del _______ (doc. 239 incarto AI);

-  sulla base dell’ulteriore perizia di decorso del _______ del 27 settembre 2023 (doc. 255 incarto AI), con progetto di decisione del 20 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha nuovamente annullato il progetto di decisione precedente e comunque prospettato all’assicurata la soppressione della rendita, avendo stabilito un grado d’invalidità del 16% dal

1. novembre 2022 e del 24% dal 1. gennaio 2024 (doc. 266 incarto AI);

-  con osservazioni del 21 marzo 2024 l’assicurata ha contestato il suddetto progetto (doc. 275 incarto AI), producendo un rapporto operatorio e un certificato del proprio medico curante, e con scritti dell’8 (doc. 283 incarto AI) e del 22 agosto 2024 (doc. 286 incarto AI) ha poi fornito aggiornamenti sul suo stato di salute;

-  con due decisioni del 23 dicembre 2025 l’Ufficio AI ha aumentato la rendita di un quarto a una intera dal 1. giugno 2024 con un grado d’invalidità del 100% e a una del 58% dal 1. febbraio 2025 con un tale grado d’invalidità (doc. 319 seg. incarto AI);

-  con decisione del 7 gennaio 2026 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita dalla fine del mese che avrebbe seguito l’intimazione della decisione, avendo stabilito un grado d’invalidità del 24% dal 12 giugno 2025, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dall’assicurata e contestualmente ha tolto l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso (doc. 321 incarto AI);

-  contro questa decisione l’assicurata è tempestivamente insorta, chiedendo il mantenimento della rendita, o in subordine il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione, e il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sia in prima che in seconda istanza; il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. Nel merito, in sostanza contesta, sulla scorta dell’allegata documentazione medica, il grado d’invalidità a cui è giunto l’Ufficio AI e afferma di non essere in grado di adeguatamente tutelarsi da sola;

-  con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, confermando le proprie valutazioni medica ed economica e rimarcando che non era necessaria l’assistenza da parte di un avvocato;

-  con osservazioni del 18 marzo 2026 la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni e motivazioni, producendo un ulteriore atto medico;

-  con osservazioni del 14 aprile 2026 l’Ufficio AI, esaminata la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, ha chiesto a questo Tribunale il rinvio degli atti, perché esperisca una perizia di decorso, e il respingimento della domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa;

-  con scritto del 27 aprile 2026 la ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI di rinvio degli atti, mantenendo invece la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

-  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

-  nella fattispecie, oggetto del contendere è innanzitutto sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso la rendita percepita dalla ricorrente;

-  per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158);

-  quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii);

-  le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il _______, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 seg.). In merito al valore probatorio delle perizie _______, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i _______ nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. 3.2 seg., 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo federale devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2);

-  circa il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per l’art. 54a LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2), stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3) e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2 in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Nell’ambito della valutazione delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI, se occorre i SMR possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i SMR sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

I servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 4.2.1).

Non va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna di principio ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono anche solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157E. 1d S. 162 f.)”);

-  a proposito della valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del medico del SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio sulla loro affidabilità e concludenza;

-  se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008 consid. 5.3), poiché, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a pag. 398 seg.) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati);

-in concreto,per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario e la sua capacità lavorativa (residua). Al riguardo va detto che, considerato che il SMR ha evidenziato la necessità di ulteriori accertamenti (doc. X 1: “in considerazione dell’attuale documentazione e del fatto che la valutazione peritale risale a 3 anni or sono risulta indicata una rivalutazione peritale in ambito_______(perizia di decorso psichiatrica, reumatologica, oncologica e neurologica)”), un approfondimento medico risulta imprescindibile;

-  visto quanto sopra, valutata la documentazione all’inserto, quanto alla soppressione della rendita questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla ricorrente;

-  nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016);

-  rilevato che per la ragione appena esposta l’accertamento peritale svolto dall’amministrazione necessita di un complemento, si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esperisca una perizia di decorso;

-  in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI);

-  quanto alla reiezione da parte dell’Ufficio AI della domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa presentata dalla ricorrente, si rileva che giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria a tutelare i suoi diritti.

L’art. 37 cpv. 4 LPGA – disposto che deriva direttamente dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e che concerne la procedura amministrativa in tutti i settori delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 97 consid. 3.1.1; STF 8C_135/2018 del 7 settembre 2018 consid. 4.1in fine; Betschart, BSK ATSG, n. 3 seg. ad art. 37 LPGA con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) – prevede che se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

Il disposto in parola presuppone che il gratuito patrocinio venga esplicitamente richiesto. Tuttavia, nei casi in cui l’evidente impaccio (ted.Unbeholfenheit) di una parte non permette di assicurare l’emanazione di una corretta decisione di notevole importanza, è possibile esaminare d’ufficio la possibilità di concedere il gratuito patrocinio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 34 ad art. 37 LPGA).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all’art. 61 lett. f LPGA, l’art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione “se le circostanze lo esigono”, anziché quella “se le circostanze lo giustificano”, significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 36 ad art. 37 LPGA; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, pag. 397 seg.). Per il resto, all’art. 37 cpv. 4 LPGA torna applicabile, di principio, la giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 61 lett. f LPGA (DTF 132 V 200 consid. 5.1.3; STCA 32.2017.205 del 12 settembre 2018 consid. 2.7; Ackermann, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Vertretung im Sozialversicherungsrecht, in: Schaffhauser/Kieser (edit.), Sozialversicherungsrechtstagung, 2010, pag. 154; Kieser, op. cit., n. 186 ad art. 61 LPGA; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pag. 156; cfr. anche Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pagg. 262-268; Kieser, Unentgeltliche Rechtsverbeiständigung und Parteientschädigung, in: Schaffhauser/Schlauri (edit.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, pagg. 211-217; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 553).

Se i presupposti sono adempiuti il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo anche nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 51 ad art. 37 LPGA).

Con l’accoglimento della domanda di gratuito patrocinio solo i costi di allestimento della domanda e quelli per i memoriali relativi all’oggetto del contendere principale (ted.Hauptsache) possono essere accollati con effetto retroattivo. È quindi irrilevante il fatto che un assicurato abbia tardato a presentare la domanda a motivo di ignoranza o di una carente consulenza legale (DTF 122 I 203 consid. 2e; Ackermann, op. cit., pag. 171 seg.);

-  quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37 LPGA). Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 372 consid. 5b con riferimenti, 125 V 202 consid. 4a; STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019 consid. 3.1, 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, 9C_29/2017 del 6 aprile 2017 consid. 1; STCA 32.2024.44 del 30 settembre 2024 consid. 2.9);

-  nella presente fattispecie l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha negato alla ricorrente il diritto al gratuito patrocinio in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando la fattispecie nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato;

-  il criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va verificato con particolare severità (DTF 125 V 32 consid. 4b; STF 9C_786/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 5.1, 8C_760/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2 seg., 8C_996/2012 del 28 marzo 2013 consid. 4.1; Betschart, op. cit., n. 46 ad art. 37 LPGA; Forster, op. cit., n. 13 ad art. 37 LPGA; Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 1991, pag. 293 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 164).

La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständigung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b con riferimenti e 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni per invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständigung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständigung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt”; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato iscritto o che adempie per analogia alle condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (DTF 132 V 200 consid. 5.1.3; STF 8C_246/2012 del 17 agosto 2012 consid. 2.1; cfr. anche DTF 135 I 1 consid. 7.4 e STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 3.1; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV n. 50 pag. 181);

-  ora, non si nega che l’assistenza è stata di utilità alla ricorrente, ma essa non doveva provenire necessariamente – vista la severa giurisprudenza suelencata – da parte di un legale. Si tratta difatti di un’ordinaria procedura e la ricorrente avrebbe potuto far capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone attive nel settore sociale per documentare il proprio stato di salute e presentare queste risultanze all’Ufficio AI, la fattispecie non presentando altrimenti difficoltà di ordine giuridico;

-  va infatti ricordato che in un ambito come quello dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi – ciò che non corrisponde al caso in esame –, l’intervento di un avvocato già in sede amministrativa non è necessario (SVR 2016 IV n. 41 consid. 7.2, 2020 IV n. 10);

-  sulla scorta delle considerazioni esposte, difettando della necessità di patrocinio da parte di un legale, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, senza dover accertare l’eventuale indigenza della ricorrente, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo, essendo le citate condizioni cumulative;

-  quanto infine alla richiesta di chiarire se il rinvio significhi il ripristinopendente causadella previgente rendita della ricorrente, va detto che nel caso in cui l'effetto sospensivo viene revocato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita – comein casu– o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (DTF 129 V 370; STCA 32.2016.101 del 17 maggio 2017, consid. 2.9in fine);

-  visto tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la soppressione del diritto alla rendita va annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché esperisca una perizia di decorso;

-  la ricorrente, nel merito vincente in causa e patrocinata da una legale (art. 61 lett. g LPGA), ha diritto al rimborso di ripetibili che appare giustificato quantificare in fr. 2'000, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura giudiziaria formulata nel ricorso (DTF 124 V 301 consid. 6; STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5);

-  giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1. gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-  visto l’esito favorevole del ricorso nel merito (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti; STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§   La decisione del 7 gennaio 2026 è modificata, nel senso che la soppressione del diritto alla rendita è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai considerandi.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti