opencaselaw.ch

32.2025.86

Prima domanda di prestazioni respinta. Conferma valutazione medico teorica accertata perizia bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica). Negato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurata

Ticino ·27 · · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2025.86

BS/sc

Lugano

27 aprile 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)

redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2025 di

RI1,______

contro

la decisione del 18 luglio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Dal punto di vista psichiatrico, con rapporto 25 febbraio 2025 il dr. med. ______, dopo aver visto due volte l’assicurata, ha riassunto la documentazione medica presente agli atti e proceduto ad una dettagliata anamnesi. Egli ha poi eseguito dei test di natura psichiatrica, valutato i reperti giungendo ad escludere una patologia extra somatica con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Quale diagnosi non invalidante il perito psichiatra ha posto una sindrome mista ansioso depressiva (ICF10: F41.2) in remissione (pagg. 267 -287 incarto AI).

Dopo valutazione globale, i periti hanno concluso per una piena abilità lavorativa in qualsiasi professione dal 18 gennaio 2024, ritenuta un’inabilità del 100% dal 7 ottobre 2023 al 17 gennaio 2024 corrispondente al periodo di degenza presso la clinica di riabilitazione di ______ (pag. 322).

La perizia è stata recepita dal SMR con rapporto 6 marzo 2025 (doc. 56).

Oggetto del contendere è la valutazione medico-teorica.

Come risulta dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria datato 30 settembre 2025 (XI/bis), l’insorgente, nubile e disoccupata, percepisce indennità di disoccupazione mensili pari a fr. 2'170,60 netti con una rimanenza di 210 giorni di diritto (cfr. conteggio di agosto 2025). Nell’economia domestica essa convive con un suo compagno il quale percepisce un salario mensile netto di fr. 4'207,35 (cfr. certificato di salario del 24 settembre 2025).

Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti