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32.2025.78

Decisione di rendita dopo precedente rinvio degli atti all'Ufficio AI per nuovi accertamenti. Confermata la valuazione medico-teorica, la non comunlabilità dell'invalidità psichica con quella somatica, che vanno integrate. Confermata l'esigilità in attività adeguate, tenendo conto delle limitazioni

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Raccomandata

Incarto n.32.2025.78

32.2025.79

BS/sc

Lugano

26 maggio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2025 di

RI1,______

contro

le decisioni del 10 luglio 2025 (inc. 32.2025.78) e 4 agosto 2025 (inc. 32.2025.79) emanate da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione per l’invalidità

ritenutoin fatto

2.12.  Occorre ora verificare la determinazione del grado d’invalidità, mediante il raffronto generale dei redditi, eseguita dall’Ufficio AI.

Giusta l’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato chel’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

Secondo l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

Per l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

In concreto, come si evince dai calcoli esposti nella decisione 24 settembre 2021 (periodo 2016 – 2019) (pagg. 947-951 inc. AI) e nelle motivazioni della decisione 10 luglio 2025 (doc. 478; cfr. anche la delibera 7 luglio 2025 in doc 477), l’Ufficio AI ha utilizzato i dati statistici nazionali relativi al settore 41/42 (costruzioni edifici e del genio civile), livello di qualifica 2 (conoscenze professionali e specializzate), uomini, per 41.67 ore lavorative settimanali definendo il reddito da valido che varia da fr. 73'769,28 (2016) a fr. 78'017,65 (2024).

Tale modo di procedere risulta essere corretto e gli importi – non contestati – vanno confermati.

Nel caso in esame, per quel che concerne il reddito da valido, l’Ufficio AI ha preso in considerazione i redditi statistici relativi ad attività semplici e ripetitive, riconoscendo una riduzione del 10% per attività leggere. Tenendo poi conto di una residua capacità lavorativa del 70% l’amministrazione ha quantificato un importo che va dai fr. 42'086 (2016) ai fr. 42'515,37 (2024).

Con il ricorso l’assicurato contesta la riduzione di reddito del 10%, rilevando:

Ora, a prescindere che, come visto al consid. 2.8 in fine, la perizia bisciplinare _______ quali limitazioni ha segnatamente valutato”attività fisiche leggere in locali temperati, con variazioni di posizione da seduto a eretto”, rettamente in sede di risposta l’amministrazione ha fatto presente che, poiché l’incapacità lavorativa va intesa quale riduzione di rendimento, non può essere presa in considerazione un’ulteriore riduzione per questo fattore (cfr. al riguardo STF 9C_445/2022 del 27 settembre 2023 con riferimento a STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.4). Detto diversamente, il fatto che il ricorrente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 30% per il minor rendimento e non vi è più spazio per ulteriori riduzioni per tale limitazione.

Altre riduzioni non entrano in linea di conto (cfr. a tal riguardo le valutazioni 27 giugno 2021, pagg. 950 e 951). Il fattore età, come correttamente rilevato dal consulente IP, non permette di riconoscere una riduzione, poiché al momento delle decisioni contestate l’assicurato – nato il ______ 1969 - aveva 55 anni e mancavano ancora circa 10 anni al pensionamento ordinario (cfr. annotazione 10 aprile 2025; doc. 459). Del resto, secondo giurisprudenza, il fattore età statisticamente, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2: “Non entrano invece realisticamente in linea di considerazione altri motivi di riduzione. In particolare, contrariamente a quanto invoca il ricorrente, l'età (56 anni al momento della decisione amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2004, pag. 65, TA9)”;citata in STCA 32.2019.138 consid. 2.9). L’assicurato è di lingua italiana ed ha un’esperienza professionale pluridecennale, motivo per cui non vi è spazio per una riduzione.

2.14.Il ricorrente, parzialmente vincente in causa e patrocinato da un legale (art. 61 lett. g LPGA), ha diritto al rimborso di ripetibili ridotte.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti