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32.2025.76

Perizia bidisciplinare non validamente messa in dubbio dai curanti, che valutano diversamente (ma senza motivare perché) le medesime problematiche evidenziate dai periti; inchiesta domiciliare che rileva esigibilità aiuto del marito nelle mansioni consuete confermata. Ricorso respinto

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476 n. 213).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989 pag. 325; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV n. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 17 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5).

2.4.  Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA nella DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV n. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

In una sentenza pubblicata nella DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciproci dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 dell’8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV n. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).

Preso atto della citata sentenza il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza nel senso che dal 1. gennaio 2018 l’art. 27biscpv. 2-4 OAI aveva il seguente tenore:

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2025.76

MP/gm

Lugano

11 maggio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2025 di

RI1,______

contro

la decisione del 30 luglio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

1.2.  Il 17 maggio 2022 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti, facendo valere un danno alla salute sussistente dal 9 novembre 2021 (doc. 64 incarto AI, p.to 6.1).

Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, comprensivi in particolare della perizia bidisciplinare (psichiatria e psicoterapia con test psicodiagnostici, neurologia) del ______ del 27 giugno 2024 (doc. 133 incarto AI) e dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del consulente IAS del 12 marzo 2025 (doc. 171 incarto AI), con decisione del 29 luglio 2025 debitamente preceduta dal preavviso l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, avendo stabilito un grado d’invalidità del 33% dal 9 novembre 2022 e del 36% dal 1. gennaio 2024 (doc. 188 incarto AI).

1.3.  L'assicurata, patrocinata dall’RA1, il 10 settembre 2025 ha interposto ricorso contro la suddetta decisione, postulando l’annullamento della stessa e il riconoscimento di una rendita d’invalidità con grado del 100% almeno dal 1. novembre 2022, previa perizia medica specialistica. Il tutto con protesta di spese, tasse e ripetibili.

Nel merito, la ricorrente sostanzialmente contesta le conclusioni sia dei periti del ______ quanto alla capacità lavorativa, sia del consulente IAS quanto alla capacità nello svolgere le mansioni consuete.

1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa.

Nel merito, conferma sia la valutazione medica sia quella economica poste alla base del provvedimento impugnato.

1.5.  La ricorrente, con scritti del 16 ottobre, 5 e 24 novembre 2025, e l’Ufficio AI, con scritti del 28 ottobre, 18 novembre e 2 dicembre 2025, si sono riconfermati nelle rispettive – antitetiche – posizioni con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito.

consideratoin diritto

2.2.  Il

1. gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. ulteriore sviluppo dell’AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (cfr. STF 9C_86/2025 del 16 marzo 2026 consid. 3.2, 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025 consid. 2.3 e 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 2.2 con rinvio alle DTF 150 V 323 consid. 4.2, 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1). La decisione dell'Ufficio AI qui contestata è stata emessa il 29 luglio 2025 e concerne il diritto alla rendita e ai provvedimenti professionali richiesti con la seconda domanda del 17 maggio 2022 e relativi a un’incapacità lavorativa dal 9 novembre 2021. Il diritto alla rendita della ricorrente sarebbe potuto nascere al più presto nel novembre 2022 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e dunque, conformemente ai principi generali del diritto intertemporale (cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025 consid. 2.3 e 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 2.2 con rinvio alla DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come la LPGA sono applicabili nelle versioni in vigore dal 1. gennaio 2022 (cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025 consid. 2.3 e 8C_183/2024 del 14 aprile 2025 consid 2.2).

2.3.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (edit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2. ed., 2007, pag. 1411 n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476 n. 213).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989 pag. 325; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV n. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 17 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5).

2.4.  Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA nella DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV n. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

In una sentenza pubblicata nella DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciproci dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 dell’8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV n. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).

Preso atto della citata sentenza il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza nel senso che dal 1. gennaio 2018 l’art. 27biscpv. 2-4 OAI aveva il seguente tenore:

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti