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32.2025.64

Soppressione in via di revisione della rendita. Confermato il miglioramento dello stato di salute e negato un peggioramento. Confermata soppressione retroattiva della rendita per violazione dell'obbligo di informare. Conferma della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente

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Dispositiv
  1. Il ricorso èrespinto.
  2. Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2025.64

BS

Lugano

5 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 luglio 2025 di

RI1,_______

contro

la decisione del 1. luglio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso, retroattivamente dal 1° luglio 2020, il diritto alla mezza rendita di cui beneficiava l’assicurato, a seguito della mancata comunicazione degli introiti percepiti dal 2020 al 2023, chiedendo la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025.

Ne consegue che i redditi determinati dall’Ufficio AI meritano conferma, come pure i calcoli del grado d’incapacità al guadagno concludenti per un discapito economico nullo (per gli anni 2020 – 2022) e non pensionabile (per il 2023). Pertanto, la soppressione della rendita in via di revisione appare corretta. A tal riguardo va ricordato che la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), ciò che corrisponde al caso in esame.

2.11.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.  Il ricorso èrespinto.

2.  Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti