Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2025.64
BS
Lugano
5 marzo 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2025 di
RI1,_______
contro
la decisione del 1. luglio 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso, retroattivamente dal 1° luglio 2020, il diritto alla mezza rendita di cui beneficiava lassicurato, a seguito della mancata comunicazione degli introiti percepiti dal 2020 al 2023, chiedendo la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025.
Ne consegue che i redditi determinati dallUfficio AI meritano conferma, come pure i calcoli del grado dincapacità al guadagno concludenti per un discapito economico nullo (per gli anni 2020 2022) e non pensionabile (per il 2023). Pertanto, la soppressione della rendita in via di revisione appare corretta. A tal riguardo va ricordato che la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), ciò che corrisponde al caso in esame.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti