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32.2025.42

Decisione rifiuto AGI. A. (casalinga) affetta solo da patologia psich. e non ha diritto a rendita: no AGI per accompagnamento (42 cpv. 3 II frase LAI). Applicazione 42 cpv. 3 II frase LAI non lede diritto superiore (no discriminazione). No AGI di grado lieve per atti ordinari. Precisazione CGI 2056

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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2025.42

JV/sc

Lugano

23 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2025 di

RI1,______

contro

la decisione del 18 marzo 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

Questa decisione è cresciuta in giudicato.

consideratoin diritto

2.3.  L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi, con riserva dell’art. 42biscpv. 5.

b.non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Quanto infine alla “necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana”ai sensi degli artt. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI tale accompagnamento non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce piuttosto un elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450) (CGI 2084). Esso ha lo scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica. Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono perseguire quest'obiettivo (CGI 2085). L'aiuto fornito deve essere l'elemento che permette all'assicurato di vivere autonomamente in casa. Il fatto che svolga alcuni compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in determinati momenti non significa che in mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va quindi considerato (CGI 2087). Una persona che per diversi anni è stata aiutata in misura considerevole dal partner o da un familiare (madre, fratelli ecc.) per i lavori domestici (per es. per pulire, lavare e preparare i pasti) non soddisfa necessariamente le condizioni di diritto per beneficiare di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana nel momento in cui tale sostegno viene a mancare (STF 9C 346/2013 del 22 gennaio 2014).

Le cifre 2094 e segg. CGI dispongono in merito:

A titolo abbondanziale si rileva quanto segue.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti