opencaselaw.ch

32.2025.36

Non entrata nel merito della terza domanda di prestazioni dell'assicurato. Ricorso respinto. Tuttavia, su richiesta dell'Ufficio AI, la nuova documentazione prodotta viene trasmessa all'ammnistrazione a valere quale nuova domanda di prestazioni

Ticino · 2025-07-04 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (1 Absätze)

E. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E.

5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April

2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V

279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt.

(…)”

Nella

DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Con le

DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova

procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi

persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da

lievi

fino a

medio-gravi

(

DTF 143 V 409

)

, ma anche per

tutte

le malattie psichiche

(DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente

del Tribunale federale riguardante le depressioni da

lievi

fino a

medio-gravi

(cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2;

8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016

del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie

corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata

una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una

rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo

concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre

malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di

terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni

lievi

fino a

medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(

cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch)

.

2.6.  Con decisione

dell’8 luglio 2020 l’Ufficio AI aveva respinto la prima domanda di prestazioni

dell’assicurato in presenza di un grado Al non pensionabile del 32% (cfr. doc. AI

pag. 356). Il provvedimento si era basato, oltre che sulla valutazione delle

attestazioni dei curanti, su una perizia pluridisciplinare allestita dal __________

il 6 novembre 2019 (di ordine internistico, neurologico, psichiatrico,

pneumologico ed endocrinologico-diabetologico) e il relativo complemento del 3

luglio 2020, nonché sul rapporto finale del 10 gennaio 2020 del SMR, completato

il 7 luglio 2020 (cfr. doc. AI pag. 169segg, 290, 351, 355). In quella sede gli

accertamenti avevano permesso di stabilire che l’assicurato era portatore delle

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “

depressione di media

gravità ICD 10 F32.1, Sindrome ansiosa parossistica ICD 10 F41.0

”, diagnosi

che comportavano un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività abituale e in

attività adeguate dal 28 gennaio 2017 (del 100% dall’8 marzo al 7 maggio 2017;

doc. AI pag. 292). I periti avevano per contro concluso che le altre diagnosi

accertate [“

Gonalgia a livello del ginocchio sin. (…), grave polineuropatia

diabetica assonomielinica senso-motorica (…), grave sindrome del tunnel carpale

bilaterale, possibile ACOS (forma mista di BPCO e asma bronchiale), tabagismo,

rinocongiuntivite pollinosa, diabete mellito di tipo 2 NIDDM, noto dal 2006

(…), nota ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, nota colecistolitiasi

asintomatica, nota ernia iatale con gastrite antrale ed esofagite, stadio 1,

nell'esofagogastroduodenoscopia del 2000, stato dopo intervento per ernia

inguinale ds. il 10.10.2017

”, doc. AI pag. 291] non avevano alcuna

ripercussione sull’abilità lavorativa (doc. AI pag. 205).

Dal

lato economico, sulla base del rapporto del Servizio di integrazione

professionale del 12 febbraio 2020, l’amministrazione aveva stabilito un

conseguente grado d’invalidità del 32%, insufficiente per il riconoscimento di

una rendita (doc. AI pag. 296 e 301). Tale decisione è cresciuta incontestata

in giudicato.

Mediante

provvedimento del 13 dicembre 2022 all'assicurato è stata fornita la garanzia

per il versamento dell'importo forfettario di un apparecchio acustico bilaterale

(doc. AI pag. 395).

Una

nuova domanda di prestazioni presentata il 21 giugno 2023 è stata evasa

mediante decisione di non entrata nel merito del 26 settembre 2023, non essendo

stata resa verosimile una modifica rilevante della situazione medica o

economica (doc. AI pag. 439).

2.7.  Nel

gennaio 2025 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni,

facendo valere un aggravamento dello stato di salute. Nell’allegato scritto del

17 gennaio 2025 la curante dr.ssa __________, medico generico, ha certificato

un’inabilità lavorativa completa dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 e fatto

valere quanto segue:

“Vi

informo sulle condizioni attuali del sopracitato paziente. Il signor RI 1 è

affetto da diabete mellito di tipo II insulino-dipendente dal 2006 con

controllo metabolico ad oggi non ottimale, nonostante l'intervento terapeutico

dello specialista endocrinologo dr. __________, la cui ultima visita risale

alla fine di marzo del corrente anno. In tale sede si riscontrava un ulteriore

peggioramento dei profili glicemici che ha richiesto un adeguamento dei dosaggi

della terapia insulinica in atto. Il paziente è inoltre noto per cardiopatia,

ipertensione arteriosa e dislipidemia in trattamento. L'ultima visita

cardiologica, eseguita in data 02.10.2024 non mostra franchi segni di ischemia.

Il paziente esegue controlli cardiologici annualmente. A. causa delle

sopracitate patologie il paziente ha un profilo di rischio cardio-vascolare

elevato. Il paziente è inoltre noto per una BPCO GOLD l su tabagismo cronico

con nozione di enfisema parasettale nei segmenti apicali dei lobi superiori,

per cui è in attesa di essere convocato per visita di controllo nelle prossime

settimane." (doc. AI pag. 453)

La

certificazione è stata sottoposta al SMR, il quale, nell'annotazione del 30

gennaio 2025, ha concluso che la stessa non apportava “

nuovi elementi medici

che non siano già stati accertati e valutati. Infatti sia il diabete mellito

che la BPCO sono state già valutate dalla perizia pluridisciplinare __________

del 06.11.2019 che ha valutato l'A. abile al 50% in qualsiasi attività

lavorativa”

, ragione per cui non era giustificata l’entrata in materia

(doc. AI pag. 472).

Davanti

al TCA il richiedente ha prodotto diversa nuova documentazione medica, e meglio

rapporti del 28 marzo 2025 (doc. A1), 28 marzo 2024 (doc. A2, A23 e A24),  20

novembre 2023 (doc. A21), 23 luglio 2023 (doc. A13, A14 e A15), 13 marzo 2023

(doc. A10) e 29 novembre 2022 (doc. A7-A8) del Servizio di Endocrinologia e Diabetologia

__________; rapporti di analisi di esami del sangue del 17 gennaio 2025 (doc.

A29), 13 gennaio 2025 (doc. A28), 25 agosto 2023 (doc. A17) e 21 luglio 2023

(doc. A16); un rapporto dell'11 dicembre 2024 (doc. A3) del Servizio di

pneumologia __________; un rapporto del 2 ottobre 2024 del dr. __________

(specialista in cardiologia) con allegati referti di esami strumentali del 2

ottobre 2024 e 19 settembre 2023, nonché di una coronografia del 23 ottobre

2020 (doc. A26, A25, A18, A19 e A27); rapporti del 15 dicembre 2023 (doc. A22),

26 settembre 2023 (doc. A20), 18 aprile 2023 (doc. A11) e 3 febbraio 2023 (doc.

A9) del dr. __________ (specialista in chirurgia della mano), nonché l'esame

elettroneurografico/elettromiografìco del 6 settembre 2022 del dr. __________

(specialista in neurologia, doc. A6); un rapporto dell'11 luglio 2023 (doc.

A12) del dr. __________ (specialista in urologia).

Ha pure

fatto pervenire un rapporto del 14 febbraio 2025 della dr.ssa __________,

specialista in psichiatria, del seguente tenore:

“Certifico

di avere avuto in cura il paziente in oggetto dal mese di ottobre 2023 al mese

di marzo 2024 per una:

- sindrome

da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva (ICD 10 F 43.22)

Reattiva

ad eventi di vita stressanti, che riguardavano la salute fisica, problemi nell'abitazione

in cui viveva all'epoca e preoccupazioni economiche.

A partire

dal mese di marzo riferisce dì avere avuto un periodo di soggettivo miglioramento

per cui non ha avuto bisogno dei colloqui clinici. Oggi nuovamente sì rivolge

alla sottoscritta per una riacutizzazione dell'ansia ancora una volta

conseguente ad eventi stressanti. Per questo motivo abbiamo concordato di riprendere

un percorso terapeutico che prevede colloqui clinici mensili finalizzati al

sostegno psicologico nell’affrontare la difficoltà.

Come accaduto nel periodo tra il 2023 e il

2024

mi aspetto che questo approccio sia sufficiente a contenere la sintomatologia ansiosa

e ad ottenere un migliore compenso psichico.” (doc. A5)

2.8.  In

concreto bisogna concludere che effettivamente l’insorgente, chiamato a rendere

verosimile che rispetto all’ultima decisione formale con valutazione del merito

dell’8 luglio 2020 (con la decisione del 26 settembre 2023 l’amministrazione non

è entrata nel merito della nuova richiesta, doc. AI pag. 439) vi è stato un

peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica

della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa.

In

effetti, la nuova domanda si è basata esclusivamente sullo scritto del 17

gennaio 2025 con cui la curante dr.ssa __________, medico generico, ha fatto valere

che il paziente era affetto da diabete mellito di tipo II insulino-dipendente

dal 2006 (con controllo metabolico ad oggi non ottimale, e un adeguamento dei

dosaggi della terapia insulinica in atto), cardiopatia, ipertensione arteriosa

e dislipidemia in trattamento, oltre a “

una BPCO GOLD l su tabagismo cronico

con nozione di enfisema parasettale nei segmenti apicali dei lobi superiori”

e una conseguente inabilità dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 (doc. AI pag.

453).

Ora, come

correttamente evidenziato dall’amministrazione, tale scarno certificato non

riporta alcun fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di

fatti noti e già precedentemente valutati. Le diagnosi menzionate dalla curante

si riferiscono infatti a affezioni già note all’epoca della perizia pluridisciplinare

del 6 novembre 2019 e che erano state adeguatamente valutate nella procedura

sfociata nella decisione dell’8 luglio 2020 non solo dal __________, ma anche

dal SMR (cfr. i rapporti del 10 gennaio e 7 luglio 2020, doc. AI pag. 290 e 355;

cfr. anche al consid. 2.6), e dalle cui conclusioni questo giudice non ha

valido motivo per scostarsi. Del resto la curante nemmeno ha addotto se ed

eventualmente in che misura le patologie di cui era affetto l’assicurato e che,

come detto, erano già state approfonditamente valutate nell'ambito della

procedura sfociata nella decisione formale dell’8 luglio 2020, avessero subito

un peggioramento rilevante e se del caso in che misura (doc. AI pag. 453).

In

effetti, anche il SMR, nell'annotazione del 30 gennaio 2025, ha concluso che la

nuova certificazione pervenuta agli atti della dr.ssa __________ non apportava

nuovi elementi medici che non siano già stati accertati e valutati.”

(doc. AI pag. 472; cfr. al consid. 2.7).

Del

resto, come con pertinenza osservato dall’amministrazione, in merito ai limiti

funzionali, alla pag. 38 della perizia __________ era stato indicato come

segue:

"La

limitazione della capacità lavorativa è determinata prevalentemente dalle patologie

in ambito psichiatrico, che hanno portato l'A. a chiudersi in sé stesso e il

suo sentimento di essere pervaso dalla tristezza della morte della moglie,

senza la quale la sua esistenza gli sembra essere desolatamente priva di

significato, sulla base di ciò, sia dal lato psicologico, che da quello delle

capacità cognitive, le risorse dell'A. appaiono alquanto limitate, comportando una

riduzione del rendimento lavorativo sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

Il nostro consulente in reumatologia non ritiene che vi siano patologie

d'entità tale al ginocchio sin. da portare a delle limitazioni funzionali.

Secondo il consulente in neurologia, la polineuropatia non comporta ancora deficit

funzionali rilevanti e non determina nemmeno un'incapacità lavorativa. Dal

punto di vista pneumologico, vi è una capacità lavorativa piena nell'attività

da ultimo esercitata, come pure in un'attività

adeguate,

sussiste una teorica non idoneità per lavori con esposizione ad agenti

irritativi delle vie respiratorie (fumi, polveri, sostanze irritanti). Dal

punto di vista diabetologico, vi è una capacità lavorativa piena sia

nell'attività da ultimo esercitata che in un'attività adeguata. A prescindere

dalle valutazioni allegate in ambito reumatologico, neurologico, pneumologico, endocrinologico

diabetologico e psichiatrico, le altre diagnosi internistiche non comportano

una limitazione della capacità lavorativa." (doc. AI pag. 206)

In

sintesi, a mente dei periti l’assicurato era stato ritenuto abile nella misura

del 50% in attività prevalentemente sedentarie (che non implichino il camminare

per lunghi periodi, salire e scendere le scale ed inginocchiarsi), leggere e

senza l'esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie (fumi, polveri,

sostanze irritanti; doc. AI pag. 207).

Quanto

poi al fatto che il controllo del diabete non fosse ottimale, come osservato

dalla curante, va ricordato che in merito alla compliance nella cura della

patologia diabetica, al pt. 8.2 della perizia specialistica per il __________ eseguita

dal dr. __________ il 18 aprile 2019 (e ulteriormente nel complemento peritale

del __________ del 3 luglio 2020, doc. AI pag. 351) era stato osservato:

"(...)

Il diabete, in particolare con una compliance dietetica solo subottimale, ha

sempre anche un rischio quanto eventuali ipoglicemie. Di conseguenza dovrebbe

essere sempre possibile una scansione del flash glucose monitoring o un autocontrollo

glicemico in qualsiasi momento, come anche una correzione di eventuali

ipoglicemie tramite assunzione o del zucchero o di altri alimenti. Rimane

sempre indispensabile una dieta diabetica, che non permette tralascio di pasti

principali e di conseguenza sono richieste dei turni regolari di lavoro, senza

turni notturni. È richiesto un controllo/seguimento regolare dal medico diabetologo,

ed anche oftalmologo, obbligo che però non limita la capacità di rendimento

lavorativo in nessuna maniera." (doc. AI pag. 265)

Resta

infine da precisare che anche le altre diagnosi menzionate dalla curante erano

già note al momento __________ perizia __________, ove si rilevi che fra le

diagnosi elencate dal SAM (tuttavia senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa) vi erano anche l'ipertensione arteriosa e una possibile ACOS (forma

mista di lieve BPCO su tabagismo attivo e di lieve asma bronchiale; cfr. doc.

AI pag. 205; cfr. al consid. 2.6).

Tale

documento non permette dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un

cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e

deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento

(cresciuto incontestato giudicato e per questo vincolante) dell’8 luglio 2020,

nel quale, sulla base della menzionata perizia pluridisciplinare, le condizioni

dell’assicurato erano state attentamente valutate per poi giungere alla

conclusione di un’inabilità lavorativa del 50% dal gennaio 2017 (fatta

eccezione per un periodo di inabilità completa dall’8 marzo al 7 maggio 2017). Tali

conclusioni risultano in questa sede vincolanti.

Sia

peraltro sottolineato che la citata certificazione del curante è l’unico atto

medico presentato in occasione della nuova domanda di prestazioni, l’assicurato

non avendo prodotto documentazione medica nemmeno nei 30 giorni assegnatigli

dall’amministrazione per formulare osservazioni e per produrre eventuali mezzi

di prova al progetto di decisione del 30 gennaio 2025 (doc. AI pag. 470). Non

può del resto essere seguito il ricorrente laddove sostiene di aver prodotto già

in occasione della sua domanda di prestazioni la documentazione allegata in

questa sede (doc. A1-A29), tale allegazione, che non trova riscontro

nell’incarto prodotto dall’amministrazione, non essendo stata in alcun modo

comprovata.

I

n

conclusione non

avendo l’assicurato reso validamente verosimile

una rilevante modifica del suo stato di salute

prima

dell’emanazione della

decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima

merita conferma.

2.9.  Solo

dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede, quindi

tardivamente, l’assicurato ha prodotto nuovi atti medici.

Ora,

secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di

non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono

essere prese in considerazione in quanto tardive.

Infatti,

con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno far riferimento a

mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da

richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.

In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un

termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2).

Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio

2012, consid. 3.2).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con

sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita

dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,

respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso

verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha

giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato

solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto

certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né

nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata

sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva

all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante

la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva

accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un

tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico

prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova

domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi

all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per

rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove

l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle

prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti

medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede

all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una

nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione

deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito

della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano

successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre

prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di

revisione.

Nella

fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurato con il ricorso e,

quindi, tardivamente, non può di conseguenza modificare l’esito della presente

vertenza.

Sia

detto in via abbondanziale che l’amministrazione ha in ogni modo fatto giustamente

rilevare che le certificazioni prodotte (fatta eccezione per quella del 14

febbraio 2025 della dr.ssa __________, psichiatra curante) non sembrano comunque

apportare nuovi elementi medici che non siano già stati valutati in occasione

della perizia __________ e della decisione dell’8 luglio 2020. In effetti,

nel

rapporto dell'11 dicembre 2024 del Servizio di pneumologia __________ (doc. A3)

si conclude che le funzioni polmonari dell'assicurato sono normali; in quello del

2 ottobre 2024 del dr. __________ (doc. A26) si evince che il test ergometrico

e l'ecocardiocolordoppler non hanno mostrato segni patologici, ma che permane

un rischio cardiovascolare intermedio e per questa ragione si rende necessario un

controllo a cadenza annuale.

Relativamente

al quadro psichiatrico, l'Ufficio AI ha per contro osservato che dalla

certificazione della dr.ssa __________ del 14 febbraio 2025 sembra emergere un

possibile peggioramento (doc. A4 e A5). Secondo il dr. __________ del SMR (cfr.

l’annotazione del 17 aprile 2025, doc. V/1), tale peggioramento giustifica un'entrata

in materia.

L’Ufficio

AI ha quindi concluso postulando la conferma della decisione di non entrata nel

merito e la retrocessione della nuova documentazione medica prodotta. Essa

verrà considerata quale nuova domanda di prestazioni, nell’ambito della quale

saranno quindi effettuati i necessari nuovi accertamenti, i quali verteranno

sulla sfera psichiatrica ma “

si estenderanno anche allo stato di salute

somatico dell'assicurato qualora fosse ritenuto necessario dopo aggiornamento

del dossier medico

” (V).

Ne

discende che, considerata la certificazione della psichiatra curante, visto

anche quanto proposto dall’amministrazione in sede di risposta, la

documentazione prodotta dal ricorrente va trasmessa all’Ufficio AI affinché la

esamini alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e, esperiti i

necessari accertamenti, renda un

provvedimento in merito al

diritto dell’assicurato a prestazioni.

2.10.  In

conclusione, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

La

richiesta dell’insorgente di pagare a rate eventuali spese (“

Io ricevo

dall’ufficio sostegno sociale e dell’inserimento fr. 649.45. Per questo motivo

chiedo gentilmente vostre spese pagando a rate

”, I), nella misura in cui si

riferisce all’anticipo spese, s’appalesa inconferente, non essendo stato

chiesto alcun anticipo spese. Un’eventuale rateizzazione del pagamento delle

spese di procedura potrà se del caso essere concordata, dopo la crescita in

giudicato della presente pronunzia, con l’Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative dopo aver ricevuto la relativa fattura.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2025.36

FC

Lugano

4 luglio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 aprile 2025 di

RI 1

contro

la decisione dell’11 marzo 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

"() Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). ()"

"() 4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E.

5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt.()”

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                      Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti