Erwägungen (2 Absätze)
E. 39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale a seguito del rinvio di cui allart. 60 cpv. 2 LPGA).
Secondo la giurisprudenza, lonere della prova dellavvenuta notifica di una decisione incombe allautorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso in esame, linsorgente sostiene di aver ricevuto la decisione 20 febbraio 2025, inviata per posta semplice (doc. IV), lunedì 24 febbraio 2025, sicché il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso è scaduto il 26 marzo 2025, da cui la tempestività del ricorso.
Con la risposta di causa, lUfficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la data di ricezione da parte dellassicurata della decisione contestata, perché inviata per posta semplice e di non avere ragioni per ritenere il ricorso tardivo (doc. IV).
Siccome non vi sono motivi per dubitare della versione della ricorrente, la decisione contestata è da ritenere notificata lunedì 24 febbraio 2025, motivo per cui il termine ricorsuale di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (art. 60 cpv. 1 LPGA) è decorso dal 25 febbraio 2025 (art. 38 cpv. 1 LPGA) ed è giunto a scadenza il 26 marzo 2025, giorno della consegna allufficio postale.
Ne consegue che il ricorso è tempestivo.
nel merito
2.4.Per quanto concerne laspetto medico, va rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dellamministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo lAlta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti delluomo ha dedotto dallart. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni allamministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Le perizie affidate dagli organi dellamministrazione, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dellautorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per laccertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della resistenza alle terapie come condizione necessaria per la concessione di una rendita AInon vale più in maniera assoluta(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di unaffezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dellesame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
In una sentenza pubblicata in DTF 148 V 49 il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado lassenza di un disturbo psichico grave, lassicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dellimpatto (consid. 6.2.2).
2.6. In concreto la ricorrente contesta la presa in considerazione dei referti medici allestiti su richiesta dellassicuratore malattie privato __________, segnatamente i rapporti del dr. med. __________ del 19 dicembre 2023 e del dr. med. __________ del 28 agosto 2023, poiché redatti nellambito della domanda di indennità giornaliere per la perdita di guadagno rette dal diritto privato, che seguirebbe altre regole rispetto a quelle previste dal diritto pubblico.
Preliminarmente va rammentato che in una sentenza 9C_452/2023 del 24 gennaio 2024 (cfr. anche la STF 8C_794/2023 del 4 ottobre 2024 = SVR 2025, IV n. 17) il Tribunale federale ha dovuto esaminare il ricorso di unassicurata che contestava lutilizzo, da parte dellUfficio AI e del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Berna di una perizia allestita da un assicuratore malattie privato nellambito del diritto privato (LCA) e sosteneva che in applicazione del principio inquisitorio di cui agli art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA non avrebbero potuto far capo a tale referto (Zum einen macht die Beschwerdeführerin auch letztinstanzlich geltend, Beschwerdegegnerin und kantonales Gericht hätten im Rahmen ihrer Abklärungs- und Untersuchungspflicht gemäss Art. 43 Abs. 1 respektiveArt. 61 lit. c ATSGnicht auf das vom Krankentaggeldversicherer auf privatrechtlicher Grundlage nach VVG eingeholte Gutachten der SMAB AG abstellen dürfen).
Il Tribunale federale, al consid. 5.2.1., ha affermato che una perizia allestita per conto di un assicuratore malattie senza seguire la procedura di cui allart. 44 LPGA non ne inficia il suo valore probatorio (Dem ist mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, dass der Umstand, wonach ein Gutachten im Auftrag eines Krankentaggeldversicherers - und somit nicht im Verfahren nachArt. 44 ATSG(vgl. dazu BGE 141 V 330 E. 3.2; 137 V 210 E. 3.4.2.9) - erstellt wurde, praxisgemäss nicht gegen dessen Beweiskraft für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber der Invalidenversicherung spricht). Non è infatti obbligatorio un accertamento medico fondato sullart. 44 LPGA (Einer zwingenden medizinischen Beurteilung nach den Grundsätzen vonArt.
E. 44 ATSG, wie von der Beschwerdeführerin moniert, bedarf es daher nicht).
Tuttavia la valutazione delle prove è soggetta a requisiti rigorosi. Se sussistono anche solo minimi dubbi circa laffidabilità e la validità di una tale perizia occorre procedere con degli accertamenti supplementari, come per i rapporti interni dei medici alle dipendenze di un assicuratore (Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit einer solchen Expertise, so sind, wie bei versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, ergänzende Abklärungen vorzunehmen). Una perizia allestita per conto di un assicuratore malattie privato non dispone pertanto della medesima forza probatoria di una perizia giudiziaria o di una perizia eseguita nellambito della procedura di cui allart. 44 LPGA (Einem "Fremdgutachten" kommt somit nicht von vornherein dieselbe Beweiskraft zu wie einer gerichtlich oder im Verfahren nachArt. 44 ATSGvom Versicherungsträger veranlassten Expertise unabhängiger Sachverständiger (Urteile 9C_89/2020 vom 18. Juni 2020 E. 4.2, 8C_71/2016 vom
1. Juli 2016 E. 5.2, je mit Hinweisen)).
Al consid. 5.2.2. lAlta Corte ha esaminato il caso concreto. Il Tribunale federale ha affermato, in merito ai diritti di partecipazione di cui allart. 44 LPGA (peraltro non direttamente applicabile), che la ricorrente sia dopo il progetto di decisione, che in sede di ricorso, ha avuto sufficienti opportunità per prendere posizione sul referto dellassicuratore malattie. Tuttavia non ha sollevato motivi di ricusa nei confronti dei periti, né ha posto ulteriori quesiti ai quali avrebbero dovuto rispondere gli specialisti. Per il Tribunale federale, neppure il fatto che il referto psichiatrico non conteneva indicazioni scritte dettagliate sui test effettuati poteva inficiarne il valore probatorio (In Bezug auf die angerufenen - nach dem Ausgeführten gerade nicht unmittelbar anwendbaren - Gehörs- und Partizipationsrechte gemässArt. 44 ATSGist sodann darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin sowohl im Vorbescheid- als auch im kantonalen Beschwerdeverfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zum betreffenden PMEDA-Gutachten zu äussern. Weder formulierte sie jedoch konkrete Ergänzungsfragen, welche den Experten ihrer Ansicht nach hätten gestellt werden müssen, noch trug sie im Einzelnen personenbezogene Einwände gegen die Gutachter vor. Ebenso wenig spricht in diesem Zusammenhang gegen die Beweistauglichkeit der gutachtlichen Erläuterungen, dass diesen, namentlich den psychiatrischen Ausführungen, keine detaillierten schriftlichen Aufzeichnungen über die Ergebnisse der durchgeführten Tests beigelegt wurden. Wie im angefochtenen Urteil unter Hinweis auf die Rechtsprechung (vgl. u.a. Urteil 8C_292/2022 vom 9. Februar 2023 E. 5.2) zutreffend erwogen wurde, besteht grundsätzlich kein entsprechender Anspruch. Gründe, dass dennoch Einsicht in die diesbezüglichen Unterlagen hätte gewährt werden sollen, sind weder erkennbar noch rechtsgenüglich dargetan (vgl. auch E. 6.2.1 hiernach).Gleiches gilt in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin monierten Tonaufnahmen. Der per 1. Januar 2022 neu in Kraft gesetzteArt. 44 Abs. 6 ATSG, wonach die Interviews zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen in Form von Tonaufnahmen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers aufgenommen werden, sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt, findet einzig auf nach dieser Bestimmung verfasste Expertisen Anwendung.).
Il Tribunale federale ha confermato, al consid. 5.3, il valore probatorio della perizia e del suo complemento (Es sprechen mithin keine formellen Aspekte gegen die Beweiskraft des Gutachtens der SMAB AG vom 3. Oktober 2022 (samt Ergänzung vom 15. November 2022)) ed al consid. 6 ha esaminato nel dettaglio le critiche al referto, respingendo infine il ricorso, non essendoci neppure il minimo dubbio in merito alle conclusioni della perizia privata.
Tornando al caso di specie, linsorgente non ha sollevato alcun motivo di ricusa nei confronti deidr. med. __________ e dr. med. __________, nè ha indicato eventuali quesiti supplementari da sottoporre loro, ma ha contestato il contenuto dei referti allestiti dallassicuratore malattie.
Va di conseguenza esaminato se le critiche possono sollevare anche solo un minimo dubbio circa il valore probatorio dei rapporti redatti dagli specialisti incaricati da __________ di esaminare la capacità lavorativa della ricorrente.
2.7. In concreto, alla luce delle patologie fatte valere dalla ricorrente, lUfficio AI ha richiamato dallassicuratore __________ i referti allestiti su sua richiesta nellambito della domanda di indennità giornaliere per malattia.
Dalle tavole processuali emerge che il 2 dicembre 2022 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, incaricato da __________ di effettuare un esame della ricorrente, dopo averla visitata il 29 novembre 2022, ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica su discopatia grave L4-L5 in stato dopo intervento il 06.10.2020 con discectomia parziale L4-L5 per ernia discale espulsa, sindrome depressiva e tendenza a sindrome fibromialgica ed ha confermato una completa incapacità lavorativa fino al 30 novembre 2022, con ripresa, salvo complicazioni, dapprima al 50% dal 1° dicembre 2022 ed in seguito in maniera completa (pag. 369-371 incarto AI).
Il 15 maggio 2023 il dr. med. __________, dopo aver preso atto dei nuovi rapporti medici prodotti dallassicurata, che la ritengono inabile al lavoro al 100%, descritta lanamnesi e posta la nota diagnosi, ha concluso affermando che nellattività di cameriera ai piani, addetta alle pulizie, attività che svolge da 14 anni per lattuale datore di lavoro, va considerata incapace al lavoro in misura completa, verosimilmente in forma duratura (pag. 380 incarto AI).
Il 15 giugno 2023 il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, ha evidenziato che i disturbi si intrecciano comunque anche con una sindrome funzione del dolore (sindrome fibromialgica), anche se una diagnosi di certezza in tal senso non posso farla (non disponendo di alcun esame di laboratorio), dato che si tratta di una diagnosi per esclusione (pag. 387 incarto AI).
Il 17 giugno 2023 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10 F33.1) e sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F41.1), ha certificato una completa incapacità lavorativa dall8 febbraio 2023 al 19 luglio 2023, quando sarebbe stata rivalutata (pag. 390 incarto AI).
Il 23 agosto 2023 il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha visitato la ricorrente su richiesta dellassicuratore __________. Descritta la situazione attuale ed il decorso, lanamnesi medica e sociale e lesame clinico e posta la diagnosi di lieve sintomatologia ansiosa-depressiva, reattiva alla sintomatologia algica legata alla sindrome lombovertebrale (F43.22), ha affermato che dal profilo medico-psichiatrico, in base alle risultanze del mio esame clinico odierno, posso affermare che al momento attuale non sussiste un disturbo affettivo di entità media o grave che di per sé potrebbe giustificare uninabilità lavorativa parziale o completa. In altre parole, in unattività lavorativa confacente, tenendo presenti le limitazioni dal profilo neurochirurgico/reumatologico, lassicurata può essere considerata abile nella misura massima possibile (pag. 398 incarto AI).
Il 18 settembre 2023 il curante, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha posto la diagnosi di sindrome lombo-spondilogena cronica, osteoporosi, episodio ansioso depressivo e fibromialgia ed ha confermato la completa incapacità lavorativa della ricorrente (pag. 399-400 incarto AI).
Il 19 dicembre 2023 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, incaricato da __________, ha visitato lassicurata e, descritta lanamnesi, ha posto la diagnosi di sindrome lombo-spondilogena cronica con sindrome lombovertebrale in esiti di cura chirurgica per ernia discale L4-L5, sindrome fibromialgica, osteoporosi. Circa la capacità lavorativa ha affermato:
Il 20 febbraio 2024 la dr.ssa med. __________, ha preso posizione sul rapporto del dr. med. __________, affermando che manca lultima parte inerente alla problematica internistica relata allipertensione e allipercalciuria, problematica che è probabilmente la causa che ha generato losteoporosi e quindi la frattura alla limitante superiore della vertebra L5ed ha allegato il rapporto del Servizio di Nefrologia __________ del 15 gennaio 2024 (doc. C/A).
Nel citato referto il dr. med. __________, caposervizio e la dr.ssa med. __________, medico ospedaliero capoclinica, hanno posto anche le diagnosi principali di ipercalciuria di verosimile origine idiopatica, osteoporosi, ipertensione arteriosa di grado I di recente riscontro, oltre a spondilo-artropatia degenerativa L4/L5 con faccettopatia, discopatia con stenosi recessuale e piccole ernie discali L4/L5 sinistra, tabagismo cronico attivo, depressione reattiva, trattata da 2 anni, stato dopo cistiti semplici recidivanti. I medici hanno indicato allinteressata la terapia da assumere, ma non si sono espressi in merito alla sua capacità lavorativa (doc. B).
Chiamato ad esprimersi in merito, il dr. med. __________ ha affermato che gli accertamenti effettuati presso il Servizio di nefrologia __________ in dicembre 2023 non apportano nuovi elementi tali da modificare la mia valutazione del 19.12.2023. In particolare, lipercalciuria e lipertensione arteriosa non sono influenti sulla capacità lavorativa. Le altre diagnosi sono state da me tenute in considerazione per la valutazione della capacità lavorativa. Confermo la mia valutazione del 19.12.2023, che mantiene tutta la sua piena validità (doc. D).
Il 29 febbraio 2024 il medico SMR, dr. med. __________, ha redatto il rapporto finale (pag. 175 e seguenti incarto AI). Il medico ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome lombo-spondilogena cronica con sindrome lombo-vertebrale in esiti di cura chirurgica per ernia discale L4-L5 e la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di lieve sintomatologia ansiosa depressiva, reattiva alla sintomatologia algica legata alla sindrome lombo-vertebrale (ICD10: F43.22), sindrome fibromialgica e osteoporosi. Il medico SMR ha indicato quali limitazioni un carico massimo di 5 kg, lalternanza della postura al bisogno e la necessità di pause supplementari. Quali ulteriori limiti e/o risorse ha indicato: deve trattarsi di un lavoro leggero e variato, che permetta di alternare le posizioni seduta e eretta senza necessità di mantenere la posizione seduta prolungata per oltre unora e la posizione eretta prolungata per oltre mezzora, senza necessità di assumere posizioni non ergonomiche per la schiena e senza necessità di movimentare in modo ripetuto carichi superiori ai 5 kg e occasionalmente fino a 10 kg, mai sopra i 10 kg.
Il dr. med. __________ ha stabilito che linteressata è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività, dal 13 settembre 2022. In attività leggere e confacenti al suo stato di salute linsorgente è stata giudicata completamente inabile al lavoro dal 13 settembre 2022 al 18 dicembre 2023, inabile al 50% dal 19 dicembre 2023 al 18 gennaio 2024 e completamente abile al lavoro dal 19 gennaio 2024. Quale attività abituale è stata indicata quella di cameriera.
Il 23 aprile 2024 il consulente AI, ripresi i dati forniti dal dr. med. __________, ha affermato che come da perizia sono esigibili attività leggere e variate, che non comportino il mantenimento della stessa postura troppo a lungo, e il sollevamento di pesi, come potrebbero essere attività di ausiliaria nellambito della vendita, operaia ausiliaria in lavori leggeri non qualificati (confezionatura, imballaggio). Le suddette professioni sono sufficientemente presenti sul territorio ( ) (pag. 181 incarto AI).
Il 3 dicembre 2024 il dr. med. __________, FMH reumatologia, posta la diagnosi di fibromialgia, sindrome lombovertebrale cronica, osteoporosi densitometrica, sindrome ansiosa depressiva, ha evidenziato che linteressata è stata seguita in ambito psichiatrico fino al 2023 e poi ha interrotto la presa a carico poiché stava bene. Lo specialista ha aggiunto:
Il 31 dicembre 2024 il medico SMR, dr. med. __________ si è riconfermato nella sua valutazione affermando che il rapporto del dr. med. __________ non descrive fatti nuovi emersi dopo il mese di maggio 2024 né si esprime in termini di capacità lavorativa (pag. 263 incarto AI).
2.8. Questo Tribunale, alla luce della documentazione medica agli atti, per i motivi che seguono, deve confermare le conclusioni dellUfficio AI secondo cui la ricorrente, completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività, può svolgere in maniera completa dal 19 gennaio 2024 unattività leggera e confacente al suo stato di salute.
La valutazione dellamministrazione si fonda su un esame accurato ed approfondito degli atti medici acquisiti e richiamati dallassicuratore malattie privato e la documentazione prodotta dallinsorgente non è atta a sollevare neppure il minimo dubbio in merito alle convincenti conclusioni dei dr. med. __________ e __________, confermate dal medico SMR, dr. med. __________.
2.8.1. Per quanto concerne le patologie somatiche, la ricorrente contesta il referto del 19 dicembre 2023 del dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale, riassunta lanamnesi e posta la diagnosi di sindrome lombo-spondilogena cronica con sindrome lombovertebrale in esiti di cura chirurgica per ernia discale L4-L5, sindrome fibromialgica e osteoporosi, ha ritenuto linsorgente completamente inabile quale cameriera ai piani e abile al lavoro dapprima al 50% ed in seguito al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte.
Ella sostiene che la patologia osteoporotica non sarebbe stata sufficientemente indagata e cita a questo proposito la presa di posizione della dr.ssa med. __________, FMH medicina fisica e di riabilitazione, del 20 febbraio 2024, che ha affermato di aver vistoche le informazioni mediche sono state trasmesse quasi completamente, manca lultima parte inerente alla problematica internistica e relata allipertensione e allipercalciuria che è probabilmente la causa che ha generato losteoporosi e la frattura limitante superiore della vertebra L5e che faceva riferimento al rapporto del Servizio di nefrologia __________ del 15 gennaio 2024.
Dalle tavole processuali emerge tuttavia che lassicuratore malattie ha ricevuto e sottoposto la citata documentazione al dr. med. __________, il quale lha esaminata ed ha concluso che lipertensione e lipercalciuria non influiscono sulla capacità lavorativa dellassicurata (doc. D, riprodotto al consid. 2.7).
Del resto la dr.ssa med. __________ non sostiene che tali patologie incidono sullabilità lavorativa della ricorrente, ma ha semplicemente affermato che nel referto del dr. med. __________ mancava lultima parte inerente alla problematica internistica e relata allipertensione eallipercalciuria che gli è poi stata sottoposta per una presa di posizione.
Va poi aggiunto che oggetto della procedura non è quello di determinare le cause/origini delle patologie (manca lultima parte inerente alla problematica internistica e relata allipertensione e allipercalciuria che è probabilmente la causa che ha generato losteoporosi e la frattura limitante superiore della vertebra L5), ma di stabilire se esse hanno uninfluenza sulla capacità lavorativa della ricorrente o sui suoi limiti funzionali. Ciò che, come visto, è stato escluso dal dr. med. __________.
Non è di maggiore aiuto il rapporto del 15 gennaio 2024 del Servizio di nefrologia __________, anchesso sottoposto al dr. med. __________, giacché nel medesimo figurano le diagnosi già prese in considerazione, lanamnesi della ricorrente, la valutazione dello stato di salute dellinteressata e la descrizione della terapia domiciliare. Non viene invece espresso alcun parere in merito ad uneventuale incapacità lavorativa della ricorrente o a limitazioni funzionali nellambito di unattività lavorativa.
Non vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dalle valutazioni del dr. med. __________, il quale ha esaminato tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente, compresa losteoporosi.
2.8.2. Relativamente alla patologia psichica, il 23 agosto 2023 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha visitato lassicurata e dopo aver esaminato nel dettaglio gli atti messigli a disposizione, descritta lanamnesi medica e sociale ed effettuati i necessari esami clinici, ha posto la diagnosi di lieve sintomatologia ansiosa-depressiva, reattiva alla sintomatologia algica legata alla sindrome lombovertebrale (F43.22) ed ha escluso qualsiasi inabilità lavorativa, ritenendo che in unattività lavorativa confacente, tenendo presenti le limitazioni dal profilo neurochirurgico/reumatologico, linsorgente può essere considerata abile nella misura massima possibile. Le conclusioni sono state discusse e concordate con lassicurata.
Dallesame clinico della ricorrente è emerso che linteressata è curata nellabbigliamento e nella persona, perfettamente orientata nelle coordinate temporo-spaziali. Atteggiamento collaborante, appare cordiale, ben disposta al colloquio, con mimica e gestica vivaci. Espressione spesso sorridente, non si nota alcun segno depressivo di rilevanza clinica, in particolare nessun segno depressivo di natura melanconica, non segni di rallentamento psicomotorio o di appiattimento affettivo/emotivo, non sensi di colpa o di rimorso. Persona certamente volonterosa e disposta a riprendere da subito unattività più leggera. Le funzioni cognitive non evidenziano alterazioni nel corso del colloquio, in particolare non si notano deficit clinicamente rilevanti per quanto concerne le facoltà attentive o concentrative. Spinta vitale conservata, non maggiori segni di anedonia o di ritiro sociale.
Linsorgente non ha prodotto documentazione medica specialistica in ambito psichiatrico successiva alla visita presso il dr. med. __________, atta a far dubitare delle sue conclusioni, contenute in un referto motivato, convincente e che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza per attribuirgli pieno valore probante.
Agli atti vi è, segnatamente, un rapporto del 18 settembre 2023 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, e dunque non esperto in psichiatria, che si limita a rilevare la presenza di un episodio ansioso depressivo necessitante il supporto della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ed il referto del 3 dicembre 2024 del dr. med. __________, FMH reumatologia, che, pur indicando la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva, la presenza di un morale piuttosto basso, di ansia e di disturbi del sonno trattati con farmaci specifici, ha precisato che linsorgente è stata seguita in ambito psichiatrico fino al 2023 e poi ha interrotto la presa a carico poiché stava bene.
Il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, peraltro non esperti in psichiatria, pongono in sostanza la medesima diagnosi del dr. med __________, il quale tuttavia, quale specialista nellambito in discussione, ha potuto escludere qualsiasi incidenza della patologia sulla capacità lavorativa della ricorrente. Tantè che la stessa assicurata nel corso del 2023 ha cessato la presa a carico psichiatrica presso la dr.ssa med. __________ e nelle more amministrative e processuali non ha prodotto alcun referto della sua curante, anchella specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, atto a smentire le valutazioni del dr. med. __________, sulle cui conclusioni non vi è pertanto dubbio alcuno.
2.8.3. Circa la fibromialgia, la ricorrente cita il referto del 3 dicembre 2024 del dr. med. __________, FMH reumatologia, che descriverebbe uno stato di salute psicofisico globale maggiormente compromesso rispetto a quanto ritengono il dr. med. __________ ed il dr. med. __________.
Il dr. med. __________, tuttavia non si è espresso in merito alla capacità lavorativa della ricorrente, ma dopo un esame approfondito, ha confermato la diagnosi di fibromialgia, peraltro già presa in considerazione dal dr. med. __________ e dal medico SMR, dr. med. __________, quale malattia senza influenza sulla capacità lavorativa. Oltre ad una terapia medicamentosa, lo specialista ha proposto allinsorgente di continuare ad effettuare la fisioterapia di tipo attivo, che stava già seguendo una volta alla settimana presso la dr.ssa med. __________, nonché di riprendere un trattamento di tipo cognitivo-comportamentale.
Dal referto non emerge alcun elemento medico oggettivo atto a mettere in dubbio le conclusioni dei medici incaricati da __________ di esaminare la capacità lavorativa della ricorrente, né di un peggioramento dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa dellinteressata, come rilevato anche dal dr. med. __________ nellannotazione del 31 dicembre 2024.
Non vi è pertanto alcun motivo per procedere con un approfondimento in relazione a tale patologia.
2.8.4. Questo Tribunale non ha neppure nessun motivo per scostarsi dai limiti funzionali posti dal medico SMR sulla base della valutazione del dr. med. __________ (deve trattarsi di un lavoro leggero e variato, che permetta di alternare le posizioni seduta e eretta senza necessità di mantenere la posizione seduta prolungata per oltre unora e la posizione eretta prolungata per oltre mezzora, senza necessità di assumere posizioni non ergonomiche per la schiena e senza necessità di movimentare in modo ripetuto carichi superiori ai 5 kg e occasionalmente fino a 10 kg, mai sopra i 10 kg).
Nella misura in cui linsorgente sostiene che occorre tenere in considerazione che la patologia osteoporotica potrebbe portare ad un peggioramento della struttura fisica, con aumento delle limitazioni funzionali, va rammentato che oggetto del contendere è la situazione al momento dellemissione della decisione impugnata (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti).
La ricorrente sostiene inoltre che i limiti di carico di 5 o 10 kg non sarebbero realistici poiché non è riuscita a sollevare un sacco di patate di 2.5 kg o a prendere in braccio la nipotina. Ella non apporta tuttavia alcuna prova in tal senso.
In assenza di documentazione medica atta a smentire quanto accertato dai medici che sono intervenuti nel corso della procedura amministrativa, non vi è alcun motivo per mettere in dubbio le loro conclusioni relative possibilità per la ricorrente di alzare pesi fino a 5 kg, al massimo fino a 10 kg.
A questo proposito il rapporto SMR non può essere considerato contraddittorio laddove indica un limite di carico massimo di 5 kg e dallaltro ammette occasionalmente carichi fino a 10 kg. Il medico SMR ha infatti spiegato che ciò va inteso nel senso che deve trattarsi di unattività senza necessità di movimentarein modo ripetutocarichi superiori ai 5 kg eoccasionalmentefino a 10 kg(sottolineature del redattore).
2.8.5. Lassicurata contesta inoltre laffermazione del dr. med. __________ secondo cui linsorgente sarebbe stata pienamente abile al lavoro in unattività adatta dopo unintroduzione di 4 settimane.
Il medico SMR ha confermato, nella valutazione finale, che linteressata va considerata capace al lavoro al 50% dal 19 dicembre 2023 (data del referto del dr. med. __________), ed al 100% dal 19 gennaio 2024 (4 settimane dopo).
Ciò deriva dal fatto che, come si vedrà meglio in seguito (cfr. consid. 2.9), la ricorrente è stata giudicata completamente abile al lavoro in attivitàche non richiedono una preparazione professionale specifica ma che possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
La valutazione del dr. med. __________, ripresa dal medico SMR, dr. med. __________, è pertanto corretta.
2.8.6. Linsorgente censura anche lindicazione errata dellattività abituale da lei svolta (cameriera) in luogo di quella effettivamente esercitata (cameriera ai piani), contenuta nel rapporto finale SMR del 29 febbraio 2024, ripresa dal consulente in integrazione professionale e nella decisione impugnata.
Questo errore, deplorevole, in quanto ripreso nella decisione impugnata malgrado sia stato evidenziato già in sede di osservazioni al progetto di decisione, non modifica lesito della procedura.
Da una parte, sia il dr. med. __________ che il dr. med. __________ hanno considerato la professione corretta nelle loro valutazioni.
Daltra parte lUfficio AI ha stabilito che nellattività abituale la ricorrente è completamente inabile al lavoro. Per cui determinante è unicamente la capacità lavorativa in attività adatta.
Il caso si scosta da quello di cui alla STCA 32.2019.33 del 23 gennaio 2020 al quale si riferisce lassicurata.
In quelloccasione lo stesso Ufficio AI aveva chiesto al Tribunale di accogliere il ricorso e rinviargli gli atti per procedere con ulteriori accertamenti, tra cui una perizia psichiatrica di decorso, sulla base della documentazione medica presentata.
In quel caso lerrore nella descrizione dellattività abituale (linsorgente eraerroneamente stata considerata estetista/impiegata dufficio, anziché, terapista complementare/massaggiatrice) era importante poiché occorreva anche stabilire la capacità lavorativa residua nellattività abituale e lerrore era stato commesso dai periti stessi (cfr. consid. 2.5).
2.8.7. Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo per scostarsi dalle valutazioni dei medici di __________, fatte proprie dal medico SMR, dr. med. __________.
I servizi interni dellSMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto laspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare a beneficio dellamministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. LSMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Lassenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Una valutazione sulla base dei soli atti medici (Aktengutachten) senza visitare lassicurato,esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
2.9.Linsorgente contesta le attività adeguate indicate dallamministrazione (ausiliaria nellambito della vendita, operaia ausiliaria nellambito della confezionatura e dellimballaggio) poiché non divergono sostanzialmente dallattività di cameriera ai piani per quanto concerne la necessità di stare in piedi a lungo, di assumere posizioni non ergonomiche o di sollevare saltuariamente pesi, anche solo tra i 5 e i 10 kg. Ella sostiene inoltre che non si tratta di attività variate, bensì ripetitive.
Preliminarmente va evidenziato come le professioni indicate dallUfficio AI, lo siano state solo a titolo esemplificativo e non esaustivo. Nella decisione impugnata figura infatti che sono esigibili attività leggere e variate, che non comportino il mantenimento della stessa postura troppo a lungo e il sollevamento di pesi,come potrebbero essereattività di ausiliaria nellambito della vendita, operaia ausiliaria in lavori leggeri non qualificati (confezionatura, imballaggio) (sottolineatura del redattore).
In secondo luogo va sottolineato che per lavoro variato, si intende la possibilità di alternare le posizioni eretta e seduta, senza necessità di mantenere la posizione seduta prolungata per oltre unora e la posizione eretta prolungata per oltre mezzora. La ripetitività del lavoro non impedisce alla medesima attività di essere variata nel senso inteso dal medico e dal consulente in integrazione.
A proposito delle attività leggere, va rammentato che per giurisprudenza costante,allassicurata può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori dattività accessibili a lavoratori non qualificati, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nellambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività dincasso, dassemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Occorre ricordare che il concetto dinvalidità è riferito adun mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo allinvalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, lassicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, unoccupazione confacente allinteressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né lassicurazione per linvalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid.4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazionifisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività dincasso, dassemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura,che la ricorrente nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell11 febbraio 2015).
Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni dellUfficio AI.
2.10.In queste condizioni, sulla base della documentazione medica agli atti, questo Tribunale deve confermare la valutazione del medico SMR, dr. med. __________, secondo cui linsorgente, inabile al lavoro nella propria attività di cameriera ai piani dal 13 settembre 2022, può svolgere unattività leggera e adatta al suo stato di salute, con le limitazioni descritte il 29 febbraio 2024, nella misura del 50% dal 19 dicembre 2023 ed in maniera completa dal 19 gennaio 2024.
2.11. La ricorrente contesta infine il reddito da invalida, poiché lUfficio AI ha preso in considerazione le attività semplici eripetitive, allorché linsorgente deve eseguire attività semplici evariatee per la riduzione di solo il 10% del reddito da invalida.
Lart. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo larticolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se lincapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dellassicurazione invalidità.