Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 bis e 1 ter . Questa norma rafforza il principio della priorità dell’integrazione sulla rendita (in argomento cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, n. 3 ad art. 28 LAI). L’attribuzione di una rendita d’invalidità entra in linea di conto solo qualora non siano attuabili provvedimenti d’integrazione, l’amministrazione deve dapprima accertare d’ufficio la possibilità dell’assicurato di reintegrarsi nel circuito economico e il diritto a una rendita non sorge fintantoché si fruisce di misure integrative e di indennità giornaliere riconosciute dall’assicurazione invalidità (in argomento vedi le DTF 126 V 241 consid. 5; 123 V 269; 122 V 77 consid. 2 e 121 V 190 consid. 4). Tuttavia, un assicurato che alla scadenza del periodo d’attesa di un anno non è o non è ancora integrabile ha diritto ad una rendita anche se per il futuro è prevista l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione. In questo senso l’Alta Corte, nella STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, ha precisato che “ [ … ] per il principio della priorità dell’integrazione sulla rendita, l’assegnazione di una rendita prima della messa in atto di eventuali provvedimenti professionali entra in linea di conto solo se la persona assicurata non è (ancora) integrabile a causa del suo stato di salute […] ” (STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, consid. 4 con riferimenti). In merito al rapporto materiale di pretese ad una rendita e a misure reintegrative vedi inoltre Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 16 ad art. 28 LAI e Gerber, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 16-20, 65-67 e 69-79 ad art. 28 LAI). La cifra 1206 01/24 CIRAI prevede che “ L’evento assicurato non può insorgere fintantoché la persona assicurata è idonea all’integrazione (v. N. 2300), si sottopone a provvedimenti d’integrazione e/o può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 22 LAI (art. 28 cpv. 1 lett. a e art. 29 cpv. 2 LAI, v. N. 8100 segg.; Pratique VSI 2001 pag. 148) ”. La cifra 2300 07/23 CIRAI prevede che “ Conformemente al principio della priorità dell’integrazione sulla rendita, i provvedimenti d’integrazione hanno la priorità sulla concessione di una rendita (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI). Per principio, dunque, il diritto alla rendita può nascere soltanto dopo l’esaurimento di tutte le possibilità d’integrazione, tra cui figurano anche i provvedimenti di reinserimento. A questo proposito non ha importanza se i provvedimenti d’integrazione abbiano avuto successo o meno. Questo principio deve essere applicato anche ai provvedimenti di reinserimento […]”. 2.5. In concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla ricorrente il 23 maggio 2025. In effetti, ritenuto che lo stesso medico SMR ha preferito alle sue conclusioni (cfr. supra consid. 1.2. in fine) – poste a fondamento della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.3.) – quelle delle esperte esterne indipendenti (cfr. supra consid. 1.5.) secondo cui l’insorgente presenta un’incapacità lavorativa (globale) del 60% nell’attività abituale e del 50% nell’attività adeguata da marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.2.), rilevato che la perita psichiatra aveva evidenziato che “ con un adeguato trattamento terapeutico basato oltre che sulla farmacoterapia e sulla psicoterapia, anche su un percorso riabilitativo e psico-educazionale, con pure esperienze di lavoro in ambiente protetto, si potrebbe in futuro ottenere un aumento della capacità lavorativa ” (doc. 50, pag. 212 incarto AI), accertato che l’Ufficio AI non ha condotto una valutazione della reintegrabilità contrariamente a quanto previsto dalla legge, dalla giurisprudenza e dalla dottrina topica secondo cui occorre in prima battuta valutare la reintegrabilità dell’assicurato e solo successivamente l’eventuale diritto alla rendita (cfr. supra consid. 2. 4.), in concreto non si può prescindere da una presa di posizione del servizio di integrazione professionale circa eventuali provvedimenti professionali, quali ad esempio quello auspicato dalla dr.ssa __________. Per il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti. Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“ Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen ”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“ Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist ”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016). In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata. 2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione del 4 febbraio 2025 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allamministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente La segretaria giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2025.23
JV/sc
Lugano
20 giugno 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
in ordine
Per lart. 28 cpv. 1bisdel citato disposto, la rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità dintegrazione secondo larticolo 8 capoversi 1bise 1ter.
Visto lesito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 4 febbraio 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allamministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni