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32.2025.2

Ricorso contro decisione di restituzione di prestazioni indebitamente percepite. Irricevibile, l’insorgente essendosi limitato a chiedere il condono della decisione di restituzione senza che l’UAI abbia emesso una decisione di condono. Atti trasmessi ad UAI perché si determini sul condono

Ticino · 2025-01-24 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2025.2

jv/gm

Lugano

24 gennaio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione dell’11 dicembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato che       -  per decisione 11 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 6'017.95 corrispondenti alle indennità giornaliere AI percepite a torto per ottobre 2024;

-  con scritto datato 7 gennaio 2024 RI 1 ha adito lo scrivente Tribunale postulando, in relazione a suddetta decisione, “di deliberare il condono della presente decisione di restituzione”;

-ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente ri-scosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);

- è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);

-dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 e 4 OPGA), una richiesta di condono formulata dinanzi all’autorità di ricorso non è ricevibile;

-   nella fattispecie in esame la decisione impugnata ha per oggetto la restituzione delle indennità giornaliere percepite a torto nell’ottobre 2024, mentre che non risulta essere stata emessa una decisione relativa all’eventuale condono;

-   con il gravame l’assicurato chiede unicamente il condono dell’importo da restituire e non contesta l’ordine di restituzione in quanto tale. Egli sostiene infatti che “Non era responsabilità del sottoscritto[…]notificare la cassa dell’interruzione del procedimento[provvedimento professionale durante il quale percepiva le indennità giornaliere, n.d.r.]”, sostenendo come “la restituzione delle prestazioni è economicamente insostenibile[…]”;

-   a non aver dubbi l’insorgente invoca quindi la sua buona fede in relazione alla percezione di prestazioni nonché la sua difficile situazione finanziaria che non gli consente di far fronte alla restituzione;

-  di conseguenza lo scritto 7 gennaio 2025 unitamente alla documentazione prodotta vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono dopo la crescita in giudicato formale della decisione di restituzione;

-   giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbisLPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-   visto l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 200 vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti