Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni (cfr. doc. 392) - l’avv. RA 1 ha espressamente comunicato “che l’assicurato concorda con le proposte di cui al progetto di decisione del 3 giugno 2024 . Si rimane dunque in attesa del conteggio della rendita Al arretrata dovuta all’assicurato" (cfr. doc. 395, corsivo della redattrice). Alla luce di quanto sopra esposto, a fronte di una situazione giuridica e fattuale ritenuta sufficientemente chiarita, questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (in particolare la chiesta audizione testimoniale della funzionaria incaricata dell’Ufficio AI). Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Su questo punto, pertanto, la decisione impugnata appare corretta e va confermata. 2.3. L’insorgente ha pure contestato l’ammontare nominale della rendita determinato dall’Ufficio AI, sostenendo che il calcolo della stessa, fondata su un periodo di contribuzione di 15 anni e 7 mesi alla data del sinistro, non appare corretto, e deve essere modificato. Egli ha motivato il proprio dissenso facendo valere che l’amministrazione, conformemente a quanto stabilito nella STCA 32.2023.81 del 31 gennaio 2024, avrebbe dovuto non ricalcolare l’ammontare della rendita intera dovutagli dal 2018, bensì stabilire unicamente l’importo della rendita intera di diritto tra il mese di febbraio 2020 e il mese di febbraio 2021, tenendo quindi anche conto dei contributi da lui pagati nel frattempo come persona senza attività lucrativa (cfr. doc. VI) Come di vedrà qui di seguito (cfr. infra consid. 2.3.4.), la censura dell’insorgente non può essere condivisa. 2.3.1. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive. Le rendite sono determinate sulla base del periodo di contribuzione e del reddito annuo medio. 2.3.2. Periodo di contribuzione/scala di rendita. Secondo l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di
a) rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a. e b. LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI). I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a.);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b.);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c.). Infine, secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29 ter cpv. 2 lettere b e c LAVS. 2.3.3. Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a.);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b.);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51 bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a.);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b.);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c.). Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e ed f OAVS). Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS). Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS). 2.3.4. In concreto, secondo l’art. 29bis cpv. 1 LAVS (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023) e applicabile anche alle rendite della LAI (art. 36 cpv. 2 LAI) il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell’evento assicurato (inizio della rendita d'invalidità ). Pertanto, ritenuto che l’amministrazione ha riconosciuto che l’inizio del diritto alla rendita intera continuativa spettante all’interessato è da porre nel mese di marzo 2018 , ne deriva che la pretesa del ricorrente di voler ridefinire la prestazione conteggiando i periodi contributivi successivi al 31 dicembre 2017 non può essere accolta. In particolare, egli non può essere seguito nella sua pretesa di calcolare unicamente la rendita intera cui ha diritto nel periodo compreso fra il mese di febbraio 2020 e il mese di febbraio 2021, come se si trattasse del risorgere di un’invalidità dopo la precedente rendita intera di invalidità assegnatagli dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi risorta a partire dal 1° marzo 2021. Nel caso di specie, infatti, trattandosi di una rendita di invalidità intera insorta nel mese di marzo 2018 e giudicata continuare da allora in maniera ininterrotta, la prestazione è stata a giusta ragione calcolata a partire dal momento dell’insorgenza del diritto. Di conseguenza, in maniera altrettanto corretta l’Ufficio AI ha indicato che le rendite già assegnate dal 1° marzo 2021 e calcolate - come ben spiegato dalla Cassa nello scritto dell’11 marzo 2025, facendo riferimento a dei parametri che portavano all’applicazione di una scala più elevata (25 in luogo della 23) (cfr. doc. IXI/1) - non risultavano più applicabili. Nella presa di posizione dell’11 marzo 2025, infatti, la Cassa ha sviluppato le seguenti considerazioni: " Punto 3 Come già evidenziato nello scritto del 29 novembre 2024 l'UAl ha posto l'assicurato (cfr. decisioni del 22 giugno 2023) al beneficio di una rendita d'invalidità. Con la prima decisione è stata assegnata una rendita intera d'invalidità di fr. 1'012.00 mensili (fr. 1'021 .00 nel 2019) con effetto dal 1º settembre 2018 e fino al 31 gennaio 2020. La prestazione è stata fissata in base ad un reddito annuo medio di fr. 54'036 e una scala di rendita parziale 23 (totale anni di contribuzione 15 anni e
E. 7 mesi). Tramite la seconda decisione è stata accordata pure una rendita intera d'invalidità di fr. 1’108.00 mensili (fr. 1'136.00 nel 2023) con effetto dal 1º marzo 2021. In questa circostanza trattandosi di un "nuovo caso assicurativo" è stato considerato un reddito annuo medio di fr. 54'390 e una scala di rendita parziale 25 (totale anni di contribuzione 18 anni e 7 mesi). Dopo ulteriori approfondimenti è stata decisa l’attribuzione di una rendita intera anche dal 1º febbraio 2020 al 28 febbraio 2021. Trattandosi quindi di una rendita continuativa, la base di calcolo risulta essere unicamente quella fissata con la rendita assegnata con la prima decisione avente effetto dal 1° settembre 2018. Per determinare questa prestazione dovuta all'assicurato si è fatto uso degli anni contributivi conteggiabili fino al 31 dicembre 2017. Infatti, per l'articolo 29bis cpv. 1 LAVS (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023) e applicabile anche alle rendite della LAI (art. 36 cpv. 2 LAI) il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell’evento assicurato (inizio della rendita d'invalidità). Ne deriva che la pretesa del ricorrente di voler ridefinire la prestazione conteggiando i periodi contributivi avuti dopo il 31 dicembre 2017 non può in alcun modo esser accolta. Va da sé che l'attribuzione della rendita Al anche durante il periodo febbraio 2020 - febbraio 2021 ha comportato una riconsiderazione della decisione con la quale sono state assegnate le rendite a decorrere dal 1º marzo
2021. I parametri di calcolo che attribuivano una scala più elevata (25 in luogo della 23) non risultavano più applicabili. Le relative prestazioni mensili più elevate erogate da questa data (fr. 3'601.00) sono state poi state oggetto di "ricupero" mediante la compensazione con le rendite arretrate.” (Doc. IX/1) Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste chiare e ben motivate considerazioni esposte dalla Cassa e fatte proprie dall’Ufficio AI. Anche su questo punto, di conseguenza, la decisione impugnata risulta corretta e va confermata. 2.4. Resta poi da verificare l’esattezza o meno della compensazione posta in essere dall’amministrazione dell’importo di fr. 159.10. L’insorgente ha contestato il procedere dell’Ufficio AI indicando che “l’importo di fr. 159.10 per asserite e non documentate spese esecutive non può essere compensato. Si tratta di un debito rimasto insoluto ben 20 anni dalla ditta Etnika l’arte del Mondo Sagl fallita già nel 2004. Si rileva altresì la probabile prescrizione della pretesa” (cfr. doc. VI) . Al riguardo, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha indicato di rifarsi integralmente alla presa di posizione dell’11 marzo 2025 della Cassa, la quale, sul punto, si è così espressa: " Punto 1 Secondo l'articolo 20 cpv. 2 LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute: - i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell'agricoltura (lett. a); - i crediti per la restituzione delle PC (lett. b); - i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF, LAMF, LADI, LAMAL (lett. c). La marginale 10202 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, edite dall’UFAS, prevede che il credito dev'essere esigibile e non prescritto. l crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS). Nello specifico, il credito deve riguardare (marginale 10203):
- tasse d'ingiunzione, spese d'imposizione, spese di esecuzione e multe d'ordine - marginale 10209. Con la contestata decisione si è proceduto con la compensazione tra le rendite Al riconosciute e l'importo di fr. 159.10 chiesto dalla Cassa (Servizio Incassi). Il credito è da imputare alle spese causate dall'attestato di carenza di beni datato 3 gennaio 2008, emesso nell'ambito di un risarcimento danni (art. 52 LAVS), relativo alla ditta Etnika L'Arte Nel Mondo Sagl (vedi documenti agli atti). Risulta quindi corretto che questo importo, sulla scorta delle citate normative, sia stato compensato con le rendite arretrate riconosciute al ricorrente. La pretesa non risulta nemmeno perenta. A questo proposito si rinvia all’articolo 149a cpv. 1 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) che recita: "Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell’apertura della successione". In concreto, essendo l’attestato di carenza di beni qui in discussione emesso il 3 gennaio 2008, le spese possono ancora essere reclamate.” (Doc. IX/1) Chiamato a pronunciarsi, il TCA reputa corretta la compensazione effettuata. . Contrariamente a quanto preteso dal legale dell’insorgente, l’importo posto in compensazione dall’amministrazione non si riferisce ad “asserite e non documentate spese esecutive”, ma risulta debitamente documentato dalle spese causate dall'attestato di carenza di beni datato 3 gennaio 2008, emesso nell'ambito di un risarcimento danni (art. 52 LAVS), relativo alla ditta Etnika L'Arte Nel Mondo Sagl (cfr. doc. 203 incarto Cassa). Neppure pertinente risulta l’altra censura riguardante la “probabile prescrizione della pretesa” fatta valere dall’avv. RA 1, ritenuto che l’attestato di carenza beni in questione è stato emesso il 3 gennaio 2008 e il termine di prescrizione previsto dall’art. 149a cpv. 1 LEF è di natura ventennale. La decisione impugnata va, di conseguenza, confermata anche relativamente a tale aspetto. 2.5. Da ultimo resta da verificare l’ammontare degli interessi di mora. Nella decisione impugnata gli interessi di mora sono stati quantificati in fr. 1'915.00. A fronte della richiesta di verifica degli stessi avanzata in sede ricorsuale, l’Ufficio AI ha chiesto una presa di posizione alla Cassa. Quest’ultima, con osservazioni dell’11 marzo 2025, si è così espressa: " Punto 4 La Cassa ha avuto modo di esprimersi dettagliatamente circa le compensazioni poste in atto nonché nel merito delle mensilità dovute durante il periodo interessato dall'assegnazione della rendita Al. Per economia procedurale si rimanda al citato conteggio di data 29 novembre 2024. Al conteggio in questione va tuttavia apportata una rettifica per quanto attiene all'ammontare degli interessi di mora. L'art. 26 cpv. 4 LPGA prescrive che "Non hanno diritto a interessi di mora: a. la persona avente diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi; b. i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute; c. le altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 70". Nella presente fattispecie non vi è motivo per l’applicazione dell'art. 26 cpv. 4 LPGA. Non risulta infatti l'esistenza di prestazioni anticipate da terzi. La Cassa ha posto in compensazione la rendita retroattiva con un credito derivante dall'art. 52 LAVS, la cui liceità è assodata (vedi punto 1). Ne consegue che all’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr. 23.00 di interessi di mora (fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00).” (Doc. IX/1) Tali considerazioni sono state condivise e fatte proprie dall’Ufficio AI, il quale, nella risposta di causa, ha concluso che “all’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr. 23.00 di interessi di mora (fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00). Sotto questo profilo, il ricorso merita pertanto di essere parzialmente accolto” (doc. IX). Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni dell’Ufficio AI, fondate sulle spiegazioni fornite dalla Cassa nella presa di posizione dell’11 marzo 2025. Su questo specifico punto, quindi, la decisione impugnata va modificata. 2.6. In conclusione, visto quanto precede, la decisione contestata merita conferma su tutto, tranne che per quanto riguarda il diritto agli interessi moratori, come illustrato al consid. 2.5. Il ricorso va pertanto accolto parzialmente. Il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento di ripetibili parziali di fr. 500.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). 2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-- e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 100.--.
Dispositiv
- Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-- e dellUfficio AI nella misura di 100.--. LUfficio AI verserà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA compresa). Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente La segretaria Daniele Cattaneo Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2025.13
cr
Lugano
7 luglio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 15 novembre 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 29 novembre 2021 lUfficio AI aveva attribuito allinteressato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo 2021 (risorgere dellinvalidità ex art. 29 bis OAI). A causa della tardività della presentazione della domanda, il versamento della prestazione era stato riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda tardiva). Lamministrazione aveva ridotto la rendita del 30%, in applicazione dellart. 21 cpv. 1 LPGA, ritenendo che vista la dinamica dellinfortunio sia imputabile per lo meno un dolo eventuale (cfr. doc. 264).
1.4. Frattanto in ambito infortunistico lIstituto assicuratore, basandosi sulla valutazione del medico fiduciario dr. __________, con decisione formale del 27 gennaio 2020, poi confermata con decisione su opposizione del 23 luglio 2020, aveva considerato lo stato di salute dellinteressato stabilizzato a decorrere dal 9 dicembre 2019, con relativa sospensione, dalla medesima data, delle prestazioni per il trattamento medico, riconoscendo, invece, le indennità giornaliere fino al 29 febbraio 2020. Passando, poi, allesame del diritto alle prestazioni di lunga durata, lassicuratore LAINF aveva rifiutato di assegnare allassicurato una rendita di invalidità, accordandogli, per contro, il diritto ad unindennità per menomazione dellintegrità (IMI) del 20% (doc. 255).
consideratoin diritto
Alla luce di quanto sopra esposto,a fronte di una situazione giuridica e fattuale ritenuta sufficientemente chiarita, questo Tribunale rinuncia allassunzione di ulteriori prove (in particolare la chiesta audizione testimoniale della funzionaria incaricata dellUfficio AI).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
a) rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o dassistenza (lett. c.).
2.6. In conclusione, visto quanto precede, la decisione contestata merita conferma su tutto, tranne che per quanto riguarda il diritto agli interessi moratori, come illustrato al consid. 2.5.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente.
Il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento di ripetibili parziali di fr. 500.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Visto lesito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-- e dellUfficio AI nella misura di fr. 100.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-- e dellUfficio AI nella misura di 100.--. LUfficio AI verserà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA compresa).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni