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32.2025.129

Ricorso (respinto nella misura in cui ricevibile) contro “decisione” UAI di non concedere AG con gratuito patrocinio per procedura amministrativa. Manca valido oggetto d’impugnazione. Assistenza di un legale non era in ogni caso necessaria. Niente GP per la procedura ricorsuale e niente spese

Ticino ·28 · · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2025.129

jv/gm

Lugano

28 aprile 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2025 di

RI1,______

contro

le decisioni del 23 ottobre 2024 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

"4.3.1.Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

"4.3.1.[…]L’abolizione del principio della gratuità generale di cui all’art. 61 lett. a LPGA e il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA che concerne solo “le controversie sulle prestazioni”, non significa però che ora si debbano sempre pagare le spese processuali se non si tratta di una controversia sulle prestazioni; la questione delle spese processuali è lasciata ai Cantoni. Se un Cantone vuole applicare delle spese al di fuori del campo di applicazione dell’art. 61 lett. fbis LPGA, deve prevedere una base legale chiara ed esplicita per questo tributo causale (art. 127 Cost. fed.; sentenze 9C_369/2022 del 19 settembre 2022 consid. 6.2 e 8C_265/2021 consid. 4.4, entrambe con riferimenti). Ad oggi nel Cantone Ticino nel diritto delle assicurazioni sociali vige il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RL/TI 178.100; sul tema cfr. sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3).

4.3.2.[…] Per stabilire se la procedura sia onerosa o gratuita occorre determinare se il ricorso verte su prestazioni nel senso dell’art. 61 cpv. 1 lett. fbisLPGA, ovvero su prestazioni in natura o pecuniarie di cui agli art. 14 e 15 LPGA. La dottrina ha evidenziato che si può definire tale nozione anche con riferimento alla giurisprudenza relativa all’art. 69 cpv. 1bis LAI e all’art. 134 vOG (cfr. JEAN MÉTRAL, op. cit. n. 19 e segg. ad art. 61 LPGA con riferimenti).”

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti