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32.2025.126

Il ricorrente, malgrado l'assegnazione di un primo termine per completare il ricorso e di un termine suppletorio (trascorsi infruttuosi), si è limitato a esprimere la propria volontà di ricorrere. Ricorso irricevibile, poiché privo di esposizione dei fatti, motivazione e conclusioni

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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2025.126

MP/gm

Lugano

24 febbraio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2025 di

RI1,_________

contro

la decisione del 5 novembre 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

-  contro la predetta decisione l’assicurato si è tempestivamente aggravato dinanzi allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni;

-  il 27 novembre 2025 il vicepresidente del TCA, rilevando che il gravame non ossequiava i requisiti di cui all’art. 3 Lptca, ha assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per completarlo, con l’indicazione che, in caso contrario, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

-  il termine assegnato è trascorso infruttuoso;

-  di conseguenza, in applicazione dell’art. 13 cpv. 4 Lptca, il vicepresidente del TCA ha assegnato al ricorrente un ultimo termine di 10 giorni;

-  anche detto termine è trascorso infruttuoso;

-  secondo l’art. 3 Lptca, l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere:

-  secondo la giurisprudenza, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità, le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (STF U 543/06 del 17 aprile 2007 con riferimento a DTF 123 V 335);

-  secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

-  nel caso in esame, nell’impugnativa si può unicamente leggere “ricorso contro la decisione della AI (assicurazi invalidita)”;

-  poiché l’insorgente si è limitato, malgrado l’assegnazione di un primo termine per completare il ricorso e di un termine suppletorio, a esprimere la propria volontà di ricorrere, il ricorso non contiene né un’esposizione dei fatti, né una motivazione, né delle conclusioni;

-  pertanto il ricorso non soddisfa le condizioni di cui all’art. 3 Lptca e si rivela irricevibile;

-  giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-  visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 200 vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti