Erwägungen (20 Absätze)
E. 2.1 Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dellOAI denominata Ulteriore sviluppo dellAI e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
In concreto al momento della presentazione dellultima domanda del mese di agosto 2022, lassicurato non beneficiava di una rendita AI. Leventuale diritto alla rendita è pertanto sorto dopo lentrata in vigore delle modifiche della LAI (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).
Nel caso concreto è di conseguenza applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
E. 2.2 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado dinvalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado dinvalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
E. 2.3 Ai sensi dellart. 17 cpv. 1 LPGA per il futuro la rendita dinvalidità è aumentata, ridotta o soppressa, dufficio o su richiesta, se il grado dinvalidità del beneficiario della rendita:
a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1; RCC 1984 pag. 137).
L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
E. 2.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5). Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).
Nella STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024 il Tribunale federale ha ribadito al consid. 4.3 che in caso di revisione di una rendita AI, come in caso di nuova domanda, lUfficio AI deve esaminare il diritto alla prestazione in maniera completa (allseitig) in fatto ed in diritto.
E. 2.5 Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 lAlta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca unincapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per laccertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della resistenza alle terapie come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta.
In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di unaffezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dellesame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
La nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In una sentenza 9C_724/2018 dell11 luglio 2019, pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49 (cfr. anche STF 9C_428/2025 del 7 novembre 2025, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado lassenza di un disturbo psichico grave, lassicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dellimpatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).
Infine, nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), lAlta Corte ha modificato la prassi vigente per laccertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza basata sul convincimento che lobesità potesse essere superata con la sola forza di volontà il diritto ad una rendita dinvalidità era di principio escluso se lobesità era trattabile, a meno che lobesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica riguardo allobesità sinora vigente.
Dopo avere ricordato che lobesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa, lAlta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). Allassicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).
Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di obesità, come nellambito di altre patologie somatiche, le difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).
Su questo tema cfr. STF 8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier Medizin und Recht Adipositas Leiturteil, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K. Gehring, Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht, in plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).
Cfr. anche Ulrich Meyer e Carlo Marazza, Limpatto del concetto di malattia sulle assicurazioni invalidità, infortuni e malattie in: SZS 6/2025, pag. 312 e seguenti.
E. 2.6 Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con lassicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
E. 2.7 In concreto, dalle tavole processuali emerge che, nellambito della seconda domanda di prestazioni, lUfficio AI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare (internistica: dr.ssa med. ______; neurologica: dr. med. ______; psichiatrica: dr.ssa med. ______; reumatologica: dr. med. ______) ad opera del ________ che ha concluso, il 26 giugno 2020, per unincapacità lavorativa del 20% in qualsiasi attività (10% a causa della patologia psichiatrica, 20% a causa della patologia reumatologica; complessivamente 20%), ponendo la diagnosi con incidenza sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso-depressiva cronica (ICD-10 F 41.2) in tratti narcisistici di personalità e di severa scoliosi lombare destro-convessa idiopatica (angolo Cobb 35°), con avanzate alterazioni degenerative secondarie con osteocondrosi multisegmentali, ernia foraminale ed extraforaminale L1-L2 senza neurocompressione; esiti da distrofia di crescita di Scheuermann (doc. AI 66).
Il 30 giugno 2020 il medico SMR, dr. med. ______, ha confermato lesito della perizia indicando che lassicurato è inabile al lavoro al 20% dal 28 novembre 2016 in qualsiasi attività (doc. AI 65) e con decisione del 12 ottobre 2021, cresciuta in giudicato, lUfficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni poiché il grado dinvalidità era del 17% (cfr. doc. AI 96).
In seguito allinoltro della terza domanda di prestazioni nel mese di agosto 2022, lUfficio AI ha chiesto al ________ di redigere una perizia psichiatrica.
I periti, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia e dr. med. ______, specialista in psichiatria e psicoterapia, il 29 marzo 2023, descritti gli atti a loro disposizione, lanamnesi familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica, psicopatologica pregressa e i disturbi attuali, i sintomi soggettivi ed il trattamento psicoterapico attuale, riportato lesame clinico secondo AMDP-System e gli approfondimenti testali, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso depressiva cronica in tratti narcisistici di personalità (F41.2), accertando una capacità lavorativa del 90% in ogni attività lucrativa nel libero mercato del lavoro (doc. AI 127).
Stabilito che non vi è stata alcuna modifica dal lato psichiatrico, il medico SMR ha confermato lincapacità lavorativa del 20% in qualsiasi attività (doc. AI 128).
Dopo aver eseguito un accertamento professionale, in seguito ad un peggioramento dello stato di salute che ha portato linteressato ad essere operato alla colonna lombare, lamministrazione ha sottoposto il ricorrente ad una perizia bidisciplinare, psichiatrica, ad opera del dr. med. ______, specialista in psichiatria e psicoterapia, e reumatologica, ad opera del dr. med. ______, FMH reumatologia.
Nella loro valutazione globale del 12 giugno 2024 (doc. AI 165) i periti, dopo aver descritto il decorso delle patologie e la derivazione/motivazione delle diagnosi, hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome toracolombo-vertebrale su alterazioni statico degenerative pluri-segmentali e stato dopo morbo di Scheuermann toracale, abbassamento del bacino a destra di circa 1 cm per raccorciamento della gamba destra, alterazioni degenerative pluri-segmentali e stato dopo intervento chirurgico di microerniectomia L3/L4 a destra il 06.12.2023, sindrome ansioso depressiva cronica in tratti narcisistici di personalità (F 41.2).
Stabiliti le risorse ed i deficit funzionali, discussi gli aspetti della personalità eventualmente rilevanti, i fattori di stress e le risorse e verificata la coerenza, i periti hanno accertato che dal 30 settembre 2022 (RMN) al 7 marzo 2024 (3 mesi dopo lintervento chirurgico alla colonna lombare) vi è stata una completa incapacità lavorativa. Dall8 marzo 2024 il ricorrente è stato giudicato abile al lavoro nella misura del 60%, con una riduzione del rendimento del 40%, nellultima attività di gerente______. Quale venditore è abile al 40%.
In attività adeguata, che tenga conto delle limitazioni funzionali reumatologiche, di tipo variato, che gli permetta di cambiare spesso di posizione, linsorgente, tre mesi dopo lintervento chirurgico alla colonna lombare, è stato giudicato abile al lavoro al 70%, con una riduzione del rendimento del 30%.
Il 21 giugno 2024 il medico SMR ha confermato lesito della perizia (doc. 164 incarto AI).
E. 2.8 Chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dallamministrazione prima dellemanazione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, deve confermare le conclusioni della perizia bidisciplinare psichiatrica e reumatologica del 12 giugno 2024 (doc. AI 165) che per laspetto psichiatrico fa capo anche alla perizia del ________ del 29 marzo 2023 (doc. AI 127).
Il referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dallassicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle visite effettuate.
Al referto va attribuita piena forza probante.
I periti, nei rispettivi referti, riassunti gli atti, descritta in maniera approfondita lanamnesi, i sintomi soggettivi, i reperti e gli esami effettuati, hanno indicato le ragioni per le quali sono giunti alle note diagnosi e i motivi per i quali il ricorrente, totalmente inabile al lavoro dal 30 settembre 2022 al 7 marzo 2024, è stato giudicato abile al 60% nella precedente attività di proprietario gestore di tre negozi (40% quale venditore) ed al 70% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Gli specialisti si sono espressi nel dettaglio di ogni singola patologia, spiegando approfonditamente le ragioni per le quali le malattie di cui è affetto il ricorrente incidono oppure no sulla sua capacità lavorativa.
E. 2.9 Linsorgente contesta le valutazioni peritali, allegando numerosa documentazione medica:
- referto del 12 febbraio 2019 della ______ (doc. A4);
- referto del 18 dicembre 2020 della ______ (doc. A5);
- referto dell11 marzo 2022 della ______ (doc. A6);
- referto radiologico (RM colonna lombare nativa) del 23 settembre 2022 del ______ (doc. A7);
- referto del 27 dicembre 2022 della ______ (doc. A8);
- referto del 3 ottobre 2023 del Pronto Soccorso dell______ (doc. A9);
- referto del 26 ottobre 2023 del dr. med. ______, specialista in neurochirurgia, specialista in terapia interventistica del Dolore (doc. A10);
- referto dell8 dicembre 2023 del dr. med. ______ (doc. A11);
- referto dell11 gennaio 2024 del dr. med. ______ (doc. A12);
- referto del 1° marzo 2024 della ______ (doc. A13) con allegata la terapia ammissione/dimissione;
- referto del 25 marzo 2025 della Clinica di riabilitazione di ______ (doc. A14), con allegata la terapia ammissione / dimissione;
- referto del 16 luglio 2025 del dr. med. ______ (doc. A15);
- rapporto di dimissione del 31 luglio 2020 della ______ di ______ (doc. A16);
- referto del 16 luglio 2025 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. A17).
Questo Tribunale rileva che la maggior parte degli atti è già contenuta nellincarto dellAI, è stata esaminata e presa in considerazione nellambito della perizia pluridisciplinare del ________ del 26 giugno 2020 (doc. AI 66, pag. 166 e seguenti incarto AI), della perizia del ________ del 29 marzo 2023 (doc. AI 127, pag. 489 e seguenti incarto AI), della perizia bidisciplinare psichiatrica e reumatologica del 12 giugno 2024 (doc. AI 165, pag. 625 e seguenti incarto AI) o nellannotazione del medico SMR del 17 settembre 2025 (doc. AI 194, pag. 774 incarto AI) ed il ricorrente non indica per quali ragioni tale documentazione apporterebbe degli indizi concreti in merito allinaffidabilità delle perizie amministrative allestite nel corso dellultima procedura.
Nello specifico, il rapporto del 12 febbraio 2019 della ______ (doc. A4) è già stato valutato dal ________ (pag. 176, 184 incarto AI) in occasione della seconda domanda di prestazioni, la cui procedura è sfociata nella decisione di rifiuto delle prestazioni del 12 ottobre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, e non apporta di conseguenza alcun elemento di novità rispetto a quanto stabilito definitivamente dallUfficio AI.
Il rapporto di dimissione del 31 luglio 2020 della ______ di ______ (doc. A16), già agli atti (pag. 426 incarto AI), è stato preso in considerazione in occasione della redazione della perizia del ________ del 29 marzo 2023 (doc. AI 127, pag. 493 incarto AI)
I referti del 18 dicembre 2020 della ______ (doc. A5; cfr. pag. 701 incarto AI), dell11 marzo 2022 della ______ (doc. A6; pag. 703 incarto AI), del 27 dicembre 2022 della ______ (doc. A8; pag. 706 incarto AI) del 1° marzo 2024 della ______ (doc. A13, pag. 714 incarto AI), il rapporto radiologico (RM colonna lombare nativa) del 23 settembre 2022 del ______ (doc. A7, pag. 705 incarto AI citata con la data del 30 settembre 2022) ed i referti dell8 dicembre 2023 (doc. A11, pag. 713 incarto AI) e dell11 gennaio 2024 del dr. med. ______ (doc. A12, pag. 714 incarto AI) sono stati esaminati nellambito della perizia bidisciplinare del 12 giugno 2024 e non sono di conseguenza atti a modificare lesito della vertenza.
Il rapporto del 3 ottobre 2023 del Pronto Soccorso dell______ (doc. A9) e del 27 ottobre 2023 del dr. med. ______, specialista in neurochirurgia (doc. A10), non sono di rilievo poiché portano su un periodo durante il quale linteressato era comunque completamente inabile al lavoro. Inoltre, i medici del Pronto Soccorso, posta la nota diagnosi reumatologica, hanno prescritto una terapia per 5 giorni senza indicare elementi medici oggettivi non presi in considerazione dal perito reumatologo. Il referto del 27 ottobre 2023 del dr. med. ______ contiene invece una valutazione ripresa nel rapporto dell8 dicembre 2023 (in particolare: RM lombare del 20.10.2023 con ernia discale L3-L4 destra espulsa cranialmente, scoliosi lombare destro convessa. Veniva sottoposto a erniectomia L3-L4 sinistra con immediato buon decorso) già esaminato dai periti (pag. 713 incarto AI).
Il rapporto del 25 marzo 2025 della Clinica di riabilitazione di ______ (doc. A14) è stato valutato dallUfficio AI, e meglio dal medico SMR, dr. med. ______, il 15 giugno 2025 (pag. 754 incarto AI), ossia prima dellemanazione della decisione impugnata. Esso, oltre a contenere la diagnosi già posta dal perito reumatologo, si esaurisce nella descrizione del quadro clinico e funzionale allammissione e del progetto riabilitativo, indicando che il decorso è stato regolare e senza complicanze, la collaborazione è stata buona, lECG eseguito è risultato normale, che gli esami ematici sono risultati nella norma e che il ricorrente è stato dimesso verso il proprio domicilio in condizioni generali buone, con migliorate performance motorie e con lindicazione a proseguire fisioterapia ambulatoriale e piscina.
I medici precisano inoltre che lassicurato riferisce benefici soprattutto sul piano funzionale, lieve riduzione anche della sintomatologia dolorosa, sul piano posturale miglioramento dellallineamento sagittale con Freccia T1 9 cm, Freccia L3 4 cm. Recupero articolarità in flessione con DDS 10 cm, stabile il gibbo dorsale a destra, non segni irritativi radicolari acuti e migliorate le prove funzionali.
Non emergono elementi medici oggettivi atti a sollevare indizi concreti circa linaffidabilità della perizia reumatologica.
Neppure il rapporto del 16 luglio 2025 del dr. med. ______ (doc. A15) è daiuto al ricorrente (cfr. annotazione del 17 settembre 2025 del dr. med. ______ [doc. AI 194]). Oltre alla nota diagnosi reumatologica (esiti di microerniectomia L3-L4 destra il 6.12.2023 per claudicatio neurogena L3 e L4 destra su sequestro discale erniario lussato cranialmente L3-L4 destra), il curante rammenta le cure stazionarie regolari presso la Clinica di ______, descrive la RM lombare del 20 ottobre 2023, ricorda che linteressato è stato degente a ______ anche dal 6 al 26 marzo 2025 (cfr. doc. A14) e riporta quanto riferito dal ricorrente, ossia un dolore cervicale e lombare che si ripercuote sulla coscia destra appena prova a fare attività fisica e la necessità di ulteriori cure fisioterapiche.
Si tratta di elementi già da tempo conosciuti e presi in considerazione dal reumatologo dr. med. ______ (cfr. pag. 678 incarto AI: [ ] per quanto riguarda lapparato muscolo-scheletrico i dolori sono presenti da molto tempo. Già da giovane ne aveva sofferto. Questo parla in effetti per le sue problematiche di tipo statico e per quanto riguarda uno stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare. Il decorso è poi stato caratterizzato dallo sviluppo di discopatie plurisegmentali, i disturbi inizialmente localizzati alla zona toracolombare hanno poi avuto degli episodi dolorosi anche a livello cervicale [ ] Il decorso non è stato particolarmente favorevole. Si è comunque insistito con delle terapie di tipo conservativo e lassicurato è stato sottoposto a ripetute cure stazionarie presso la clinica riabilitativa di ______. Esso ha tratto un beneficio transitorio da queste terapie. Vi è stato un peggioramento dei dolori a livello della gamba destra con una sindrome irritativa radicolare L3 a destra [ ]).
Infine, il ricorrente ha prodotto un certificato del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, del 16 luglio 2025 (doc. A17), che tuttavia non si confronta con la perizia del ________ e con la perizia bidisciplinare, ma riporta per lo più gli stati danimo soggettivi riferitigli dal ricorrente, in parte relativi alla patologia somatica, non indica alcuna anamnesi, non contiene alcun test diagnostico, né una diagnosi secondo criteri internazionalmente riconosciuti e fa stato di un peggioramento dello stato di salute reattivo alla decisione/progetto negativo dellAI. Esso non contiene alcun indizio concreto atto a rendere inaffidabili le perizie amministrative.
Daltra parte, non va dimenticato che i problemi reattivi ad una decisione negativa dellUfficio AI non rientrano nel novero delle affezioni alla salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2).
Inoltre, a proposito del medico curante, il Tribunale federale ha più volte avuto loccasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura lassicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025, consid. 5.2; STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025, consid. 6.2.4; STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2 con rinvio alla STF 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (cfr. STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]). Inoltre, l'opinione dei medici curanti, anche se divergente, non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025, consid. 5.2 con rinvio a STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2).
E. 2.10 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non vi è alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali, confermate dal medico SMR.
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per lart. 54a LAI gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari (cpv. 1) che sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2) e stabiliscono la capacità funzionale dellassicurato determinante per lAI secondo lart. 6 LPGA di esercitare unattività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3). Gli SMR sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).
Scopo e senso del disposto, come pure dellart. 49 cpv. 1 OAI, risiede nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dellSMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. anche sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Occorre pertanto concludere che linsorgente, inabile al lavoro al 20% fino al 29 settembre 2022, è stato totalmente inabile al lavoro dal 30 settembre 2022 al 7 marzo 2024, mentre dall8 marzo 2024 è inabile al lavoro al 40% nella sua precedente attività di gestore/gerente, al 60% nellattività di venditore, ed al 30% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
E. 2.11 Il ricorrente di per sé non contesta la valutazione economica, che, come si vedrà di seguito, è comunque corretta.
E. 2.12 Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato che lart. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo larticolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se lincapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dellassicurazione invalidità.
Secondo lart. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo larticolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
Ai sensi dellart. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dellUfficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dalletà e differenziati a seconda del sesso.
Per lart. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dellevoluzione dei salari nominali.
E. 2.13 Per quanto concerne il reddito che linsorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), lart. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dellultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dellinsorgere dellinvalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dellinsorgere dellinvalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.
Secondo lart. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo larticolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con unattività lucrativa indipendente.
Lart. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.
In concreto, il ricorrente, terminata lesperienza quale titolare della ______ a ______ presso la sua società nel 2013, ha lavorato nel 2014 quale gerente della ______ a ______, nel 2015 quale aiuto cuoco e nel 2018 quale venditore presso ______ (cfr. pag. 325 incarto AI). In seguito, nel 2025, è stato assunto quale custode/manutentore con un salario di fr. 380 al mese (cfr. pag. 758 incarto AI.
Considerato il tempo trascorso senza esercitare alcuna attività lucrativa ed accertato che le ultime attività prima del danno alla salute, sono state svolte per un periodo limitato, a giusta ragione lUfficio AI ha preso in considerazione i dati statistici della Tabella RSS, 2022, categoria 47 commercio al dettaglio, livello 2 di competenze (sul tema cfr. anche STF 8C_188/2026 del 6 agosto 2026, consid. 7).
Applicando i valori statistici, secondo l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178: la Tabella TA1 2024 non va applicata poiché pubblicata il 24 febbraio 2026, ossia dopo lemissione della decisione impugnata), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per unattività nel commercio al dettaglio (47, livello 2) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 61620.- (fr. 5135 X 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende del settore 47 di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 64239 (fr. 61620 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale dato al 2024, riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,6 ore, il reddito da invalido raggiunge i fr. 66'052 (64239: 101 x 104.1 : 41.7 X 41.6 [cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).
E. 2.14 Circa il reddito che linteressato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), lart. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo linsorgere dellinvalidità lassicurato consegue un reddito lavorativo, questultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a unattività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).
Per lart. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3. In deroga allarticolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui allarticolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
Secondo lart. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
Lart. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
LAlta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TF ha inoltre puntualizzato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate alletà, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso doccupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dellinsieme delle circostanze concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite lutilizzo di multipli di 5).
Con sentenza 8C_823/2023 dell8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410, il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.
Tornando al caso di specie, considerato che con lattività di manutentore/custode, iniziata dopo il danno alla salute, linsorgente consegue un reddito di soli fr. 380 al mese, in applicazione del suo obbligo di ridurre il danno, occorre prendere in considerazione il salario che potrebbe conseguire in unattività leggera e confacente al suo stato di salute.
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63660.- (fr. 5'305 X 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale dato al 2024, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da invalido raggiunge i fr. 68284 (66'365.55 : 100.3 x 103.2 [cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).
E. 2.15 LUfficio AI ha applicato al reddito da invalido una deduzione del 10% in applicazione dellart. 26bis cpv. 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2024 (cfr. pag. 759 incarto AI).
In una sentenza 35.2004.86 del 30 luglio 2025, in materia di assicurazione contro gli infortuni, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Abbondanzialmente, va comunque rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di assicurazione per linvalidità, interpretato lart. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dellart. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che lart. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 31 dicembre 2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto federale.
In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva determinato un tasso dinvalidità del 59% operando sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dellattuale giurisprudenza (senza applicare lart. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data lassenza di unalternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.
In questo modo, sempre secondo il TF, lart. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.
In particolare, lAlta Corte ha chiarito che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). Daltro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei redditi), lautore dellordinanza ha scelto unaltra via: invece di una riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e meglio una deduzione per tempo parziale, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in precedenza, esistente per lessenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).
Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione dellinvalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa allart. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma ladeguamento dellart. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).
Nella lettera circolare AI n. 445 del 26 agosto 2024, lUFAS ha espresso lopinione secondo la quale la DTF 150 V 410, non avrebbe nessuna incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2024, siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto a proposito dellart. 26bis cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023. A suo avviso, pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024 varrebbe unicamente la nuova riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in relazione con la precedente riduzione del 10% per attività a tempo parziale (20% in totale).
Secondo questo Tribunale, nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, lart. 26bis cpv. 3 OAI continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita dallAlta Corte nella DTF 150 V 410.
Nella misura in cui stabilisce che dal 1° gennaio 2024 le decurtazioni applicabili sul reddito statistico da invalido sarebbero quelle esaustivamente (Non sono ammesse ulteriori deduzioni.) previste dalla norma dordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione forfettaria del 10% e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del 50% o inferiore, una ulteriore del 10%, anche la direttiva dellUFAS appena citata non rispetta il diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile (circa il valore di una direttiva amministrativa per il giudice delle assicurazioni sociali, cfr., tra le tante, DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434 consid. 4.2; 133 V 169 consid. 10.1).
In questo senso, il TCA constata che, rispetto alla versione dellart. 26bis cpv. 3 OAI in vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale contemplava unicamente una deduzione del 10% per attività lucrativa a tempo parziale), con quella entrata in vigore il 1° gennaio 2024 lautore dellordinanza si è di fatto limitato a introdurre una riduzione supplementare del 10% volta a correggere una distorsione insita nella determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle tabelle RSS, applicabile dunque a prescindere dalle circostanze concrete del caso di specie. È pertanto evidente che, una volta ancora, non si è tenuto conto appieno della precedente giurisprudenza federale riguardante la valutazione dellinvalidità, e ciò contrariamente alla volontà del legislatore formale risultante dallinterpretazione della norma di delega di cui allart. 28a cpv. 1 seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).
Anche da questo punto di vista, appare opportuno, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, continuare anche dopo lentrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.
La conclusione alla quale è appena pervenuto il TCA è peraltro condivisa anche dalla dottrina.
In un articolo pubblicato in: SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente nei seguenti termini:
().
Der Elefant im Raum ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta della DTF 150 V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem 1. Januar 2024 auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26. August 2024 nicht unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen auf Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht nur zu Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember 2023 geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue 10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%). So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.
Nimmt man den Willen des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun rechtskonform umgesetzt wurde, ist der Pauschalabzug von 10% eine ebenso ungenügende Lösung wie die als rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung sämtlicher Abzüge. National- und Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich aufgezeigt, dass ein dringlicher Handlungsbedarf in Form von für die Invaliditätsbemessung adaptierten Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht berief sich mehrfach darauf, dass mangels verfügbarer Alternative in Form berichtigter Tabellenlöhne weiterhin Tabellenlohnabzüge notwendig seien. Offenbar zeichnen Legislative und Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit einen Weg vor, den die Exekutive partout nicht zu gehen bereit ist. ()
Queste sono invece le considerazioni espresse in proposito da Nathalie Lang:
().
Der seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu einer realitätsnäheren Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung der Versicherten. Dennoch ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung eines zusätzlichen leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht nachgekommen wurde. Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs. 1 IVG wurde der Bundesrat beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte Praxis zum Validen- und Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab 1.1.2024 neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls es im Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer der Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie finden im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die Beurteilung der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht erkannte zu Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als Instrument für eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E. 9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass auch bei der Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei Vorliegen von konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher Abzug in Form eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).
(Basler Kommentar ATSG Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)
In una sentenza 9C_188/2025 del 31 luglio 2025 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, sia opportuno, anche dopo lentrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, continuare ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale e, quindi, procedere se del caso ad ulteriori decurtazioni sul reddito statistico da invalido a titolo di deduzione per circostanze personali:
" 8.4. Was das Invalideneinkommen 2024 anbelangt, so bringt die Beschwerdeführerin vor, auch die seit dem 1. Januar 2024 geltende Regelung von Art. 26 bis Abs. 3 IVV sei gesetzeswidrig resp. zu restriktiv, weshalb die Rechtsprechung von BGE 150 V 410 E. 10.6 darauf ebenfalls anwendbar sei. Wie es sich verhält, kann offenbleiben. Auch wenn der Beschwerdeführerin beigepflichtet werden wollte, leuchtet nicht ein, weshalb zum in der Verordnungsbestimmung vorgegebenen Pauschalabzug von 10 resp. 20 % zusätzlich ein weiterer Abzug von bis zu 25 % gewährt werden müsste. Laut BGE 150 V 410 E. 10.6 ist nur insoweit, als über den durch die Verordnungsbestimmung vorgegebenen Rahmen (pauschalisierter Abzug) hinaus Bedarf an weitergehender Korrektur besteht, ergänzend auf die bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze zum Abzug vom Tabellenlohn zurückzugreifen. Nach diesen Grundsätzen, die durch BGE 150 V 410 nicht geändert wurden, ist der Tabellenlohnabzug nach den Umständen im Einzelfall gesamthaft zu schätzen; zudem darf er höchstens 25 % betragen (vgl. BGE 126 V 75 E. 5b/bb und cc). Auch im Zusammenhang mit dem Invalideneinkommen 2024 resp. mit der Höhe des Tabellenlohnabzugs von 10 % ist eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung weder geltend gemacht noch ersichtlich, weshalb ebenfalls kein Bedarf an weitergehender Korrektur besteht." (consid. 8.4.)
In quelloccasione lAlta Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di unassicurata, attiva professionalmente a tempo parziale e per il resto casalinga, giudicata abile in misura del 60% in ogni attività con un conseguente grado dinvalidità dal 1° gennaio 2024 del 39%, ha ritenuto che lamministrazione non avesse abusato del suo potere dapprezzamento applicando (solo) la riduzione del 10% sul salario statistico da invalida prevista dallart. 26bis cpv. 3 OAI.
Il Tribunale federale ha lasciato aperta la medesima questione anche nella STF 8C_76/2026 del 4 agosto 2026.
In quel caso ad un assicurato, affetto da una malattia polmonare, capace al lavoro all80% in attività leggere, lUfficio AI ha applicato la riduzione del 10% sul reddito da invalido dal 1° gennaio 2024 in applicazione dellart. 26bis cpv. 3 OAI. Da parte sua il Tribunale amministrativo del Canton Nidvaldo ha deciso di riconoscere la riduzione del 10% anche per il periodo dal 1° novembre 2022 fino al 31 dicembre 2023. I giudici cantonali hanno inoltre ritenuto compatibile con un impiego in un mercato equilibrato del lavoro il dispositivo portatile per lossigenoterapia utilizzato dallinsorgente durante il periodo di prova dellattività lavorativa confacente al suo stato di salute, ritenuto che ci si può aspettare un atteggiamento di apertura sociale da parte del datore di lavoro.
Adito dallassicurato, il quale ha chiesto una riduzione maggiore del reddito da invalido, il Tribunale federale ha affermato che;
" 5.2. Der Beschwerdeführer rügt schliesslich eine Verletzung von Art. 16 ATSG und Art. 28a Abs. 1 IVG, indem ihm nach Art. 26 bis Abs. 3 IVV (in der Fassung vom 18. Oktober 2023, in Kraft ab 1. Januar 2024) kein zusätzlicher Abzug vom Tabellenlohn von mindestens 10 % gewährt worden sei. Mit Blick auf das benötigte mobile Sauerstoffgerät, die Anforderungen an die betrieblichen Abläufe und das Arbeitsumfeld, das Absenzenrisiko und die räumlichen Anforderungen an einen Arbeitsplatz sei er zusätzlich benachteiligt.
E. 2.16 In concreto, sulla base delle considerazioni sviluppate dal TCA nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025, per quanto riguarda il calcolo del grado dinvalidità, si pone quindi la questione di sapere se va applicata una riduzione superiore rispetto a quella prevista dallart. 26bis cpv. 3 OAI.
Il ricorrente non fa valere alcuna deduzione supplementare.
Richiamata anche la giurisprudenza federale secondo cui il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 71, 132 V 393, 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. consid. 2.2), questa Corte ritiene che lamministrazione in sede di determinazione del grado dinvalidità mediante confronto dei redditi, non ha abusato del proprio potere dapprezzamento.
In effetti il ricorrente, capace al lavoro al 70% in attività adeguata, è nato nel 1967 (ciò che non permette unulteriore deduzione: cfr. STF 8C_203/2019 del 18 luglio 2019, consid. 5.3: [ ] Schliesslich ist der Vorinstanz beizupflichten, dass sich das Alter bei Männern im Alterssegment von 50 bis 64/65 bei Stellen ohne Kaderfunktion eher lohnerhöhend auswirkt (vgl. LSE 2016, Tabelle TA9, Median; siehe auch in BGE 143 V 431 nicht publizierte E. 4.6 des Urteils 9C_535/2017 vom 14. Dezember 2017; Urteil 8C_227/2018 vom 14. Juni 2018 E. 4.2.3.4) [ ]), è svizzero, di lingua madre italiana (del resto nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, lAlta Corte ha stabilito che in caso dapplicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche: in questo senso, si veda pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8 e la STCA 35.2023.89 dell11 marzo 2024, consid. 2.9.3), giunto nel nostro Paese nel 1991 (su questo aspetto che di principio non incide sulla riduzione del reddito da invalido cfr. STF 8C_883/2015, 8C_884/2015 del 21 ottobre 2016, consid. 8.3.2), ha lavorato dal 1993 al 1997 come operatore di produzione e poi, dopo la riformazione, fino al 2011 ha avuto una società individuale, esercitando successivamente ulteriori attività saltuariamente (pag. 757 incarto AI), ciò che non è un motivo di riduzione ai sensi della giurisprudenza (STF 9C_273/2019 del 18 luglio 2019, consid. 6.3 dove il TF ha affermato che Quant au "long éloignement du marché du travail" dont se prévaut finalement la recourante, il ne s'agit pas là d'un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (ATF 126 V 75, c. 5b/aa et bb p. 79 s.; cf. aussi arrêt 9C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3)).
Secondo la giurisprudenza federale, lentità della riduzione non dipende dal numero delle limitazioni funzionali (STF 9C_326/2018 del 5 ottobre 2018, consid. 7.2: En effet, contrairement à ce que soutient l'assuré, l'étendue de l'abattement opéré sur le revenu d'invalide ne dépend pas du nombre de limitations fonctionnelles retenues. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'abattement dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n'y a donc pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération ni même de chaque limitation retenue. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.1)).
Inoltre, una riduzione che tenga conto dei limiti funzionali, di norma, entra in linea di conto soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure A. ______, 8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu dinvalide selon lATF 126 V 75, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49). Lincapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti di per sé non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica lapplicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).
Secondo la giurisprudenza federale, infatti, il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione percentuale al reddito statistico solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di unindebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares ______, 8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu dinvalide selon lATF 126 V 75, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure, tra le tante, la STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid. 5.4.2.3. e la STF 8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 5.1.1 e 5.2.2; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024, consid. 2.10 e la STCA 35.2023.89 dell11 marzo 2024, consid. 2.93).
LAlta Corte ha inoltre stabilito che in caso dapplicazione del livello di competenze 1 della RSS è già considerata lassenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8 e la STCA 35.2023.89 dell11 marzo 2024, consid. 2.9.3).
Data quindi lesistenza di un ventaglio sufficiente di attività semplici e leggere che lassicurato potrebbe svolgere (nella misura del 70% e nel rispetto di tali limitazioni), a ragione lamministrazione ha concluso escludendo lapplicazione di particolari riduzioni sul reddito ipotetico da invalido (cfr. sul tema la STCA 32.2025.10 del 30 settembre 2025, consid. 2.8).
A questo proposito il consulente in integrazione professionale (SIP), ha concluso che vi sono sufficienti attività esigibili e compatibili con le esigenze poste a livello medico, non qualificate, semplici e ripetitive ed ha elencato alcuni esempi, non esaustivi, come loperaio generico con compiti di produzione (taglio, lucidatura, fresatura, riempimento) di confezione, dimballaggio, dassemblaggio, di controllo (verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione, autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (fiori, prodotti farmaceutici), cassiere presso distributore di benzina, addetto alla sorveglianza video di strutture amministrative o industriali, aiuto cucina presso negozi di alimentari come pizza al trancio, kebab, panettiere/pasticciere, poké, aiuto in attività amministrative semplici quali scansione documenti, duplicatura, raccolta della posta e preparazione per la spedizione (pag. 758 incarto AI).
Del resto, non va dimenticato che il Tribunale federale ha già stabilito che nel mercato equilibrato del lavoro esistono anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, ossia posti e offerte di lavoro dove le persone con disabilità possono contare su un atteggiamento di apertura sociale da parte del datore di lavoro (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 [Umfasst sind auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei denen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers rechnen können] e STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1, con rinvio alla DTF 148 V 174) e che il Tribunale federale ha ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività dincasso, dassemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
In concreto questo Tribunale ritiene pertanto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi, con la possibilità anche di variare frequentemente la postura, che il ricorrente nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 70%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell11 febbraio 2015; cfr. sul tema la STCA 32.2025.10 del 30 settembre 2025, consid. 2.8 con rinvio alla STF 9C_446/2024 del 29 luglio 2025 con la quale il Tribunale federale ha negato che la Corte cantonale avesse abusato del suo potere dapprezzamento non ammettendo alcuna deduzione sul salario statistico da invalido, negando in particolare che le limitazioni funzionali dovute alle affezioni alla salute, letà, fossero nel caso elementi suscettibili di influenzare le prospettive salariali dellassicurata, ritenuta abile nella misura del 50%, con un conseguente grado dinvalidità del 49% e alla STF 8C_28/2025 del 7 luglio 2025 nella quale lAlta Corte non ha applicato nessuna deduzione per circostanze personali - lavoro a tempo parziale e motivi di salute - nel caso di un assicurato inabile al lavoro al 30% in attività adeguate).
Si evidenzia infine che in diverse pronunzie (cfr. STCA 32.2025.10 del 30 settembre 2025, consid. 2.8; STCA 32.2022.41 del 17 ottobre 2022 consid. 2.8.2., 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.3., 32.2022.27 del 29 agosto 2022 consid. 2.11.3., 32.2022.20 dell8 giugno 2022 consid. 2.8., 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.) il TCA, sulla base della giurisprudenza federale, ha ribadito che una riduzione dettata dagli impedimenti fisici si giustifica solo se anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo (cfr. STF 8C_50/2022 dell11agosto 2022, consid. 6.4: [ ] S'agissant de ses limitations fonctionnelles, l'assuré doit éviter les montées et les descentes d'escaliers, la marche sur terrain inégal et les marches prolongées sur terrain plat, le port de charges lourdes et le port répétitif de charges moyennes, ainsi que les positions contraignantes pour le genou. Au regard des nombreuses activités que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 2), un nombre suffisant d'entre elles correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré. Une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées à son handicap. En effet, un abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. arrêt 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité), ce qui n'a du reste pas été retenu par les juges cantonaux [ ]; cfr. anche STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2, 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2., 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4, 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4, 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4).
In queste condizioni, raffrontando il salario da valido di fr. 66'052 con quello da invalido di fr. 68284 ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 47'799 ed in seguito del 10% (art. 26bis OAI) a fr. 43'019, si ottiene un grado dinvalidità del 34.87%, arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 35%, che, come stabilito dallUfficio AI, non dà diritto ad alcuna rendita dopo il periodo di incapacità lavorativa totale.
E. 2.17 Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma.
E. 2.18 Il ricorrente afferma infine che in merito alle varie problematiche, gradirebbe, sempre se fosse possibile, unaudizione per poter discutere adeguatamente sulle varie situazioni psico-fisiche (doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dellart. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dellassistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di unassunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
LAlta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie linsorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
Il medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dellart. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere desame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dallart. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_649/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 4.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti allinserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che laudizione del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire linsorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
E. 2.19 Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dellAI è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
E. 5.3 In der vorliegenden Konstellation kann offenbleiben, ob die Rechtsprechung gemäss BGE 150 V 410 E. 10.6 auch auf die aktuelle, seit dem 1. Januar 2024 geltende Fassung von Art. 26 bis Abs. 3 IVV anwendbar ist. Selbst wenn die Frage bejaht würde, ergibt sich daraus nichts zugunsten des Beschwerdeführers. Allfälligen erwerbsmindernden gesundheitlichen Einschränkungen wurde bereits mit einer Leistungsminderung von 20 % (in einem zumutbaren Pensum von 100 %) und im Belastungsprofil sowie mit dem Pauschalabzug von 10 % mit der Vorinstanz hinreichend Rechnung getragen, weshalb diese nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzugs einfliessen und so doppelt veranschlagt werden dürfen (zum Ganzen: BGE 148 V 174 E. 6.3; 146 V 16 E. 4.1; Urteil 8C_260/2024 vom 25. November 2024 E. 4.1 mit Hinweis). Praxisgemäss ist sodann der Umstand allein, dass nur noch leichte Arbeiten zumutbar sind, kein Grund für einen zusätzlichen leidensbedingten Abzug, weil der anzuwendende Tabellenlohn des Kompetenzniveaus 1 eine Vielzahl an leichten bis mittelschweren Tätigkeiten umfasst, wie die Vorinstanz schon zutreffend darlegte (vgl. SVR 2023 IV Nr. 29 S. 98, 8C_623/2022 E. 5.2.2; Urteile 8C_119/2025 vom 2. April 2026 E. 5.4.3; 8C_350/2022 vom 9. November 2022 E. 6.2.3; 8C_799/2021 vom 3. März 2022 E. 4.3.2; 9C_447/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 4.3.2). Weitere Aspekte, die einen Tabellenlohnabzug von mehr als 10 % rechtfertigen könnten, sind nicht stichhaltig dargetan, weshalb die Vorinstanz - ohne Bundesrecht zu verletzen - den Bedarf an weitergehender Korrektur verneinen durfte. Die Beschwerde ist unbegründet. Deshalb hat es beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n. 32.2025.122
cs
Lugano
7 settembre 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12/14 novembre 2025 di
RI1, ______
rappr. da: dr. med. RA1, ______
contro
la decisione del 15 ottobre 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato nel 1967, operatore di produzione presso ______, ha inoltrato una prima domanda di prestazioni dellAI nel corso del 1997. Dopo essere stato messo al beneficio di misure di reintegrazione professionale, lassicurato ha ottenuto lattestato di capacità come impiegato di vendita in seguito ad un apprendistato presso ______, di cui è stato proprietario dal 2001 al 2012. Il 5 febbraio 2002 lUfficio AI lo ha ritenuto reintegrato nel mondo del lavoro con recupero completo della sua capacità di guadagno (cfr. pag. 68 incarto AI).
1.2. Nel 2019 RI1 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni dellAI. Allestita una perizia pluridisciplinare da parte del ________, redatta il 26 giugno 2020, ed accertata uninabilità lavorativa del 20% in qualsiasi attività, lUfficio AI ha attuato dei provvedimenti professionali che hanno confermato una capacità lavorativa dell80% quale venditore ed in altre attività confacenti al suo stato di salute con alcuni limiti funzionali. Con decisione del 12 ottobre 2021, cresciuta in giudicato, lUfficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni poiché il grado dinvalidità era del 17% (cfr. doc. AI 96).
1.3. Nel mese di agosto 2022 lassicurato ha inoltrato una terza domanda di prestazioni dellAI. LUfficio AI ha fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera del ________, che non ha modificato le precedenti conclusioni. In seguito, RI1 ha subito un intervento chirurgico alla colonna lombare che lo ha reso incapace al lavoro per un periodo determinato ed ha indotto lamministrazione ad esperire una perizia bidisciplinare psichiatrica e reumatologica, in seguito alla quale è stato calcolato un grado dinvalidità del 35%. Con decisione del 15 ottobre 2025 è stata riconosciuta allassicurato una rendita intera dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2024 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) con versamento della prestazione dal 1° gennaio 2023 in seguito alla tardività della domanda (art. 29 cpv. 1 LAI).
1.4. RI1, rappresentato dal proprio medico curante, dr. med. RA1, FMH medicina generale, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I).
Il ricorrente afferma di essere in cura per una patologia psichiatrica presso il dr. med. ______ e per una patologia ortopedica preso il neurochirurgo ______ e di doversi sottoporre annualmente a fisioterapia stazionaria presso la Clinica di riabilitazione di ______ per 4 settimane per una cura stazionaria di rieducazione funzionale del rachide in contesto di lombalgia cronica su base degenerativa.
Il medico curante descrive lesito dellultima degenza: linteressato è affetto da un dolore lombare e dellanca destra con irradiazione allarto inferiore costante e variabile da un VAS 5-8/10, movimento dipendente. Riferisce costantemente difficoltà a mantenere la posizione seduta per un tempo prolungato con la necessità di cambiare continuamente posizione. Lesame obiettivo mette in evidenza un importante dolore delliperestensione del tronco, pressione in regione vertebrale e paravertebrale tra L4 e L5 con algie.
Inoltre, riferisce algie interessanti la regione dorsale, in particolare supina e dolori a livello cervicale. Latteggiamento posturale sul piano frontale mette in evidenza un importante disequilibrio del tronco a destra di circa un centimetro e sul piano sagittale una cifotizzazione globale con imbalance sagittale, ma parametri in riduzione: freccia T1 11 cm, freccia L3 6 cm, freccia S2 6 con sbilanciamento posteriore del tronco. Si evidenzia pure unarticolarità del rachide cervicale limitata su tutti i piani di movimento soprattutto in flessione e rotazioni, miogelosi della muscolatura del trapezio e articolarità del tratto dorso-lombare con DDS 30 cm, gibbo dorso-lombare a destra di 15 gradi ATR, dolore soprattutto in estensione, solo modesti segni irritativi radicolari cruralgici a destra, articolarità coxo-femorale completa e libera da dolore. Inoltre, dolore alla pressione assiale delle spinose dorso-lombari e al passaggio lombo-sacrale.
Durante la degenza è pure stato sottoposto ad una valutazione psicologica/psichiatrica con presa a carico psicologica ed è stato sottoposto ad un ampio progetto riabilitativo mirato al miglioramento delle performance fisiche per permettere la reintegrazione nellambito socio-lavorativo, al miglioramento della percezione del corpo e delle strategie di coping e dellequilibrio psico-emotivo.
Il decorso delle terapie è risultato regolare senza complicanze. Dopo 4 settimane, è stato dimesso al proprio domicilio in condizioni generali buone, con migliorate performance motorie e con lindicazione di proseguire insistentemente con fisioterapia ambulatoriale e piscina. Al termine del periodo riabilitativo ha riferito benefici soprattutto sul piano funzionale e lieve riduzione anche della sintomatologia dolorosa.
Per la patologia psichiatrica è in cura presso il dr. med. ______, che riferisce di evidente esacerbazione acuta della quota di ansia con conseguente ed importante calo della performance cognitiva in termini di mantenimento e concentrazione dellattenzione, dellattenzione endopsichica e difficoltà ad immaginare un futuro privo di difficoltà ed insidie. Lo psichiatra afferma che le limitazioni fisiche descritte dallassicurato sono tali da non permettergli di mantenere unattività lavorativa anche in tempo ridotto e solo in specifici contesti lavorativi che non prevedono stress fisico.
Dello stesso parere è anche il dr. med. ______, che esprime le proprie riserve in merito alle possibilità lavorative dellinteressato per lavori medio-pesanti, ripetitivi e per lunghi periodi.
In conclusione, il ricorrente ritiene giustificato ricevere una rendita AI adeguata, almeno superiore al 50%.
Linsorgente gradirebbe, sempre fosse possibile, unaudizione per poter discutere adeguatamente sulle varie situazioni psico-fisiche.
1.5. Con risposta dell11 dicembre 2025, cui ha allegato unannotazione del 28 novembre 2025 del medico SMR (doc. V/1), lUfficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dellOAI denominata Ulteriore sviluppo dellAI e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
In concreto al momento della presentazione dellultima domanda del mese di agosto 2022, lassicurato non beneficiava di una rendita AI. Leventuale diritto alla rendita è pertanto sorto dopo lentrata in vigore delle modifiche della LAI (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).
Nel caso concreto è di conseguenza applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado dinvalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado dinvalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Ai sensi dellart. 17 cpv. 1 LPGA per il futuro la rendita dinvalidità è aumentata, ridotta o soppressa, dufficio o su richiesta, se il grado dinvalidità del beneficiario della rendita:
a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1; RCC 1984 pag. 137).
L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5). Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).
Nella STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024 il Tribunale federale ha ribadito al consid. 4.3 che in caso di revisione di una rendita AI, come in caso di nuova domanda, lUfficio AI deve esaminare il diritto alla prestazione in maniera completa (allseitig) in fatto ed in diritto.
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 lAlta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca unincapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per laccertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della resistenza alle terapie come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta.
In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di unaffezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dellesame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
La nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In una sentenza 9C_724/2018 dell11 luglio 2019, pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49 (cfr. anche STF 9C_428/2025 del 7 novembre 2025, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado lassenza di un disturbo psichico grave, lassicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dellimpatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).
Infine, nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), lAlta Corte ha modificato la prassi vigente per laccertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza basata sul convincimento che lobesità potesse essere superata con la sola forza di volontà il diritto ad una rendita dinvalidità era di principio escluso se lobesità era trattabile, a meno che lobesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica riguardo allobesità sinora vigente.
Dopo avere ricordato che lobesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa, lAlta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). Allassicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).
Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di obesità, come nellambito di altre patologie somatiche, le difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).
Su questo tema cfr. STF 8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier Medizin und Recht Adipositas Leiturteil, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K. Gehring, Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht, in plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).
Cfr. anche Ulrich Meyer e Carlo Marazza, Limpatto del concetto di malattia sulle assicurazioni invalidità, infortuni e malattie in: SZS 6/2025, pag. 312 e seguenti.
2.6. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con lassicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
2.7. In concreto, dalle tavole processuali emerge che, nellambito della seconda domanda di prestazioni, lUfficio AI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare (internistica: dr.ssa med. ______; neurologica: dr. med. ______; psichiatrica: dr.ssa med. ______; reumatologica: dr. med. ______) ad opera del ________ che ha concluso, il 26 giugno 2020, per unincapacità lavorativa del 20% in qualsiasi attività (10% a causa della patologia psichiatrica, 20% a causa della patologia reumatologica; complessivamente 20%), ponendo la diagnosi con incidenza sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso-depressiva cronica (ICD-10 F 41.2) in tratti narcisistici di personalità e di severa scoliosi lombare destro-convessa idiopatica (angolo Cobb 35°), con avanzate alterazioni degenerative secondarie con osteocondrosi multisegmentali, ernia foraminale ed extraforaminale L1-L2 senza neurocompressione; esiti da distrofia di crescita di Scheuermann (doc. AI 66).
Il 30 giugno 2020 il medico SMR, dr. med. ______, ha confermato lesito della perizia indicando che lassicurato è inabile al lavoro al 20% dal 28 novembre 2016 in qualsiasi attività (doc. AI 65) e con decisione del 12 ottobre 2021, cresciuta in giudicato, lUfficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni poiché il grado dinvalidità era del 17% (cfr. doc. AI 96).
In seguito allinoltro della terza domanda di prestazioni nel mese di agosto 2022, lUfficio AI ha chiesto al ________ di redigere una perizia psichiatrica.
I periti, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia e dr. med. ______, specialista in psichiatria e psicoterapia, il 29 marzo 2023, descritti gli atti a loro disposizione, lanamnesi familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica, psicopatologica pregressa e i disturbi attuali, i sintomi soggettivi ed il trattamento psicoterapico attuale, riportato lesame clinico secondo AMDP-System e gli approfondimenti testali, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso depressiva cronica in tratti narcisistici di personalità (F41.2), accertando una capacità lavorativa del 90% in ogni attività lucrativa nel libero mercato del lavoro (doc. AI 127).
Stabilito che non vi è stata alcuna modifica dal lato psichiatrico, il medico SMR ha confermato lincapacità lavorativa del 20% in qualsiasi attività (doc. AI 128).
Dopo aver eseguito un accertamento professionale, in seguito ad un peggioramento dello stato di salute che ha portato linteressato ad essere operato alla colonna lombare, lamministrazione ha sottoposto il ricorrente ad una perizia bidisciplinare, psichiatrica, ad opera del dr. med. ______, specialista in psichiatria e psicoterapia, e reumatologica, ad opera del dr. med. ______, FMH reumatologia.
Nella loro valutazione globale del 12 giugno 2024 (doc. AI 165) i periti, dopo aver descritto il decorso delle patologie e la derivazione/motivazione delle diagnosi, hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome toracolombo-vertebrale su alterazioni statico degenerative pluri-segmentali e stato dopo morbo di Scheuermann toracale, abbassamento del bacino a destra di circa 1 cm per raccorciamento della gamba destra, alterazioni degenerative pluri-segmentali e stato dopo intervento chirurgico di microerniectomia L3/L4 a destra il 06.12.2023, sindrome ansioso depressiva cronica in tratti narcisistici di personalità (F 41.2).
Stabiliti le risorse ed i deficit funzionali, discussi gli aspetti della personalità eventualmente rilevanti, i fattori di stress e le risorse e verificata la coerenza, i periti hanno accertato che dal 30 settembre 2022 (RMN) al 7 marzo 2024 (3 mesi dopo lintervento chirurgico alla colonna lombare) vi è stata una completa incapacità lavorativa. Dall8 marzo 2024 il ricorrente è stato giudicato abile al lavoro nella misura del 60%, con una riduzione del rendimento del 40%, nellultima attività di gerente______. Quale venditore è abile al 40%.
In attività adeguata, che tenga conto delle limitazioni funzionali reumatologiche, di tipo variato, che gli permetta di cambiare spesso di posizione, linsorgente, tre mesi dopo lintervento chirurgico alla colonna lombare, è stato giudicato abile al lavoro al 70%, con una riduzione del rendimento del 30%.
Il 21 giugno 2024 il medico SMR ha confermato lesito della perizia (doc. 164 incarto AI).
2.8. Chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dallamministrazione prima dellemanazione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, deve confermare le conclusioni della perizia bidisciplinare psichiatrica e reumatologica del 12 giugno 2024 (doc. AI 165) che per laspetto psichiatrico fa capo anche alla perizia del ________ del 29 marzo 2023 (doc. AI 127).
Il referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dallassicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle visite effettuate.
Al referto va attribuita piena forza probante.
I periti, nei rispettivi referti, riassunti gli atti, descritta in maniera approfondita lanamnesi, i sintomi soggettivi, i reperti e gli esami effettuati, hanno indicato le ragioni per le quali sono giunti alle note diagnosi e i motivi per i quali il ricorrente, totalmente inabile al lavoro dal 30 settembre 2022 al 7 marzo 2024, è stato giudicato abile al 60% nella precedente attività di proprietario gestore di tre negozi (40% quale venditore) ed al 70% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Gli specialisti si sono espressi nel dettaglio di ogni singola patologia, spiegando approfonditamente le ragioni per le quali le malattie di cui è affetto il ricorrente incidono oppure no sulla sua capacità lavorativa.
2.9. Linsorgente contesta le valutazioni peritali, allegando numerosa documentazione medica:
- referto del 12 febbraio 2019 della ______ (doc. A4);
- referto del 18 dicembre 2020 della ______ (doc. A5);
- referto dell11 marzo 2022 della ______ (doc. A6);
- referto radiologico (RM colonna lombare nativa) del 23 settembre 2022 del ______ (doc. A7);
- referto del 27 dicembre 2022 della ______ (doc. A8);
- referto del 3 ottobre 2023 del Pronto Soccorso dell______ (doc. A9);
- referto del 26 ottobre 2023 del dr. med. ______, specialista in neurochirurgia, specialista in terapia interventistica del Dolore (doc. A10);
- referto dell8 dicembre 2023 del dr. med. ______ (doc. A11);
- referto dell11 gennaio 2024 del dr. med. ______ (doc. A12);
- referto del 1° marzo 2024 della ______ (doc. A13) con allegata la terapia ammissione/dimissione;
- referto del 25 marzo 2025 della Clinica di riabilitazione di ______ (doc. A14), con allegata la terapia ammissione / dimissione;
- referto del 16 luglio 2025 del dr. med. ______ (doc. A15);
- rapporto di dimissione del 31 luglio 2020 della ______ di ______ (doc. A16);
- referto del 16 luglio 2025 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. A17).
Questo Tribunale rileva che la maggior parte degli atti è già contenuta nellincarto dellAI, è stata esaminata e presa in considerazione nellambito della perizia pluridisciplinare del ________ del 26 giugno 2020 (doc. AI 66, pag. 166 e seguenti incarto AI), della perizia del ________ del 29 marzo 2023 (doc. AI 127, pag. 489 e seguenti incarto AI), della perizia bidisciplinare psichiatrica e reumatologica del 12 giugno 2024 (doc. AI 165, pag. 625 e seguenti incarto AI) o nellannotazione del medico SMR del 17 settembre 2025 (doc. AI 194, pag. 774 incarto AI) ed il ricorrente non indica per quali ragioni tale documentazione apporterebbe degli indizi concreti in merito allinaffidabilità delle perizie amministrative allestite nel corso dellultima procedura.
Nello specifico, il rapporto del 12 febbraio 2019 della ______ (doc. A4) è già stato valutato dal ________ (pag. 176, 184 incarto AI) in occasione della seconda domanda di prestazioni, la cui procedura è sfociata nella decisione di rifiuto delle prestazioni del 12 ottobre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, e non apporta di conseguenza alcun elemento di novità rispetto a quanto stabilito definitivamente dallUfficio AI.
Il rapporto di dimissione del 31 luglio 2020 della ______ di ______ (doc. A16), già agli atti (pag. 426 incarto AI), è stato preso in considerazione in occasione della redazione della perizia del ________ del 29 marzo 2023 (doc. AI 127, pag. 493 incarto AI)
I referti del 18 dicembre 2020 della ______ (doc. A5; cfr. pag. 701 incarto AI), dell11 marzo 2022 della ______ (doc. A6; pag. 703 incarto AI), del 27 dicembre 2022 della ______ (doc. A8; pag. 706 incarto AI) del 1° marzo 2024 della ______ (doc. A13, pag. 714 incarto AI), il rapporto radiologico (RM colonna lombare nativa) del 23 settembre 2022 del ______ (doc. A7, pag. 705 incarto AI citata con la data del 30 settembre 2022) ed i referti dell8 dicembre 2023 (doc. A11, pag. 713 incarto AI) e dell11 gennaio 2024 del dr. med. ______ (doc. A12, pag. 714 incarto AI) sono stati esaminati nellambito della perizia bidisciplinare del 12 giugno 2024 e non sono di conseguenza atti a modificare lesito della vertenza.
Il rapporto del 3 ottobre 2023 del Pronto Soccorso dell______ (doc. A9) e del 27 ottobre 2023 del dr. med. ______, specialista in neurochirurgia (doc. A10), non sono di rilievo poiché portano su un periodo durante il quale linteressato era comunque completamente inabile al lavoro. Inoltre, i medici del Pronto Soccorso, posta la nota diagnosi reumatologica, hanno prescritto una terapia per 5 giorni senza indicare elementi medici oggettivi non presi in considerazione dal perito reumatologo. Il referto del 27 ottobre 2023 del dr. med. ______ contiene invece una valutazione ripresa nel rapporto dell8 dicembre 2023 (in particolare: RM lombare del 20.10.2023 con ernia discale L3-L4 destra espulsa cranialmente, scoliosi lombare destro convessa. Veniva sottoposto a erniectomia L3-L4 sinistra con immediato buon decorso) già esaminato dai periti (pag. 713 incarto AI).
Il rapporto del 25 marzo 2025 della Clinica di riabilitazione di ______ (doc. A14) è stato valutato dallUfficio AI, e meglio dal medico SMR, dr. med. ______, il 15 giugno 2025 (pag. 754 incarto AI), ossia prima dellemanazione della decisione impugnata. Esso, oltre a contenere la diagnosi già posta dal perito reumatologo, si esaurisce nella descrizione del quadro clinico e funzionale allammissione e del progetto riabilitativo, indicando che il decorso è stato regolare e senza complicanze, la collaborazione è stata buona, lECG eseguito è risultato normale, che gli esami ematici sono risultati nella norma e che il ricorrente è stato dimesso verso il proprio domicilio in condizioni generali buone, con migliorate performance motorie e con lindicazione a proseguire fisioterapia ambulatoriale e piscina.
I medici precisano inoltre che lassicurato riferisce benefici soprattutto sul piano funzionale, lieve riduzione anche della sintomatologia dolorosa, sul piano posturale miglioramento dellallineamento sagittale con Freccia T1 9 cm, Freccia L3 4 cm. Recupero articolarità in flessione con DDS 10 cm, stabile il gibbo dorsale a destra, non segni irritativi radicolari acuti e migliorate le prove funzionali.
Non emergono elementi medici oggettivi atti a sollevare indizi concreti circa linaffidabilità della perizia reumatologica.
Neppure il rapporto del 16 luglio 2025 del dr. med. ______ (doc. A15) è daiuto al ricorrente (cfr. annotazione del 17 settembre 2025 del dr. med. ______ [doc. AI 194]). Oltre alla nota diagnosi reumatologica (esiti di microerniectomia L3-L4 destra il 6.12.2023 per claudicatio neurogena L3 e L4 destra su sequestro discale erniario lussato cranialmente L3-L4 destra), il curante rammenta le cure stazionarie regolari presso la Clinica di ______, descrive la RM lombare del 20 ottobre 2023, ricorda che linteressato è stato degente a ______ anche dal 6 al 26 marzo 2025 (cfr. doc. A14) e riporta quanto riferito dal ricorrente, ossia un dolore cervicale e lombare che si ripercuote sulla coscia destra appena prova a fare attività fisica e la necessità di ulteriori cure fisioterapiche.
Si tratta di elementi già da tempo conosciuti e presi in considerazione dal reumatologo dr. med. ______ (cfr. pag. 678 incarto AI: [ ] per quanto riguarda lapparato muscolo-scheletrico i dolori sono presenti da molto tempo. Già da giovane ne aveva sofferto. Questo parla in effetti per le sue problematiche di tipo statico e per quanto riguarda uno stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare. Il decorso è poi stato caratterizzato dallo sviluppo di discopatie plurisegmentali, i disturbi inizialmente localizzati alla zona toracolombare hanno poi avuto degli episodi dolorosi anche a livello cervicale [ ] Il decorso non è stato particolarmente favorevole. Si è comunque insistito con delle terapie di tipo conservativo e lassicurato è stato sottoposto a ripetute cure stazionarie presso la clinica riabilitativa di ______. Esso ha tratto un beneficio transitorio da queste terapie. Vi è stato un peggioramento dei dolori a livello della gamba destra con una sindrome irritativa radicolare L3 a destra [ ]).
Infine, il ricorrente ha prodotto un certificato del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, del 16 luglio 2025 (doc. A17), che tuttavia non si confronta con la perizia del ________ e con la perizia bidisciplinare, ma riporta per lo più gli stati danimo soggettivi riferitigli dal ricorrente, in parte relativi alla patologia somatica, non indica alcuna anamnesi, non contiene alcun test diagnostico, né una diagnosi secondo criteri internazionalmente riconosciuti e fa stato di un peggioramento dello stato di salute reattivo alla decisione/progetto negativo dellAI. Esso non contiene alcun indizio concreto atto a rendere inaffidabili le perizie amministrative.
Daltra parte, non va dimenticato che i problemi reattivi ad una decisione negativa dellUfficio AI non rientrano nel novero delle affezioni alla salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2).
Inoltre, a proposito del medico curante, il Tribunale federale ha più volte avuto loccasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura lassicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025, consid. 5.2; STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025, consid. 6.2.4; STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2 con rinvio alla STF 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (cfr. STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]). Inoltre, l'opinione dei medici curanti, anche se divergente, non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025, consid. 5.2 con rinvio a STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2).
2.10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non vi è alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali, confermate dal medico SMR.
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per lart. 54a LAI gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari (cpv. 1) che sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2) e stabiliscono la capacità funzionale dellassicurato determinante per lAI secondo lart. 6 LPGA di esercitare unattività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3). Gli SMR sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).
Scopo e senso del disposto, come pure dellart. 49 cpv. 1 OAI, risiede nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dellSMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. anche sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Occorre pertanto concludere che linsorgente, inabile al lavoro al 20% fino al 29 settembre 2022, è stato totalmente inabile al lavoro dal 30 settembre 2022 al 7 marzo 2024, mentre dall8 marzo 2024 è inabile al lavoro al 40% nella sua precedente attività di gestore/gerente, al 60% nellattività di venditore, ed al 30% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
2.11. Il ricorrente di per sé non contesta la valutazione economica, che, come si vedrà di seguito, è comunque corretta.
2.12. Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato che lart. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo larticolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se lincapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dellassicurazione invalidità.
Secondo lart. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo larticolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
Ai sensi dellart. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dellUfficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dalletà e differenziati a seconda del sesso.
Per lart. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dellevoluzione dei salari nominali.
2.13. Per quanto concerne il reddito che linsorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), lart. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dellultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dellinsorgere dellinvalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dellinsorgere dellinvalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.
Secondo lart. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo larticolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con unattività lucrativa indipendente.
Lart. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.
In concreto, il ricorrente, terminata lesperienza quale titolare della ______ a ______ presso la sua società nel 2013, ha lavorato nel 2014 quale gerente della ______ a ______, nel 2015 quale aiuto cuoco e nel 2018 quale venditore presso ______ (cfr. pag. 325 incarto AI). In seguito, nel 2025, è stato assunto quale custode/manutentore con un salario di fr. 380 al mese (cfr. pag. 758 incarto AI.
Considerato il tempo trascorso senza esercitare alcuna attività lucrativa ed accertato che le ultime attività prima del danno alla salute, sono state svolte per un periodo limitato, a giusta ragione lUfficio AI ha preso in considerazione i dati statistici della Tabella RSS, 2022, categoria 47 commercio al dettaglio, livello 2 di competenze (sul tema cfr. anche STF 8C_188/2026 del 6 agosto 2026, consid. 7).
Applicando i valori statistici, secondo l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178: la Tabella TA1 2024 non va applicata poiché pubblicata il 24 febbraio 2026, ossia dopo lemissione della decisione impugnata), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per unattività nel commercio al dettaglio (47, livello 2) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 61620.- (fr. 5135 X 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende del settore 47 di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 64239 (fr. 61620 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale dato al 2024, riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,6 ore, il reddito da invalido raggiunge i fr. 66'052 (64239: 101 x 104.1 : 41.7 X 41.6 [cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).
2.14. Circa il reddito che linteressato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), lart. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo linsorgere dellinvalidità lassicurato consegue un reddito lavorativo, questultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a unattività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).
Per lart. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3. In deroga allarticolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui allarticolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
Secondo lart. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
Lart. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
LAlta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TF ha inoltre puntualizzato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate alletà, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso doccupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dellinsieme delle circostanze concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite lutilizzo di multipli di 5).
Con sentenza 8C_823/2023 dell8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410, il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.
Tornando al caso di specie, considerato che con lattività di manutentore/custode, iniziata dopo il danno alla salute, linsorgente consegue un reddito di soli fr. 380 al mese, in applicazione del suo obbligo di ridurre il danno, occorre prendere in considerazione il salario che potrebbe conseguire in unattività leggera e confacente al suo stato di salute.
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63660.- (fr. 5'305 X 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale dato al 2024, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da invalido raggiunge i fr. 68284 (66'365.55 : 100.3 x 103.2 [cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).
2.15. LUfficio AI ha applicato al reddito da invalido una deduzione del 10% in applicazione dellart. 26bis cpv. 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2024 (cfr. pag. 759 incarto AI).
In una sentenza 35.2004.86 del 30 luglio 2025, in materia di assicurazione contro gli infortuni, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Abbondanzialmente, va comunque rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di assicurazione per linvalidità, interpretato lart. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dellart. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che lart. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 31 dicembre 2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto federale.
In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva determinato un tasso dinvalidità del 59% operando sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dellattuale giurisprudenza (senza applicare lart. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data lassenza di unalternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.
In questo modo, sempre secondo il TF, lart. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.
In particolare, lAlta Corte ha chiarito che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). Daltro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei redditi), lautore dellordinanza ha scelto unaltra via: invece di una riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e meglio una deduzione per tempo parziale, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in precedenza, esistente per lessenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).
Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione dellinvalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa allart. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma ladeguamento dellart. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).
Nella lettera circolare AI n. 445 del 26 agosto 2024, lUFAS ha espresso lopinione secondo la quale la DTF 150 V 410, non avrebbe nessuna incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2024, siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto a proposito dellart. 26bis cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023. A suo avviso, pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024 varrebbe unicamente la nuova riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in relazione con la precedente riduzione del 10% per attività a tempo parziale (20% in totale).
Secondo questo Tribunale, nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, lart. 26bis cpv. 3 OAI continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita dallAlta Corte nella DTF 150 V 410.
Nella misura in cui stabilisce che dal 1° gennaio 2024 le decurtazioni applicabili sul reddito statistico da invalido sarebbero quelle esaustivamente (Non sono ammesse ulteriori deduzioni.) previste dalla norma dordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione forfettaria del 10% e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del 50% o inferiore, una ulteriore del 10%, anche la direttiva dellUFAS appena citata non rispetta il diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile (circa il valore di una direttiva amministrativa per il giudice delle assicurazioni sociali, cfr., tra le tante, DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434 consid. 4.2; 133 V 169 consid. 10.1).
In questo senso, il TCA constata che, rispetto alla versione dellart. 26bis cpv. 3 OAI in vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale contemplava unicamente una deduzione del 10% per attività lucrativa a tempo parziale), con quella entrata in vigore il 1° gennaio 2024 lautore dellordinanza si è di fatto limitato a introdurre una riduzione supplementare del 10% volta a correggere una distorsione insita nella determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle tabelle RSS, applicabile dunque a prescindere dalle circostanze concrete del caso di specie. È pertanto evidente che, una volta ancora, non si è tenuto conto appieno della precedente giurisprudenza federale riguardante la valutazione dellinvalidità, e ciò contrariamente alla volontà del legislatore formale risultante dallinterpretazione della norma di delega di cui allart. 28a cpv. 1 seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).
Anche da questo punto di vista, appare opportuno, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, continuare anche dopo lentrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.
La conclusione alla quale è appena pervenuto il TCA è peraltro condivisa anche dalla dottrina.
In un articolo pubblicato in: SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente nei seguenti termini:
().
Der Elefant im Raum ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta della DTF 150 V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem 1. Januar 2024 auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26. August 2024 nicht unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen auf Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht nur zu Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember 2023 geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue 10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%). So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.
Nimmt man den Willen des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun rechtskonform umgesetzt wurde, ist der Pauschalabzug von 10% eine ebenso ungenügende Lösung wie die als rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung sämtlicher Abzüge. National- und Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich aufgezeigt, dass ein dringlicher Handlungsbedarf in Form von für die Invaliditätsbemessung adaptierten Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht berief sich mehrfach darauf, dass mangels verfügbarer Alternative in Form berichtigter Tabellenlöhne weiterhin Tabellenlohnabzüge notwendig seien. Offenbar zeichnen Legislative und Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit einen Weg vor, den die Exekutive partout nicht zu gehen bereit ist. ()
Queste sono invece le considerazioni espresse in proposito da Nathalie Lang:
().
Der seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu einer realitätsnäheren Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung der Versicherten. Dennoch ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung eines zusätzlichen leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht nachgekommen wurde. Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs. 1 IVG wurde der Bundesrat beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte Praxis zum Validen- und Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab 1.1.2024 neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls es im Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer der Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie finden im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die Beurteilung der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht erkannte zu Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als Instrument für eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E. 9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass auch bei der Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei Vorliegen von konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher Abzug in Form eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).
(Basler Kommentar ATSG Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)
In una sentenza 9C_188/2025 del 31 luglio 2025 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, sia opportuno, anche dopo lentrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, continuare ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale e, quindi, procedere se del caso ad ulteriori decurtazioni sul reddito statistico da invalido a titolo di deduzione per circostanze personali:
" 8.4. Was das Invalideneinkommen 2024 anbelangt, so bringt die Beschwerdeführerin vor, auch die seit dem 1. Januar 2024 geltende Regelung von Art. 26 bis Abs. 3 IVV sei gesetzeswidrig resp. zu restriktiv, weshalb die Rechtsprechung von BGE 150 V 410 E. 10.6 darauf ebenfalls anwendbar sei. Wie es sich verhält, kann offenbleiben. Auch wenn der Beschwerdeführerin beigepflichtet werden wollte, leuchtet nicht ein, weshalb zum in der Verordnungsbestimmung vorgegebenen Pauschalabzug von 10 resp. 20 % zusätzlich ein weiterer Abzug von bis zu 25 % gewährt werden müsste. Laut BGE 150 V 410 E. 10.6 ist nur insoweit, als über den durch die Verordnungsbestimmung vorgegebenen Rahmen (pauschalisierter Abzug) hinaus Bedarf an weitergehender Korrektur besteht, ergänzend auf die bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze zum Abzug vom Tabellenlohn zurückzugreifen. Nach diesen Grundsätzen, die durch BGE 150 V 410 nicht geändert wurden, ist der Tabellenlohnabzug nach den Umständen im Einzelfall gesamthaft zu schätzen; zudem darf er höchstens 25 % betragen (vgl. BGE 126 V 75 E. 5b/bb und cc). Auch im Zusammenhang mit dem Invalideneinkommen 2024 resp. mit der Höhe des Tabellenlohnabzugs von 10 % ist eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung weder geltend gemacht noch ersichtlich, weshalb ebenfalls kein Bedarf an weitergehender Korrektur besteht." (consid. 8.4.)
In quelloccasione lAlta Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di unassicurata, attiva professionalmente a tempo parziale e per il resto casalinga, giudicata abile in misura del 60% in ogni attività con un conseguente grado dinvalidità dal 1° gennaio 2024 del 39%, ha ritenuto che lamministrazione non avesse abusato del suo potere dapprezzamento applicando (solo) la riduzione del 10% sul salario statistico da invalida prevista dallart. 26bis cpv. 3 OAI.
Il Tribunale federale ha lasciato aperta la medesima questione anche nella STF 8C_76/2026 del 4 agosto 2026.
In quel caso ad un assicurato, affetto da una malattia polmonare, capace al lavoro all80% in attività leggere, lUfficio AI ha applicato la riduzione del 10% sul reddito da invalido dal 1° gennaio 2024 in applicazione dellart. 26bis cpv. 3 OAI. Da parte sua il Tribunale amministrativo del Canton Nidvaldo ha deciso di riconoscere la riduzione del 10% anche per il periodo dal 1° novembre 2022 fino al 31 dicembre 2023. I giudici cantonali hanno inoltre ritenuto compatibile con un impiego in un mercato equilibrato del lavoro il dispositivo portatile per lossigenoterapia utilizzato dallinsorgente durante il periodo di prova dellattività lavorativa confacente al suo stato di salute, ritenuto che ci si può aspettare un atteggiamento di apertura sociale da parte del datore di lavoro.
Adito dallassicurato, il quale ha chiesto una riduzione maggiore del reddito da invalido, il Tribunale federale ha affermato che;
" 5.2. Der Beschwerdeführer rügt schliesslich eine Verletzung von Art. 16 ATSG und Art. 28a Abs. 1 IVG, indem ihm nach Art. 26 bis Abs. 3 IVV (in der Fassung vom 18. Oktober 2023, in Kraft ab 1. Januar 2024) kein zusätzlicher Abzug vom Tabellenlohn von mindestens 10 % gewährt worden sei. Mit Blick auf das benötigte mobile Sauerstoffgerät, die Anforderungen an die betrieblichen Abläufe und das Arbeitsumfeld, das Absenzenrisiko und die räumlichen Anforderungen an einen Arbeitsplatz sei er zusätzlich benachteiligt.
5.3. In der vorliegenden Konstellation kann offenbleiben, ob die Rechtsprechung gemäss BGE 150 V 410 E. 10.6 auch auf die aktuelle, seit dem 1. Januar 2024 geltende Fassung von Art. 26 bis Abs. 3 IVV anwendbar ist. Selbst wenn die Frage bejaht würde, ergibt sich daraus nichts zugunsten des Beschwerdeführers. Allfälligen erwerbsmindernden gesundheitlichen Einschränkungen wurde bereits mit einer Leistungsminderung von 20 % (in einem zumutbaren Pensum von 100 %) und im Belastungsprofil sowie mit dem Pauschalabzug von 10 % mit der Vorinstanz hinreichend Rechnung getragen, weshalb diese nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzugs einfliessen und so doppelt veranschlagt werden dürfen (zum Ganzen: BGE 148 V 174 E. 6.3; 146 V 16 E. 4.1; Urteil 8C_260/2024 vom 25. November 2024 E. 4.1 mit Hinweis). Praxisgemäss ist sodann der Umstand allein, dass nur noch leichte Arbeiten zumutbar sind, kein Grund für einen zusätzlichen leidensbedingten Abzug, weil der anzuwendende Tabellenlohn des Kompetenzniveaus 1 eine Vielzahl an leichten bis mittelschweren Tätigkeiten umfasst, wie die Vorinstanz schon zutreffend darlegte (vgl. SVR 2023 IV Nr. 29 S. 98, 8C_623/2022 E. 5.2.2; Urteile 8C_119/2025 vom 2. April 2026 E. 5.4.3; 8C_350/2022 vom 9. November 2022 E. 6.2.3; 8C_799/2021 vom 3. März 2022 E. 4.3.2; 9C_447/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 4.3.2). Weitere Aspekte, die einen Tabellenlohnabzug von mehr als 10 % rechtfertigen könnten, sind nicht stichhaltig dargetan, weshalb die Vorinstanz - ohne Bundesrecht zu verletzen - den Bedarf an weitergehender Korrektur verneinen durfte. Die Beschwerde ist unbegründet. Deshalb hat es beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden.
2.16. In concreto, sulla base delle considerazioni sviluppate dal TCA nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025, per quanto riguarda il calcolo del grado dinvalidità, si pone quindi la questione di sapere se va applicata una riduzione superiore rispetto a quella prevista dallart. 26bis cpv. 3 OAI.
Il ricorrente non fa valere alcuna deduzione supplementare.
Richiamata anche la giurisprudenza federale secondo cui il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 71, 132 V 393, 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. consid. 2.2), questa Corte ritiene che lamministrazione in sede di determinazione del grado dinvalidità mediante confronto dei redditi, non ha abusato del proprio potere dapprezzamento.
In effetti il ricorrente, capace al lavoro al 70% in attività adeguata, è nato nel 1967 (ciò che non permette unulteriore deduzione: cfr. STF 8C_203/2019 del 18 luglio 2019, consid. 5.3: [ ] Schliesslich ist der Vorinstanz beizupflichten, dass sich das Alter bei Männern im Alterssegment von 50 bis 64/65 bei Stellen ohne Kaderfunktion eher lohnerhöhend auswirkt (vgl. LSE 2016, Tabelle TA9, Median; siehe auch in BGE 143 V 431 nicht publizierte E. 4.6 des Urteils 9C_535/2017 vom 14. Dezember 2017; Urteil 8C_227/2018 vom 14. Juni 2018 E. 4.2.3.4) [ ]), è svizzero, di lingua madre italiana (del resto nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, lAlta Corte ha stabilito che in caso dapplicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche: in questo senso, si veda pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8 e la STCA 35.2023.89 dell11 marzo 2024, consid. 2.9.3), giunto nel nostro Paese nel 1991 (su questo aspetto che di principio non incide sulla riduzione del reddito da invalido cfr. STF 8C_883/2015, 8C_884/2015 del 21 ottobre 2016, consid. 8.3.2), ha lavorato dal 1993 al 1997 come operatore di produzione e poi, dopo la riformazione, fino al 2011 ha avuto una società individuale, esercitando successivamente ulteriori attività saltuariamente (pag. 757 incarto AI), ciò che non è un motivo di riduzione ai sensi della giurisprudenza (STF 9C_273/2019 del 18 luglio 2019, consid. 6.3 dove il TF ha affermato che Quant au "long éloignement du marché du travail" dont se prévaut finalement la recourante, il ne s'agit pas là d'un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (ATF 126 V 75, c. 5b/aa et bb p. 79 s.; cf. aussi arrêt 9C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3)).
Secondo la giurisprudenza federale, lentità della riduzione non dipende dal numero delle limitazioni funzionali (STF 9C_326/2018 del 5 ottobre 2018, consid. 7.2: En effet, contrairement à ce que soutient l'assuré, l'étendue de l'abattement opéré sur le revenu d'invalide ne dépend pas du nombre de limitations fonctionnelles retenues. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'abattement dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n'y a donc pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération ni même de chaque limitation retenue. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.1)).
Inoltre, una riduzione che tenga conto dei limiti funzionali, di norma, entra in linea di conto soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure A. ______, 8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu dinvalide selon lATF 126 V 75, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49). Lincapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti di per sé non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica lapplicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).
Secondo la giurisprudenza federale, infatti, il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione percentuale al reddito statistico solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di unindebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares ______, 8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu dinvalide selon lATF 126 V 75, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure, tra le tante, la STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid. 5.4.2.3. e la STF 8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 5.1.1 e 5.2.2; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024, consid. 2.10 e la STCA 35.2023.89 dell11 marzo 2024, consid. 2.93).
LAlta Corte ha inoltre stabilito che in caso dapplicazione del livello di competenze 1 della RSS è già considerata lassenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8 e la STCA 35.2023.89 dell11 marzo 2024, consid. 2.9.3).
Data quindi lesistenza di un ventaglio sufficiente di attività semplici e leggere che lassicurato potrebbe svolgere (nella misura del 70% e nel rispetto di tali limitazioni), a ragione lamministrazione ha concluso escludendo lapplicazione di particolari riduzioni sul reddito ipotetico da invalido (cfr. sul tema la STCA 32.2025.10 del 30 settembre 2025, consid. 2.8).
A questo proposito il consulente in integrazione professionale (SIP), ha concluso che vi sono sufficienti attività esigibili e compatibili con le esigenze poste a livello medico, non qualificate, semplici e ripetitive ed ha elencato alcuni esempi, non esaustivi, come loperaio generico con compiti di produzione (taglio, lucidatura, fresatura, riempimento) di confezione, dimballaggio, dassemblaggio, di controllo (verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione, autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (fiori, prodotti farmaceutici), cassiere presso distributore di benzina, addetto alla sorveglianza video di strutture amministrative o industriali, aiuto cucina presso negozi di alimentari come pizza al trancio, kebab, panettiere/pasticciere, poké, aiuto in attività amministrative semplici quali scansione documenti, duplicatura, raccolta della posta e preparazione per la spedizione (pag. 758 incarto AI).
Del resto, non va dimenticato che il Tribunale federale ha già stabilito che nel mercato equilibrato del lavoro esistono anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, ossia posti e offerte di lavoro dove le persone con disabilità possono contare su un atteggiamento di apertura sociale da parte del datore di lavoro (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 [Umfasst sind auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei denen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers rechnen können] e STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1, con rinvio alla DTF 148 V 174) e che il Tribunale federale ha ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività dincasso, dassemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
In concreto questo Tribunale ritiene pertanto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi, con la possibilità anche di variare frequentemente la postura, che il ricorrente nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 70%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell11 febbraio 2015; cfr. sul tema la STCA 32.2025.10 del 30 settembre 2025, consid. 2.8 con rinvio alla STF 9C_446/2024 del 29 luglio 2025 con la quale il Tribunale federale ha negato che la Corte cantonale avesse abusato del suo potere dapprezzamento non ammettendo alcuna deduzione sul salario statistico da invalido, negando in particolare che le limitazioni funzionali dovute alle affezioni alla salute, letà, fossero nel caso elementi suscettibili di influenzare le prospettive salariali dellassicurata, ritenuta abile nella misura del 50%, con un conseguente grado dinvalidità del 49% e alla STF 8C_28/2025 del 7 luglio 2025 nella quale lAlta Corte non ha applicato nessuna deduzione per circostanze personali - lavoro a tempo parziale e motivi di salute - nel caso di un assicurato inabile al lavoro al 30% in attività adeguate).
Si evidenzia infine che in diverse pronunzie (cfr. STCA 32.2025.10 del 30 settembre 2025, consid. 2.8; STCA 32.2022.41 del 17 ottobre 2022 consid. 2.8.2., 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.3., 32.2022.27 del 29 agosto 2022 consid. 2.11.3., 32.2022.20 dell8 giugno 2022 consid. 2.8., 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.) il TCA, sulla base della giurisprudenza federale, ha ribadito che una riduzione dettata dagli impedimenti fisici si giustifica solo se anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo (cfr. STF 8C_50/2022 dell11agosto 2022, consid. 6.4: [ ] S'agissant de ses limitations fonctionnelles, l'assuré doit éviter les montées et les descentes d'escaliers, la marche sur terrain inégal et les marches prolongées sur terrain plat, le port de charges lourdes et le port répétitif de charges moyennes, ainsi que les positions contraignantes pour le genou. Au regard des nombreuses activités que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 2), un nombre suffisant d'entre elles correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré. Une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées à son handicap. En effet, un abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. arrêt 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité), ce qui n'a du reste pas été retenu par les juges cantonaux [ ]; cfr. anche STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2, 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2., 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4, 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4, 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4).
In queste condizioni, raffrontando il salario da valido di fr. 66'052 con quello da invalido di fr. 68284 ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 47'799 ed in seguito del 10% (art. 26bis OAI) a fr. 43'019, si ottiene un grado dinvalidità del 34.87%, arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 35%, che, come stabilito dallUfficio AI, non dà diritto ad alcuna rendita dopo il periodo di incapacità lavorativa totale.
2.17. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma.
2.18. Il ricorrente afferma infine che in merito alle varie problematiche, gradirebbe, sempre se fosse possibile, unaudizione per poter discutere adeguatamente sulle varie situazioni psico-fisiche (doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dellart. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dellassistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di unassunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
LAlta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie linsorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
Il medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dellart. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere desame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dallart. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_649/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 4.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti allinserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che laudizione del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire linsorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.19. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dellAI è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti