Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2025.119
MP/gm
Lugano
12 febbraio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2025 di
RI1,________
contro
lo scritto dell8 ottobre 2025 emanato da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto e in diritto
- con decisione del 23 maggio 2016, anchessa debitamente preceduta dal preavviso del 17 marzo 2016, lUfficio AI ha ridotto la rendita intera a una di tre quarti, avendo appurato un grado dinvalidità del 60% in esito a una revisione dufficio (docc. 73 e 75 incarto AI);
- con scritto del 28 luglio 2024 la dr.ssa med. ________ ha chiesto, sulla base degli allegati rapporti medici, di rivalutare la vostra decisione di riduzione della rendita dinvalidità il 17.3.2016 (doc. 78 incarto AI);
- con scritto del 31 luglio 2024 lUfficio AI ha respinto la richiesta, considerando che la rendita AI non sussisterebbe più in ogni caso poiché dal 01.08.2024 (recte:
2023) lassicurata avrebbe beneficiato di una rendita AVS (doc. 77 incarto AI);
- con scritto del 10 luglio 2025 lassicurata, rappresentata dallavv. RA1, ha inoltrato una domanda di revisione ex art. 53 LPGA della decisione del 23 maggio 2016, con la richiesta di confermare il grado dinvalidità dell80% (doc. 83 incarto AI);
- con scritto dell8 ottobre 2025 lUfficio AI ha risposto che una riconsiderazione non entra in linea di conto, nella decisione del 23 maggio 2016 avendo preso posizione in merito alle osservazioni sollevate dallassicurata avverso il preavviso del 17 marzo 2016, e che con riferimento alla richiesta di revisione ricevuta il 31 luglio 2024 per il tramite della dr.ssa med. ________ il diritto a una rendita AI non è in ogni modo più dato, lassicurata beneficiando di una rendita AVS dallagosto del 2023 e la richiesta essendo successiva (doc. 87 incarto AI);
- questo scritto è stato impugnato con il ricorso in oggetto dallassicurata tramite lavv. RA1, che ha chiesto laccoglimento della sua domanda di revisione ex art. 53 LPGA con motivazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito;
- con la risposta di causa lUfficio AI ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso, non essendo tenuto a emettere una decisione sulloggetto di lite. Reputa infatti, in sostanza, che la domanda di revisione della ricorrente sarebbe tardiva e non meritevole di entrata in materia;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo i combinati artt. 56, 57 LPGA e 69 cpv. 1 lett. a LAI gli assicurati possono impugnare ledecisioni(ai sensi dellart. 49 LPGA; STF 8C_206/2010 del 25 maggio 2010 consid. 2.1 con rinvii giurisprudenziali) degli uffici AI cantonali direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dellufficio AI;
- lo scritto dellUfficio AI dell8 ottobre 2025, non essendo una decisione, non è quindi impugnabile tramite ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale;
- mancando l'oggetto suscettibile di essere impugnato e difettando quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a con riferimenti; STF 9C_302/2009 dell8 giugno 2009), il gravame devessere dichiarato irricevibile;
- giusta l'art. 53 LPGA, inoltre, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicatodevonoessere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1; revisione processuale). L'assicuratorepuòtornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2; riconsiderazione).
- è quindi corretto, come ritiene anche lUfficio AI (cfr. risposta di causa, p.to 8), che, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 8C_210/2017 del 22 agosto 2017 consid. 8.2 (con riferimento a DTF 133 V 52 consid. 4.1, consid. 4.2.1 pag. 54 e consid. 4.3 pag. 56 e altri riferimenti), lamministrazione comunichi alla persona assicurata, dopo esame sommario, la non entrata in materia alla domanda di riconsiderazione in forma di semplice lettera, senza indicazione dei rimedi di diritto e senza unapprofondita motivazione. Lamministrazione non può essere obbligata né dalla parte interessata né dal Tribunale a procedere ad una riconsiderazione ai sensi dellart. 53 cpv. 2 LPGA. Non vi è infatti alcun diritto ad una riconsiderazione. Lautorità giudiziaria non può entrare nel merito di un ricorso contro una non entrata in materia di unistanza di riconsiderazione;
- la ricorrente, rappresentata da un legale, con lo scritto del 10 luglio 2025 ha tuttavia esplicitamente chiesto larevisioneex art. 53 LPGA della decisione del 23 maggio 2016 richiesta poi ribadita con il ricorso in oggetto , non lariconsiderazione;
- per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazioneè tenutaa procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003, I 339/01 del 29 novembre 2002);
- nel caso in esame non è sufficiente che nello scritto impugnato lUfficio AI abbia sostenuto che una riconsiderazione non entri in linea di conto e il diritto a una rendita AI non sia in ogni modo più dato, né che in sede di risposta abbia aggiunto che la domanda di revisione della ricorrente sarebbe tardiva e non meritevole di entrata in materia, senza essersi precedentemente espresso in maniera vincolante sulla domanda di revisione ex art. 53 LPGA mediante una decisione formale impugnabile (cfr. Flückiger, BSK ATSG, 2. ed., 2025, art. 53 n. 43), debitamente preceduta da un preavviso;
- va altresì aggiunto che lavvocato della ricorrente avrebbe dovuto chiedere lemanazione di una decisione formale riguardante la sua domanda di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA;
- gli atti vanno quindi trasmessi allamministrazione affinché emetta una decisione formale, suscettibile dimpugnazione e nel rispetto della procedura di preavviso di cui allart. 57a LAI, sulla domanda di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione del 23 maggio 2016;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI, in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dellart. 83 LPGA in combinazione con lart. 61 lett. a e fbisLPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dellAI è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto lesito della vertenza, le spese di procedura di fr. 200 vanno poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti