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32.2025.11

Revisione di una rendita con soppressione della prestazione in considerazione di un miglioramento delle condizioni di salute e della capacità lavorativa. Assicurata casalinga contesta valutazione medica ed economica. conferma della decisione

Ticino · 2024-12-12 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Il ricorso èrespinto. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           La segretaria giudice Raffaele Guffi                                   Stefania Cagni
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Incarto n.32.2025.11

Lugano

22 maggio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2025 di

RI1,______

contro

la decisione del 12 dicembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

Tale calcolo ha applicato correttamente ilmetodo di graduazione dell'invalidità per gli assicurati che svolgono solo parzialmente un’attività lucrativa (detto "metodo misto"; cfr. l’art. 28a cpv. 3 LAI e al consid. 2.4) e, per quanto riguarda la parte salariata, ha considerato giustamentela giurisprudenza del Tribunale federale in materia di confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013). Per quanto riguarda i salari applicati per determinare il reddito da invalida ha in effetti fatto correttamente capo ai dati salariali statistici ufficiali (valori centrali) dichiarati applicabili dal Tribunale federale (art. 26bis cpv. 2 OAI; cfr. doc. AI pag. 466; riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Ha pure correttamente proceduto all’applicazione di una riduzione sul salario da invalida del 10% giusta l’art. 26bis cpv. 3 OAI.

Tale calcolo così come il grado di invalidità che ne è scaturito (22% per la parte salariata rispettivamente 17% considerando anche la quota parte quale casalinga) vanno pertanto confermati.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.  Il ricorso èrespinto.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           La segretaria

giudice Raffaele Guffi                                   Stefania Cagni