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32.2025.109

Ricorso (accolto) contro decisione di non entrata in materia. La valutazione della documentazione prodotta dall’A. con la nuova domanda va ben oltre all’esame della verosimiglianza della modifica rilevante: trattasi di un’entrata in materia fattuale. Rinvio atti per decisione su prestazioni

Ticino ·TCA · 2026-09-15 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

E. 2.2 Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

E. 2.3 Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

A tal proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione. Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti (consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

Se non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).

Nella STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla possibilità di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto segue:

"4.2 [ ] La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente à l'administration des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans cette mesure, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas une telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont été établies les 22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du 17 octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'en a pas tenu compte dans le cadre de son examen."

Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

E. 2.4 Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato, come accennato (cfr. supra consid. 2.3.), deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Basilea Campagna consid. 3.1 e seg.).

E. 2.5 In casu, la ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che il fatto che l’Ufficio AI ha sottoposto al SMR le refertazioni prodotte in sede amministrativa e che quest’ultimo le abbia valutate “già indica che una fattuale entrata in materia sia avvenuta”, ragione per cui, soggiunge, il TCA può esaminare materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (cfr. supra consid. 1.2. e 1.3.; I, p.ti 2. e 3.).

Va innanzitutto precisato che se con la domanda di revisione un assicurato produce della refertazione medica, il semplice fatto che tale documentazione venga sottoposta al vaglio del medico SMR – al fine di determinare se l’asserito peggioramento della situazione valetudinaria è stato reso verosimile o meno – non è in sé indicativo di un’entrata in materia. Ciò detto, nella fattispecie in disamina la censura della ricorrente appare tuttavia corretta, come si illustrerà in appresso.

Con la seconda domanda di prestazioni del 22 aprile 2025 l’insorgente ha prodotto diversa refertazione medica (cfr. supra consid. 1.2.), e meglio:

- le lettere delle visite ambulatoriale del 6 agosto 2021 e del 6 settembre 2021 della dr.ssa ______ (specialista in reumatologia) (doc. 89 pagg. 291-294 incarto AI);

- il rapporto del 7 settembre 2022 del dr. ______ (specialista in radiologia) (doc. 89, pag. 295 incarto AI);

- il rapporto operatorio del 5 dicembre 2022 del dr. ______ (specialista in chirurgia e traumatologia) relativo all’intervento per colecistectomia laparoscopica effettuato in medesima data (doc. 89, pag. 296 e seg. incarto AI);

- il rapporto medico del 19 dicembre 2022 del dr. ______ (doc. 89, pag. 298 e seg. incarto AI);

- lo scritto del 6 ottobre 2024 del dr. ______ (specialista in reumatologia) alla curante omeopata con annesso rapporto di medesima data (doc. 89, pagg. 300 e seg. incarto AI);

- le lettere di dimissione del pronto soccorso della ______ datate 13 novembre e 18 dicembre 2024 (doc. 89, pagg. 304-309 incarto AI);

- il rapporto del 14 gennaio 2025 del dr. ______ (specialista in otorinolaringoiatria) (doc. 89, pag. 310 e seg. incarto AI);

- il rapporto del 15 gennaio 2025 del dr. ______ (specialista in endocrinologia) (doc. 89, pag. 312 e seg. incarto AI);

- il rapporto d’analisi ematochimico del 20 gennaio 2025 (doc. 89, pag. 314 e seg. incarto AI);

- il referto radiologico del 15 gennaio 2025 del dr. ______ (specialista in radiologia diagnostica) (doc. 89, pag. 316 incarto AI);

- il rapporto del 27 gennaio 2025 del dr. ______ (specialista in chirurgia viscerale) (doc. 89, pag. 317 incarto AI) e

- il rapporto del 31 marzo 2025 della dr.ssa ______ (specialista in medicina fisica e riabilitazione) (doc. 89, pag. 319 incarto AI).

La surriferita documentazione è stata sottoposta al vaglio del medico SMR al fine di valutare se l’assicurata avesse reso plausibile una modificazione rilevante della situazione valetudinaria rispetto alla precedente valutazione (cfr. supra consid. 1.1.).

Nell’annotazione del 3 giugno 2025 (doc. 90 incarto AI), di ben quindici pagine, la dr.ssa ______ ha riportato pressocché integralmente le refertazioni prodotte dall’assicurata e, chinandosi sulle stesse, ha proceduto a rapportare ogni singolo documento prodotto in modo preciso ed esaustivo con le dettagliate valutazioni peritali di cui al rapporto del 22 dicembre 2020 (cfr. supra consid. 1.1.)., formulando le proprie considerazioni e conclusioni altrettanto dettagliate circa i motivi per cui la nuova documentazione medica non rendeva verosimile l’asserito peggioramento della situazione valetudinaria.

Chiamati a valutare l’ulteriore refertazione prodotta dall’assicurata con le osservazioni al progetto di decisione dell’11 giugno 2025 – ossia il certificato medico del 10 settembre 2025 della dr.ssa ______ ed il rapporto del 18 settembre 2025 del Servizio psico-sociale firmato dal dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 99 incarto AI) –, la dr.ssa ______ ed il dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) del SMR hanno applicato il procedere sopradescritto per allestire l’annotazione completiva del 7 ottobre 2025 di quattro pagine. Inoltre, nelle osservazioni conclusive i citati medici SMR hanno chiesto al servizio giuridico dell’Ufficio AI di rispondere alla censura dell’avv. RA1 secondo cui “Siccome per giungere alla conclusione che in concreto non v’è nulla di nuovo il SMR ha dovuto compiutamente esaminare ed apprezzare la situazione, l’entrata in materia è già stata confermata e quindi a maggior ragione il progetto di decisione, che nega all’assicurata l’entrata in materia, non può essere confermato” (doc. 101 incarto AI). A quest’ultimo proposito, l’Ufficio AI è rimasto silente.

In sintesi, la documentazione medica prodotta dall’assicurata in sede amministrativa ha portato il SMR ad effettuare la surriferita approfondita e dettagliata valutazione medica, valutazione, questa, che a mente di questo Giudice va ben oltre al semplice esame della verosimiglianza del peggioramento dello stato di salute e che invece assurge ad un’entrata in materia fattuale, a prescindere dalla correttezza o meno della valutazione medica operata dall’Ufficio AI.

In siffatte circostanze, l’Ufficio AI – de facto entrato in materia sulla seconda domanda di prestazioni – avrebbe dovuto esaminare “a tutto tondo” (ted. allseitig) l’eventuale diritto a prestazioni ed in esito agli approfondimenti avrebbe dovuto emanare una decisione sulle prestazioni, non potendosi (più) limitare ad emanare una decisione di non entrata in materia (per una fattispecie simile cfr. STCA 32.2005.139 del 13 marzo 2006 consid. 1.2., 1.3. e 2.5.1.).

Va in ogni caso disattesa la domanda formulata in via principale dalla ricorrente di riconoscerle una rendita intera (cfr. supra consid. 1.3.). Da una parte perché, di principio, l’oggetto del contendere (ted. Streitobjekt) è limitato ai rapporti giuridici che sono stati oggetto della decisione amministrativa impugnata (ted. Anfechtungsobjekt), in concreto la decisione di non entrata in materia dell’8 ottobre 2025. Dall’altro perché la documentazione agli atti non permette (ancora) a questo Giudice di determinarsi sul diritto alle prestazioni, l’Ufficio AI non avendo effettuato una valutazione economica e non essendosi determinato sulla documentazione prodotta per la prima volta in questa sede, ritenendola tardiva. Non vi sono quindi le premesse per poter estendere la presente procedura oltre all’oggetto del contendere (cfr. STCA 31.2025.11 del 17 aprile 2026 consid. 2.11. con riferimenti).

E. 2.6 Visto tutto quanto precede, si deve ritenere che la ricorrente era riuscita a rendere plausibile un aggravamento del suo stato di salute intervenuto dopo l’ultima decisione (del 19 ottobre 2021) che si è fondata su un esame materiale del diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità.

La situazione valetudinaria ed economica della ricorrente va quindi ulteriormente indagata entrando formalmente in materia sulla seconda domanda di prestazioni del 22 aprile 2025.

Pertanto, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati all’amministrazione per procedere agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

E. 2.7 Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. § La decisione dell’8 ottobre 2025 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
  2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.109

JV/sc

Lugano

15 settembre 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2025 di

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

contro

la decisione del 8 ottobre 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI1, nata nel 1972, di formazione assistente del personale e contabile, da ultimo attiva quale responsabile del personale (all’80%) e casalinga (al 20%), il 16 dicembre 2018 ha presentato in intervento tempestivo una (prima) domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 50% dal 25 giugno al 7 ottobre 2018 e del 100% dall’8 ottobre 2018 ed indicando quale danno alla salute “dorsalgia e lombalgia” (docc. 9, 14 e 49 incarto AI).

Esperita l’istruttoria di rito, inclusa una perizia bidisciplinare in ambito reumatologico e psichiatrico confluita nel rapporto peritale del 22 dicembre 2020 (doc. 71 incarto AI) ed un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 49 incarto AI), con decisione del 19 ottobre 2021 l’assicurata è stata posta al beneficio di una mezza rendita (grado d’invalidità del 51%) dal 1. giugno 2019 al 31 dicembre 2021 (docc. 85 e 87 incarto AI).

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 22 aprile 2025 l’assicurata, tramite la curante dr.ssa ______ (specialista in omeopatia) ha presentato una (seconda) domanda di prestazioni, adducendo un “importante aggravamento delle condizioni cliniche” e producendo diversa documentazione medica (doc. 89 incarto AI).

Valutate le refertazioni mediche prodotte con la (seconda) domanda di prestazioni, con annotazione del 3 giugno 2025 il medico SMR dr.ssa ______ (specialista in medicina del lavoro), ha ritenuto che esse non attestassero fatti nuovi, rispettivamente modificazioni significative di fatti medici noti, concludendo per la non entrata in materia (doc. 90 incarto AI).

Con progetto di decisione dell’11 giugno 2025 l’Ufficio AI, fondandosi sulla valutazione medica del SMR, ha prospettato la non entrata in materia (doc. 91 incarto AI).

Con osservazioni del 30 settembre 2025 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, ha contestato il progetto di decisione dell’11 giugno 2025, producendo ulteriore documentazione medica ed asserendo che la valutazione del SMR del 3 giugno 2025 era già di per sé un’entrata in materia, siccome la dr.ssa ______ aveva esaminato materialmente le refertazioni mediche prodotte con la (seconda) domanda di prestazioni, ciò che comporta l’entrata in materia.

Ribadisce il peggioramento della situazione valetudinaria anche a causa di un “nuovo ed ulteriore pregiudizio a carattere psichiatrico che in passato non è sato considerato”, chiedendo sia una rivalutazione complessiva del quadro medico con contestuale perizia pluridisciplinare, sia una rivalutazione sotto il profilo economico “con un accertamento lavorativo presso il ______ [ ] in considerazione del lungo tempo passato senza esercitare con rendimento adeguato un’attività lavorativa” (doc. 100 incarto AI).

Sottoposte le osservazioni del 30 settembre 2025 al medico SMR, quest’ultimo con annotazione del 7 ottobre 2025 non le ha ritenute idonee a rendere verosimile l’insorgenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti, ribadendo che non è giustificata l’entrata in materia (doc.101 incarto AI).

Con decisione dell’8 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 102 incarto AI).

1.3. L’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione dell’8 ottobre 2025, postulandone la riforma “nel senso che all’assicurata, considerati i cambiamenti di rilievo relativi ad aspetto economico e medico, è riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità”, subordinatamente il rinvio degli atti “all’Ufficio AI [affinché, n.d.r.] entri in materia ed esamini se la domanda [ ] 22 aprile 2025 [ ] dia diritto o meno ad una rendita AI e, se sì, in quale misura”.

Sostiene innanzitutto che il procedere dell’Ufficio AI costituisce “una entrata in materia fattuale”, l’amministrazione avendo sottoposto la documentazione prodotta in sede amministrativa al medico SMR e quest’ultimo essendosi chinato sulle refertazioni mediche prodotte. Tale procedere, soggiunge, implica che era stata resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, ragione per cui l’Ufficio AI non poteva emanare una decisione di non entrata in materia ma piuttosto una decisione sul diritto a prestazioni.

Contesta la valutazione medica, sostenendo che sia la spondiloartrite degenerativa che la situazione psichiatrica siano peggiorate rispetto a quanto accertato nella perizia del 2020, che nel frattempo sono sopraggiunte ulteriori problematiche fisiche e censurando il fatto che l’Ufficio AI non ha preso contatto con i medici curanti, non ha ordinato una nuova perizia pluridisciplinare e non ha visitato l’assicurata.

Contesta anche la valutazione economica, evidenziando come nonostante abbia lavorato per un anno (dal 27 febbraio 2024 al 27 febbraio 2025) al 100% (e non più all’80% come in precedenza) in una nuova funzione, da aprile 2025 si trova in malattia, risultando non collocabile per l’assicurazione contro la disoccupazione a motivo dell’inabilità di lunga durata, circostanze, queste, che dimostrano un cambiamento sostanziale della situazione per rapporto alla precedente valutazione e che l’Ufficio AI non ha valutato.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente il proprio operato, rilevando che la documentazione prodotta dall’assicurata nella procedura amministrativa è stata debitamente vagliata dal SMR che non l’ha ritenuta sufficiente a giustificare l’entrata in materia, conclusione ribadita nell’annotazione del 3 novembre 2025, allegata alla risposta di causa, dopo aver vagliato la documentazione prodotta con il gravame.

In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.5. Con osservazioni del 10 dicembre 2025 la ricorrente ha ribadito la propria posizione, osservando che “il rapporto del SMR allegato alla risposta riprova che per confermare il diniego del diritto dell’assicurata a prestazioni assicurative occorre concretamente esaminare la situazione”, “ciò che l’Ufficio AI ha fatto (in parte, tralasciando infatti tutto il cambiamento economico) entrando de facto nel merito della questione [ ]” e rimproverando all’Ufficio AI di non aver approfondito l’aspetto economico “malgrado sia stato portato più volte alla sua attenzione” (VI)

1.6. Con osservazioni del 17 dicembre 2025 l’Ufficio AI ha confermato la propria posizione (VIII).

1.7. Con scritto del 26 marzo 2026 la ricorrente ha prodotto il rapporto del 24 marzo 2026 della dr.ssa ______ e la “Fattura” datata 9 febbraio 2026 degli esami e prescrizioni mediche (X).

1.8. Con scritto del 20 aprile 2026 l’Ufficio AI ha osservato che le prove prodotte dalla ricorrente con scritto del 26 marzo 2026 non possono essere prese in considerazione in quanto tardive (XII).

1.9. Con scritto del 17 giugno 2026 la ricorrente ha prodotto la relazione del 12 giugno 2026 della dr.ssa ______ (specialista in tossicologia medica) ed il referto del 27 aprile 2026 degli esami ematici (XIV).

1.10. Con scritto del 30 giugno 2026 l’Ufficio AI ha osservato che le prove prodotte dalla ricorrente con lo scritto del 17 giugno 2026 sono tardive e non possono quindi essere considerate in questa sede (XVI).

1.11. Con scritto dell’8 luglio 2026 la ricorrente ha evidenziato che la documentazione prodotta nelle more della procedura è da considerare ai fini del giudizio, in quanto attestante un peggioramento che era già avvenuto al momento della presentazione della seconda domanda di prestazioni (XVIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

A tal proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione. Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti (consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

Se non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).

Nella STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla possibilità di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto segue:

"4.2 [ ] La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente à l'administration des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans cette mesure, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas une telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont été établies les 22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du 17 octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'en a pas tenu compte dans le cadre de son examen."

Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato, come accennato (cfr. supra consid. 2.3.), deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Basilea Campagna consid. 3.1 e seg.).

2.5. In casu, la ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che il fatto che l’Ufficio AI ha sottoposto al SMR le refertazioni prodotte in sede amministrativa e che quest’ultimo le abbia valutate “già indica che una fattuale entrata in materia sia avvenuta”, ragione per cui, soggiunge, il TCA può esaminare materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (cfr. supra consid. 1.2. e 1.3.; I, p.ti 2. e 3.).

Va innanzitutto precisato che se con la domanda di revisione un assicurato produce della refertazione medica, il semplice fatto che tale documentazione venga sottoposta al vaglio del medico SMR – al fine di determinare se l’asserito peggioramento della situazione valetudinaria è stato reso verosimile o meno – non è in sé indicativo di un’entrata in materia. Ciò detto, nella fattispecie in disamina la censura della ricorrente appare tuttavia corretta, come si illustrerà in appresso.

Con la seconda domanda di prestazioni del 22 aprile 2025 l’insorgente ha prodotto diversa refertazione medica (cfr. supra consid. 1.2.), e meglio:

- le lettere delle visite ambulatoriale del 6 agosto 2021 e del 6 settembre 2021 della dr.ssa ______ (specialista in reumatologia) (doc. 89 pagg. 291-294 incarto AI);

- il rapporto del 7 settembre 2022 del dr. ______ (specialista in radiologia) (doc. 89, pag. 295 incarto AI);

- il rapporto operatorio del 5 dicembre 2022 del dr. ______ (specialista in chirurgia e traumatologia) relativo all’intervento per colecistectomia laparoscopica effettuato in medesima data (doc. 89, pag. 296 e seg. incarto AI);

- il rapporto medico del 19 dicembre 2022 del dr. ______ (doc. 89, pag. 298 e seg. incarto AI);

- lo scritto del 6 ottobre 2024 del dr. ______ (specialista in reumatologia) alla curante omeopata con annesso rapporto di medesima data (doc. 89, pagg. 300 e seg. incarto AI);

- le lettere di dimissione del pronto soccorso della ______ datate 13 novembre e 18 dicembre 2024 (doc. 89, pagg. 304-309 incarto AI);

- il rapporto del 14 gennaio 2025 del dr. ______ (specialista in otorinolaringoiatria) (doc. 89, pag. 310 e seg. incarto AI);

- il rapporto del 15 gennaio 2025 del dr. ______ (specialista in endocrinologia) (doc. 89, pag. 312 e seg. incarto AI);

- il rapporto d’analisi ematochimico del 20 gennaio 2025 (doc. 89, pag. 314 e seg. incarto AI);

- il referto radiologico del 15 gennaio 2025 del dr. ______ (specialista in radiologia diagnostica) (doc. 89, pag. 316 incarto AI);

- il rapporto del 27 gennaio 2025 del dr. ______ (specialista in chirurgia viscerale) (doc. 89, pag. 317 incarto AI) e

- il rapporto del 31 marzo 2025 della dr.ssa ______ (specialista in medicina fisica e riabilitazione) (doc. 89, pag. 319 incarto AI).

La surriferita documentazione è stata sottoposta al vaglio del medico SMR al fine di valutare se l’assicurata avesse reso plausibile una modificazione rilevante della situazione valetudinaria rispetto alla precedente valutazione (cfr. supra consid. 1.1.).

Nell’annotazione del 3 giugno 2025 (doc. 90 incarto AI), di ben quindici pagine, la dr.ssa ______ ha riportato pressocché integralmente le refertazioni prodotte dall’assicurata e, chinandosi sulle stesse, ha proceduto a rapportare ogni singolo documento prodotto in modo preciso ed esaustivo con le dettagliate valutazioni peritali di cui al rapporto del 22 dicembre 2020 (cfr. supra consid. 1.1.)., formulando le proprie considerazioni e conclusioni altrettanto dettagliate circa i motivi per cui la nuova documentazione medica non rendeva verosimile l’asserito peggioramento della situazione valetudinaria.

Chiamati a valutare l’ulteriore refertazione prodotta dall’assicurata con le osservazioni al progetto di decisione dell’11 giugno 2025 – ossia il certificato medico del 10 settembre 2025 della dr.ssa ______ ed il rapporto del 18 settembre 2025 del Servizio psico-sociale firmato dal dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 99 incarto AI) –, la dr.ssa ______ ed il dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) del SMR hanno applicato il procedere sopradescritto per allestire l’annotazione completiva del 7 ottobre 2025 di quattro pagine. Inoltre, nelle osservazioni conclusive i citati medici SMR hanno chiesto al servizio giuridico dell’Ufficio AI di rispondere alla censura dell’avv. RA1 secondo cui “Siccome per giungere alla conclusione che in concreto non v’è nulla di nuovo il SMR ha dovuto compiutamente esaminare ed apprezzare la situazione, l’entrata in materia è già stata confermata e quindi a maggior ragione il progetto di decisione, che nega all’assicurata l’entrata in materia, non può essere confermato” (doc. 101 incarto AI). A quest’ultimo proposito, l’Ufficio AI è rimasto silente.

In sintesi, la documentazione medica prodotta dall’assicurata in sede amministrativa ha portato il SMR ad effettuare la surriferita approfondita e dettagliata valutazione medica, valutazione, questa, che a mente di questo Giudice va ben oltre al semplice esame della verosimiglianza del peggioramento dello stato di salute e che invece assurge ad un’entrata in materia fattuale, a prescindere dalla correttezza o meno della valutazione medica operata dall’Ufficio AI.

In siffatte circostanze, l’Ufficio AI – de facto entrato in materia sulla seconda domanda di prestazioni – avrebbe dovuto esaminare “a tutto tondo” (ted. allseitig) l’eventuale diritto a prestazioni ed in esito agli approfondimenti avrebbe dovuto emanare una decisione sulle prestazioni, non potendosi (più) limitare ad emanare una decisione di non entrata in materia (per una fattispecie simile cfr. STCA 32.2005.139 del 13 marzo 2006 consid. 1.2., 1.3. e 2.5.1.).

Va in ogni caso disattesa la domanda formulata in via principale dalla ricorrente di riconoscerle una rendita intera (cfr. supra consid. 1.3.). Da una parte perché, di principio, l’oggetto del contendere (ted. Streitobjekt) è limitato ai rapporti giuridici che sono stati oggetto della decisione amministrativa impugnata (ted. Anfechtungsobjekt), in concreto la decisione di non entrata in materia dell’8 ottobre 2025. Dall’altro perché la documentazione agli atti non permette (ancora) a questo Giudice di determinarsi sul diritto alle prestazioni, l’Ufficio AI non avendo effettuato una valutazione economica e non essendosi determinato sulla documentazione prodotta per la prima volta in questa sede, ritenendola tardiva. Non vi sono quindi le premesse per poter estendere la presente procedura oltre all’oggetto del contendere (cfr. STCA 31.2025.11 del 17 aprile 2026 consid. 2.11. con riferimenti).

2.6. Visto tutto quanto precede, si deve ritenere che la ricorrente era riuscita a rendere plausibile un aggravamento del suo stato di salute intervenuto dopo l’ultima decisione (del 19 ottobre 2021) che si è fondata su un esame materiale del diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità.

La situazione valetudinaria ed economica della ricorrente va quindi ulteriormente indagata entrando formalmente in materia sulla seconda domanda di prestazioni del 22 aprile 2025.

Pertanto, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati all’amministrazione per procedere agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione dell’8 ottobre 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti