Erwägungen (1 Absätze)
E. 41 della perizia).
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dellincapacità lavorativa va di regola eseguito nellambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.
In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Con sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale, ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio esulante dal suo campo di competenze.
Anche su questo punto le perizie pluridisciplinari meritano di conseguenza conferma.
A proposito del medico SMR non va dimenticato cheper lart. 54a LAI gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari (cpv.
1) che sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2) e stabiliscono la capacità funzionale dellassicurato determinante per lAI secondo lart. 6 LPGA di esercitare unattività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3). Gli SMR sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).
Scopo e senso del disposto, come pure dellart. 49 cpv. 1 OAI, risiede nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dellSMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. anche sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV
n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Occorre pertanto concludere che linsorgente, inabile al lavoro all80% dal 1° marzo 2013 nella precedente attività di aiuto piastrellista, in attività adeguate è stato inabile al lavoro nella misura del 10% dal 1° marzo 2013 al 27 novembre 2022 ed è inabile al 15% dal 28 novembre 2022 (cfr. pag. 831 incarto AI), come stabilito dallUfficio AI.
2.10. Va poi rammentato che il 24 aprile 2025 il consulente in integrazione professionale ha enumerato alcuni esempi di attività rispettose delle limitazioni funzionaliespresse in sede medica dove lassicurato potrebbe essere inserito da subito senza necessità di una formazione specifica (pag. 848 incarto AI):
A proposito delle attività leggere, va rammentato che per giurisprudenza costante,allassicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori dattività accessibili a lavoratori non qualificati, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nellambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività dincasso, dassemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1;cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).
Occorre poi ricordare che il concetto dinvalidità è riferito adun mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1; STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1; STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Va ancora sottolineato che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo allinvalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, lassicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, unoccupazione confacente allinteressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né lassicurazione per linvalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (cfr. STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 e DTF 110 V 276 consid.4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Non va infine dimenticato che il Tribunale federale ha già stabilito che nel mercato equilibrato del lavoro esistono anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, ossia posti e offerte di lavoro dove le persone con disabilità possono contare su un atteggiamento di apertura sociale da parte del datore di lavoro (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 [Umfasst sind auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei denen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers rechnen können] e STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1, con rinvio alla DTF 148 V 174).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazionifisicamente assai leggere, che possono essere svolte dallassicurato come esposto dal consulente in integrazione,nella misura dell85%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell11 febbraio 2015).
2.11.Il ricorrente afferma che non sarebbe in grado di conseguire alcun reddito a causa dello stato di salute invalidante e che di conseguenza la perdita di guadagno corrisponde allintero importo del reddito senza invalidità, con la conseguenza che il grado di invalidità deve essere stabilito nel 100% con diritto ad una rendita intera.
In concreto, in assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa in attività adatte per il periodo dal 1° marzo 2013 fino al 27 novembre 2022, fa stato il grado dinvalidità del 19% stabilito con STCA 32.2014.41 del 27 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato.
Per il periodo successivo (incapacità lavorativa del 15% dal 28 novembre 2022), va rilevato quanto segue.
2.12.Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato chelart. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo larticolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se lincapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dellassicurazione invalidità.
Secondo lart. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo larticolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
Ai sensi dellart. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dellUfficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dalletà e differenziati a seconda del sesso.
Per lart. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dellevoluzione dei salari nominali.
2.13. Per quanto concerne il reddito che linsorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), lart. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dellultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dellinsorgere dellinvalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dellinsorgere dellinvalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.
Secondo lart. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo larticolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con unattività lucrativa indipendente.
Lart. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.
In concreto, dalla documentazione agli atti emerge che linteressato dopo aver svolto un apprendistato quale installatore di impianti sanitari, senza riuscire a diplomarsi, è stato in disoccupazione da agosto 2004 a marzo 2006, ha svolto da gennaio 2007 ad agosto 2008 lattività di aiuto piastrellista, poi da settembre 2008 a dicembre 2009 quella di aiuto spazzacamino, in seguito ha nuovamente svolto lattività di aiuto piastrellista da gennaio 2010 fino a marzo 2010, quando ha poi svolto il servizio militare fino ad agosto 2010. In seguito, è stato dapprima disoccupato e da novembre 2011 è al beneficio della pubblica assistenza (cfr. pag. 55 incarto AI e pag. 710 incarto AI).
A giusta ragione lUfficio AI, alla luce tra laltro del lungo tempo trascorso senza attività lavorativa (cfr. STF 9C_504/2023 del 28 febbraio 2024, consid. 5.1.2), ha pertanto fatto capo ai valori statistici, secondol'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178: la Tabella TA1 2024 non va applicata poiché pubblicata il 24 febbraio 2026, ossia dopo lemissione della decisione impugnata), da cui risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nelsettore privato(circa la rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63660.- (fr. 5'305 X 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale dato al 2023, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile il reddito da valido raggiunge i fr. 67'490.38 (66'365.55: 100.3 x 102[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024 pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]) e nel 2024 fr. 68284.39 (66'365.55 : 100.3 x 103.2[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).
2.14. Circa il reddito che linteressato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), lart. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo linsorgere dellinvalidità lassicurato consegue un reddito lavorativo, questultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a unattività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).
Per lart. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3. In deroga allarticolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui allarticolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
Secondo lart. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
Lart. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
LAlta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudicenonpuò senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 8C_823/2023 dell8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410, il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.
Tornando al caso di specie, anche per il salario da invalidooccorre partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nelsettore privato(circa la rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63660.- (fr. 5'305 X 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale dato al 2023, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile il reddito da invalido raggiunge i fr. 67'490.38 (66'365.55: 100.3 x 102[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024 pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]) e nel 2024 fr. 68284.39 (66'365.55 : 100.3 x 103.2[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).
2.15. LUfficio AI haapplicato al reddito da invalido, per il periodo dal 1° gennaio 2024, una deduzione del 10% in applicazione dellart. 26bis cpv. 3 OAI in vigore da tale data. Per il periodo precedente non ha applicato alcuna riduzione sociale.
2.17. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma.
2.18.Secondo l'art. 69 cpv. 1bisLAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dellAI è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Questultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dellassistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dellavv. RA1.
2.19.Ai sensi dellart. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dellassistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto allassistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dallaltro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. DTF 140 V 521, consid. 9.1; STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025, consid. 3.2).
La situazione deve essere apprezzata sulla base di un esame sommario (STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025, consid. 3.2 con rinvio alla DTF 133 III 614 consid. 5).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che lassicurato, a fronte di due perizie _________ (del 28 novembre 2022 e del 30 dicembre 2024), ha prodotto unicamente un referto dello psichiatra curante (doc. C) senza apportare indizi concreti contro laffidabilità dei referti peritali, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente La segretaria Daniele Cattaneo Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2025.105
cs
Lugano
13 luglio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione del 17 settembre 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto,in fatto
in diritto
Con il nuovo art. 28bLAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado dinvalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado dinvalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per laccertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della resistenza alle terapie come condizione necessaria per la concessione di una rendita AInon vale più in maniera assoluta.
In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di unaffezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dellesame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
La nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In una sentenza 9C_724/2018 dell11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49 (cfr. anche STF 9C_428/2025 del 7 novembre 2025, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado lassenza di un disturbo psichico grave, lassicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dellimpatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisatonellaDTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid.4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353;DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.3b)bb;Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
Va qui rammentato che conformementealla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.8. Mentre nella perizia del 28 novembre 2022 solo la patologia reumatologia aveva unincidenza sulla capacità lavorativa dellassicurato in attività leggere (cfr. pag. 33 del referto), nella perizia del 30 dicembre 2024,accertato che dal lato neurologico non è stata riscontrata alcuna incapacità lavorativa, i periti hanno proceduto ad una valutazione globale, indicando le ragioni per le quali lincapacità lavorativa per motivi psichici (5%) e quella per motivi reumatologici (10%), in attività adatta, vadano sommate, ossia per permettere allassicurato di beneficiare di pause al bisogno e di tempi di esecuzione più lenti, in parte dovuti ai problemi reumatologici ed in parte dovuti a motivi psichiatrici (pag. 41 della perizia).
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dellincapacità lavorativa va di regola eseguito nellambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.
In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Con sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale, ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio esulante dal suo campo di competenze.
Anche su questo punto le perizie pluridisciplinari meritano di conseguenza conferma.
A proposito del medico SMR non va dimenticato cheper lart. 54a LAI gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari (cpv.
1) che sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2) e stabiliscono la capacità funzionale dellassicurato determinante per lAI secondo lart. 6 LPGA di esercitare unattività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3). Gli SMR sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).
Scopo e senso del disposto, come pure dellart. 49 cpv. 1 OAI, risiede nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dellSMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. anche sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV
n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Occorre pertanto concludere che linsorgente, inabile al lavoro all80% dal 1° marzo 2013 nella precedente attività di aiuto piastrellista, in attività adeguate è stato inabile al lavoro nella misura del 10% dal 1° marzo 2013 al 27 novembre 2022 ed è inabile al 15% dal 28 novembre 2022 (cfr. pag. 831 incarto AI), come stabilito dallUfficio AI.
2.10. Va poi rammentato che il 24 aprile 2025 il consulente in integrazione professionale ha enumerato alcuni esempi di attività rispettose delle limitazioni funzionaliespresse in sede medica dove lassicurato potrebbe essere inserito da subito senza necessità di una formazione specifica (pag. 848 incarto AI):
A proposito delle attività leggere, va rammentato che per giurisprudenza costante,allassicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori dattività accessibili a lavoratori non qualificati, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nellambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività dincasso, dassemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1;cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).
Occorre poi ricordare che il concetto dinvalidità è riferito adun mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1; STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1; STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Va ancora sottolineato che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo allinvalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, lassicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, unoccupazione confacente allinteressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né lassicurazione per linvalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (cfr. STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 e DTF 110 V 276 consid.4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Non va infine dimenticato che il Tribunale federale ha già stabilito che nel mercato equilibrato del lavoro esistono anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, ossia posti e offerte di lavoro dove le persone con disabilità possono contare su un atteggiamento di apertura sociale da parte del datore di lavoro (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 [Umfasst sind auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei denen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers rechnen können] e STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1, con rinvio alla DTF 148 V 174).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazionifisicamente assai leggere, che possono essere svolte dallassicurato come esposto dal consulente in integrazione,nella misura dell85%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell11 febbraio 2015).
2.11.Il ricorrente afferma che non sarebbe in grado di conseguire alcun reddito a causa dello stato di salute invalidante e che di conseguenza la perdita di guadagno corrisponde allintero importo del reddito senza invalidità, con la conseguenza che il grado di invalidità deve essere stabilito nel 100% con diritto ad una rendita intera.
In concreto, in assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa in attività adatte per il periodo dal 1° marzo 2013 fino al 27 novembre 2022, fa stato il grado dinvalidità del 19% stabilito con STCA 32.2014.41 del 27 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato.
Per il periodo successivo (incapacità lavorativa del 15% dal 28 novembre 2022), va rilevato quanto segue.
2.12.Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato chelart. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo larticolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se lincapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dellassicurazione invalidità.
Secondo lart. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo larticolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
Ai sensi dellart. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dellUfficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dalletà e differenziati a seconda del sesso.
Per lart. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dellevoluzione dei salari nominali.
2.13. Per quanto concerne il reddito che linsorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), lart. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dellultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dellinsorgere dellinvalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dellinsorgere dellinvalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.
Secondo lart. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo larticolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con unattività lucrativa indipendente.
Lart. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.
In concreto, dalla documentazione agli atti emerge che linteressato dopo aver svolto un apprendistato quale installatore di impianti sanitari, senza riuscire a diplomarsi, è stato in disoccupazione da agosto 2004 a marzo 2006, ha svolto da gennaio 2007 ad agosto 2008 lattività di aiuto piastrellista, poi da settembre 2008 a dicembre 2009 quella di aiuto spazzacamino, in seguito ha nuovamente svolto lattività di aiuto piastrellista da gennaio 2010 fino a marzo 2010, quando ha poi svolto il servizio militare fino ad agosto 2010. In seguito, è stato dapprima disoccupato e da novembre 2011 è al beneficio della pubblica assistenza (cfr. pag. 55 incarto AI e pag. 710 incarto AI).
A giusta ragione lUfficio AI, alla luce tra laltro del lungo tempo trascorso senza attività lavorativa (cfr. STF 9C_504/2023 del 28 febbraio 2024, consid. 5.1.2), ha pertanto fatto capo ai valori statistici, secondol'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178: la Tabella TA1 2024 non va applicata poiché pubblicata il 24 febbraio 2026, ossia dopo lemissione della decisione impugnata), da cui risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nelsettore privato(circa la rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63660.- (fr. 5'305 X 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale dato al 2023, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile il reddito da valido raggiunge i fr. 67'490.38 (66'365.55: 100.3 x 102[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024 pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]) e nel 2024 fr. 68284.39 (66'365.55 : 100.3 x 103.2[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).
2.14. Circa il reddito che linteressato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), lart. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo linsorgere dellinvalidità lassicurato consegue un reddito lavorativo, questultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a unattività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).
Per lart. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3. In deroga allarticolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui allarticolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
Secondo lart. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
Lart. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
LAlta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudicenonpuò senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 8C_823/2023 dell8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410, il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.
Tornando al caso di specie, anche per il salario da invalidooccorre partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nelsettore privato(circa la rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63660.- (fr. 5'305 X 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale dato al 2023, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile il reddito da invalido raggiunge i fr. 67'490.38 (66'365.55: 100.3 x 102[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024 pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]) e nel 2024 fr. 68284.39 (66'365.55 : 100.3 x 103.2[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).
2.15. LUfficio AI haapplicato al reddito da invalido, per il periodo dal 1° gennaio 2024, una deduzione del 10% in applicazione dellart. 26bis cpv. 3 OAI in vigore da tale data. Per il periodo precedente non ha applicato alcuna riduzione sociale.
2.17. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma.
2.18.Secondo l'art. 69 cpv. 1bisLAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dellAI è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Questultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dellassistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dellavv. RA1.
2.19.Ai sensi dellart. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dellassistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto allassistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dallaltro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. DTF 140 V 521, consid. 9.1; STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025, consid. 3.2).
La situazione deve essere apprezzata sulla base di un esame sommario (STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025, consid. 3.2 con rinvio alla DTF 133 III 614 consid. 5).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che lassicurato, a fronte di due perizie _________ (del 28 novembre 2022 e del 30 dicembre 2024), ha prodotto unicamente un referto dello psichiatra curante (doc. C) senza apportare indizi concreti contro laffidabilità dei referti peritali, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni