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32.2025.104

Domanda di rendita respinta. Contestato lo status di assicurato con attività lucrativa a tempo parziale. Ufficio AI concorda di considerare l'assicurata salariata al 100%. Di conseguenza, rinvio degli atti all'amministrazione per accertamenti medici

Ticino ·TCA · 2026-06-12 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

E. 2.2 Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato a RI1 il diritto alla rendita.

E. 2.3 Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (sul tema cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1).

La decisione contestata è stata emessa il 18 settembre 2025 e concerne la richiesta di prestazioni inoltrata nel novembre 2024. L’inizio dell’incapacità lavorativa durevole è stato fatto risalire a gennaio 2025 (cfr. rapporto 7 gennaio 2025 del medico curante; doc. 17). Il diritto alla rendita dell’assicurata, se dato, decorrerebbe dal mese di gennaio 2026 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale (DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come la LPGA sono quindi applicabili nelle versioni in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025 consid. 2.3; cfr. anche STF 8C_183/2024 del 14 aprile 2025 consid 2.2).

E. 2.4 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a seconda del grado d’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

E. 2.5 Nel caso concreto, oggetto di contestazione è in primo luogo lo statuto assicurativo della ricorrente, ossia la qualificazione della stessa quale salariata a tempo pieno o a tempo parziale, elemento decisivo per la scelta del metodo di determinazione del grado d’invalidità.

Al riguardo va ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha riconosciuto la richiesta ricorsuale volta al riconoscere lo statuto di salariata a tempo pieno.

A tal riguardo, l’amministrazione ha fatto presente che:

" Vi sono infatti agli atti dei sufficienti indizi esterni che propendono per il riconoscimento di tale statuto, quali i redditi presenti all'estratto conto individuale del 13 dicembre 2024 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (qui di seguito allegato), il fatto che i figli dell'assicurata sono già adolescenti e le necessità economiche che una separazione implica.”

Alla suesposta esposizione può essere prestata adesione, con la conseguenza che l’assicurata deve essere considerata salariata a tempo pieno.

E. 2.6 Per quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa l’Ufficio AI sostiene la necessità di procedere all’allestimento di una perizia reumatologica, come ritenuto dal SMR nel rapporto 3 novembre 2025 allegato alla risposta di causa.

A ragione.

Rettamente l’Ufficio AI rileva che, diversamente da quanto sostiene l’assicurata, allo stadio attuale non è possibile concludere in base agli atti che l’incapacità lavorativa medico-teorica nell’attività precedentemente svolta coincida con quella in attività adeguate ed esigibili.

Una simile conclusione non può essere desunta dal rapporto del 7 gennaio 2025 del medico curante, dr. med. _______. Quest’ultimo, oltre ad aver attestato periodi di incapacità lavorativa totale limitati nel tempo, segnatamente nel 2017, nel 2022 e nel 2024, ha certificato un’incapacità lavorativa dell’80% a decorrere dal 1° gennaio 2025 (doc. 17).

Analoga considerazione si impone con riferimento al rapporto del 1° luglio 2025 del SIP. Diversamente quanto sostenuto dalla ricorrente, neppure tale documento consente di concludere che l’incapacità lavorativa medico-teorica sia identica nell’attività abituale e in attività adeguate. Il consulente, partendo dal presupposto che la ricorrente esercitasse un’attività salariale soltanto nella misura del 40%, aveva proposto di “mantenere lo status quo delle cose, non effettuando misure di reinserimento ed andare a definire la pratica, considerando l’attuale attività come quella più adeguata” (pag. 80 inc. AI).

Nemmeno il successivo rapporto del 23 novembre 2025 del medesimo medico curante permette di fondare una valutazione medico-teorica sufficientemente affidabile. Se, da un lato, egli conferma una capacità lavorativa residua del 20%, dall’altro si limita a ribadire che tale limitazione si estende a qualsiasi attività lavorativa, senza tuttavia fornire elementi tali da consentire una chiara e circostanziata valutazione della capacità lavorativa nelle attività adeguate (doc. M).

Pertanto, in queste circostanze la fattispecie necessita di un complemento istruttorio nel senso di accertare il grado di abilità lavorativa medico-teorica dell’assicurata in attività adeguate.

E. 2.7 Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Stante lo statuto di persona salariata a tempo pieno e considerato che gli accertamenti eseguiti dall’Ufficio AI risultano non completi e lacunosi, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati a quest’ultimo affinché proceda come indicato al considerando precedente. In esito a tali accertamenti, riesaminato l’aspetto reintegrativo, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurata mediante l’emanazione di una decisione debitamente preavvisata e impugnabile.

E. 2.8 Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a carico dell’Ufficio AI. All’insorgente, rappresentata da persona cognita in materia, va riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. § La decisione contestata è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI ai sensi dei considerandi.
  2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'500 a titolo di ripetibili (IVA compresa).
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.104

BS

Lugano

12 giugno 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2025 di

RI1, ______

rappr. da: RA1,

______

contro

la decisione del 18 settembre 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI1, classe 1978, professionalmente attiva quale aiuto educatrice/assistente socioterapeuta (cfr. questionario del datore di lavoro del 17 dicembre 2024 in doc. 15; se non indicato diversamente, i documenti citati si riferiscono agli atti della convenuta prodotti con la risposta di causa), nel novembre 2024 ha inoltrato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 7).

L’Ufficio AI ha considerato l’assicurata quale persona esercitante un’attività lucrativa nella misura del 40% e quale casalinga nella misura del 60% (cfr. rapporto 10 aprile 2025 dell’addetta agli assicurati in doc. 24).

Dopo aver raccolto i rapporti del 23 dicembre 2024 del dr. med. ______ (doc. 20) e del 7 gennaio 2025 del dr. med. ______ (doc. 17), rispettivamente il precedente e l’attuale medico curante, con rapporto del 19 aprile 2025 il dr. med. ______, medico generalista attivo presso il Servizio medico regionale (SMR), ha ritenuto l’assicurata abile al 100%, eccetto un limitato periodo di totale inabilità (dal 29 aprile al 14 agosto 2024) nell’abituale ed in altre attività. Considerate le limitazioni funzionali, il medico SMR ha proposto un adattamento del posto di lavoro o l’inserimento in un’attività più idonea, ravvisando una minaccia d’invalidità. (doc. 25).

L’amministrazione ha poi sottoposto la pratica al vaglio del Servizio integrazione professionale (SIP). Preso atto delle dichiarazioni dell’assicurata - che affermava di non poter lavorare in misura superiore al 40%, di soffrire maggiormente quando restava ferma e di non ravvisare possibilità di riadattamento presso il proprio datore di lavoro - il consulente IP, nel rapporto del 10 luglio 2025, non ha ravvisato misure professionali da intraprendere, ritenendo già pienamente sfruttata la capacità lavorativa (doc. 28).

Di conseguenza, con decisione 18 settembre 2025, debitamente preavvisata (doc. 29), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo dal 15 agosto 2024 l’assicurata pienamente abile al lavoro (doc. 37).

1.2. Contro questa decisione l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante, ha interposto il presente ricorso chiedendo, in via principale, il riconoscimento del diritto ad una rendita con grado d’invalidità del 60%. In subordine, postula il rinvio degli atti all’amministrazione affinché abbia a pronunciare una “nuova decisione di merito”. Sostiene di dover essere considerata quale salariata a tempo pieno, adducendo in particolare come l’incapacità lavorativa nell’abituale attività sia la medesima di quella in attività adeguante che essa può svolgere solo nella misura del 40%, ritenendo quindi data un’invalidità del 60%.

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI condivide la richiesta dell’assicurata di riconoscere lo statuto di salariata a tempo pieno. Ritiene tuttavia prematuro il riconoscimento del diritto alla rendita facendo presente che il SMR propone di ordinare una perizia reumatologica volta ad accertare il grado di abilità lavorativa medico-teorica dell’assicurata in attività adeguate, ossia più sedentarie di quella abituale. Per questi motivi, l’amministrazione chiede la retrocessione degli atti per procedere al suddetto accertamento medico, precisando che, una volta terminata l’istruttoria, analizzato l’aspetto reintegrativo, essa si determinerà mediante una nuova decisione, preceduta da preavviso ai sensi dell’art. 57 LAI, sull’eventuale diritto a prestazioni.

1.4. Con scritto datato 3 dicembre 2025 l’assicurata, allegando il rapporto 23 novembre 2025 del medico curante, ha preso atto di quanto sostenuto dall’Ufficio AI in merito al suo status assicurativo. Essa ha tuttavia ritenuto non necessario il prospettato accertamento medico, ribadendo la domanda principale formulata con il ricorso.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato a RI1 il diritto alla rendita.

2.3. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (sul tema cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1).

La decisione contestata è stata emessa il 18 settembre 2025 e concerne la richiesta di prestazioni inoltrata nel novembre 2024. L’inizio dell’incapacità lavorativa durevole è stato fatto risalire a gennaio 2025 (cfr. rapporto 7 gennaio 2025 del medico curante; doc. 17). Il diritto alla rendita dell’assicurata, se dato, decorrerebbe dal mese di gennaio 2026 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale (DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come la LPGA sono quindi applicabili nelle versioni in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025 consid. 2.3; cfr. anche STF 8C_183/2024 del 14 aprile 2025 consid 2.2).

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a seconda del grado d’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.5. Nel caso concreto, oggetto di contestazione è in primo luogo lo statuto assicurativo della ricorrente, ossia la qualificazione della stessa quale salariata a tempo pieno o a tempo parziale, elemento decisivo per la scelta del metodo di determinazione del grado d’invalidità.

Al riguardo va ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha riconosciuto la richiesta ricorsuale volta al riconoscere lo statuto di salariata a tempo pieno.

A tal riguardo, l’amministrazione ha fatto presente che:

" Vi sono infatti agli atti dei sufficienti indizi esterni che propendono per il riconoscimento di tale statuto, quali i redditi presenti all'estratto conto individuale del 13 dicembre 2024 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (qui di seguito allegato), il fatto che i figli dell'assicurata sono già adolescenti e le necessità economiche che una separazione implica.”

Alla suesposta esposizione può essere prestata adesione, con la conseguenza che l’assicurata deve essere considerata salariata a tempo pieno.

2.6. Per quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa l’Ufficio AI sostiene la necessità di procedere all’allestimento di una perizia reumatologica, come ritenuto dal SMR nel rapporto 3 novembre 2025 allegato alla risposta di causa.

A ragione.

Rettamente l’Ufficio AI rileva che, diversamente da quanto sostiene l’assicurata, allo stadio attuale non è possibile concludere in base agli atti che l’incapacità lavorativa medico-teorica nell’attività precedentemente svolta coincida con quella in attività adeguate ed esigibili.

Una simile conclusione non può essere desunta dal rapporto del 7 gennaio 2025 del medico curante, dr. med. _______. Quest’ultimo, oltre ad aver attestato periodi di incapacità lavorativa totale limitati nel tempo, segnatamente nel 2017, nel 2022 e nel 2024, ha certificato un’incapacità lavorativa dell’80% a decorrere dal 1° gennaio 2025 (doc. 17).

Analoga considerazione si impone con riferimento al rapporto del 1° luglio 2025 del SIP. Diversamente quanto sostenuto dalla ricorrente, neppure tale documento consente di concludere che l’incapacità lavorativa medico-teorica sia identica nell’attività abituale e in attività adeguate. Il consulente, partendo dal presupposto che la ricorrente esercitasse un’attività salariale soltanto nella misura del 40%, aveva proposto di “mantenere lo status quo delle cose, non effettuando misure di reinserimento ed andare a definire la pratica, considerando l’attuale attività come quella più adeguata” (pag. 80 inc. AI).

Nemmeno il successivo rapporto del 23 novembre 2025 del medesimo medico curante permette di fondare una valutazione medico-teorica sufficientemente affidabile. Se, da un lato, egli conferma una capacità lavorativa residua del 20%, dall’altro si limita a ribadire che tale limitazione si estende a qualsiasi attività lavorativa, senza tuttavia fornire elementi tali da consentire una chiara e circostanziata valutazione della capacità lavorativa nelle attività adeguate (doc. M).

Pertanto, in queste circostanze la fattispecie necessita di un complemento istruttorio nel senso di accertare il grado di abilità lavorativa medico-teorica dell’assicurata in attività adeguate.

2.7. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Stante lo statuto di persona salariata a tempo pieno e considerato che gli accertamenti eseguiti dall’Ufficio AI risultano non completi e lacunosi, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati a quest’ultimo affinché proceda come indicato al considerando precedente. In esito a tali accertamenti, riesaminato l’aspetto reintegrativo, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurata mediante l’emanazione di una decisione debitamente preavvisata e impugnabile.

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a carico dell’Ufficio AI. All’insorgente, rappresentata da persona cognita in materia, va riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione contestata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI ai sensi dei considerandi.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'500 a titolo di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti